34.2007.8
Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Assistenza giudiziaria non ammessa
13 giugno 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2007.8
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TCA
Titolo:
Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Assistenza giudiziaria non ammessa
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2007.8
RG/sc
Lugano
13 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 25/26
gennaio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
3. AT 3
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con
sentenza 28 dicembre 2006, cresciuta in giudicato il 22 gennaio 2007, il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra
CV 1 e __________ (nata __________) e stabilito il diritto di quest’ultima alla
metà della prestazione d’uscita acquisita dall’ex marito dalla data del
matrimonio alla crescita in giudicato del divorzio rispettivamente il diritto
di CV 1 a un quarto della prestazione acquisita dalla ex moglie nel medesimo periodo;
- il 25/26
gennaio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA,
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante
il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito
ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice
civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- dalla
documentazione agli atti risulta che l’avere acquisito durante il matrimonio (e
precisamente sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF
132 V 236) e soggetto a divisione ammonta per CV 1 a complessivi fr. 22'224.40,
di cui fr. 9’899.85 attualmente depositati presso la CV 3 (XXII) e fr.
12'324.55 accumulati presso la AT 2 (IV); per AT 1 a complessivi fr. 43'747.50,
di cui fr. 2'472.70 accumulati presso la CV 2 (XI) e fr. 41'274.80 attualmente
depositati presso la AT 3 (XII);
- stante quanto sopra, considerata la chiave di ripartizione stabilita
dal giudice del divorzio e quindi i consecutivi rispettivi crediti di fr.
10'936.90 (43'747.50 x 1/4) a favore dell’ex marito e di fr. 11'112.20
(22'224.40 x 1/2) a favore della ex moglie, a quest’ultima spetta a saldo (art.
122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr. 175.30;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio;
- la
somma di fr. 175.30, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
Considerandi
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dal 22 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata da parte della AT 2 -
a debito del conto intestato a CV 1 (__________) - sul conto intestato a AT 1 (__________);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]);
- per
il tramite del proprio legale con istanza 15 febbraio 2007 CV 1 ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
-
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,
l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo
nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto
riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare
che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le
questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante
civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia
265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere
con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla
corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà
particolari);
- a
non aver dubbi la presente procedura, retta dal principio inquisitorio, non ha
presentato elementi di particolare difficoltà sia dal profilo giuridico che da
quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario
l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA
di data 26 gennaio 2007, il patrocinatore di CV 1, dopo aver in un primo
momento in sostanza indicato - riprendendo per altro i dati contenuti
nell’incarto pretorile - quali fossero di istituti previdenziali a cui gli ex
coniugi sono stati assicurati durante il matrimonio, ha successivamente
cifrato, alla luce della documentazione - di facile lettura - nel frattempo
acquisita dal TCA, le rispettive pretese da dividersi secondo la chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio;
- di
conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione
dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 15 febbraio 2007 deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 22'224.40.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 43'747.50.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di
versare a debito del conto di CV 1 (__________) e a favore del conto di AT 1 (__________)
la somma di fr. 175.30 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a
datare dal 22 gennaio 2007.
4.- L’istanza
15 febbraio 2007 di CV 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria
è respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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