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Decisione

34.2008.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante

il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per

il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e

la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti

gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

2.5. L'art.

122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un

istituto di previdenza e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni

coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro

coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L’art. 124 CC stabilisce per

contro che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso

di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in

materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono

essere divise per altri motivi. L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone

quindi la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione

d'uscita.

L'art.

124 CC torna applicabile allorché per uno o per entrambi i coniugi è già

sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) (DTF 130 III 297; STCA

4 ottobre 2007 nella causa M. [inc. 34.2007.33] e 9 giugno 2008 nella causa R.

[inc. 34.2008.19]; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise

für die Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen

Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 pp. 1613ss, 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ

2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS

1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166; STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06]

consid. 3; Geiser, übersicht über die

Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra 2008 p. 309). Si applica anche, come accennato, nel caso in cui è impossibile

procedere ad una divisione per altri motivi, segnatamente nel caso in cui

Considerandi

prestazioni d'uscita vengono pagate in contanti in pendenza di matrimonio e

perdono in tal modo la loro natura previdenziale (cfr. art. 22 cpv. 2 in

fine LFLP; cfr. anche: DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622). In

tale evenienza la compensazione delle aspettative previdenziali

deve essere considerata ad opera del giudice del divorzio in

applicazione appunto dell'art. 124 CC, rispettivamente nell'ambito della

liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350;

Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der

Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender

Unterschrift, in AJP 2002 pp. 662ss, 664; Schneider/Bruchez,

cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Grüttner/

Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem

Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002

pp. 641ss, 650).

2.6

Nella fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________

– per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi

averi previdenziali giusta l'art. 122 CC – è stato concluso il 31 luglio 1981,

mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 23 maggio

2008.

Dalla

documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio CV 1

ha accumulato una prestazione soggetta a divisione di fr. 52'963.75, ora

depositata sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 2 (XII).

Per quanto riguarda AT 1,

dagli atti emerge che l’avere previdenziale, accumulato in epoca successiva al

matrimonio (X, X/1, X/2, XIV/1-4), nel mese di settembre 1993 le è stato

versato in contanti (fr. 27'625.90) da parte di __________ presso cui disponeva

di un conto di libero passaggio, e ciò a seguito della richiesta di versamento

presentata quale persona sposata e casalinga (quindi senza attività lucrativa)

(XIV, XIV/5-6, XVI). Nessuna contestazione, in particolare riguardo alla

legittimità di tale prelievo (effettuato secondo l’ipotesi di cui all’art. 7

cpv. 2 lett. b cifra 3 dell’Ordinanza sul mantenimento della previdenza e del

libero passaggio, RS 831.245 [cfr. anche art. 30 cpv. 2 lett. c LPP] in vigore

all’epoca; in argomento v. DTF 113 V 120), è stata sollevata al riguardo,

nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex marito. Essendo –

conformemente alla succitata giurisprudenza e dottrina – uscito dal ciclo

previdenziale, tale avere non è quindi suscettibile di essere diviso giusta

l’art. 122 CC (cfr. supra consid. 2.5; DTF 129 V 254; Baumann/Lauter-burg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges

beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Wal-ser, Berufliche

Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 29 gennaio

2003.

nella causa V.G, inc. 34.2002.02).

2.7

In

considerazione di quanto precede, essendo per uno dei due coniugi data

l’impossibilità ex art. 124 CC di una divisione, la ripartizione stabilita dal

giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà delle rispettive

prestazioni accumulate durante il matrimonio) non è nella specie attuabile. La causa deve di conseguenza essere rinviata al Pretore per ragione

di competenza (Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63 del

15.

gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 9 giugno 2008 nella

causa R. [inc. 34.2008.19]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita

acquisite dagli ex coniugi T__________ durante il matrimonio.

2.- Gli

atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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