34.2008.11
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sulla prestazione al momento del matrimonio sino al divorzio
18 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2008.11
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sulla prestazione al momento del matrimonio sino al divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.11
RG/sc
Lugano
18 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 5/6 febbraio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 3
gennaio 2008, cresciuta in giudicato il 24 gennaio 2008, il Pretore del
Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)
– unitisi in matrimonio il 10 luglio 1997 – e stabilito una ripartizione a
metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- il 5/6 febbraio 2008 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Ha inoltre esperito accertamenti supplementari di cui
si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio CV 1 ha accumulato un avere pensionistico soggetto a divisione di
fr. 20'600.00, attualmente depositato sulla polizza di libero passaggio
n. __________ presso CV 2 (XII);
- per
quanto riguarda AT 1, dal fascicolo risulta che al momento del matrimonio (10
luglio 1997) disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 52'571.00 presso la __________
(contratto n. __________) (II/2); al momento del divorzio disponeva per contro
di una prestazione di fr. 197'861.50 presso la AT 2 (VII).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del
Considerandi
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella
specie l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 52'571.00), aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 21'639.75) – calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza
essere cifrato in fr. 74'210.75.
L’avere
pensionistico acquisito dall’ex marito durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta quindi a fr. 123'650.75 (197'861.50 – 74'210.75);
-
stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i
rispettivi suddetti averi soggetti a divisione (rimasti incontestati da parte
degli ex coniugi nelle more della presente procedura), a favore di CV 1 spetta
a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 51'525.40 ([123'650.75 : 2] –
[20'600.00 : 2]);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato
o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 51'525.40,
unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 24 gennaio 2008 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),
dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sulla polizza di libero
passaggio n. __________ presso CV 2;
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4.
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 123'650.75.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 20'600.00.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di accreditare a favore di CV 1, sulla polizza di libero
passaggio n. __________ presso CV 2, la somma di fr. 51'525.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal
24 gennaio 2008.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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