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Decisione

34.2008.36

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

7 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza

di matrimonio (per l’esattezza sino al 23 maggio 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr.

DTF 132 V 236) AT 1 ha accumulato presso la AT 2 una prestazione soggetta a

divisione di fr. 156'753.70 (X). CV 1, attualmente

assicurata presso la CV 2 (contratto __________), risulta invece aver accumulato, nel

medesimo periodo, una prestazione di fr. 18'826.-- (V).

Considerandi

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a

saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 68'963.85

([156'753.70 : 2] – [18’826 : 2]).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 68'963.85, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 23 maggio 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),

dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.

156'753.70.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il

matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 18'826.--.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto __________),

la somma di fr. 68'963.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi a datare dal 23 maggio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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