34.2008.22
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
16 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2008.22
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.22
RG/sc
Lugano
16 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli l’8/9 aprile 2008 dalla Pretura di
__________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CO 1
rappr. da: RA
2
2. CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 28 febbraio 2008, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa – il
4 aprile 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il
divorzio tra CO 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 20 luglio
2001 – e stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali
accumulati durante il matrimonio.
1.2 L’8/9 aprile 2008 il
giudice del divorzio ha rimesso ex art. 142 cpv. 2 CC la causa al TCA quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal
TCA si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142
CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun
coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di
libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il
matrimonio non sono computati.
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4 Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita risulta che in costanza di
matrimonio (e per l’esattezza sino al 4 aprile 2008, data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) CO 1 ha accumulato presso
il CV 1 un avere soggetto a divisione di fr. 624'818.05 (la somma di fr.
621'050.-- successivamente comunicata dal Fondo [cfr. XXIII] non ha ad essere
considerata siccome calcolata tenendo conto di una variazione intervenuta
successivamente alla data determinante del 4 aprile 2008) quantificato –
considerando correttamente gli interessi maturati sino al divorzio sull’avere
al momento del matrimonio – con riferimento a quattro distinte posizioni
previdenziali: fr. 271'256.-- (__________), fr. 259'487.90 (__________), fr.
13'436.-- (__________) e fr. 80'638.15 (__________ (cfr. VIII, XVIII.) Dal
Considerandi
fascicolo risulta per contro che AT 1 non ha accumulato
averi previdenziali suscettibili di essere divisi, l’avere presente in data 21
luglio 2001 presso l’ente previdenziale della AT 2 avendo segnatamente subito,
nel periodo qui determinante, una diminuzione di fr. 120.90 (cfr. VII).
Stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1
spetta quindi un accredito complessivo di fr. 312'409.05 (624'818.05 : 2).
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 312'409.05, unitamente agli interessi compensativi – al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 4 aprile 2008 (data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio
ad essa intestata presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CO 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 624'818.05.
2.- E'
fatto ordine al CV 1 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 312'409.05 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 aprile 2008.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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