34.2008.32
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
13 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
34.2008.32
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.32
RG/sc
Lugano
13 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 5/6 maggio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 3 aprile 2008, cresciuta in giudicato il 28 aprile 2008, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e __________
(nata __________) - unitisi in matrimonio il 3 aprile 1987 - e omologato la
convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stata concordata una ripartizione
a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio (valuta
30 settembre 2007).
1.2 Il 5/6 maggio 2008 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'incarto al TCA, quale autorità giudiziaria
competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo
del quantum da trasferire.
1.3 Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal
TCA (X-XIII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge
alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4 Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento
del matrimonio CV 1 disponeva di
un prestazione di libero passaggio di fr. 17'189.-- presso la __________
(XIII). In data 30 settembre
2007 egli disponeva invece di un capitale pensionistico di fr. 230'322.95
presso la CV 2 (V, XII). Per quanto riguarda AT 1,
dagli atti di causa e dalle sue dichiarazioni (VI) - rimaste incontestate - non risulta che essa abbia accumulato averi previdenziali in
costanza di matrimonio.
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
Considerandi
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella
specie l'avere di CV 1 esistente
al momento del matrimonio (fr. 17'189.--), aumentato degli interessi scaduti al
momento del divorzio (fr. 18'821.40) – calcolati in applicazione dell’art. 12
OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza
essere cifrato in fr. 36'010.40. Il suo avere pensionistico soggetto a
divisione ammonta quindi a fr. 194'312.55 (230'322.95 –
36'010.40).
Stante
la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1
spetta un accredito di fr. 97'156.30 (194'312.55 : 2).
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 97'156.30, unitamente agli interessi compensativi – al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 30 settembre 2007 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B
113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di
libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (III).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4
settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 194'312.55.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero
passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 97'156.30
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30
settembre 2007.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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