34.2008.33
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
15 ottobre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2008.33
Data decisione, Autorità:
15.10.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.33
RG/sc
Lugano
15 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 13/14 maggio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr.
da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 16 aprile 2008, cresciuta in giudicato l’8 maggio 2008, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV
1 (nata __________) – unitisi in
matrimonio il 1. giugno 1990 – e omologato la convenzione sulle conseguenze
accessorie in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi
previdenziali accumulati durante il matrimonio.
1.2 Il 13/14 maggio 2008
il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal
TCA (IX-XII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge
alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3
Competente ratione loci a statuire nel merito
della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art.
25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella
procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit
du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio
2005).
2.4 Nel
caso in esame dalla documentazione agli atti risulta che in costanza di matrimonio
(e per l’esattezza sino all’8 maggio 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF
132 V 236) AT 1 ha accumulato presso la AT 2 una prestazione soggetta a
divisione di fr. 139'140.-- (IV).
CV 1 risulta per contro aver accumulato
una avere di fr. 39'004.35 ora depositato presso la CV 2 (VIII).
Nel periodo 1. ottobre-31 dicembre 1998 essa risulta pure aver
accumulato presso la __________ (contratto __________) una prestazione di fr.
361.75, che all’uscita dall’istituto previdenziale le è stata tuttavia versata
in contanti in quanto inferiore al suo contributo personale annuo (XI). Essendo
definitivamente uscito dal circolo previdenziale in applicazione dell’art. 5
cpv. 1 lett. c LFLP, detto avere non è suscettibile – contrariamente a quanto
Considerandi
sostenuto dall’ex marito nelle more della presente procedura (XV) – di essere
considerato in questa sede ai fini del riparto (cfr. art. 22 cpv. 2 in fine
LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 127 III
437; FF 1996 I 110; Geiser, Le
nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 72; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue
Scheidungsrecht, 1999, p. 58).
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio,
a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di
fr. 50'067.80 ([139'140 : 2] – [39'004.35 : 2]).
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 50'067.80, unitamente agli interessi compensativi – al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dall’8 maggio 2008 (data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di Susanna Larghi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7
OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X.
[B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.
139'140.--.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.
39'004.35.
3.- E'
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________),
la somma di fr. 50'067.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dall’8 maggio 2008.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster