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Decisione

34.2008.21

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assenza di averi pensionistici da dividere

17 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2008.21

Data decisione, Autorità:

17.04.2008, TCA

Titolo:

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Assenza di averi pensionistici da dividere

DIVORZIO

art. 122 CC

art. 25 let. a LFLP

Raccomandata

Incarto n.

34.2008.21

rg/sc

Lugano

17 aprile

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 14/17 marzo 2008 dalla Pretura

di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in

caso di divorzio)

considerato

in fatto e in diritto

che - con sentenza 19

febbraio 2008, cresciuta in giudicato l’11 marzo 2008, il Pretore del Distretto

di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio

il 31 agosto 1992 – e omologato la convenzione 30 maggio 2006 in cui è stata

pattuita una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;

- il 14/17 marzo 2008 il

giudice del divorzio – precisando come non siano noti i dati riguardanti gli

averi previdenziali accumulati dai coniugi – ha trasmesso l'intero incarto al

TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP

e 73 cpv. 1 LPP;

- il

TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei rispettivi

istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il matrimonio;

-

con scritto 18 marzo 2008 la patrocinatrice di CV 1, richiamando il verbale

Considerandi

d’udienza 30 ottobre 2006 in cui le parti, per quanto riguarda gli aspetti

previdenziali, avevano informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di

averi pensionistici da ripartire, evidenzia come non siano integrati gli

estremi per procedere ad una divisione (IV, IV/bis). Con scritto 25 febbraio

2008.

il legale di AT 1 ha da parte sua dichiarato di concordare con quanto affermato

dalla patrocinatrice di controparte nel citato scritto 18 marzo 2008 (VI). Richiesto

dal TCA a prendere posizione su tale scritto, il Pretore di __________ ha

dichiarato di non aver osservazioni e di rimettersi al giudizio dello scrivente

Tribunale (V);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di

Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- a

norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla

base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura.

Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero

del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

-

una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisi-zione durante

il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122

CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza

professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad

una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di

istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia

gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero

passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,

art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lau-terburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art.

122.

n. 6ss), quest’ultima condi­zione non essendo adempiuta nel caso in cui sia

già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433);

- nella

quantificazione degli averi previdenziali da dividersi in caso di divorzio, i pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono

computati (art. 22 cpv. 2 in fine LFLP);

-

nella fattispecie, né dagli atti né dalle

dichiarazioni delle parti risulta l’esistenza di averi previdenziali

soggetti a divisione. In procedura di divorzio, segnatamente in

occasione dell’udienza 30 ottobre 2006 (doc. IV/bis), modificando le

pattuizioni contenute nella convenzione 30 maggio 2006, gli ex coniugi avevano

d’altronde già informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di averi

pensionistici da dividere. L’unico avere previdenziale (fr. 433.40)

asseritamene accumulato da CV 1 (IV/bis) risulta a suo tempo essergli stato

versato in contanti; essendo uscito dal ciclo previdenziale tale importo non è quindi

suscettibile di essere considerato ai fini del riparto (art. 22 cpv. 2 in fine

LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 127 III

437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: SVZ 2000 p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeaus-gleich, in: FamPra

2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo

1999, p. 58; STCA 29 gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02);

- la

non sussistenza delle premesse per una divisione é del resto stata ribadita da

entrambi gli ex coniugi nelle more della presente procedura (IV, VI);

- in

simili circostanze, stante l’assenza di elementi giustificanti una divisione a

norma degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna divisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non

si fa luogo ad alcuna divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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