34.2008.31
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9 dicembre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
34.2008.31
Data decisione, Autorità:
09.12.2008, TCA
Ricorso:
TF, 27.02.2009,9C_70/2009
Titolo:
Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio in caso di trasferimento in un paese dell'UE. Il versamente è eseguito se non sussiste una copertura assicurativa nel paese estero di destinazione. Tale accertamento è eseguito dal fondo di garanzia al quale l'assicurato deve fare domanda
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
art. 5 cpv. 1 LFLP
art. 25 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.31
BS/td
Lugano
9 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 maggio 2008
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, classe
1975, per il tramite del Sindacato RA 1, ha chiesto, con lettera 14 settembre
2007, alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa CV 1) – presso la quale egli
era affiliato tramite il suo ex datore di lavoro – il versamento in contanti della
prestazione di uscita poiché intenzionato a trasferirsi in Italia per
esercitare un’attività indipendente (doc. 5).
Il 20
settembre 2007 la Cassa pensioni ha in sostanza spiegato che, secondo quanto
previsto dagli Accordi bilaterali con l’UE, dal 1° giugno 2007 il versamento in
contanti della prestazione di uscita all’assicurato che lascia definitivamente
la Svizzera, non è più possibile se lo stesso è obbligatoriamente assicurato in
uno Stato membro dell’Unione Europea. L’istituto di previdenza gli ha inoltre fatto
presente di rivolgersi al Fondo di garanzia, il quale verificherà presso la
competente autorità estera la copertura assicurativa, allegando il relativo
formulario (doc. 6).
1.2. Con lettera
5 febbraio 2008 l’assicurato, sempre per il tramite del suo rappresentante sindacale,
ha nuovamente chiesto alla Cassa CV 1 il versamento in contanti della prestazioni
di uscita avendo egli, dall’11 ottobre 2007, iniziato in Italia un’attività
indipendente e nel contempo ha trasmesso la relativa documentazione (doc. 22).
In data
15 febbraio 2008 la Cassa CV 1 ha respinto la richiesta, facendo presente, in
estrema sintesi, che avendo l’assicurato maturato la prestazione di uscita al
31 luglio 2007, in ossequio agli Accordi bilaterali, tale prestazione non può
essere versata in contanti. Contestualmente, l’istituto di previdenza ha
osservato:
"
Tuttavia, La invitiamo di prendere nota, che
qualora ricevessimo una conferma da parte del Fondo di garanzia LPP, che il
Signor AT 1 non è subordinato ad un'assicurazione obbligatoria in
__________ saremo ben lieti di intraprendere il versamento da lui richiesto. In
conformità di ciò, segnaliamo, che secondo l'art. 19.2.5 del nostro
regolamento, una persona può esigere il pagamento in contanti della prestazione
d'uscita, se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto
alla previdenza professionale obbligatoria.
Fino ad allora, dobbiamo persistere alla nostra
decisione e rammentare, che qualora il Fondo di garanzia LPP non ci invierebbe
la conferma menzionata, necessitiamo per il trasferimento del capitale, un conto
di libero passaggio presso una banca oppure assicurazione." (Doc. 23)
1.3. Con la
presente petizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che egli venga
riconosciuto dalla Cassa CV 1 il diritto al versamento in contanti delle
prestazioni di libero passaggio avendo egli avviato in Italia un’attività
indipendente. Dopo aver ricapitolato la corrispondenza intercorsa con la Cassa
pensioni convenuta, egli ha in particolare evidenziato:
"
In un'ottica di parità di trattamento tra gli
assicurati, necessaria per evitare una violazione dell'art. 8 della
Costituzione Federale, non si riesce a comprendere la ragione per cui non sia
applicabile nello stesso modo, per tutti gli assicurati la norma prevista
dall'art. 5, cpv. 1 lettera b) della Legge federale sul libero passaggio.
L'istante, come qualsiasi altro lavoratore, ha
diritto di esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita, visto
che ha avviato un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla
previdenza professionale obbligatoria. Diversa è l'ipotesi contemplata dal
punto a) del cpv. 1 all'art. 5, dove viene negato il diritto al versamento in
contanti della prestazione di uscita in favore di chi lascia definitivamente la
Svizzera, se, conformemente all'art. 25, lett. f) della Legge federale sul
libero passaggio, è affiliato obbligatoriamente ad un'assicurazione contro i
rischi di vecchiaia, morte e invalidità, secondo le disposizioni legali, in uno
Stato membro della CE." (Doc. I)
1.4. Mediante la
risposta di causa, la Cassa pensioni ha chiesto la reiezione della petizione, sottolineando
fra l’altro:
"
Con la nostra lettera del 15 febbraio 2008
abbiamo chiarito il caso (inclusivo le domande sulla proprietà d'abitazioni) in
maniera definitiva e dettagliata (atto 23-24). II testo chiaro della legge,
postula, che a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni
dell'articolo 25 f LFLP, gli stranieri provenienti da uno stato membro della
CE, sono uguagliati ai cittadini Svizzeri. Per tale motivo, la prestazione di
libero passaggio non può più essere versata automaticamente in contanti, se un
assicurato ha il suo domicilio nell'Unione Europea. Tuttavia, gli è data la possibilità
di rivolgersi presso il Fondo di garanzia LPP, - qualora non è subordinato
all'assicurazione statale. Non può quindi essere compito di una cassa di
previdenza, dover chiarire, se un assicurato svolge un'attività lavorativa in
proprio in __________." (Doc. V)
1.5. Con scritti
4 luglio 2008 e 6 agosto 2008 l’attore ha ribadito la propria posizione.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se la Cassa CV 1 deve versare in contanti ad AT 1 la
prestazione di uscita a seguito del suo trasferimento in Italia per esercitare
un’attività lucrativa indipendente.
Pacifico
è che in data 31 luglio 2007 l’attore, nato nel 1975, ha cessato la sua
attività presso l’impresa __________ (doc. 2), maturando di conseguenza una
prestazione di uscita di fr. 13'253,75 (di cu fr. 13'213,75 secondo la LPP) (doc.
3) e che non sussiste un caso di previdenza, sia di vecchiaia che d’invalidità.
Altrettanto incontestato è che l’assicurato ha lasciato definitivamente la
Svizzera.
2.2. Secondo
l’art. 5 cpv. 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP), l’assicurato
può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:
a.
lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;
b. comincia un’attività
lucrativa indipendente e non è più
soggetto alla
previdenza professionale obbligatoria o
c. l’importo della
prestazione d’uscita è inferiore all’importo
annuo dei suoi contributi.
L’art.
25f LFLP prevede:
"
1 L’assicurato
non può esigere il pagamento in contanti, secondo
l’articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell’avere di
vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza
secondo l’articolo 15 LPP fintanto che:
a. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i
rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno
Stato membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i
rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali
islandesi o norvegesi;
c. risiede nel Liechtenstein.
2 Il capoverso 1 lettera a entra in
vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera
circolazione.
3 Il capoverso 1 lettera b entra in
vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo AELS emendato."
L'articolo
appena riprodotto è stato letteralmente recepito dal regolamento della Cassa CV
1, all’art. 19.2 cifra 5 (XIV).
2.3. Le disposizioni
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione; RS
0.142.112.681), come pure quello con i paesi AELS (RS 0.632.31), hanno
conseguenze dirette sulla LPP (cfr. art. 89a LPP).
Nell’ambito
delle previdenza professionale è fra l’altro applicabile il Regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (Regolamento
n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1).
L’art. 10
cpv. 2 del Regolamento n. 1408/71 (valido per tutte le persone rientranti nel
campo di applicazione dei bilaterali; cfr. Cardinaux, Das
Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische Vorsorge, Zurigo 2008,
n.1448, pag. 636), stabilisce che:
"
Se la legislazione di uno Stato membro subordina
il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato abbia cessato di
essere soggetto all’assicurazione obbligatoria, tale condizione non è
considerata soddisfatta fintantoché l’interessato sia soggetto,
all’assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato
membro.”
Si tratta
del divieto di rimborso dei contributi (“Verbot der Beitragserstattung”), il
cui scopo è il mantenimento dell’obbligo assicurativo all’interno dell’UE,
estendendo quindi la protezione degli assicurati (in argomento: Cardinaux, op.
cit.., n. 1439/40, pagg. 633s; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n.
260 pag. 93). Determinante è che l’assicurato abbia la medesima copertura
assicurativa obbligatoria dell’altro Stato membro (Cardinaux, op. cit. n. 1441,
pag. 634). Il citato articolo non è applicabile all’assicurazione facoltativa. Infatti,
se la legislazione nazionale prevede il rimborso dei contributi nel caso di cessazione
dell’assicurazione facoltativa, il divieto decade anche se nell’altro stato
membro per gli stessi rischi l’assicurato verrebbe assicurato
obbligatoriamente. Parimenti non applicabile è l’art. 10 cpv. 2 del Regolamento
1408/71 qualora le disposizioni di uno stato permettono l’uscita
dall’assicurazione obbligatoria e se nell’altro stato la persona interessata
può essere assicurata per gli stessi rischi solo a titolo facoltativo
(Cardinaux, op. cit., n. 1443 pag. 646).
In
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento n. 1408/71, come visto, l’art.
25f LFLP (Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri
della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia”) prevede un divieto
di versamento in contanti delle prestazioni d’uscita in ambito dell’UE, valido anche
nei confronti dei paesi dell’AELS (Islanda e Norvegia) e, sulla base di un
accordo bilaterale, al Liechtenstein (cfr. Stauffer, op. cit., n.1066 pag.
394). Siccome il versamento non dipende dall’abbandono del domicilio svizzero,
né dalla cessazione dell’attività in Svizzera, rispetto agli Accordi bilaterali
esso non è discriminatorio (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1066, pag. 395).
L’art.
25f LFLP riguarda le prestazioni di uscita (art. 5 cpv. 1 e 25f LFLP), ma non
il versamento in capitale di prestazioni assicurative (art. 37 cpv. 2-4 e art.
19 cpv. 2 LPP; art. 13 cpv. 2 OFLP) ed il prelievo anticipato per la propria
abitazione (art. 30 c LPP). L’art. 25f LFLP concerne solo prestazioni di libero
passaggio obbligatorie (art. 15 LPP) ed il versamento di prestazioni
sovraobbligatorie soggiace unicamente alle regole dell’art. 5 LFLP (Cardinaux,
op. cit., n. 1447, pag. 635).
Va
ricordato che il divieto di pagamento in contanti della prestazioni d’uscita è
entrato in vigore al 1° giugno 2007, ossia cinque anni dopo l’adozione,
il 1° giugno 2002, da parte della Svizzera degli Accordi bilaterali con l’UE e
dell’Accordo emendato con gli stati dell’AELS (art. 25f cpv. 2 e 3 LFLP).
Infine,
il versamento in contanti della prestazioni d’uscita è possibile nel caso in
cui l’assicurato eserciti in uno stato dell’UE o dell’AELS un’attività
indipendente oppure se si tratta di prestazioni di uscita d’importo esiguo
(Cardinaux, op. cit., pagg. 646ss).
2.4. Qualora,
come il caso in esame, una persona assoggetta obbligatoriamente alla previdenza
professionale lascia definitivamente la Svizzera per prendere domicilio in uno
Stato dell’UE (in casu: __________), occorre verificare se in quello stato egli
è obbligatoriamente assicurato contro i rischi vecchiaia, morte e invalidità.
In caso positivo, l’assicurato non può chiedere il versamento in contanti della
prestazione di uscita accumulata in Svizzera. Generalmente questo è il caso
quando la persona interessata esercita nello Stato di destinazione un’attività
dipendente. L’accertamento o meno di un’assicurazione obbligatoria dei rischi vecchiaia,
morte e invalidità avviene secondo il diritto interno dello stato in cui
l’obbligo assicurativo è in discussione (Cardinaux, op. cit., n. 1450 pag. 637).
Spetta
comunque all’assicurato comprovare al competente fondo di previdenza l’adempimento
dei presupposti per il versamento in contanti della prestazione di uscita,
quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera (cfr. Stauffer, op. cit,
n.1068 pag. 395), oppure il consenso scritto del coniuge (rispettivamente del
partner registrato; art. 5 cpv. 2 LFLP), ma anche il non assoggettamento
obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera che deve essere certificato
dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio. L’istituto di previdenza
non ha alcun obbligo di accertamento (“Nachforschungspflicht”), ma solo di
verifica della documentazione prodotta (cfr. Cardinaux, op.cit., n. 1459 pag.
642; cfr. anche “Mitteilungen über die berufliche Vorsorge” n. 52 del 31 agosto
2000, pag. 4). Per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza,
il Fondo di garanzia LPP (organismo di collegamento con gli Stati membri della
Comunità europea e dell’Associazione europea di libero scambio; cfr. art. 56
cpv. 1 lett. g LPP) ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia,
degli accordi amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno
all’assicurazione sociale. In particolare, nel promemoria, edito dal Fondo di
garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch,
relativo al “trasferimento di averi della previdenza professionale a
partire dal 1° giugno 2007. Richiesta per l’accertamento dell’obbligo
d’assicurazione sociale in Italia” si legge che:
" Per
ottenere questa conferma (relativa all’accertamento dell’obbligo assicurativo;
n.d.r.), voi (o anche il vostro istituto di previdenza) potete presentare al
Fondo di garanzia LPP, mediante un apposito formulario, una richiesta per
l’accertamento dell’obbligo d’assicurazione sociale in Italia. Il formulario,
compilato integralmente, deve essere firmato dalla persona assicurata e inviato
al seguente indirizzo: Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella
postale 1023, CH-3000 Berna 14
Il Fondo di garanzia LPP inoltra la vostra
richiesta all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in Italia e verifica
contemporaneamente se a vostro nome sono stati annunciati all’Ufficio centrale
del 2° pilastro altri averi provenienti dalla previdenza professionale.
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale verifica, riferendosi ad un giorno di
riferimento (90 giorni dopo la notifica di partenza presso le autorità
competenti in Svizzera), se voi siete obbligatoriamente assicurati per le
prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Ad avvenuta verifica, l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale comunica al Fondo di garanzia LPP se siete obbligatoriamente
assicurati oppure no. Il Fondo di garanzia LPP informa per i-scritto voi e il
vostro istituto di previdenza sul risultato della verifica.
Se in Italia non siete obbligatoriamente
assicurati, il vostro istituto di previdenza può, nella misura in cui siano
soddisfatti tutti i presupposti per un pagamento in contanti, versarvi in contanti
la vostra prestazione di libero passaggio. Per la verifica dei presupposti
per il pagamento in contanti è responsabile il vostro istituto di previdenza.
Se doveste avere delle domande a questo riguardo, vi preghiamo di rivolgervi
direttamente al vostro istituto di previdenza.
Se in Italia siete obbligatoriamente
assicurati, per il momento non è possibile un pagamento in contanti
della prestazione di libero passaggio. In questo caso dovete comunicare al
vostro istituto di previdenza dove volete che venga trasferita la vostra
prestazione di libero passaggio. Avete la possibilità di aprire un conto di
libero passaggio presso una banca in Svizzera oppure di istituire una polizza
di libero passaggio presso un’assicurazione. Se non comunicate al vostro
istituto di previdenza dove debba essere trasferito il vostro avere, dopo la
scadenza del termine previsto dalla legge l’istituto trasferirà la vostra
prestazione di libero passaggio alla Fondazione Istituto collettore LPP,
Amministrazione conti di libero passaggio, a Zurigo. Il vostro avere così
bloccato frutta interessi.
Non appena avrete raggiunto l’età
pensionabile ordinaria potrete prelevare in contanti il vostro avere
proveniente dalla previdenza professionale (incl. interessi e interesse
composto). In questo contesto devono essere inviati all’istituto che gestisce il
conto tutti i documenti necessari."
2.5. Nella
fattispecie concreta, visto quanto sopra, rettamente con scritto 20 settembre
2007 la Cassa CV 1, dopo aver spiegato la normativa prevista dell’art. 25f
LFLP, aveva invitato l’assicurato ad inoltrare al Fondo di garanzia LPP il
formulario per l’accertamento dell’obbligo assicurativo in Italia (doc. 6), concetto
ribadito nello scritto 15 febbraio 2008 (doc. 23; cfr. consid. 1.2).
Come
detto al considerando precedente, non è infatti compito dell’istituto di
previdenza chiarire se l’interessato svolge un’attività lucrativa in proprio in
Italia e che non sia obbligatoriamente assicurato per la vecchiaia, invalidità
e morte. Per questo motivo, la Cassa CV 1 non era tenuta ad esaminare la
documentazione prodotta dall’attore relativa alla “__________”, società in
accomandita semplice (doc. 20), al fine di verificare il non assoggettamento
all’obbligo assicurativo dell’interessato in Italia (egli non ha del resto prodotto
alcuna attestazione in tal senso da parte di un’autorità ufficiale), né
tantomeno quindi a procedere al versamento in contanti della prestazione di
uscita.
Spetta
piuttosto all’attore inviare al Fondo di garanzia LPP il formulario di verifica
del suo assoggettamento assicurativo in Italia, scaricabile dal sito www.sfbvg.ch. Solo in caso in cui l’INPS
certificherà al Fondo di garanzia LPP il non assoggettamento (che è
vincolante per l’istituto di previdenza; cfr. Cardinaux, op. cit., no. 1460
pag. 644), la Cassa pensioni sarà tenuta a versare la prestazione di uscita
nella misura in cui le altre condizioni dell’art. 5 LFLP sono adempiute (in
quell’evenienza l’assicurato verrebbe trattato alla stregua di un indipendente
in Svizzera). In caso contrario, la prestazione di libero passaggio verrà
trasferita su un conto di libero passaggio scelto dall’interessato o, in
assenza di indicazioni, alla Fondazione Istituto Collettore (cfr. in merito
art. 4 cpv. 1 e 2 LFLP).
In
conclusione, non sussistendo, al momento, un diritto nei confronti della Cassa CV
Fatti
1 al versamento in contanti della prestazione di uscita, la petizione
dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione é respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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