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Decisione

34.2008.17

Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro

18 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.4.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente

sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente

all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da

parte della società convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto di adesione e del relativo piano di prestazioni

e di finanziamento la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza

professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal

salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla

Fondazione (art. 5 contratto d'adesione e art. 8 piano di finanziamento; doc.

A/2). La società convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo

che dev’essere pertanto riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento

della previdenza professionale sono previste in suddetto piano di prestazioni e

di finanziamento cui rimanda l'art. 2.1 del contratto d'adesione e che definisce

in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato. L'art. 5 del

contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per quanto riguarda il pagamento

e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di

interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei

contributi.

Dalla

documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi è stato

effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti

della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/5).

2.4.2. Merita

altresì accoglimento la richiesta di pagamento di fr. 500.--, nella misura in

cui – e per quanto è dato di capire – intesa quale spesa amministrativa riferita

alla domanda di esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e

che trova fondamento nel Regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante

del contratto d’adesione.

2.4.3. La Fondazione attrice postula

pure la rifusione delle spese (fr. 70.--) afferenti al suddetto precetto

esecutivo. Dall’estratto conto sub doc. A/6 risulta inoltre che con valuta

17 gennaio 2007 é stata pure addebitata al datore di lavoro la somma di fr.

70.-- per spese di precetto con riferimento ad una precedente esecuzione.

Al

riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’ese-cuzione – e non

possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle

assicurazioni – in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;

Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Disattesa deve essere parimenti la

richiesta di rimborso della tassa d’incasso relativa al precetto

esecutivo di cui è chiesto il rigetto – trattasi segnatamente della tassa d'incasso

giusta l’art. 19 OTLEF – ritenuto che detta tassa, oltre che a non dover essere

anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno

in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è

suscettibile di essere posta a suo carico.

2.4.4. Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

della società convenuta deve essere cifrato in fr. 3'573.10 (3'143.10 – 70 +

500). Per quanto riguarda la richiesta di pagamento rateale formulata con la

risposta di causa (cfr. consid. 1.3), l’esame della stessa non compete allo

scrivente Tribunale ma dovrà semmai essere discussa con l’istituto previdenziale.

2.4.5. La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 4.5% dal 16 giugno

2007 e al 5% dal 1. settembre 2007.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;

cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è

palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto non supera

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.5.

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________, con

cui la Fondazione attrice ha posto in esecuzione un credito complessivo di fr.

3’206.40 oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno 2007 su fr. 3'143.10.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé

et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato

in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente

se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa,

ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi

profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della Fondazione attrice.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare a AT 1 la somma di fr. 3'573.10, oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno

2007 e del 5% dal 1. settembre 2007 su fr. 3'073.10.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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