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Decisione

34.2008.40

Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna con rigetto definitivo dell'opposizione

10 dicembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.3 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione

ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­men-to

dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi

(Brüh-wiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto

può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv.

1 LPP inoltre gli istituti di pre-videnza possono strutturare liberamente le

prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i

contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia

di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I

primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a

stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.4

2.4.1 Nel caso di specie la

pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Giusta

l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a

versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo in

quanto tale deve essere quindi ammesso, le modalità di calcolo e versamento dei

contributi nonché di addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia

risultando dal contratto d'adesione e dal regolamento (doc. B, XXIX/1).

2.4.2

Quo alle contestazioni di parte convenuta

(cfr. consid. 1.3), le stesse (quelle relative ad asseriti errori nel

determinare i “periodi di assoggettamento” e ad ulteriori presunte irregolarità

commesse dalla Fondazione attrice sono state del resto formulate in maniera del

tutto generica e non sufficientemente sostanziata; cfr. IV; cfr. consid. 2.2),

non hanno più motivo di essere considerate. Dall’istruttoria di causa è infatti

emerso che le masse salariali relative agli anni 2000-2006, dichiarate da __________

alla Cassa __________ (fr. 45'798 per il 2000, fr. 121'639 per il 2001,

fr. 183'322 per il 2002, fr. 311'769 per il 2003, fr. 445'155 per il 2004, fr.

637'315 per il 2005 e fr. 854'576 per il 2006 [cfr. doc. CC, GG, I], importi

nei quali in un primo tem-po la società sosteneva non essere state erroneamente

considerate le dovute riduzioni per rimborso spese forfetario [cfr. XXVI/5,

doc. 13/1 e 3, doc. 14, doc. M]) e poste a fondamento del calcolo dei

contributi fatti valere in petizione sono state confermate nel-l’ambito

della procedura d’opposizione contro la decisione 19 a-gosto 2008 della Cassa,

dove l’opponente (qui convenuta) ha rinunciato a far valere suddette riduzioni,

con consecutiva conferma dell’entità dei salari dichiarati (cfr. XXVI/1-12), sui

quali – per quanto qui interessa – la Fondazione attrice ha calcolato i contributi

litigiosi. (Con riferimento a suddetto contenzioso, resta per contro – per

quanto è dato di capire – ancora da definire con for-male decisione su

opposizione l’ulteriore questione concernente le riprese salariali per gli anni

2003-2006, per complessivi fr. 490'651, operate dalla Cassa a seguito del

controllo contabile del giugno 2007; cfr. XXVI/3, XXVI/5).

In simili circostanze, tenuto conto di questi elementi e di quelli

in precedenza ricordati, considerati i versamenti del datore di lavoro, gli accrediti

e i rimborsi effettuati in suo favore e le mutazioni intervenute (cfr. doc. D;

cfr. L), il credito per contributi non soluti in relazione al periodo 2000-2006

(compresi interessi passivi, spese di scioglimento di contratto e di gestione

sino ad ottobre 2007) unitamente a residue pretese relative al 1999 (cfr. doc.

D1) fatto valere in petizione – e che parte attrice ha da ultimo im-plicitamente

confermato con osservazioni 16 ottobre e 11 novembre 2008 (cfr. XXIV, XXXI) – deve

essere riconosciuto. L’e-ventuale modifica (aumento), a dipendenza dell’esito

di suddetta procedura d’opposizione, dei salari determinanti per il calcolo dei

contributi LPP potrà se del caso fare oggetto, sussistenti determinati

presupposti, di una procedura di revisione giusta l’art. 24 Lptca (in argomento

cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa I. [H 393/01], 17 gennaio 2008 nella

causa M. [H 223/06]; STCA 18 aprile 2008 nella causa Z-P. [inc. 34.2008. 24]).

2.4.3 Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe

alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese devono essere

dimostrate (DTF 117 II 258; STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno

2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006

nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006

nella causa T.B. SA). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi

atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non

possono essere riconosciuti.

2.4.4 La

Fondazione chiede anche la condanna della convenuta al pagamento di “tasse e

spese come da precetto esecutivo”.

Al

riguardo va osservato che le spese di precetto esecutivo (in casu

ammontanti a fr. 100; cfr. doc. Q) seguono le sorti dell’e-secuzione in quanto

costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore

se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal

creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è

stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Per quanto riguarda la tassa d'incasso di cui al succitato

precetto (fr. 468.55; cfr. doc. Q), importa ricordare che la stessa, oltre che

a non dover essere anticipata dal creditore, in nessuna ipotesi – e quindi

nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva

– è suscettibile di essere posta a suo carico (cfr. art. 19 OTLEF e art. 4

Rform),

2.4.5 Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere

cifrato in fr. 92'912.05.

2.5 Il postulato versamento

di interessi di mora al 5% dal 2 ottobre 2007 deve essere riconosciuto. Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, la convenuta

è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5%

richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO).

2.6 Chiesta è pure la

pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 L'assicuratore che

vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto

a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992

nella causa F.P. c. S. SA).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla CV 1 fr. 92'912.05 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

del 14 novembre 2007 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 92'912.05

oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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