34.2008.40
Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna con rigetto definitivo dell'opposizione
10 dicembre 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2008.40
Data decisione, Autorità:
10.12.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_52/2009, 12.10.2009
Titolo:
Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna con rigetto definitivo dell'opposizione
CONTRIBUTI
art. 79 LEF
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.40
rg/sc
Lugano
10 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 3 giugno 2008
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
contratto d’adesione 28 gennaio 1999 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato
alla AT 1 l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti,
con effetto dal 1. gennaio 1999 (doc. A).
1.2
Il contratto di previdenza è stato disdetto dal datore di lavoro per il 31
dicembre 2006 (doc. F, H). Stante il mancato pagamento di arretrati
contributivi – che l’istituto di previdenza ha potuto nel giugno 2007,
dopo aver interpellato la Cassa __________, conteggiare (correggendo il
precedente conteggio basato su salari nettamente inferiori annunciati dal
datore di lavoro) sulla scorta delle dichiarazioni dei salari AVS relative agli
anni 2000-2006 (doc. U-GG e sub. doc. I) – per un ammontare complessivo,
il 2 ottobre 2007, di fr. 92'912. 05 (cfr. conteggio sub doc. O), adite le vie esecutive
con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. Q), con la petizione in
oggetto la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo
(corrispondente ai contributi non soluti sino al 31 dicembre 2006 con interessi
e spese) oltre interessi di ritardo al 5% dal 2 ottobre 2007, nonché al rimborso
di fr. 800 per spese di mora e di ulteriori spese di precetto esecutivo, della
cui opposizione postula altresì il rigetto definitivo. Protesta infine tasse,
spese e ripetibili.
1.3 Con
la risposta di causa parte convenuta sostiene di non essere debitrice
dell’importo richiesto. Contesta in particolare l’ammon-tare dei salari
considerati dalla Fondazione attrice per il calcolo dei contributi; allega al
proposito un proprio conteggio dei salari (relativi agli anni 2000 a 2006)
determinanti, a suo dire, per il calcolo dei rispettivi premi (in relazione a
tale censura dal fascicolo risulta che la società non reputa corretto
considerare i salari che essa avrebbe erroneamente notificato alla Cassa __________
in quanto suscettibili, questi, sia ai fini AVS che LPP, di essere ridotti del
25% a titolo di rimborso spese forfetario; si è tuttavia dichiarata disposta a
rivedere la sua posizio-ne una volta ricevuto il rapporto di revisione [non
ancora allestito all’epoca dell’inoltro della petizione] da parte della cassa
di com-pensazione). Rimprovera altresì alla Fondazione attrice di non aver
correttamente considerato ai fini del calcolo i “periodi di assoggettamento”.
Delle ulteriori, generiche e a tratti confuse critiche indirizzate all’istituto
previdenziale si dirà – per quanto necessario – nel prosieguo.
1.4
In replica la Fondazione contesta recisamente e puntualmente le allegazioni
di controparte. Evidenzia in particolare come la pretesa riduzione del 25%
appaia del tutto infondata e come ai fini della quantificazione dei contributi
debbano essere presi in considerazione i salari notificati dalla società alla
Cassa __________ (segnatamente fr. 45'798 per il 2000, fr. 121'639 per il 2001,
fr. 183'322 per il 2002, fr. 311'769 per il 2003, fr. 445'155 per il 2004, fr.
637'315 per il 2005 e fr. 854'576 per il 2006; cfr. doc. CC, GG, I), salari di
cui è venuta a conoscenza solo a seguito di verifiche incrociate con la Cassa e
che non corrispondevano alle incomplete e non aggiornate distinte salariali che
la CV 1 le aveva precedentemente annunciato.
1.5
In duplica parte convenuta ribadisce la necessità di ridurre del 25%, a
titolo di rimborso spese forfetario, i salari AVS dei propri collaboratori addetti
alla vendita, esponendo nuovamente gli importi che, a suo dire, vanno
considerati per il calcolo dei contributi litigiosi. Con ulteriore scritto 25
agosto 2008 essa ha in sostanza riconfermato la propria posizione.
1.6 Il
TCA ha quindi interpellato la Cassa __________ chiedendo informazioni in merito
alla procedura di revisione concernente la CV 1, con particolare riferimento
alle masse salariali 2000-2006. Con scritto 10 settembre 2008 la Cassa ha
comunicato che una decisione di tassazione d’ufficio è stata emanata in data 19
agosto 2008 e che contro la medesima la società datrice di lavoro ha interposto
opposizione, precisando che in data 26 settembre 2008 si sarebbe svolto in tale
contesto un incontro con i responsabili della società. Sollecitata dal TCA, il
1. ottobre 2008 la Cassa ha in seguito comunicato che in occasione di detta audizione
la CV 1, dopo aver dichiarato che non intende far valere alcuna deduzione
del 25% per spese forfetarie, ha accettato in toto le dichiarazioni di salari
pre-cedentemente inviate alla Cassa.
1.7 Prendendo
posizione al riguardo, con scritto 16 ottobre 2008 la Fondazione attrice ha
fatto rilevare che, alla luce dello scritto 1. ottobre 2008 della Cassa, i
salari presi in considerazione per il calcolo dei contributi LPP sono corretti
in quanto corrispondenti ai salari AVS notificati dalla CV 1. La Fondazione ha
quindi chiesto al TCA di giudicare come chiesto in petizione.
Parte
convenuta non ha per contro presentato osservazione alcuna.
1.8
Il TCA ha quindi richiamato dalla Cassa la decisione 19 agosto 2008, il
rapporto di revisione e il verbale d’audizione 26 settembre 2008, chiedendo
pure all’amministrazione di confermare che le masse salariali determinanti ai
fini AVS corrispondono a quelle di cui al precedente scritto 23 giugno 2008
della Cassa (XXV).
La
documentazione inviata dalla Cassa è stata quindi trasmessa alle parti, le
quali hanno entrambe dato atto come determinanti siano nel caso di specie i
salari AVS dichiarati da CV 1 alla Cassa (XXI, XXXII).
E stato infine acquisito
agli atti l’atto d’opposizione 3 settembre 2008 di CV 1 avverso la decisione 19
agosto 2008 (XXXV/1).
2.1 La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art.
49 cpv. 2 LOG.
2.2 Nel processo
riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto
di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263, 125 V
195, 122 V 150 con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve
sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta
risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono
considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera
sufficiente e me-glio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere
le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.3 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamen-to
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi
(Brüh-wiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto
può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv.
1 LPP inoltre gli istituti di pre-videnza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i
contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia
di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I
primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
2.4.1 Nel caso di specie la
pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a
versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo in
quanto tale deve essere quindi ammesso, le modalità di calcolo e versamento dei
contributi nonché di addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia
risultando dal contratto d'adesione e dal regolamento (doc. B, XXIX/1).
2.4.2
Quo alle contestazioni di parte convenuta
(cfr. consid. 1.3), le stesse (quelle relative ad asseriti errori nel
determinare i “periodi di assoggettamento” e ad ulteriori presunte irregolarità
commesse dalla Fondazione attrice sono state del resto formulate in maniera del
tutto generica e non sufficientemente sostanziata; cfr. IV; cfr. consid. 2.2),
non hanno più motivo di essere considerate. Dall’istruttoria di causa è infatti
emerso che le masse salariali relative agli anni 2000-2006, dichiarate da __________
alla Cassa __________ (fr. 45'798 per il 2000, fr. 121'639 per il 2001,
fr. 183'322 per il 2002, fr. 311'769 per il 2003, fr. 445'155 per il 2004, fr.
637'315 per il 2005 e fr. 854'576 per il 2006 [cfr. doc. CC, GG, I], importi
nei quali in un primo tem-po la società sosteneva non essere state erroneamente
considerate le dovute riduzioni per rimborso spese forfetario [cfr. XXVI/5,
doc. 13/1 e 3, doc. 14, doc. M]) e poste a fondamento del calcolo dei
contributi fatti valere in petizione sono state confermate nel-l’ambito
della procedura d’opposizione contro la decisione 19 a-gosto 2008 della Cassa,
dove l’opponente (qui convenuta) ha rinunciato a far valere suddette riduzioni,
con consecutiva conferma dell’entità dei salari dichiarati (cfr. XXVI/1-12), sui
quali – per quanto qui interessa – la Fondazione attrice ha calcolato i contributi
litigiosi. (Con riferimento a suddetto contenzioso, resta per contro – per
quanto è dato di capire – ancora da definire con for-male decisione su
opposizione l’ulteriore questione concernente le riprese salariali per gli anni
2003-2006, per complessivi fr. 490'651, operate dalla Cassa a seguito del
controllo contabile del giugno 2007; cfr. XXVI/3, XXVI/5).
In simili circostanze, tenuto conto di questi elementi e di quelli
in precedenza ricordati, considerati i versamenti del datore di lavoro, gli accrediti
e i rimborsi effettuati in suo favore e le mutazioni intervenute (cfr. doc. D;
cfr. L), il credito per contributi non soluti in relazione al periodo 2000-2006
(compresi interessi passivi, spese di scioglimento di contratto e di gestione
sino ad ottobre 2007) unitamente a residue pretese relative al 1999 (cfr. doc.
D1) fatto valere in petizione – e che parte attrice ha da ultimo im-plicitamente
confermato con osservazioni 16 ottobre e 11 novembre 2008 (cfr. XXIV, XXXI) – deve
essere riconosciuto. L’e-ventuale modifica (aumento), a dipendenza dell’esito
di suddetta procedura d’opposizione, dei salari determinanti per il calcolo dei
contributi LPP potrà se del caso fare oggetto, sussistenti determinati
presupposti, di una procedura di revisione giusta l’art. 24 Lptca (in argomento
cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa I. [H 393/01], 17 gennaio 2008 nella
causa M. [H 223/06]; STCA 18 aprile 2008 nella causa Z-P. [inc. 34.2008. 24]).
2.4.3 Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe
alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258; STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno
2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006
nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006
nella causa T.B. SA). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi
atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non
possono essere riconosciuti.
2.4.4 La
Fondazione chiede anche la condanna della convenuta al pagamento di “tasse e
spese come da precetto esecutivo”.
Al
riguardo va osservato che le spese di precetto esecutivo (in casu
ammontanti a fr. 100; cfr. doc. Q) seguono le sorti dell’e-secuzione in quanto
costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore
se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal
creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è
stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Per quanto riguarda la tassa d'incasso di cui al succitato
precetto (fr. 468.55; cfr. doc. Q), importa ricordare che la stessa, oltre che
a non dover essere anticipata dal creditore, in nessuna ipotesi – e quindi
nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva
– è suscettibile di essere posta a suo carico (cfr. art. 19 OTLEF e art. 4
Rform),
2.4.5 Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere
cifrato in fr. 92'912.05.
2.5 Il postulato versamento
di interessi di mora al 5% dal 2 ottobre 2007 deve essere riconosciuto. Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, la convenuta
è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5%
richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO).
2.6 Chiesta è pure la
pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
al giudice dell'esecuzione.
2.7 L'assicuratore che
vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto
a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992
nella causa F.P. c. S. SA).
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla CV 1 fr. 92'912.05 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
del 14 novembre 2007 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 92'912.05
oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a
carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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