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Decisione

34.2008.33

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

15 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3

Competente ratione loci a statuire nel merito

della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente

ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art.

25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit

du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio

2005).

2.4 Nel

caso in esame dalla documentazione agli atti risulta che in costanza di matrimonio

(e per l’esattezza sino all’8 maggio 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF

132 V 236) AT 1 ha accumulato presso la AT 2 una prestazione soggetta a

divisione di fr. 139'140.-- (IV).

CV 1 risulta per contro aver accumulato

una avere di fr. 39'004.35 ora depositato presso la CV 2 (VIII).

Nel periodo 1. ottobre-31 dicembre 1998 essa risulta pure aver

accumulato presso la __________ (contratto __________) una prestazione di fr.

361.75, che all’uscita dall’istituto previdenziale le è stata tuttavia versata

in contanti in quanto inferiore al suo contributo personale annuo (XI). Essendo

definitivamente uscito dal circolo previdenziale in applicazione dell’art. 5

cpv. 1 lett. c LFLP, detto avere non è suscettibile – contrariamente a quanto

Considerandi

sostenuto dall’ex marito nelle more della presente procedura (XV) – di essere

considerato in questa sede ai fini del riparto (cfr. art. 22 cpv. 2 in fine

LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 127 III

437; FF 1996 I 110; Geiser, Le

nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 72; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue

Scheidungsrecht, 1999, p. 58).

Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio,

a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di

fr. 50'067.80 ([139'140 : 2] – [39'004.35 : 2]).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 50'067.80, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dall’8 maggio 2008 (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di Susanna Larghi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7

OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X.

[B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.

139'140.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.

39'004.35.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________),

la somma di fr. 50'067.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dall’8 maggio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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