34.2008.2
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Matrimonio anteriore al 1.1.1995. E' esclusa la compensazione di prestazioni d'uscita con crediti di uno dei coniugi stabiliti in sentenza di
4 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2008.2
Data decisione, Autorità:
04.09.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Matrimonio anteriore al 1.1.1995. E' esclusa la compensazione di prestazioni d'uscita con crediti di uno dei coniugi stabiliti in sentenza di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 let. a LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.2
rg/sc
Lugano
4 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli l’11/15 gennaio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
sentenza 27 novembre 2007, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa –
il 3 gennaio 2008, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato
il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il
22 agosto 1992 – e stabilito il diritto della moglie all’accredito della metà
dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio.
1.2. L’11/15 gennaio 2008 il giudice
del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria
competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo
del quantum da trasferire.
1.3. Ai
fini del calcolo, il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli
ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (XII-XV) si dirà, per quanto occorra,
nel prosieguo.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del di-vorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4. Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento
del matrimonio (22 agosto 1992) AT 1 disponeva – non di una prestazione di fr.
100'275.-- come indicato dal __________ (presso cui egli era assicurato al momento
del matrimonio; V) e come sostenuto da entrambi gli ex coniugi (XI, XVII), bensì
– di una prestazione di fr. 81'334.15, risultante dal conteggio effettuato
dalla AT 2 (dove egli disponeva al momento del divorzio e dispone a tutt’oggi
del suo intero avere pensionistico) in applicazione, a giusto titolo, dell’art.
22a LFLP. In casu trattasi infatti di matrimo-nio anteriore al 1. gennaio 1995
e l’interessato – assicurato alla data del matrimonio presso il citato __________
e dal giugno 1994 presso la __________ – avendo cambiato istituto di previdenza
tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995 (cfr. art. 22a cpv. 1 LFLP
ultima frase; cfr. conteggio AT 2, sub VI/2; cfr. V, VI/1 VII/2).
Alla
crescita in giudicato della sentenza di divorzio (3 gennaio 2008, momento determinate
ai fini della divisione; cfr. DTF 132 V 236) egli disponeva per contro di un
avere di fr. 390'662.65 sul conto di libero passaggio 375.498970.02.1, tuttora
in essere, come accennato, presso la AT 2 (VI/1). Notasi, per inciso, come a
seguito dell’uscita di AT 1
dalla __________ (aprile 2007), stante l’inadempimento
dei requisiti di cui all’art. 5 LFLP (cfr. scritto 20 agosto 2008 della Cassa
pensioni al TCA, XV; cfr. scritto 11 agosto 2008 dell’avv. RA 1 al TCA, XIV),
la sua prestazione d’uscita è stata versata su predetto conto vincolato presso
la AT 2 (II/5, II/7, XV/3), senza quindi uscire dal ciclo previdenziale (un
prelievo in contanti nelle ipotesi di cui all’art. 5 LFLP, con conseguente perdita
della natura previdenziale del capitale prelevato, avrebbe comportato la non
divisibilità secondo gli articoli 122 CC e 25a LFLP e la sua considerazione,
invece, nell’ambito applicativo dell’art. 124 CC. Sul punto cfr. DTF 128
V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel,
Considerandi
cit., p. 1622). Suddetto istituto ha per il resto confermato,
nelle more della presente procedura, l’attuabilità di una divisione (VI).
Considerati
i suddetti averi, nonché gli interessi dovuti al momento del divorzio sulla
prestazione esistente al momento del matrimonio (art. 22 cpv. 1 LFLP), la prestazione
da dividere am-monta a fr. 251'396.60 (cfr. citato conteggio sub VI/1). Considerata
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1
spetta quindi un accredito di fr. 125'698.30.
2.5
L’ex marito chiede di tenere in considerazione, nell’ambito della presente divisione,
le pretese da esso vantate nei confronti della ex moglie (rimborso di
contributi alimentari versati in eccesso) a dipendenza della sentenza di
divorzio (XVIII).
La
richiesta non può che essere disattesa.
La
giurisprudenza federale ha infatti avuto modo di stabilire l’impossibilità di
compensare prestazioni d’uscita derivanti dal-l’art. 122 CC con crediti
appartenenti ad uno dei coniugi in virtù della sentenza di divorzio. Ciò al
fine di garantire il mantenimento della previdenza professionale, il diritto
alla divisione degli a-veri di previdenza essendo volto a compensare le perdite
in materia previdenziale risultanti dalla ripartizione dei compiti durante il
matrimonio e a promuovere l’indipendenza economica dei due coniugi dopo il
divorzio; tale diritto non può dipendere né dai regimi matrimoniali e dalla
loro liquidazione, né dalla soluzione adottata in materia di mantenimento (STFA
7.
novembre 2006 nella causa P. [B 66/05], STFA 23 febbraio 2006 nella causa A.
[B 131/04], STFA 14 maggio 2002 nella causa K. [B 18/01]; ; STF 28 aprile 2008
nella causa R. [5A_83/2008]); SJZ 2003 pp. 148s, 2007 p. 579; FF 1996 I
102).
2.6
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato
o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.
La
somma di fr. 125'698.30,
unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 3 gennaio 2008 (data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),
dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero
passaggio n. __________ aperto presso la __________ (VIII/1).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 251'396.60.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a
AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________
aperto presso la __________, l’importo di fr. 125'698.30 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 3 gennaio 2008.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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