34.2008.1
Divisione degli averi pensionistici a causa di divorzio. Calcolo degli interessi giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP
18 novembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2008.1
Data decisione, Autorità:
18.11.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi pensionistici a causa di divorzio. Calcolo degli interessi giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.1
rg/td
Lugano
18 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 7/8 gennaio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. __________, __________
3. CV 3
4. CV 4
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 27 novembre 2007, cresciuta in giudicato
il 3 gennaio 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha
pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in
matrimonio il 7 marzo 2002 – e omologato la convenzione regolante le
conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata pattuita la suddivisione a
metà delle rispettive prestazioni d’uscita maturate durante il matrimonio,
valuta 31 dicembre 2006 (cfr. I).
1.2. Il 7/8
gennaio 2008 il giudice del divorzio, in applicazione dell’art. 142 CC, ha
rimesso la causa al TCA quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da
trasferire.
1.3. Ai
fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal
TCA (cfr. IV-LXIII) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4.
Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al
momento del matrimonio (7 marzo 2002) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'282.--
presso la __________ (cfr. XXXIII), di una prestazione di fr. 192’30 presso la __________
(cfr. XXII, LIII) e di una prestazione di fr. 2’220.70 presso la __________
(cfr. LI).
Il
31 dicembre 2006 egli disponeva invece di un avere di fr. 5'813.-- sulla
polizza di libero passaggio n. __________ presso __________ (già __________; su
questa polizza è stato trasferito nel 2005 il capitale accumulato presso __________,
cfr. XXII, XXVI, LIII), di un avere di fr. 3'945.75 sul conto di libero
passaggio __________ presso la CV 3 (dove sono confluite le prestazioni accumulate
presso la __________ e la __________, cfr. XXXI) e di una prestazione di fr.
7'292.-- presso la CV 2 (cfr. II/1; il capitale ivi accumulato è stato nel giugno
2008 trasferito alla __________ che a sua volta, nel luglio 2008, lo ha versato
alla CV 4, ente previdenziale dell’attuale datore di lavoro di CV 1; cfr. XLIX,
LII, LXIII).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Considerandi
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella
specie i suddetti averi esistenti al momento del matrimonio aumentati degli
interessi scaduti al momento del divorzio – calcolati in applicazione dell’art.
12.
OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – devono di
conseguenza essere cifrati in fr. 1'468.10, fr. 220.20 e fr. 2'543.05. Ne consegue
che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta a complessivi
fr. 12'819.40 ([5'813 + 3'945.75 + 7'292] – [1'468.10 + 220.20 + 2'543.05]).
AT
1.
risulta per contro aver accumulato un capitale soggetto a divisione di fr.
407.
-- depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2
(cfr. LVI).
A
favore di spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito
complessivo di fr. 6'206.20 [12'819.40 : 2] – [407 : 2].
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 6'206.20, di cui fr. 2'116.30 a debito della polizza di libero passaggio
presso __________, fr. 1'433.65 a debito del conto di libero passaggio presso
la CV 3 e fr. 2'656.25 a carico della CV 4, unitamente agli interessi compensativi
– al
tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2006 e sino al
momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile
2003.
nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio
2003.
nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore
di AT 1 sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 12'819.40.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio
e soggetto a divisione ammonta a fr. 407.--.
3.- E'
fatto ordine alla __________ di versare, a debito della polizza di libero passaggio
n. __________ e a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio n. __________
presso AT 2, la somma di fr. 2'116.30 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2006.
4.- E' fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero
passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 sulla polizza di libero
passaggio n. __________ presso AT 2, la somma di fr.
1'433.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31
dicembre 2006.
5.- E' fatto ordine alla CV 4 di versare a favore di AT 1, sulla polizza
di libero passaggio n. __________ presso AT 2, la somma
di fr. 2'656.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 31 dicembre 2006.
6.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
7.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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