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Decisione

34.2008.25

Divisione degli averi previdenziali a causa divorzio. Insorgenza di un caso di previdenza ai sensi dell'art. 122 CC (in casu negata). Domanda d'assistenza giudiziaria respinta

14 gennaio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante

il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per

il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e

la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere

di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli

interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati

durante il matrimonio non sono computati. L’art. 22a

LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al

momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP

1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta

in giudicato).

2.5 L'art.

122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un

istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di

previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.

L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico,

di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica

durante il matrimonio e l'istituto di previdenza eroga una rendita di vecchiaia

o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora

impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui,

allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza

(vecchiaia o invalidità), è dovuta un’indennità adeguata (DTF 130 III 297;

STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06] consid. 3; STCA 4

ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc. 34.2007.33; Kieser,

Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vor-sorge-Hinweise

für die Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/ Keel, cit., pp. 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance pro-fessionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ

2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungs-recht, in SZS

1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166).

Dal

profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o

invalidità) è data nel momento in cui nasce un diritto a prestazioni nei

confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una

prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui vengono accordate

prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05], 30

marzo 2005 nella cuasa F. [B 107/03], 28 giugno 2005 nella causa A/B [B

19/05]; RSAS 2004 p. 572; Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser,

Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsaus-gleich im neuen Scheidungsrecht

(Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS

1997 p. 383). Anche in caso di invalidità parziale, che ha condotto al versamento

di prestazioni da parte dell’istituto di previdenza, è quindi dovuta

unicamente un’indennità ai sensi dell’art. 124 CC (DTF 129 III

481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004 nella causa

S. [B 19/03]; STCA 4 ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc.

34.2007.33; Walser, Commentario

basilese, 2a ed., ad art. 124 CC n. 5; Sutter/Freiburghaus,

op. cit., pp. 196s).

2.6 Nella fattispecie in esame il

matrimonio tra i coniugi __________ – per i quali il giudice del divorzio ha

disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali giusta

l'art. 122 CC – è stato concluso il 6 giugno 1997, mentre che la pronunzia del

divorzio è cresciuta in giudicato il 20 febbraio 2006.

Considerata

– sulla base dello scritto 21 luglio 2008 con cui la __________, in rappresentanza

della CV 2, ha comunicato al TCA che CV 1 “ha in corso un caso di incapacità

Considerandi

lavorativa” (cfr. XI) – la necessità di verificare se fosse o meno

intervenuto un caso di previdenza (invalidità) durante il matrimonio, lo

scrivente Tribunale ha provveduto a richiamare dal competente ufficio l’incarto

AI concernente l’ex marito. Dall’incarto é emerso che CV 1 è in inabilità

lavorativa dal mese di gennaio 2008 e che al riguardo egli ha presentato, nel

luglio 2008, una richiesta di rilevamento tempestivo. Con scritto 21 ottobre

2008.

il TCA ha quindi comunicato alla __________ che in simili condizioni un

eventuale caso di previdenza ai sensi dell’art. 122 CC potrà semmai realizzarsi

in concreto solo in data posteriore alla crescita in giudicato della sentenza

di divorzio (20 febbraio 2006) e che l’ipotesi di una impossibilità ex art. 124

CC appare quindi nella fattispecie esclusa (cfr. XXV; invitata a voler presentare

eventuali sue osservazioni al riguardo, la __________ è rimasta silente;

l’intera documentazione agli atti, incluso il citato scritto 21 ottobre 2008 e

l’incarto AI, è stata trasmessa agli ex coniugi __________, che al riguardo

nulla hanno osservato).

Dovendosi

quindi ritenere siccome non realizzato un caso di previdenza ai sensi dell’art.

124.

CC e della succitata giurisprudenza, è dato procedere in questa sede ad una

divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP dei rispettivi averi accumulati

dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

2.7

Dagli

atti di causa e dalle dichiarazione delle parti risulta che durante il

matrimonio – e per l’esattezza sino alla crescita in giudicato della sentenza

di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) – CV

1.

ha accumulato un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 45'957.00

presso la CV 2 (XI/bis, XXII).

AT

1.

ha per contro accumulato un avere soggetto a divisione di fr. 640.00, depositato

sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (XXXIII).

2.8

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta

a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 22'658.50

([45'957 : 2] – [640 : 2]), che dovrà esserle accreditata da parte della CV 2.

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto

deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o

polizza di libero passaggio.

La

somma di fr. fr. 22'658.50, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura

in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 20 febbraio 2006 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio

ad essa intestato presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2

(DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

2.9

AT

1.

ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura.

Presupposti

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,

l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del

processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag).

Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura

in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il

suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che

l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado

di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari).

A

non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di

particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e

non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.

La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base

delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione,

di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle

parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio, l’istanza deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 45'957.00.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 640.00.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 22'658.50 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 20 febbraio 2006.

4.- La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata

da AT 1 é respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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