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Decisione

34.2008.1

Divisione degli averi pensionistici a causa di divorzio. Calcolo degli interessi giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP

18 novembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle

et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr.

art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4.

Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al

momento del matrimonio (7 marzo 2002) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'282.--

presso la __________ (cfr. XXXIII), di una prestazione di fr. 192’30 presso la __________

(cfr. XXII, LIII) e di una prestazione di fr. 2’220.70 presso la __________

(cfr. LI).

Il

31 dicembre 2006 egli disponeva invece di un avere di fr. 5'813.-- sulla

polizza di libero passaggio n. __________ presso __________ (già __________; su

questa polizza è stato trasferito nel 2005 il capitale accumulato presso __________,

cfr. XXII, XXVI, LIII), di un avere di fr. 3'945.75 sul conto di libero

passaggio __________ presso la CV 3 (dove sono confluite le prestazioni accumulate

presso la __________ e la __________, cfr. XXXI) e di una prestazione di fr.

7'292.-- presso la CV 2 (cfr. II/1; il capitale ivi accumulato è stato nel giugno

2008 trasferito alla __________ che a sua volta, nel luglio 2008, lo ha versato

alla CV 4, ente previdenziale dell’attuale datore di lavoro di CV 1; cfr. XLIX,

LII, LXIII).

Ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente

quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,

Considerandi

Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und

BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

Nella

specie i suddetti averi esistenti al momento del matrimonio aumentati degli

interessi scaduti al momento del divorzio – calcolati in applicazione dell’art.

12.

OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – devono di

conseguenza essere cifrati in fr. 1'468.10, fr. 220.20 e fr. 2'543.05. Ne consegue

che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta a complessivi

fr. 12'819.40 ([5'813 + 3'945.75 + 7'292] – [1'468.10 + 220.20 + 2'543.05]).

AT

1.

risulta per contro aver accumulato un capitale soggetto a divisione di fr.

407.

-- depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2

(cfr. LVI).

A

favore di spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito

complessivo di fr. 6'206.20 [12'819.40 : 2] – [407 : 2].

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 6'206.20, di cui fr. 2'116.30 a debito della polizza di libero passaggio

presso __________, fr. 1'433.65 a debito del conto di libero passaggio presso

la CV 3 e fr. 2'656.25 a carico della CV 4, unitamente agli interessi compensativi

– al

tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto

debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2006 e sino al

momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile

2003.

nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio

2003.

nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore

di AT 1 sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 12'819.40.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio

e soggetto a divisione ammonta a fr. 407.--.

3.- E'

fatto ordine alla __________ di versare, a debito della polizza di libero passaggio

n. __________ e a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio n. __________

presso AT 2, la somma di fr. 2'116.30 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2006.

4.- E' fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero

passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 sulla polizza di libero

passaggio n. __________ presso AT 2, la somma di fr.

1'433.65 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31

dicembre 2006.

5.- E' fatto ordine alla CV 4 di versare a favore di AT 1, sulla polizza

di libero passaggio n. __________ presso AT 2, la somma

di fr. 2'656.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare

dal 31 dicembre 2006.

6.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

7.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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