34.2008.25
Divisione degli averi previdenziali a causa divorzio. Insorgenza di un caso di previdenza ai sensi dell'art. 122 CC (in casu negata). Domanda d'assistenza giudiziaria respinta
14 gennaio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2008.25
Data decisione, Autorità:
14.01.2009, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a causa divorzio. Insorgenza di un caso di previdenza ai sensi dell'art. 122 CC (in casu negata). Domanda d'assistenza giudiziaria respinta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.25
RG/sc
Lugano
14 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 18/21
aprile 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto
e in diritto
1.1 Con
sentenza 27 gennaio 2006, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa –
il 20 febbraio 2006, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha
pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 6 giugno
1997 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di
libero passaggio accumulate durante il matrimonio.
1.2 In
data 18/21 aprile 2008 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto
al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA
(VIII-XXV, XXX-XXXIII) si dirà – per quanto necessario – nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.3 A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere
di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli
interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati
durante il matrimonio non sono computati. L’art. 22a
LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al
momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato).
2.5 L'art.
122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un
istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di
previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.
L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico,
di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica
durante il matrimonio e l'istituto di previdenza eroga una rendita di vecchiaia
o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora
impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui,
allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza
(vecchiaia o invalidità), è dovuta un’indennità adeguata (DTF 130 III 297;
STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06] consid. 3; STCA 4
ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc. 34.2007.33; Kieser,
Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vor-sorge-Hinweise
für die Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/ Keel, cit., pp. 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance pro-fessionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ
2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungs-recht, in SZS
1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166).
Dal
profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o
invalidità) è data nel momento in cui nasce un diritto a prestazioni nei
confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una
prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui vengono accordate
prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05], 30
marzo 2005 nella cuasa F. [B 107/03], 28 giugno 2005 nella causa A/B [B
19/05]; RSAS 2004 p. 572; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser,
Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsaus-gleich im neuen Scheidungsrecht
(Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS
1997 p. 383). Anche in caso di invalidità parziale, che ha condotto al versamento
di prestazioni da parte dell’istituto di previdenza, è quindi dovuta
unicamente un’indennità ai sensi dell’art. 124 CC (DTF 129 III
481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004 nella causa
S. [B 19/03]; STCA 4 ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc.
34.2007.33; Walser, Commentario
basilese, 2a ed., ad art. 124 CC n. 5; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., pp. 196s).
2.6 Nella fattispecie in esame il
matrimonio tra i coniugi __________ – per i quali il giudice del divorzio ha
disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali giusta
l'art. 122 CC – è stato concluso il 6 giugno 1997, mentre che la pronunzia del
divorzio è cresciuta in giudicato il 20 febbraio 2006.
Considerata
– sulla base dello scritto 21 luglio 2008 con cui la __________, in rappresentanza
della CV 2, ha comunicato al TCA che CV 1 “ha in corso un caso di incapacità
Considerandi
lavorativa” (cfr. XI) – la necessità di verificare se fosse o meno
intervenuto un caso di previdenza (invalidità) durante il matrimonio, lo
scrivente Tribunale ha provveduto a richiamare dal competente ufficio l’incarto
AI concernente l’ex marito. Dall’incarto é emerso che CV 1 è in inabilità
lavorativa dal mese di gennaio 2008 e che al riguardo egli ha presentato, nel
luglio 2008, una richiesta di rilevamento tempestivo. Con scritto 21 ottobre
2008.
il TCA ha quindi comunicato alla __________ che in simili condizioni un
eventuale caso di previdenza ai sensi dell’art. 122 CC potrà semmai realizzarsi
in concreto solo in data posteriore alla crescita in giudicato della sentenza
di divorzio (20 febbraio 2006) e che l’ipotesi di una impossibilità ex art. 124
CC appare quindi nella fattispecie esclusa (cfr. XXV; invitata a voler presentare
eventuali sue osservazioni al riguardo, la __________ è rimasta silente;
l’intera documentazione agli atti, incluso il citato scritto 21 ottobre 2008 e
l’incarto AI, è stata trasmessa agli ex coniugi __________, che al riguardo
nulla hanno osservato).
Dovendosi
quindi ritenere siccome non realizzato un caso di previdenza ai sensi dell’art.
124.
CC e della succitata giurisprudenza, è dato procedere in questa sede ad una
divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP dei rispettivi averi accumulati
dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.
2.7
Dagli
atti di causa e dalle dichiarazione delle parti risulta che durante il
matrimonio – e per l’esattezza sino alla crescita in giudicato della sentenza
di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) – CV
1.
ha accumulato un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 45'957.00
presso la CV 2 (XI/bis, XXII).
AT
1.
ha per contro accumulato un avere soggetto a divisione di fr. 640.00, depositato
sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (XXXIII).
2.8
Stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta
a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 22'658.50
([45'957 : 2] – [640 : 2]), che dovrà esserle accreditata da parte della CV 2.
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto
deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o
polizza di libero passaggio.
La
somma di fr. fr. 22'658.50, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura
in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 20 febbraio 2006 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio
ad essa intestato presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2
(DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
2.9
AT
1.
ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura.
Presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,
l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del
processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag).
Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura
in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il
suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che
l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado
di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari).
A
non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di
particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e
non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa.
La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base
delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione,
di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle
parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, l’istanza deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 45'957.00.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 640.00.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 22'658.50 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 20 febbraio 2006.
4.- La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata
da AT 1 é respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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