34.2008.18
Mancato annuncio, da parte del datore di lavoro (convenuto in causa), di un dipendente (attore in causa) all'istituto di previdenza. Segnalazione a Ministero pubblico (art. 181 CPP)
14 ottobre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2008.18
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, TCA
Titolo:
Mancato annuncio, da parte del datore di lavoro (convenuto in causa), di un dipendente (attore in causa) all'istituto di previdenza. Segnalazione a Ministero pubblico (art. 181 CPP)
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI SALARIATI
OBBLIGO PREVIDENZIALE DEL DATORE DI LAVORO
art. 181 CPP-TI
art. 7 LPP
art. 7 OPP 2
art. 10 OPP 2
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.18
rg/gm
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione dell’11 marzo
2008 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in fatto
e in diritto
che
- con la petizione in oggetto AT 1 conviene in giudizio
la CV 1, società in nome collettivo, sua ex datrice di lavoro, postulando la
condanna di quest’ultima ad assicurarlo ai fini previdenziali per quanto
riguarda il periodo dal 1. gennaio 1995 (anno successivo a quello in cui egli
ha compiuto il 24° anno di età ed era quindi suscettibile di essere
obbligatoriamente assicurato [anche] per il rischio vecchiaia) al 31
marzo 2003, con conseguente versamento dei relativi contributi LPP. L’attore
assevera in sostanza che l’ex datrice di lavoro, nonostante dai salari abbia
dedotto i contributi previdenziali a carico del lavoratore, non abbia mai
proceduto ad annunciarlo al proprio istituto di previdenza. Come evidenziato in
petizione, la richiesta attorea trae origine dal fatto che in occasione della
sua domanda – rivolta all’istituto previdenziale cui è stato da ultimo
assicurato quale dipendente della __________ – di versamento in contanti della
sua prestazione d’uscita (causa trasferimento definitivo al-l’estero), egli ha
potuto rendersi conto come il suo avere di vecchiaia non fosse comprensivo di
quanto accumulato in suddetto periodo quale dipendente della ditta convenuta;
- malgrado
l’assegnazione di due termini (cfr. II, III), la convenuta non ha presentato la
risposta di causa;
- il
TCA ha quindi esperito diversi accertamenti, interpellando e chiedendo informazioni
in particolare alla __________ (già __________, istituto di previdenza cui era
affiliata la CV 1; cfr. IV, V, VII, X, XII, XV), alla __________ (cfr. VI,
VIII) e alla __________ (cui era affiliata la __________; cfr. IX, XI).
Dell’esito di tali accertamenti si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- vertenze
che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro,
quanto all’obbligo di assicurazione, alla fissazione ed al pagamento dei
contributi LPP costituiscono controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V
320, 122 III 59 consid. 2; SZS 2002 pp. 499ss; SZS 2000 pp. 145ss e p. 316;
STFA 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z. [B 37/99]).
Nella
specie, la vertenza oppone un lavoratore, AT 1, alla __________, suo ex datrice
di lavoro, ed ha per oggetto l’invocato mancato ossequio, da parte di
quest’ultima dell'obbligo di assicurarlo per la previdenza professionale, in
particolare per quanto riguarda il periodo gennaio 1995-marzo 2003. Questo TCA,
quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è quindi competente a
statuire nel merito della lite;
- il
1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale
ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per
quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente
oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1, 127 V 466; SVR
2003 IV Nr. 25). Di conseguenza nel caso in esame, visto che l’attrice postula
l’assicura-zione retroattiva ad un istituto di previdenza dal 1995 al 2003, non
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione
della LPP bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA 26 novembre 2003
nella causa J., [U 158/03], 24 maggio 2004 nella causa M., [C 205/03]);
- dalle
allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta
dall’attore e da quella acquisita dal TCA risulta che nel periodo in esame AT 1
– classe 1970 e quindi soggetto all’assicurazione per il rischio vecchiaia a
far tempo dal gennaio 1995 (art. 7 cpv. 1 LPP) – ha lavorato alle dipendenze
della CV 1 (cfr. doc. A/3-A/8, A/20). L’interessato non risulta essere mai
stato annunciato all’istituto previdenziale di quest’ultima, segnatamente alla __________
(cfr. V). Dall’estratto del conto individuale AVS dell’attore risultano per
contro essere stati annunciati alla competente cassa di compensazione (__________)
salari ammontanti a fr. 51'935.-- nel 1995, fr. 52'468.-- nel 1996 e nel 1997,
fr. 52'650.-- nel 1999 e nel 2000, fr. 57'936.-- nel 2001, fr. 59'501.-- nel
2002 e fr. 14'875.-- nel 2003 (sino a marzo) (cfr. doc. A/3);
- poiché
lo statuto di salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è
determinante anche per la previdenza professionale (SZS 2005 p. 232; DTF 123 V
277; RCC 1985 p. 369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che AT 1
era un salariato anche per quanto concerne la LPP;
- dalla
predetta documentazione risulta quindi che nel periodo gennaio 1995-marzo 2003 AT
1 ha sempre percepito una retribuzione superiore al salario minimo comportante
l’obbli-go assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP;
- malgrado
la datrice di lavoro convenuta non abbia notificato l’attore al proprio
istituto di previdenza, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e
contrattuali che le incombevano (artt. 7 cpv. 1 e 10 OPP2; cfr. contratto
d’adesione e regolamento sub doc. XV), egli adempiva alle condizioni di salario
e età per essere obbligatoriamente assicurato ai sensi della LPP dal gennaio
1995 per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP);
- ne
discende che l’obbligo – peraltro incontestato - per la convenuta di assicurare
AT 1 nel periodo litigioso deve essere ammesso;
- di
conseguenza, in accoglimento della petizione, la CV 1 deve essere condannata ad
assicurare AT 1 al proprio istituto previdenziale (__________) retroattivamente
per il periodo gennaio 1995-marzo 2003 con conseguente versamento dei
contributi previdenziali;
- spetterà
alla __________ procedere alla riscossione presso la CV 1 della totalità dei
contributi dovuti – che secondo il conteggio già allestito dal-l’istituto
previdenziale, sulla scorta dei summenzionati salari AVS, ammontano a fr.
27'444.50 (cfr. XV, XXI) – e di ogni ulteriore costo ed addebito per interessi
esigibili in base alla legge e al regolamento.
Copia del presente giudizio verrà quindi notificato anche alla __________
per i suoi incombenti;
- giusta l’art. 20 cpv. 1 Lptca, nel suo tenore
in vigore sino al 30 settembre 2008 ed applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP,
la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano
tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione
della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni
sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).
Nel caso in esame la ditta convenuta, benché
affiliata ad un istituto di previdenza, non ha provveduto ad annunciare il
proprio dipendente AT 1 né quindi a versare i contributi dovuti a favore del
medesimo, ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale non è
intervenuta in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo
comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo
carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 800.--;
- vincente
in causa e rappresentato dall’RA 1, AT 1 ha diritto alla rifusione di fr. 1’000.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
-
l’art. 181 CPP stabilisce che ogni autorità,
funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha
notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne rapporto al
Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
Nella fattispecie, dagli atti emerge che la CV 1 nella sua veste di
datore di lavoro ha dedotto dai salari di spettanza di AT 1 i relativi
contributi previdenziali. A tutt’oggi non risulta che il datore di lavoro li abbia
trasferiti al competente istituto di previdenza. Richiamato l’art. 76 LPP, si
giustifica pertanto la trasmissione di copia del presente giudizio e degli atti
di causa al Ministero pubblico affinché verifichi l’eventuale commissione di
reato di azione pubblica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di conseguenza la CV 1
(società in nome collettivo), __________ è condannata ad assicurare AT 1 alla __________
per il periodo gennaio 1995-marzo 2003, con conseguente versamento dei relativi
contributi della previdenza professionale conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico
della CV 1 che rifonderà a AT 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Copia
della presente sentenza e dei relativi atti di causa sono trasmessi per ragione
di competenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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