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Decisione

34.2008.22

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

16 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita risulta che in costanza di

matrimonio (e per l’esattezza sino al 4 aprile 2008, data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) CO 1 ha accumulato presso

il CV 1 un avere soggetto a divisione di fr. 624'818.05 (la somma di fr.

621'050.-- successivamente comunicata dal Fondo [cfr. XXIII] non ha ad essere

considerata siccome calcolata tenendo conto di una variazione intervenuta

successivamente alla data determinante del 4 aprile 2008) quantificato –

considerando correttamente gli interessi maturati sino al divorzio sull’avere

al momento del matrimonio – con riferimento a quattro distinte posizioni

previdenziali: fr. 271'256.-- (__________), fr. 259'487.90 (__________), fr.

13'436.-- (__________) e fr. 80'638.15 (__________ (cfr. VIII, XVIII.) Dal

Considerandi

fascicolo risulta per contro che AT 1 non ha accumulato

averi previdenziali suscettibili di essere divisi, l’avere presente in data 21

luglio 2001 presso l’ente previdenziale della AT 2 avendo segnatamente subito,

nel periodo qui determinante, una diminuzione di fr. 120.90 (cfr. VII).

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1

spetta quindi un accredito complessivo di fr. 312'409.05 (624'818.05 : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 312'409.05, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 4 aprile 2008 (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio

ad essa intestata presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CO 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 624'818.05.

2.- E'

fatto ordine al CV 1 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero

passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 312'409.05 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 aprile 2008.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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