34.2008.14
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
28 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2008.14
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.14
rg/gm
Lugano
28 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 14/15 febbraio 2008 dalla
Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
3. __________, __________
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
che - con sentenza 21
gennaio 2008, cresciuta in giudicato il 12 febbraio 2008, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 29 dicembre 1978 – e
stabilito il diritto della moglie all’accredito della metà dell’avere
previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio;
- il 14/15 febbraio 2008 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori
accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
- a
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non è dato ritenere
l’esistenza, al momento del matrimonio (29 dicembre 1978), di averi pensionistici
di spettanza di AT 1 suscettibili di entrare in considerazione ai fini del
presente giudizio, ritenuto che quanto accumulato da data precedente al matrimonio
e sino a gennaio 1980 presso l’istituto di previdenza dell’allora datore di
lavoro (__________) risulta essere uscito dal ciclo previdenziale (VI, XII). Al
momento del divorzio egli disponeva per contro di una prestazione di fr.
41'527.25 presso la AT 2, dove è a tutt’oggi assicurato (V, XXII), nonché di un
avere di fr. 7'935.10 sul conto di libero passaggio n. 906.54.415.000 presso la
__________, conto tuttora in essere (XVIII, XXIII);
Considerandi
-
stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore
di CV 1 spetta un accredito complessivo di fr. 24'731.20 ([41'527.25 + 7'935.10]
: 2);
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato
o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la
somma di fr. 24'731.20, di cui
fr. 20'763.65 a carico della AT 2 e fr. 3'967.55 a debito del conto di libero
passaggio n. __________ presso la __________, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12
OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 12 febbraio 2008 (data
della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003
nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003
nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore
di CV 1 sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto presso la __________
(IV/1);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 49'462.35.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero
passaggio aperto presso la __________, la somma di fr. 20'763.65 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12 febbraio 2008.
3.- E' fatto ordine alla __________ di versare, a debito del conto di
libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto
di libero passaggio ad essa aperto presso la __________, la somma di fr.
3'967.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12
febbraio 2008.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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