34.2008.19
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; in casu non eseguibile
9 giugno 2008Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2008.19
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_540/2008, 22.08.2008
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; in casu non eseguibile
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.19
rg
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella
causa deferitagli il 12/14 marzo 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142
cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1. Con
sentenza 15 settembre 2006 – dedotta in appello limitatamente alle questioni
concernenti la liquidazione delle pretese pecuniarie, la suddivisione degli
averi di vecchiaia AVS e il contributo di mantenimento per la moglie (cfr. sentenza
Fatti
I CCA del 19 novembre 2007, inc. 11.2006.99) - cresciuta in giudicato, per
quanto qui interessa, il 18 ottobre 2006, il Segretario assessore della Pretura
di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio
il 20 ottobre 1989. Per quanto concerne la previdenza professionale, il giudice
del divorzio ha deciso una ripartizione per metà delle rispettive prestazioni
d'uscita accumulate durante il matrimonio.
2. In data 12/14 marzo
2008 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
Lo
scrivente Tribunale ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e all’istituto
previdenziale (del marito) comunicatogli ex art. 142 cpv. 3 CC dalla Pretura di
determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di
posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto
necessario, nel prosieguo.
3. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
4. A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
5. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC.
Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde
per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati.
6. L'art.
122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un
istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di
previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L’art.
124 CC stabilisce per contro che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già
sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero
allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il
matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
6.1. L'applicazione
dell'art. 122 CC presuppone quindi la possibilità, dal profilo tecnico, di
dividere la prestazione d'uscita. Se un caso di previdenza si verifica durante
il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza
diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124
CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto
un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta un’indennità adeguata
(DTF 130 III 297; STCA 4 ottobre 2007 nella causa M., inc. 34.2007.33; Kieser, Ehescheidung
und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die
Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 pp. 1613ss, 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ
2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS
1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166; STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06]
consid. 3; Geiser, übersicht über die
Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra 2008 p. 309). L’art. 124 CC, come accennato, si applica anche nel caso in cui è
impossibile procedere ad una divisione per altri motivi, segnatamente nel caso
in cui prestazioni d'uscita vengono pagate in contanti - nelle ipotesi di cui
Considerandi
all'art. 5 cpv. 1 LFLP - in pendenza di matrimonio e perdono in tal modo la
loro natura previdenziale (cfr. espressamente l'art. 22 cpv. 2 in fine LFLP;
cfr. anche: DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez,
cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel,
cit., p. 1622).
In tale evenienza la compensazione delle aspettative previdenziali deve essere
considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione appunto dell'art.
124.
CC, rispettivamente nell'ambito della liquidazione del regime
matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con
riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd,
Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete
und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002 pp.
662ss, 664; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit.,
p. 1622; Grüttner/
Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem
Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002
pp. 641ss, 650).
6.2
Anche
nel caso di aspettative previdenziali all’estero, cioè nell’ipotesi in cui l’istituto
di previdenza di un coniuge si trovi all’estero e non sia pertanto sottomesso al
diritto svizzero, la compensazione – stante in particolare l’impossibilità, di
principio, di applicare il diritto svizzero direttamente a istituti
previdenziali stranieri o di coinvolgere questi in procedimenti svizzeri
– si opera in applicazione dell’art. 124 CC, una divisione giusta l’art. 122 CC
essendo in pratica esclusa (STF 4 febbraio 2008 nella causa K./B. [5A
623/2007] consid. 2 che rimanda agli autori Sutter-Somm
[Ausgewählte Verfahrensfragen im neuen Scheidungsrecht bei internationalen
Verhältnissen, insbesondere bei der beruflichen Vorsorge, in Aktuelle Probleme
des nationalen und internationalen Zivilprozessrecht, 2000, pp. 95s] e Stutzer [Vorsorgeausgleich bei
Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006, p. 246s], i
quali non escludono invero l’eventualità, per il giudice del divorzio, di adottare
soluzioni diverse, indicando le condizioni che dovrebbero in tal caso essere
adempiute; per l’applicazione dell’art. 124 CC in caso di istituti
previdenziali all’estero cfr. anche: Schneider/Bruchez,
cit., in SVZ 2000 p. 247s; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 25 p. 182; Trigo-Trindade, Prévoyance professionnelle
divorce et succession, in SJ 2000 p. 490; Baumann/Lauterburg,
Scheidungsrecht, 2000, ad art. 124, n. 12, p. 221; Parere dell’Ufficio federale di giustizia, “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 608)
7.
Nella
fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________ – per i quali il
giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi
previdenziali giusta l'art. 122 CC – è stato concluso il 20 ottobre 1989,
mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 18 ottobre
2006.
7.1
Per
quanto riguarda AT 1, dagli atti emerge che l’avere previdenziale, accumulato a
far tempo dal 1992 (IV/3, VI), nel mese di febbraio 1997 le è stato versato in
contanti (fr. 15'423.90) a motivo dell’inizio, nel 1996 (dopo un periodo di
disoccupazione), di un’ attività lavorativa indipendente (IV/1). Nessuna
contestazione, in particolare riguardo alla legittimità di tale prelievo
(effettuato secondo l’ipotesi di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP), è stata
sollevata al riguardo, nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex
marito. Essendo – conformemente alla succitata giurisprudenza e dottrina – uscito
dal ciclo previdenziale, tale avere non è quindi suscettibile di essere diviso
giusta l’art. 122 CC (cfr. consid. 6.1.; cfr. anche DTF
129.
V 254; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges
beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche
Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 29 gennaio
2003.
nella causa V.G, inc. 34.2002.02).
In
considerazione di quanto precede, essendo per uno dei due coniugi data
l’impossibilità ex art. 124 CC di una divisione, la ripartizione stabilita dal
giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà delle rispettive
prestazioni accumulate durante il matrimonio) non è nella specie attuabile.
7.2
Abbondanzialmente non
può non essere rilevato che anche per quanto riguarda CV 1, una
divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP delle sue aspettative previdenziali
risulta nella specie improponibile. Dal fascicolo egli risulta infatti essere
attualmente (e dal gennaio 2002) assicurato presso la CV 2 (__________) con
sede a __________. Trattasi quindi di istituto previdenziale estero – in
relazione al quale di principio è dato procedere conformemente all’art. 124 CC
(cfr. consid. 6.2; le condizioni, con riferimento alle surriferite proposte
dottrinali, per eventuali soluzioni alternative, nella misura in cui
compatibili con la giurisprudenza di cui alla citata STF 4 febbraio 2008, non sono
per altro state nella specie minimamente esaminate e chiarite dal giudice del
divorzio) – dove alla fine del mese (settembre 2006) che precede la
crescita in giudicato della sentenza di divorzio l’ex marito disponeva di una
prestazione di fr. 273'973.50. In suddetto istituto risultano per il resto essere
confluiti gli averi previdenziali accumulati presso precedenti istituti di
previdenza (V).
8.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante – in applicazione
dell’art. 124 CC – l’impossibilità di una divisione ai sensi degli art. 122 CC
e 22 e segg. LFLP, la causa deve essere rinviata al giudice del divorzio per
ragione di competenza (Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63
del 15 gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120), senza necessità da
parte del TCA di esperire ulteriori accertamenti, come richiesto dall’ex marito
nelle more della presente procedura (XVIII), ai fini dell’esatta
quantificazione delle prestazioni alla cui divisione non è qui dato di procedere.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita
acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.
2. Gli
atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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