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Decisione

34.2007.8

Divorzio. Divisione degli averi previdenziali. Assistenza giudiziaria non ammessa

13 giugno 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice

civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La

prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- dalla

documentazione agli atti risulta che l’avere acquisito durante il matrimonio (e

precisamente sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF

132 V 236) e soggetto a divisione ammonta per CV 1 a complessivi fr. 22'224.40,

di cui fr. 9’899.85 attualmente depositati presso la CV 3 (XXII) e fr.

12'324.55 accumulati presso la AT 2 (IV); per AT 1 a complessivi fr. 43'747.50,

di cui fr. 2'472.70 accumulati presso la CV 2 (XI) e fr. 41'274.80 attualmente

depositati presso la AT 3 (XII);

- stante quanto sopra, considerata la chiave di ripartizione stabilita

dal giudice del divorzio e quindi i consecutivi rispettivi crediti di fr.

10'936.90 (43'747.50 x 1/4) a favore dell’ex marito e di fr. 11'112.20

(22'224.40 x 1/2) a favore della ex moglie, a quest’ultima spetta a saldo (art.

122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr. 175.30;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 175.30, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

Considerandi

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dal 22 gennaio 2007 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata da parte della AT 2 -

a debito del conto intestato a CV 1 (__________) - sul conto intestato a AT 1 (__________);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]);

- per

il tramite del proprio legale con istanza 15 febbraio 2007 CV 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

-

presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,

l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo

nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto

riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare

che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le

questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante

civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia

265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere

con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla

corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà

particolari);

- a

non aver dubbi la presente procedura, retta dal principio inquisitorio, non ha

presentato elementi di particolare difficoltà sia dal profilo giuridico che da

quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario

l'intervento di un patrocinatore. Infatti, dando seguito alla richiesta del TCA

di data 26 gennaio 2007, il patrocinatore di CV 1, dopo aver in un primo

momento in sostanza indicato - riprendendo per altro i dati contenuti

nell’incarto pretorile - quali fossero di istituti previdenziali a cui gli ex

coniugi sono stati assicurati durante il matrimonio, ha successivamente

cifrato, alla luce della documentazione - di facile lettura - nel frattempo

acquisita dal TCA, le rispettive pretese da dividersi secondo la chiave di

ripartizione stabilita dal giudice del divorzio;

- di

conseguenza, difettando una delle condizioni richieste per la concessione

dell’assistenza giudiziaria, l’istanza 15 febbraio 2007 deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 22'224.40.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 43'747.50.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di

versare a debito del conto di CV 1 (__________) e a favore del conto di AT 1 (__________)

la somma di fr. 175.30 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a

datare dal 22 gennaio 2007.

4.- L’istanza

15 febbraio 2007 di CV 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria

è respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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