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Decisione

34.2007.80

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

29 luglio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

4. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

5. Nella

fattispecie dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni

delle parti non risulta che al momento del matrimonio (27

maggio 1994) AT 1 disponesse di averi previdenziali,

mentre che il 17 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza

di divorzio quale momento determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236)

egli disponeva di un avere di fr. 20'251.00 presso la AT 2 (XIV) nonché di un

avere di fr. 8'312.55 sul conto __________ presso la AT 3 (XXIX). Al momento

del matrimonio CV 1 disponeva

per contro di una prestazione di fr. 10’016.95 presso __________ dove è stata

assicurata dal 16 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 (XXI, XXIII); al momento del

divorzio essa disponeva di un avere di fr. 11'589.90 sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la CV 2 (XXVIII), rispettivamente di un capitale

di fr. 16'556.10 sul conto n. __________ presso __________ (VII/1, XVI).

6. Ai fini del calcolo della prestazione

da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato

degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati

applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP

e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato

dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce

et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau

Considerandi

droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op.

cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und

BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

In

casu l'avere di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (fr. 10'016.95) aumentato

degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 5'920.50) – calcolati in applicazione

dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza

essere cifrato in fr. 15'937.45.

7.

L’avere

pensionistico acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta quindi a fr. 12'208.55 (28'146.00 – 15'937.45); quello acquisito da AT 1 ammonta invece a fr. 28'563.55 (20'251.00 + 8'312.55).

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta

a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr.

8'177.50 ([28'563.55 : 2] - [12'208.55 : 2]).

8.

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 8'177.50, di cui fr. 5'806.05 a carico della AT 2 e fr. 2'371.45 a

debito del conto n. __________ intestato a AT 1 presso la AT 3, unitamente agli

interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12

OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 17 dicembre 2007 (data

della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003

nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003

nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di

CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 3.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 12'208.55.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 28'563.55.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero

passaggio n. __________ ad essa intestato presso CV 3, la somma di fr. 5'806.05

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 dicembre

2007.

4.- E' fatto ordine alla AT 3 di versare, a debito del conto n. __________

intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________

ad essa intestato presso CV 3, la somma di fr. 2'371.45 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 dicembre 2007.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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