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Decisione

34.2008.2

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Matrimonio anteriore al 1.1.1995. E' esclusa la compensazione di prestazioni d'uscita con crediti di uno dei coniugi stabiliti in sentenza di

4 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4. Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento

del matrimonio (22 agosto 1992) AT 1 disponeva – non di una prestazione di fr.

100'275.-- come indicato dal __________ (presso cui egli era assicurato al momento

del matrimonio; V) e come sostenuto da entrambi gli ex coniugi (XI, XVII), bensì

– di una prestazione di fr. 81'334.15, risultante dal conteggio effettuato

dalla AT 2 (dove egli disponeva al momento del divorzio e dispone a tutt’oggi

del suo intero avere pensionistico) in applicazione, a giusto titolo, dell’art.

22a LFLP. In casu trattasi infatti di matrimo-nio anteriore al 1. gennaio 1995

e l’interessato – assicurato alla data del matrimonio presso il citato __________

e dal giugno 1994 presso la __________ – avendo cambiato istituto di previdenza

tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995 (cfr. art. 22a cpv. 1 LFLP

ultima frase; cfr. conteggio AT 2, sub VI/2; cfr. V, VI/1 VII/2).

Alla

crescita in giudicato della sentenza di divorzio (3 gennaio 2008, momento determinate

ai fini della divisione; cfr. DTF 132 V 236) egli disponeva per contro di un

avere di fr. 390'662.65 sul conto di libero passaggio 375.498970.02.1, tuttora

in essere, come accennato, presso la AT 2 (VI/1). Notasi, per inciso, come a

seguito dell’uscita di AT 1

dalla __________ (aprile 2007), stante l’inadempimento

dei requisiti di cui all’art. 5 LFLP (cfr. scritto 20 agosto 2008 della Cassa

pensioni al TCA, XV; cfr. scritto 11 agosto 2008 dell’avv. RA 1 al TCA, XIV),

la sua prestazione d’uscita è stata versata su predetto conto vincolato presso

la AT 2 (II/5, II/7, XV/3), senza quindi uscire dal ciclo previdenziale (un

prelievo in contanti nelle ipotesi di cui all’art. 5 LFLP, con conseguente perdita

della natura previdenziale del capitale prelevato, avrebbe comportato la non

divisibilità secondo gli articoli 122 CC e 25a LFLP e la sua considerazione,

invece, nell’ambito applicativo dell’art. 124 CC. Sul punto cfr. DTF 128

V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel,

Considerandi

cit., p. 1622). Suddetto istituto ha per il resto confermato,

nelle more della presente procedura, l’attuabilità di una divisione (VI).

Considerati

i suddetti averi, nonché gli interessi dovuti al momento del divorzio sulla

prestazione esistente al momento del matrimonio (art. 22 cpv. 1 LFLP), la prestazione

da dividere am-monta a fr. 251'396.60 (cfr. citato conteggio sub VI/1). Considerata

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1

spetta quindi un accredito di fr. 125'698.30.

2.5

L’ex marito chiede di tenere in considerazione, nell’ambito della presente divisione,

le pretese da esso vantate nei confronti della ex moglie (rimborso di

contributi alimentari versati in eccesso) a dipendenza della sentenza di

divorzio (XVIII).

La

richiesta non può che essere disattesa.

La

giurisprudenza federale ha infatti avuto modo di stabilire l’impossibilità di

compensare prestazioni d’uscita derivanti dal-l’art. 122 CC con crediti

appartenenti ad uno dei coniugi in virtù della sentenza di divorzio. Ciò al

fine di garantire il mantenimento della previdenza professionale, il diritto

alla divisione degli a-veri di previdenza essendo volto a compensare le perdite

in materia previdenziale risultanti dalla ripartizione dei compiti durante il

matrimonio e a promuovere l’indipendenza economica dei due coniugi dopo il

divorzio; tale diritto non può dipendere né dai regimi matrimoniali e dalla

loro liquidazione, né dalla soluzione adottata in materia di mantenimento (STFA

7.

novembre 2006 nella causa P. [B 66/05], STFA 23 febbraio 2006 nella causa A.

[B 131/04], STFA 14 maggio 2002 nella causa K. [B 18/01]; ; STF 28 aprile 2008

nella causa R. [5A_83/2008]); SJZ 2003 pp. 148s, 2007 p. 579; FF 1996 I

102).

2.6

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato

o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

La

somma di fr. 125'698.30,

unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 3 gennaio 2008 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),

dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero

passaggio n. __________ aperto presso la __________ (VIII/1).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 251'396.60.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a

AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________

aperto presso la __________, l’importo di fr. 125'698.30 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 3 gennaio 2008.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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