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Decisione

34.2008.39

Divisione degli averi previdenziali per causa di divorzio. Calcolo degli interessi giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP

11 novembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento

del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 14'492.20 presso la __________

(XXI). Il capitale accumulato presso detta fondazione è stato in seguito

(luglio 2005) versato alla __________ (XVII, XXI/3), che a sua volta (gennaio

2006) lo ha trasferito alla CV 2 (V). Il 28 maggio 2008 – data della crescita

in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della

divisione; DTF 132 V 236) – la prestazione d’uscita di spettanza di CV 1 presso

la CV 2 (dove nell’aprile 2008 è altresì confluito un avere di fr. 449.80 accumulato

presso la __________) ammontava a fr. 41'286.67 (XII, XII/2).

Al momento del matrimonio AT 1 disponeva invece di un avere di fr.

8'384.70 sul conto di libero passaggio n. 0251-992307-11-465 presso __________

(XIII). Il 28 maggio 2008 essa disponeva di una prestazione di fr. 10'084.-- presso

la AT 2 cui é assicurata a far tempo dal gennaio 2006 (IV,XXVI).

Ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

Considerandi

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente

quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,

Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und

BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del

matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando

esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

Nella

specie l'avere esistente al momento del matrimonio aumentato degli interessi scaduti

al momento del divorzio – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il

calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza essere cifrato

per CV 1 in fr. 16'524.-- (14'492.20 + 2'031.80), per AT 1 in fr. 9'560.25 (8'384.70 + 1'175.55). Ne

consegue che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta

quindi per l’ex marito a fr. 24'762.70 (41'286.67 – 16’524),

per la ex moglie a fr. 523.75 (10'084 – 9'560.25).

Stante

la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1

spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 12'119.45

([24'762.70 : 2] – [523.75 : 2]).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 12'119.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 28 maggio 2008 (data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 24'762.70.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 523.75.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso AT 2, la somma di fr. 12'119.45 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 28 maggio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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