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Decisione

34.2008.32

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

13 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento

del matrimonio CV 1 disponeva di

un prestazione di libero passaggio di fr. 17'189.-- presso la __________

(XIII). In data 30 settembre

2007 egli disponeva invece di un capitale pensionistico di fr. 230'322.95

presso la CV 2 (V, XII). Per quanto riguarda AT 1,

dagli atti di causa e dalle sue dichiarazioni (VI) - rimaste incontestate - non risulta che essa abbia accumulato averi previdenziali in

costanza di matrimonio.

Ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente

quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,

Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und

Considerandi

BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

Nella

specie l'avere di CV 1 esistente

al momento del matrimonio (fr. 17'189.--), aumentato degli interessi scaduti al

momento del divorzio (fr. 18'821.40) – calcolati in applicazione dell’art. 12

OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza

essere cifrato in fr. 36'010.40. Il suo avere pensionistico soggetto a

divisione ammonta quindi a fr. 194'312.55 (230'322.95 –

36'010.40).

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1

spetta un accredito di fr. 97'156.30 (194'312.55 : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 97'156.30, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 30 settembre 2007 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B

73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B

113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di

libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (III).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 194'312.55.

2.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero

passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 97'156.30

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30

settembre 2007.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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