34.2008.17
Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro
18 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2008.17
Data decisione, Autorità:
18.09.2008, TCA
Titolo:
Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.17
rg/sc
Lugano
18 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 12 marzo 2008
di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
effetto dal 1. maggio 2006, tramite contratto d’adesione 24 maggio/1. giugno
2006 con la __________ (dal settembre 2007: AT 1; cfr. estratto RC
informatizzato agli atti), la CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato la
previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/2).
1.2.
A seguito del mancato pagamento di arretrati contributivi per un ammontare complessivo,
in data 31. dicembre 2006, di fr. 3'143.10 (cfr. conteggio sub doc. A/6), disdetto
il contratto d’a-desione con effetto al 31 marzo 2007 (doc. A/3) e adite le vie
esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc.
A/7), con la petizione in oggetto la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al
pagamento di suddetto importo oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno al 31
agosto 2007 e al 5% dal 1. settembre 2007, nonché al rimborso di fr. 500.-- per
spese amministrative, di fr. 70.-- per spese di precetto – di cui chiede pure
il rigetto definitivo – e della relativa tassa d’incasso. Protesta infine
tasse, spese e ripetibili.
1.3. Con
la risposta di causa la società convenuta, senza contestare la pretesa attorea,
ha unicamente formulato la richiesta di poter beneficiare della possibilità di
pagare i contributi arretrati in rate mensili di fr. 100.--.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che
l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo
dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore
di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori.
Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal
salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli
è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere
agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.4.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente
sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente
all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da
parte della società convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto di adesione e del relativo piano di prestazioni
e di finanziamento la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza
professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal
salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla
Fondazione (art. 5 contratto d'adesione e art. 8 piano di finanziamento; doc.
A/2). La società convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo
che dev’essere pertanto riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento
della previdenza professionale sono previste in suddetto piano di prestazioni e
di finanziamento cui rimanda l'art. 2.1 del contratto d'adesione e che definisce
in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato. L'art. 5 del
contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per quanto riguarda il pagamento
e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei
contributi.
Dalla
documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi è stato
effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti
della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/5).
2.4.2. Merita
altresì accoglimento la richiesta di pagamento di fr. 500.--, nella misura in
cui – e per quanto è dato di capire – intesa quale spesa amministrativa riferita
alla domanda di esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e
che trova fondamento nel Regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante
del contratto d’adesione.
2.4.3. La Fondazione attrice postula
pure la rifusione delle spese (fr. 70.--) afferenti al suddetto precetto
esecutivo. Dall’estratto conto sub doc. A/6 risulta inoltre che con valuta
17 gennaio 2007 é stata pure addebitata al datore di lavoro la somma di fr.
70.-- per spese di precetto con riferimento ad una precedente esecuzione.
Al
riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’ese-cuzione – e non
possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle
assicurazioni – in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;
Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Disattesa deve essere parimenti la
richiesta di rimborso della tassa d’incasso relativa al precetto
esecutivo di cui è chiesto il rigetto – trattasi segnatamente della tassa d'incasso
giusta l’art. 19 OTLEF – ritenuto che detta tassa, oltre che a non dover essere
anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno
in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è
suscettibile di essere posta a suo carico.
2.4.4. Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
della società convenuta deve essere cifrato in fr. 3'573.10 (3'143.10 – 70 +
500). Per quanto riguarda la richiesta di pagamento rateale formulata con la
risposta di causa (cfr. consid. 1.3), l’esame della stessa non compete allo
scrivente Tribunale ma dovrà semmai essere discussa con l’istituto previdenziale.
2.4.5. La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 4.5% dal 16 giugno
2007 e al 5% dal 1. settembre 2007.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è
palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto non supera
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.5.
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________, con
cui la Fondazione attrice ha posto in esecuzione un credito complessivo di fr.
3’206.40 oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno 2007 su fr. 3'143.10.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé
et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6.
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V
133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato
in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente
se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa,
ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi
profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della Fondazione attrice.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare a AT 1 la somma di fr. 3'573.10, oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno
2007 e del 5% dal 1. settembre 2007 su fr. 3'073.10.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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