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Decisione

34.2008.10

Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; esonero dal pagamento dei premi causa invalidità

15 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B.

SA). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare

e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere

riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i

costi (fr. 200.--) addebitati al datore di lavoro nell’aprile 2005 (cfr.

estratto conto 2005 sub doc. G) e compresi nell’importo fatto valere in petizione.

2.4.4 L’attrice

chiede anche la condanna della convenuta al pagamento di tasse e spese in

relazione al precetto esecutivo (PE n. __________ dell’UEF di __________).

Al

riguardo va osservato che le spese di precetto esecutivo seguono le

sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che

deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;

Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Per lo stesso motivo non può nella specie essere ammesso l’addebito

di fr. 70.-- effettuato dall’attrice nell’aprile 2004 in relazione ad una

precedente procedura esecutiva alla quale non risulta essere stato dato seguito

(cfr. estratto conto 2005, sub. doc. G; cfr. doc N).

Per quanto riguarda la tassa d'incasso di fr. 60.80 di cui al

succitato precetto esecutivo e al cui pagamento parte attrice – per quanto è

dato di capire – chiede la condanna di parte convenuta, importa ricordare che

la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore, in nessuna

ipotesi – e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della

procedura esecutiva – è suscettibile di essere posta a suo carico (cfr. art. 19

OTLEF e art. 4 Rform),

2.4.5 Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere

cifrato in fr. 11'294.55 (11'564.55 – 200 – 70).

2.5 Il postulato versamento

di interessi di mora al 5% dal 24 agosto 2007 deve essere riconosciuto. Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, la convenuta

è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5%

richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO).

2.6 Chiesta è pure la

pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 L'assicuratore che

vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto

a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992

nella causa F.P. c. S. SA).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 fr. 11'294.55 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2007.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

del 19 ottobre 2007 dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 11'294.55 oltre

interessi al 5% dal 24 agosto 2007.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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