34.2008.26
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
2 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2008.26
Data decisione, Autorità:
02.10.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.26
rg/sc
Lugano
2 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23/24 aprile 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 26 marzo 2008, cresciuta in giudicato il 21 aprile 2008, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 3 novembre 2000 – e omologato
l’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito il
diritto della moglie alla metà dell’avere pensionistico accumulato dal marito
dalla data del matrimonio sino al 15 gennaio 2008.
1.2 Il 23/24 aprile 2008 il
giudice del divorzio, in applicazione dell’art. 142 CC, ha trasmesso l’incarto
di divorzio al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt.
25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai
fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4
Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti – rimasta
incontestata – risulta che in costanza di matrimonio __________ ha accumulato
una prestazione soggetta a divisione di fr. 50'401.85 (importo ottenuto
deducendo dalla prestazione di fr. 77'657.05 presente il 15 gennaio 2008 la
prestazione di fr. 27'255.20 esistente al momento del matrimonio inclusi –rettamente
– gli interessi maturati sino al 15 gennaio 2008) presso la AT 2 (X).
Stante
Considerandi
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio a favore di CV 1
spetta quindi un accredito di fr. 25'200.95.
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 25'200.95, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura
in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 15 gennaio 2008 e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003
nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003
nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore
di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso l’istituto collettore
LPP (cfr. artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP, e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 50'401.85.
2.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi
presso la __________, la somma di fr. 25'200.95 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 15 gennaio 2008.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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