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Decisione

34.2008.14

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

28 agosto 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non è dato ritenere

l’esistenza, al momento del matrimonio (29 dicembre 1978), di averi pensionistici

di spettanza di AT 1 suscettibili di entrare in considerazione ai fini del

presente giudizio, ritenuto che quanto accumulato da data precedente al matrimonio

e sino a gennaio 1980 presso l’istituto di previdenza dell’allora datore di

lavoro (__________) risulta essere uscito dal ciclo previdenziale (VI, XII). Al

momento del divorzio egli disponeva per contro di una prestazione di fr.

41'527.25 presso la AT 2, dove è a tutt’oggi assicurato (V, XXII), nonché di un

avere di fr. 7'935.10 sul conto di libero passaggio n. 906.54.415.000 presso la

__________, conto tuttora in essere (XVIII, XXIII);

Considerandi

-

stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore

di CV 1 spetta un accredito complessivo di fr. 24'731.20 ([41'527.25 + 7'935.10]

: 2);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato

o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 24'731.20, di cui

fr. 20'763.65 a carico della AT 2 e fr. 3'967.55 a debito del conto di libero

passaggio n. __________ presso la __________, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12

OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto

debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 12 febbraio 2008 (data

della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003

nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003

nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore

di CV 1 sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto presso la __________

(IV/1);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 49'462.35.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero

passaggio aperto presso la __________, la somma di fr. 20'763.65 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12 febbraio 2008.

3.- E' fatto ordine alla __________ di versare, a debito del conto di

libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto

di libero passaggio ad essa aperto presso la __________, la somma di fr.

3'967.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12

febbraio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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