34.2007.79
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
24 giugno 2008Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2007.79
Data decisione, Autorità:
24.06.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.79
RG/sc
Lugano
24 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 18/19 dicembre 2007 dalla
Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
che -
con sentenza 15 novembre 2007, cresciuta in giudicato il 17 dicembre
2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il
divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 22 giugno 2001 – e
stabilito il diritto del marito alla metà degli averi pensionistici accumulati
dalla moglie durante il matrimonio;
- il
18/19 dicembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al
TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP
e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art.
25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto
occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv.
1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio AT 1 ha accumulato una prestazione d’uscita di fr. 7'816.90, ora
depositata su un conto di libero passaggio presso la AT 2, la quale ha
confermato l’attuabilità di una divisione (XII, XIII, XV, XVI);
-
stante la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV
Considerandi
1.
spetta un accredito di fr. 3'908.45;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez,
in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 3'908.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 17 dicembre 2007 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),
dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 su un conto di libero
passaggio da aprirsi presso la AT 2 (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5
LPP);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 7'816.90.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a
AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a nome di CV 1 (nato il __________), la somma di fr. 3'908.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dal 17 dicembre 2007.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster