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Decisione

34.2008.19

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; in casu non eseguibile

9 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA del 19 novembre 2007, inc. 11.2006.99) - cresciuta in giudicato, per

quanto qui interessa, il 18 ottobre 2006, il Segretario assessore della Pretura

di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio

il 20 ottobre 1989. Per quanto concerne la previdenza professionale, il giudice

del divorzio ha deciso una ripartizione per metà delle rispettive prestazioni

d'uscita accumulate durante il matrimonio.

2. In data 12/14 marzo

2008 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale

autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

Lo

scrivente Tribunale ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e all’istituto

previdenziale (del marito) comunicatogli ex art. 142 cpv. 3 CC dalla Pretura di

determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di

posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto

necessario, nel prosieguo.

3. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle

et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr.

art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

4. A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

5. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC.

Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde

per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il

matrimonio non sono computati.

6. L'art.

122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un

istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di

previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L’art.

124 CC stabilisce per contro che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già

sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero

allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il

matrimonio non possono essere divise per altri motivi.

6.1. L'applicazione

dell'art. 122 CC presuppone quindi la possibilità, dal profilo tecnico, di

dividere la prestazione d'uscita. Se un caso di previdenza si verifica durante

il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una

rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza

diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124

CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto

un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta un’indennità adeguata

(DTF 130 III 297; STCA 4 ottobre 2007 nella causa M., inc. 34.2007.33; Kieser, Ehescheidung

und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die

Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen

Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 pp. 1613ss, 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ

2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS

1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166; STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06]

consid. 3; Geiser, übersicht über die

Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra 2008 p. 309). L’art. 124 CC, come accennato, si applica anche nel caso in cui è

impossibile procedere ad una divisione per altri motivi, segnatamente nel caso

in cui prestazioni d'uscita vengono pagate in contanti - nelle ipotesi di cui

Considerandi

all'art. 5 cpv. 1 LFLP - in pendenza di matrimonio e perdono in tal modo la

loro natura previdenziale (cfr. espressamente l'art. 22 cpv. 2 in fine LFLP;

cfr. anche: DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez,

cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel,

cit., p. 1622).

In tale evenienza la compensazione delle aspettative previdenziali deve essere

considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione appunto dell'art.

124.

CC, rispettivamente nell'ambito della liquidazione del regime

matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con

riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd,

Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete

und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002 pp.

662ss, 664; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit.,

p. 1622; Grüttner/

Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem

Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002

pp. 641ss, 650).

6.2

Anche

nel caso di aspettative previdenziali all’estero, cioè nell’ipotesi in cui l’istituto

di previdenza di un coniuge si trovi all’estero e non sia pertanto sottomesso al

diritto svizzero, la compensazione – stante in particolare l’impossibilità, di

principio, di applicare il diritto svizzero direttamente a istituti

previdenziali stranieri o di coinvolgere questi in procedimenti svizzeri

– si opera in applicazione dell’art. 124 CC, una divisione giusta l’art. 122 CC

essendo in pratica esclusa (STF 4 febbraio 2008 nella causa K./B. [5A

623/2007] consid. 2 che rimanda agli autori Sutter-Somm

[Ausgewählte Verfahrensfragen im neuen Scheidungsrecht bei internationalen

Verhältnissen, insbesondere bei der beruflichen Vorsorge, in Aktuelle Probleme

des nationalen und internationalen Zivilprozessrecht, 2000, pp. 95s] e Stutzer [Vorsorgeausgleich bei

Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006, p. 246s], i

quali non escludono invero l’eventualità, per il giudice del divorzio, di adottare

soluzioni diverse, indicando le condizioni che dovrebbero in tal caso essere

adempiute; per l’applicazione dell’art. 124 CC in caso di istituti

previdenziali all’estero cfr. anche: Schneider/Bruchez,

cit., in SVZ 2000 p. 247s; Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 25 p. 182; Trigo-Trindade, Prévoyance professionnelle

divorce et succession, in SJ 2000 p. 490; Baumann/Lauterburg,

Scheidungsrecht, 2000, ad art. 124, n. 12, p. 221; Parere dell’Ufficio federale di giustizia, “La

divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di

divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 608)

7.

Nella

fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________ – per i quali il

giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi

previdenziali giusta l'art. 122 CC – è stato concluso il 20 ottobre 1989,

mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 18 ottobre

2006.

7.1

Per

quanto riguarda AT 1, dagli atti emerge che l’avere previdenziale, accumulato a

far tempo dal 1992 (IV/3, VI), nel mese di febbraio 1997 le è stato versato in

contanti (fr. 15'423.90) a motivo dell’inizio, nel 1996 (dopo un periodo di

disoccupazione), di un’ attività lavorativa indipendente (IV/1). Nessuna

contestazione, in particolare riguardo alla legittimità di tale prelievo

(effettuato secondo l’ipotesi di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP), è stata

sollevata al riguardo, nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex

marito. Essendo – conformemente alla succitata giurisprudenza e dottrina – uscito

dal ciclo previdenziale, tale avere non è quindi suscettibile di essere diviso

giusta l’art. 122 CC (cfr. consid. 6.1.; cfr. anche DTF

129.

V 254; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges

beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche

Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 29 gennaio

2003.

nella causa V.G, inc. 34.2002.02).

In

considerazione di quanto precede, essendo per uno dei due coniugi data

l’impossibilità ex art. 124 CC di una divisione, la ripartizione stabilita dal

giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà delle rispettive

prestazioni accumulate durante il matrimonio) non è nella specie attuabile.

7.2

Abbondanzialmente non

può non essere rilevato che anche per quanto riguarda CV 1, una

divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP delle sue aspettative previdenziali

risulta nella specie improponibile. Dal fascicolo egli risulta infatti essere

attualmente (e dal gennaio 2002) assicurato presso la CV 2 (__________) con

sede a __________. Trattasi quindi di istituto previdenziale estero – in

relazione al quale di principio è dato procedere conformemente all’art. 124 CC

(cfr. consid. 6.2; le condizioni, con riferimento alle surriferite proposte

dottrinali, per eventuali soluzioni alternative, nella misura in cui

compatibili con la giurisprudenza di cui alla citata STF 4 febbraio 2008, non sono

per altro state nella specie minimamente esaminate e chiarite dal giudice del

divorzio) – dove alla fine del mese (settembre 2006) che precede la

crescita in giudicato della sentenza di divorzio l’ex marito disponeva di una

prestazione di fr. 273'973.50. In suddetto istituto risultano per il resto essere

confluiti gli averi previdenziali accumulati presso precedenti istituti di

previdenza (V).

8.

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante – in applicazione

dell’art. 124 CC – l’impossibilità di una divisione ai sensi degli art. 122 CC

e 22 e segg. LFLP, la causa deve essere rinviata al giudice del divorzio per

ragione di competenza (Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63

del 15 gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120), senza necessità da

parte del TCA di esperire ulteriori accertamenti, come richiesto dall’ex marito

nelle more della presente procedura (XVIII), ai fini dell’esatta

quantificazione delle prestazioni alla cui divisione non è qui dato di procedere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita

acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

2. Gli

atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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