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Decisione

34.2008.44

Richiesta di adeguamento della rendita d'invalidità del 2° pilastro a seguito di attribuzione di una rendita AI intera. Parte obbligatoria e sovraobbligatoria

5 febbraio 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

1. marzo 2007 (inc. 32.2007.391).

Oggetto

del contendere rimane unicamente la questione a sapere se per l’aumento del

grado di invalidità la Cassa CV 1 debba versare, per il periodo dal 1. luglio

2006 al 28 febbraio 2007, unicamente la rendita di invalidità minima LPP, come

sostiene l’interessata, o anche la prestazione regolamentare, come invece

pretende l’attore. Litigiosi nella fattispecie sono in altre parole i

parametri di calcolo della rendita completa d’invalidità della previdenza professionale.

A mente della convenuta,

essendo l’aggravamento dello stato di salute intervenuto nell’aprile 2006 e,

quindi, ampiamente dopo l’uscita dal servizio per l’ex datore di lavoro (le Aziende Municipalizzate della Città di __________) e, di

conseguenza, in un momento in cui l'attore non era più affiliato presso di lei

(l’uscita dalla Cassa è da situare al mese di ottobre 1996), per l'aumento del

grado d'invalidità l’attore ha diritto unicamente alle prestazioni della

previdenza professionale obbligatoria, e non a quelle della previdenza più

estesa.

2.2. Oggetto del contendere è,

quindi, l’assegnazione all’attore di una rendita intera d'invalidità, dal 1. luglio

2006 al 28 febbraio 2007, fondata sul regolamento della fondazione convenuta,

in particolare della previdenza sovraobbligatoria.

L’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%

ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui

causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato

sia assicurato al momento della nascita dell’invali-dità (SVR 1998 LPP no. 19;

SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid.

2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; Moser, Bedeutung und

Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; Maurer,

Bundessozialversicherungs-recht, Basilea 1994, p. 209).

L'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998

pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2

agosto 2000 in re B., B 78/99) e non la nascita dell'invalidità vera e propria

(DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20

luglio 1994 in re . 3 consid. 2).

Il richiedente dev'essere

quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b;

STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS

1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid. 2).

Questa soluzione è stata

introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1a; DTF 120 V

116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P, citata anche in bollettino

UFAS no. 36).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità

lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è

tenuto a versare prestazioni di invalidità della previdenza obbligatoria anche

se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto

previdenziale, ossia dopo il termine di copertura posteriore dell’art. 10 cpv.

3 LPP (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V

45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p.

426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R, p. 4 consid. 3a; STCA non

pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

Secondo la giurisprudenza

a questa prassi ci si deve attenere in ogni caso nell'ipotesi in cui non

c'è stata attività lucrativa dopo l'uscita dal fondo di previdenza (SZS 1995 p.

465 consid. 4a).

Il TFA ha pure stabilito

che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la nascita del diritto

alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado superiore (cfr. DTF 118

V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e della mezza rendita erano

trascorsi solo tre mesi; quattro anni nel caso di cui STFA del 6 marzo 1996 in

re S.P; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b).

Nell'ipotesi in cui

l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa, la

giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante, il fatto che

l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la

nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P p. 7,

DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 469 consid. 5b; Moser, Bedeutung

und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 416).

Infine va rilevato che, secondo

il TFA, la citata giurisprudenza si applica solo alla previdenza obbligatoria

(SZS 1995 p. 465 consid. 4b)aa e p. 468; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in

re R. consid. 2.).

2.3. In effetti, nell'ambito della

previdenza più estesa (cfr. art. 49 cpv. 2 LPP) gli istituti di previdenza

possono far dipendere il diritto alla rendita d’invalidità della previdenza

professionale non dall'insorgenza di un'incapacità al lavoro la cui causa ha

portato all'invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP, ma dal realizzarsi del caso

d'invalidità quale rischio assicurato (cfr. SZS 1995 pag. 465 consid. 4b)aa e

p. 468; STFA non pubbl. del 24 aprile 2002 in re B., B 20/01 e 20 luglio 1994

in re R. consid. 2.).

In quest’ipotesi, sono

dovute le prestazioni della previdenza più estesa unicamente nel caso in cui il

rischio assicurato (invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si realizza

entro il periodo assicurato, ossia al massimo entro la scadenza di un’eventuale

termine di copertura posteriore previsto dalle disposizioni regolamentari (vedi

art. 331a cpv. 2 CO nella sua versione in vigore dall’1.1.1995).

In sostanza, non può

essere criticata la regolamentazione di un istituto previdenziale che ha per

conseguenza l’erogazione di una rendita della previdenza più estesa unicamente

se l’evento assicurato si realizza durante il periodo d’assicurazione (Moser,

Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1996 p. 31 segg.; Moser, Die

Bemessung berufsvorsorgerechtlicher Invaliditätsleistungen in Fällen der

nachträglichen Verschlechterung der Erwerbsunfähigkeit, SZS 1997 p. 507; SZS

1995 p. 463 e p. 468 consid. 2b; SVR 1995 N. 43 p. 128 consid. 4; DTF 122 V

155; STFA non pubblicate del 6 maggio 1997 nella causa D., B 55/95 e del 24

aprile 2002 nella causa B., B 20/01).

In una

sentenza del 23 gennaio 2004 nella causa A. (B 31/03) l'Alta Corte ha

riconfermato la proprio giurisprudenza ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

3.

3.1 Im vorliegenden Fall

ergibt sich aus den medizinischen Unterlagen, dass die Beschwerdeführerin im

Zeitpunkt des Eintritts der für die Entstehung des Anspruchs auf

Invalidenleistungen relevanten Arbeitsunfähigkeit bei der beschwerdegegnerischen

Pensionskasse versichert war. Unbestritten ist, dass die in Frage stehende

gesundheitliche Verschlechterung, welche eine vollständige erwerbliche Leistungseinbusse

bewirkte, auf dieselbe Ursache zurückzuführen ist und keine neuen, die

Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden Krankheitsgründe hinzugetreten sind. Damit

bleibt die Personalvorsogestiftung praxisgemäss Schuldnerin für die daraus

resultierenden Invalidenleistungen. Denn nach Art. 23 BVG versichertes Ereignis

ist einzig der Eintritt der relevanten Arbeitsunfähigkeit, unabhängig davon, in

welchem Zeitpunkt und in welchem Masse daraus ein Anspruch auf

Invalidenleistungen entsteht. Die Versicherteneigenschaft muss nur bei Eintritt

der Arbeitsunfähigkeit gegeben sein, dagegen nicht notwendigerweise auch im

Zeitpunkt des Eintritts oder der Verschlimmerung der Invalidität. Diese

wörtliche Auslegung steht in Einklang mit Sinn und Zweck der Bestimmung,

nämlich denjenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Versicherungsschutz

angedeihen zu lassen, welche nach längerer Krankheit aus dem Arbeitsverhältnis

ausscheiden und erst später invalid werden. Für eine einmal aus - während der

Versicherungsdauer aufgetretene - Arbeitsunfähigkeit geschuldete Invalidenleistung

bleibt die Vorsorgeeinrichtung somit leistungspflichtig, selbst wenn sich nach

Beendigung des Vorsorgeverhältnisses der Invaliditätsgrad ändert. Entsprechend

bildet denn auch der Wegfall der Versicherteneigenschaft keinen Erlöschungsgrund

(26 Abs. 3 BVG e contrario; BGE 123 V 263 Erw. 1a, 118 V 45 Erw. 5).

3.2 Der aus Art. 23 BVG abgeleitete Grundsatz,

wonach jene Vorsorgeeinrichtung für eine während der Versicherungsdauer

eingetretene Arbeitsunfähigkeit - unabhängig von einem zwischenzeitlich eingetretenen

Kassenwechsel - leistungspflichtig bleibt, wenn sich der Invaliditätsgrad nach

Beendigung des Vorsorgeverhältnisses zufolge des nämlichen Gesundheitsschadens

erhöht, findet auch in der weitergehenden Vorsorge Anwendung, sofern nicht

Reglemente oder Statuten etwas anderes vorsehen (BGE 123 V 264 Erw. 1b). Im Bereich

der Weitergehenden Vorsorge steht es den Pensionskasse im Rahmen von Art. 49

Abs. 2 BVG jedoch grundsätzlich frei, das versicherte Risiko abweichend vom BVG

zu definieren (SVR 1995 BVG Nr. 43 S. 128 Erw. 4).

3.3 Gemäss Art. 43 in Verbindung mit Art. 44 des

Personalvorsorge-Reglements (in der seit 17. Oktober 1989 gültigen Fassung) hat

der Versicherte bei Erwerbsunfähigkeit von mindestens 25 % vor dem

Rücktrittsalter Anspruch auf eine Invalidenrente. Erwerbsunfähigkeit bzw.

Invalidität liegt laut Art. 42 des Reglements vor, wenn die versicherte Person

durch ärztlichen Befund objektiv nachweisbar, ganz oder teilweise behindert

ist, eine seinem Beruf oder seiner Lebenshaltung, seinen Kenntnissen und

Fähigkeiten angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben, oder wenn sie im Sinne des

Bundesgesetzes über die Eidgenössische Invalidenversicherung invalid ist. Das

Vorsorgereglement macht demnach die Berechtigung auf eine Invalidenrente nicht

vom Eintritt der Arbeits-, sondern vom Eintritt der Erwerbsunfähigkeit als

versichertem Risiko abhängig. Für die Frage der Versicherteneigenschaft ist

mithin im überobligatorischen Bereich vom Begriff der Erwerbsunfähigkeit

auszugehen, d.h. vom Unvermögen, auf dem gesamten für die versicherte Person in

Frage kommenden Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer

Weise zu verwerten. Nach den allgemeinen Prinzipien genügt es für die Erfüllung

der Versicherteneigenschaft, dass sich das versicherte Risiko vor dem Ende des

Arbeitsverhältnisses (bzw. vor Ablauf der einmonatigen Nachdeckungsfrist gemäss

Art. 10 Abs. 3 BVG) verwirklicht (SVR 1995 BG Nr. 43 S. 128 Erw. 4b). (…)"

Resta comunque da

precisare che la libertà attribuita agli istituti di previdenza in virtù

dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti

fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono

vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità,

a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155;

SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994

BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre,

se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali,

segnatamente a quelli della parità di trattamento, della proporzionalità e al

divieto dell'arbitrio (DTF 115 V 109 consid. 4b; sentenza del TFA non

pubblicata del 24 aprile 2002 in re B, B 20/01; DTF 113 II 347 consid. 1a).

Inoltre, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.4. Nel caso in esame litigiosa

è, come detto, unicamente l'assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità

fondata sul Regolamento della convenuta, nella misura della copertura sovraobbligatoria,

relativamente all'aumento del grado d'invalidità, di per sé pacifico, dal 1° luglio

2006 al 28 febbraio 2007. Decisivo è quindi se un tale diritto può essere

desunto dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Il diritto alla rendita di

invalidità è previsto agli art. 13segg. del regolamento della CV 1 (doc. VII),

valevole dal 1. ottobre 2006 e applicabile in concreto, per i quali:

" Art.

13

Invalidità

(1) Un assicurato

che in seguito a malattia, infermità o lesione corporale, attestate da

certificato medico, non può più esercitare in modo durevole un'attività lucrativa,

totale o parziale, e il cui rapporto di lavoro viene modificato o sciolto per

questo motivo, ha diritto ad una prestazione di invalidità da parte della CV 1.

(2) L'incapacità

di esercitare un'attività lucrativa è totale, quanto l'assicurato non è in

grado di svolgere la sua attività professionale attuale o un'altra che si

ritiene egli possa svolgere, vale a dire corrispondente alla sua posizione

sociale, alle sue conoscenze e capacità specifiche.

(3) Quanto un

assicurato - o la sua impresa - presenta domanda di essere ammesso al beneficio

di una rendita d'invalidità, la CV 1 decide se si tratta di incapacità

permanente al lavoro, e stabilisce il grado di tale incapacità sulla scorta di

un referto del medico di fiducia della CV 1.

(4) Se questo

assicurato o la sua impresa non concordano con tale decisione in base a un

certificato medico che giunge ad altre conclusioni, il caso sarà esaminato dai

due medici, in vista di un'intesa, dopo di che la CV 1 prenderà una nuova

decisione.

(5) La rendita ha

inizio al più presto dal giorno della cessazione o riduzione dello stipendio o

salario rispettivamente della loro compensazione.

(6) La CV 1 può

ridurre le prestazioni che superano l'obbligatorio, a propria discrezione, se

l'assicurato intenzionalmente o per grave negligenza ha cagionato la propria

invalidità.

Art. 15

Rendita d'invalidità

(1) Appena un

assicurato è diventato completamente e in modo permanente inabile al lavoro ai

sensi dell'art. 13 ha diritto ad una rendita d'invalidità che gli sarà versata

sino al compimento del 65° anno di età. La rendita d'invalidità corrisponde al

70 % del guadagno assicurato.

(2) In caso di

incapacità parziale e permanente al lavoro, la rendita d'invalidità viene

stabilita alla quota della rendita regolamentare che corrisponde al grado di

invalidità e alla riduzione della capacità lavorativa che ne risulta. Le

rendite per figli, le rendite supplementari di invalidità e le rendite

supplementari per i figli verranno pure ridotte nella stessa proporzione.

(3) Un'incapacità

parziale e permanente al lavoro inferiore al 20% non dà diritto ad una rendita;

un'invalidità parziale e permanente superiore all'80% dà diritto alla rendita

integrale prevista dall'art. 15, cpv. 1. Gli assicurati che, compiuti i 60 anni,

sono colpiti da invalidità, hanno diritto alla rendita integrale già quando

l'incapacità lavorativa raggiunge il 70%.

(4) Il

beneficiario di una rendita d'invalidità riceve per ogni figlio che, in caso di

decesso dell'assicurato, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi di

questo regolamento, una rendita per figli pari al 20 % della rendita

d'invalidità.

(5) La CV 1 può

ridurre proporzionalmente la rendita d'invalidità per il periodo durante il

quale un assicurato percepisce delle indennità giornaliere da parte della Assicurazione

federale per l'invalidità (AI), e ciò per evitare evidenti sopra-assicurazioni.

Art. 17

Durate e modifiche della rendita d'invalidità

(1) Il diritto

alla rendita previsto dall'art. 15 risp. 16 dura al massimo fino al compimento

del 65° anno di età; esso si estingue o viene ridotto in misura corrispondente

allorché l'incapacità al lavoro del pensionato cessa o diminuisce. Lo stesso

dicasi nel caso in cui dai proventi professionali uniti alle prestazioni per

invalidità della CV 1 e dell'AI risulti un guadagno che, tenuto conto del

rincaro, è superiore al guadagno professionale precedente.

(2) Se

l'incapacità lavorativa di un pensionato parziale aumenta, il suo diritto alla

rendita aumenta pure, in proporzione alla diminuzione della sua capacità lavorativa,

a condizione però che il pensionato abbia continuato ad essere assicurato

presso la CV 1 per il resto della sua capacità lavorativa." (Doc. VII,

allegato 2a)

Dal

tenore delle citate disposizioni emerge che il concetto di invalidità di cui

all'art. 13 è più ampio rispetto a quello previsto dalla LPP e quindi dell'AI,

in quanto comprende anche l'invalidità professionale.

L’assicurato

è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado

di svolgere la sua attività (“Berufsunfä-higkeit”; SZS 1997 p. 73 consid. 2a;

SZS 1995 p. 102; cfr. STFA non pubbl. del 17 dicembre 1991 in re F. consid. 3a,

B 37/90; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221, B 37/90; STFA non pubbl.

del 25 marzo 1993 in re A, B 19/92) oppure ogni altra compatibile con la

sua posizione sociale, le sue nozioni e le sue attitudini.

In virtù

della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide,

quindi, con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un

mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117

V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993; S. Beros, Die

Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA

non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F. consid. 3a, B 37/90; SZS 1997 p. 74). La

capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la

persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di

lavorare".

In

proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai

fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in

particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V

211).

Si rilevi

ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità

prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a

quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25

marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

Si noti

che nell'evenienza concreta anche il grado d'invalidità che deve essere raggiunto

ai fini del versamento della rendita d'invalidità è inferiore e quindi più

favorevole rispetto a quello dell'AI e della LPP (cfr. l'art. 15 cpv. 3).

Secondo i

principi generali, per l’adempimento del requisito assicurativo e, quindi, per

il diritto alle prestazioni regolamentari, è necessario che il rischio

assicurato (l'invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si sia realizzato

in un momento in cui ancora sussisteva la copertura assicurativa presso

l'istituto di previdenza (DTF 117 V 332).

In linea con questo principio, l’art. 17 cpv. 2 del Regolamento dispone che la copertura

assicurativa (in ambito sovraobbligatorio) per eventuali peggioramenti del

grado di invalidità di aventi diritto a prestazioni parziali si estingue con lo

scioglimento del rapporto di previdenza. Per quanto esposto sopra, tale

normativa rientra senz'altro nel potere di disposizione attribuito agli

istituti di previdenza giusta l'art. 49 cpv. 2 LPP (consid. 2.3. e riferimenti;

Moser, op. cit. in SZS 1996 p. 31segg.; STFA non pubblicata del 24 aprile 2002

in re B., B 20/01).

2.5. Nella specie va quindi

preliminarmente determinato il momento in cui, secondo la legge e il

regolamento, è cessata la copertura assicurativa di AT 1 presso la convenuta.

Secondo l'art. 10 cpv. 2

LPP l'obbligo assicurativo finisce, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto

di lavoro (in proposito cfr. SZS 1995 pag. 464). In questa evenienza, il

rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento

del rapporto di lavoro ed è a questo momento che, di conseguenza, diviene

esigibile la prestazione di libero passaggio (cfr. DTF 115 V 27 consid. 5;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N.

80). Questo disposto si applica sia nell’ambito della previdenza minima che nel

campo della previdenza più estesa (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109; DTF 120 V 20 consid. 2a.; DTF 118 V 39 consid. 2; DTF

115 V 33 consid. 5; SPV 6/1994 p. 265; cfr. art. 331a cpv. 1 e art. 331b cpv. 1

CO).

Tuttavia,

giusta il capoverso 3 dell’art. 10 LPP, per i rischi morte e invalidità il

salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese

dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.

Secondo l’art.

29 cpv. 9 del Regolamento (prestazione di libero passaggio):

"

“L’assicurato beneficia della protezione di

previdenza contro il rischio morte e invalidità per un mese a decorrere dallo

scioglimento del rapporto di previdenza, ma la massimo fino all’ inizio di un nuovo rapporto di lavoro.”

Nella

specie, emerge dagli atti che lo scioglimento del contratto di lavoro tra AT 1

e le Aziende Municipalizzate della Città di __________ è da collocare al 31

ottobre 1996.

Ne discende che,

conformemente alle disposizioni succitate, il rapporto assicurativo si è di

principio concluso alla medesima data, come del resto risulta

dal certificato assicurativo versato agli atti (doc. VII/3), e che la

copertura assicurativa è rimasta valida per un mese ancora per quel che

riguarda sia la previdenza obbligatoria che quella sovraobbligatoria, vale a

dire sino al 30 novembre 1996.

L’UAI ha riconosciuto a AT

1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 54%,

a far tempo dal 1° agosto 1997 (consid. 1.2) e, quindi, per un incapacità

lavorativa insorta nell’agosto 1996. Considerato come l'incapacità al lavoro parziale

fosse pacificamente intervenuta entro il periodo di copertura assicurativa

presso la convenuta, quest'ultima gli ha quindi riconosciuto una mezza rendita

d'invalidità.

Successivamente, a seguito

del temporaneo peggioramento del suo stato di salute, l’Ufficio AI ha concesso

all'assicurato una rendita intera d’invalidità (grado d’inabilità del 100%) con

effetto dal 1° luglio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento) al 28 febbraio 2007

(tre mesi dopo l’attestata ripresa della capacità lavorativa al 50%) e dal 1.

marzo 2007 confermato la mezza rendita di invalidità (cfr. doc. A e sopra al consid.

1.2).

Ora, è pacifico che

l'aggravamento dei problemi di salute dell’attore, collocato dall’UAI

nell’aprile 2006, è intervenuto ampiamente dopo la scadenza del periodo di

copertura assicurativa regolamentare (30 novembre 1996). Il rischio assicurato

(vale a dire l'aumento dell'incapacità al guadagno secondo l'art. 17 cpv. 2 del

Regolamento) si è quindi realizzato in un momento in cui già da tempo non

sussisteva più la copertura assicurativa non essendo più l’interessato

assicurato presso la Cassa CV 1.

In queste condizioni e

considerato il contenuto del regolamento della fondazione - il quale, sia

ribadito, secondo la giurisprudenza è da ritenere conforme (cfr. sopra consid.

Considerandi

2.

) -, questo Tribunale ritiene ammissibile che nella misura dell'aumento del

grado d'invalidità dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007 la convenuta conceda

all'assicurato unicamente la rendita della previdenza professionale

obbligatoria negando invece la parte sovraobbligatoria (STFA non pubbl. del 24

aprile 2002 in re B., B 20/01; del 6 maggio 1997 in re D., B 55/95; SVR 1995 n.

43.

p. 128; SZS 1995 p. 466).

2.6

AT 1 censura il fatto che la Cassa CV 1 non gli avrebbe permesso,

nel 2005 - al momento in cui, a seguito del riconoscimento della mezza rendita

di invalidità, è stata ritrasferita alla Cassa metà della sua prestazione di

libero passaggio a quel tempo depositata su un conto di libero passaggio presso

l’__________ – di riversare l’intera prestazione di libero passaggio. In

questo caso, adduce, egli sarebbe stato ancora “assicurato” presso la Cassa

convenuta nel momento in cui, nell’aprile 2006, è subentrato il peggioramento

delle sue condizioni di salute con conseguente aumento del grado di invalidità,

fatto questo che gli permetterebbe ora di beneficiare di una rendita intera

regolamentare.

Per i motivi che seguono

tale assunto è sprovvisto di fondamento.

Già si è detto che per

l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è

sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza

prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro

e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr.

DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge

in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza

obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr.

DTF 120 V 20 e 115 V 33). Del resto la stessa è codificata anche dall’art. 29

del Regolamento (cfr. in particolare i cpv. 1, 4, 6 citati qui di seguito).

D'altra parte, nel caso in cui

l’assicurato beneficia di una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2

l’istituto di previdenza divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la

metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo

l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto

fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è

assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa

a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata

secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi,

l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero

passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla

parte ancora valida (cfr. in questo senso l’art. 29 cpv. 4 del Regolamento).

Secondo l’art. 2 LFLP

(Prestazioni d'uscita)

"

l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza

prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto

ad una prestazione d’uscita (cpv. 1)."

"

la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita

dall’Istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse

conformemente all’art. 15 cpv. 2 LPP (cpv. 3)."

Per l’art. 3 LFLP

"

Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di

previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione

d’uscita al nuovo istituto."

"

Se il precedente istituto di previdenza ha

l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni di invalidità

dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza,

quest’ultima prestazione deve essergli restituita nella misura in cui la

restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni

d’invalidità o per superstiti."

Gli art. 3-5 LFLP (applicabili

sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria; cfr. l'art. 1

cpv. 2 LFLP; cfr. anche DTF 127 V 321) elencano le diverse opzioni di

utilizzazione della prestazione d’uscita, ossia il suo trasferimento al nuovo

istituto di previdenza in cui è entrato l'assicurato (art. 3 LFLP), il suo mantenimento

sotto un’altra forma (art. 4 LFLP e 10 OLP, polizza o conto di libero

passaggio) o il pagamento in contanti per i motivi disposti dall’art. 5 LFLP

(partenza dalla Svizzera, inizio d'attività indipendente, importo della

prestazione d'uscita esiguo).

In particolare l'art. 4 LFLP

dispone ai sui cpv. 1 e 2:

" Mantenimento

della previdenza sotto altra forma

1L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di

previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma

ammissibile intende mantenere la previdenza.

2Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza

versa, al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la

prestazione d'uscita, compresi gli interessi di mora, all'istituto collettore

(art. 60 LPP), non prima di sei mesi ma la più tardi due anni dopo l’insorgere

del caso di libero passaggio.”

Gli art. 10segg. dell'OLP

si occupano invece alle diverse forme di mantenimento della previdenza di cui

all'art. 4 LFLP, vale a dire la polizza o il conto di libero passaggio.

A proposito dell’uscita

dall’istituto di previdenza e, quindi, della prestazione di libero passaggio,

il regolamento della Cassa convenuta, applicabile nella presente fattispecie,

prevede all’art. 29, fra l’altro, che:

" (...)

(1) In caso di

uscita, conformemente all'art. 6, cpv. 1, lett. a) degli statuti, l'assicurato

ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

(...)

(4) Se un assicurato

parzialmente abile al lavoro scioglie la relazione di lavoro con l'impresa,

questo ha un diritto proporzionale sulla prestazione di libero passaggio in

base ai capoversi 2 e 3 precedenti.

(...)

(6) Se

l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CV 1 versa la

prestazione di libero passaggio al nuovo istituto. Gli assicurati che non

entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla CV 1 se la

prestazione di libero passaggio, con riserva del cpv. 7, deve essere versata:

a) a una

fondazione di libero passaggio di una banca o su un conto di libero passaggio

oppure

b) a una

compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita rispettivamente al Pool per le

polizze di libero passaggio, per la costituzione di una polizza di libero

passaggio.

Senza tale notificazione, al più

presto 6 mesi e al più tardi due anni dopo l'uscita la prestazione di libero

passaggio viene versata all'istituto collettore.

(...)

(8) La

prestazione di uscita diventa esigibile con l'uscita dalla cassa pensione. Da

questo momento essa frutta un interesse che corrisponde al tasso d'interesse

minimo secondo la LPP. Se la cassa pensione non trasferisce la prestazione

d'uscita entro 30 giorno dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie,è tenuta

a corrispondere, a decorrere da questa data, l'interesse di mora stabilito dal

Consiglio federale.

(...)

(10) Se la AT 1

ha l'obbligo di versare prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità

dopo aver trasferito la prestazione di libero passaggio, quest'ultima prestazione

deve esserle restituita nella misura necessaria per il pagamento delle sue

prestazioni. Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità

possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione."

2.7

Ora, nella fattispecie, come

detto, il rapporto di lavoro dell’attore con le Aziende

Municipalizzate della Città di __________ è stato sciolto con effetto

dal 31 ottobre 1996. A questa data quindi, conformemente alle ricordate

disposizioni legali (art. 10 cpv. 2 LPP e art. 2 LFLP) e regolamentari (art.

29), ha preso fine, ex lege, anche il rapporto di previdenza e si è verificato un

caso di libero passaggio con conseguente esigibilità della relativa prestazione

di libero passaggio.

Dall'inserto risulta che

l'attore, al momento dell’uscita dalla Cassa, ha comunicato, sottoscrivendo il

formulario d'uscita inviato all'istituto di previdenza dall’ex datore di

lavoro, che era uscente senza un nuovo datore di lavoro e che la prestazione

di libero passaggio andava versata su un conto di libero passaggio presso la

Banca cantonale di __________. Detto versamento è in effetti stato eseguito,

conformemente alle norme applicabili (art. 3-5 LFLP e art. 29 cpv. 6 del Regolamento)

.

La convenuta poi, al

verificarsi della prima invalidità parziale, conformemente ai richiamati

disposti di cui all’art. 3 cpv. 2 LFLP e art. 29 cpv. 10 del Regolamento, allo

scopo di finanziare la prestazione da versare all’avente diritto ha proceduto a

richiedere la restituzione della parte della prestazione di libero passaggio

relativa alla parte passiva (50%) mentre che, correttamente, l'avere di

vecchiaia (prestazione di libero passaggio) della parte attiva (50%) è rimasto

depositato sul conto di libero passaggio dell’attore.

È quindi evidente che al

momento in cui la Cassa, a seguito del provvedimento 15 aprile 2004

dell’Ufficio AI, ha riconosciuto il diritto dell’attore alla rendita di

invalidità parziale, l’interessato non era più assicurato presso la medesima, e

da tempo, non avendo egli peraltro ripreso l’attività lavorativa presso le Aziende Municipalizzate della Città di __________.

Conformemente all’art. 3 cpv. 2 LFLP e l’art. 29 cpv. 10 del Regolamento la

convenuta si è quindi limitata a richiedere la restituzione della prestazione

di libero passaggio versata sul conto di libero passaggio dell’attore nel

novembre 1996 (doc. VII/3) nella misura necessaria a finanziare la mezza

rendita di invalidità.

Contrariamente a quanto

sostanzialmente adduce l’attore, in nessun caso egli avrebbe potuto vantare la

sussistenza di un rapporto assicurativo con la convenuta, già solo per il fatto

che una simile costellazione sarebbe contraria non solo ai fatti, ma anche alla

legge e al regolamento. Va detto in effetti che anche nell’ipotesi, comunque

contraria ai disposti di legge, in cui la prestazione di libero passaggio fosse

rimasta (rispettivamente ritornata unitamente alla parte destinata a finanziare

la parte passiva) presso la convenuta anche nella misura della parte valida, da

una tale situazione non si sarebbe comunque potuto dedurre la sussistenza della

copertura assicurativa con la convenuta avendo l’interessato nel 1996

definitivamente interrotto il rapporto di lavoro con le Aziende Municipalizzate

della Città di __________, fatto questo che aveva per legge comportato anche la

cessazione del rapporto di previdenza.

Del resto, come detto,

espressamente l’art. 17 cpv. 2 del Regolamento qui applicabile esige per un

aumento della rendita di invalidità che la persona interessata sia rimasta

assicurata attivamente presso la Cassa, vale a dire per la capacità

lavorativa residua.

In realtà l’unica possibilità

per un assicurato che lascia il datore di lavoro di restare nell’istituto di

previdenza è quella dell’affilliazione esterna. In effetti, quando l’assicurato

lascia il datore di lavoro, ma resta nell’istituto di previdenza in quanto

assicurato esterno non vi è caso di libero passaggio (cfr. Messaggio

concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, FF 1992 III p.

514, p.to 632.1). In quest’ipotesi dunque l'affilliazione e, quindi, la

copertura assicurativa è mantenuta presso l’istituto previdenziale precedente.

Nella fattispecie tuttavia

l'eventualità di un'affilliazione esterna – richiamata, perlomeno

implicitamente, dall’attore - deve essere esclusa non solo perché AT 1 non ha

mai formulato una domanda in tal senso alla convenuta, ma anche, e soprattutto,

perché comunque tale possibilità non è prevista dal regolamento della Cassa CV

1.

qui applicabile (cfr. Messaggio succitato p. 517).

2.8

Ritenuto quindi l’obbligo

della convenuta di rispondere per l’aggravamento del grado di invalidità per il

periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007, limitatamente alle prestazioni

minime LPP, secondo la Cassa convenuta la rendita d’invalidità intera LPP

ammonterebbe a fr. 874.- mensili. Considerato come la mezza rendita

regolamentare attualmente riconosciuta all’assicurato ammonta a fr. 833.-, per

il periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007 secondo la convenuta sarebbe

dovuta unicamente la differenza di fr. 41 al mese (VII e VII/4).

Tale conteggio non può

essere condiviso dal TCA.

Secondo la giurisprudenza

infatti, nel caso di aumento del grado di invalidità di un avente diritto ad

una rendita d’invalidità parziale, per la medesima causa, l’istituto di

previdenza tenuto a rispondere per l’aumento del grado di invalidità unicamente

nell’ambito delle prestazioni minime LPP (e non in quello delle prestazioni

regolamentari, a seguito di una definizione regolamentare dell’invalidità che

differisce dall’art. 23 LPP), deve continuare a versare la rendita parziale

regolamentare fino a quel momento già corrisposta e aggiungere alla

stessa l’importo pari alla rendita minima LPP corrispondente al peggioramento

del grado di invalidità (SZS 1997 p. 561; SVR 1995 BVG n. 43 pag. 129; cfr.

anche STFA non pubblicata del 6 maggio 1997, B 55/95; sull’argomento cfr. Marc

Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006,

n. 759 segg con riferimenti).

Ne discende che in

applicazione di questa giurisprudenza all’attore sono dovute, per il periodo

dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007, la mezza rendita d’invalidità regolamentare

di fr. 833.- già erogatagli, oltre ad una mezza rendita minima LPP che la

convenuta ha quantificato in fr. 437.- (cfr. VII e VII/4).

Va infine sottolineato che

la Cassa, considerata la limitata durata dell’obbligo di versamento della

prestazione intera, ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di postulare la

retrocessione della prestazione di libero passaggio che ancora si trova sul

conto di libero passaggio dell’attore, per finanziare le prestazioni di

invalidità dovutegli. Ha tuttavia precisato di riservarsi esplicitamente tale

facoltà nella misura in cui un aumento del grado di invalidità dovesse in

futuro essere riconosciuto all’interessato anche per un periodo ulteriore a

quello oggetto della presente lite.

Questo TCA si limita a

ribadire il diritto del precedente istituto di previdenza alla restituzione

della prestazione d’uscita nel caso del successivo riconoscimento di una

prestazione d’invalidità

in base ai disposti

menzionati sopra, segnatamente l’art. 3 cpv. 2 LFLP e art. 29 cpv. 10 del

Regolamento.,

2.9

In tali

circostanze, nella misura in cui la petizione di AT 1 non è priva di oggetto, a

seguito di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta.

Conformemente

a quanto dianzi stabilito, deve quindi essere riconosciuto il diritto

dell’attore ad una rendita intera di invalidità della LPP per il periodo dal

1.

luglio 2006 al 28 febbraio 2007. Per questo periodo l’attore ha diritto al

versamento della mezza rendita sovraobbligatoria già versatagli (fr. 833.-) oltre

ad una mezza rendita d’invalidità minima LPP di fr. 437; dal 1. marzo 2007

l’assicurato ha nuovamente diritto alla mezza prestazione sovraobbligatoria già

erogatagli in precedenza.

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher,

Grundniss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 394).

Visto

l'esito della procedura, malgrado la sostanziale acquiescenza da parte

dell'istituto previdenziale convenuto,

a mente

del TCA non sono dati in concreto gli estremi per riconoscere all’attore, non

patrocinato, un’indennità per ripetibili (in casu parziali) ai sensi della

giurisprudenza federale sopra citata. Nulla agli atti permette infatti di

ritenere che il lavoro svolto da AT 1 nell'ambito della presente vertenza abbia

notevolmente pregiudicato la sua attività professionale e comportato una

perdita di guadagno.

Per quel

che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si osserva che secondo la Lptca (art. 20 cpv. 1), applicabile in

virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.Non si

prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello

Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui non è priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la CV 1,

__________ è condannata a versare a AT 1, nel periodo dal 1. luglio 2006 sino

al 28 febbraio 2007, una mezza rendita di invalidità della previdenza

professionale sovraobbligatoria di fr. 833 mensili oltre a una mezza rendita

minima LPP di fr. 437; dal 1. marzo 2007 l’assicurato ha diritto alla sola mezza

rendita sovraobbligatoria.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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