34.2008.21
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assenza di averi pensionistici da dividere
17 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2008.21
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assenza di averi pensionistici da dividere
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.21
rg/sc
Lugano
17 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 14/17 marzo 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato
in fatto e in diritto
che - con sentenza 19
febbraio 2008, cresciuta in giudicato l’11 marzo 2008, il Pretore del Distretto
di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio
il 31 agosto 1992 – e omologato la convenzione 30 maggio 2006 in cui è stata
pattuita una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;
- il 14/17 marzo 2008 il
giudice del divorzio – precisando come non siano noti i dati riguardanti gli
averi previdenziali accumulati dai coniugi – ha trasmesso l'intero incarto al
TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP
e 73 cpv. 1 LPP;
- il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei rispettivi
istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il matrimonio;
-
con scritto 18 marzo 2008 la patrocinatrice di CV 1, richiamando il verbale
Considerandi
d’udienza 30 ottobre 2006 in cui le parti, per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali, avevano informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di
averi pensionistici da ripartire, evidenzia come non siano integrati gli
estremi per procedere ad una divisione (IV, IV/bis). Con scritto 25 febbraio
2008.
il legale di AT 1 ha da parte sua dichiarato di concordare con quanto affermato
dalla patrocinatrice di controparte nel citato scritto 18 marzo 2008 (VI). Richiesto
dal TCA a prendere posizione su tale scritto, il Pretore di __________ ha
dichiarato di non aver osservazioni e di rimettersi al giudizio dello scrivente
Tribunale (V);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- a
norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla
base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura.
Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero
del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
-
una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisi-zione durante
il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122
CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza
professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad
una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di
istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia
gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero
passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lau-terburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art.
122.
n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo adempiuta nel caso in cui sia
già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433);
- nella
quantificazione degli averi previdenziali da dividersi in caso di divorzio, i pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati (art. 22 cpv. 2 in fine LFLP);
-
nella fattispecie, né dagli atti né dalle
dichiarazioni delle parti risulta l’esistenza di averi previdenziali
soggetti a divisione. In procedura di divorzio, segnatamente in
occasione dell’udienza 30 ottobre 2006 (doc. IV/bis), modificando le
pattuizioni contenute nella convenzione 30 maggio 2006, gli ex coniugi avevano
d’altronde già informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di averi
pensionistici da dividere. L’unico avere previdenziale (fr. 433.40)
asseritamene accumulato da CV 1 (IV/bis) risulta a suo tempo essergli stato
versato in contanti; essendo uscito dal ciclo previdenziale tale importo non è quindi
suscettibile di essere considerato ai fini del riparto (art. 22 cpv. 2 in fine
LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 127 III
437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
in: SVZ 2000 p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeaus-gleich, in: FamPra
2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo
1999, p. 58; STCA 29 gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02);
- la
non sussistenza delle premesse per una divisione é del resto stata ribadita da
entrambi gli ex coniugi nelle more della presente procedura (IV, VI);
- in
simili circostanze, stante l’assenza di elementi giustificanti una divisione a
norma degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna divisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non
si fa luogo ad alcuna divisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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