34.2008.44
Richiesta di adeguamento della rendita d'invalidità del 2° pilastro a seguito di attribuzione di una rendita AI intera. Parte obbligatoria e sovraobbligatoria
5 febbraio 2009Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2008.44
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di adeguamento della rendita d'invalidità del 2° pilastro a seguito di attribuzione di una rendita AI intera. Parte obbligatoria e sovraobbligatoria
AVERE DI VECCHIAIA
CONTRATTO PREVIDENZIALE
CONTRIBUTI
ISTITUTO DI PREVIDENZA
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 LPP
art. 49 LPP
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.44
FC/sc
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 18 giugno
2008 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel 1963, ha svolto attività lucrativa per le __________ di __________ dal 1.
agosto 1990 al 31 ottobre 1996 (doc. VII). Ai fini dell’attuazione della
previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era
affiliata alla CV 1 (in seguito: Cassa CV 1).
1.2. Mediante
decisione del 15 aprile 2004, l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto a
AT 1, affetto da sindrome lombo-vertebrale cronica, sindrome
cervico-vertebrale, sindrome del tunnel carpale e obesità, una mezza rendita
di invalidità per un grado di invalidità del 54% a decorrere dal 1. agosto 1997
(inc. 32.2007.391).
Dal canto
suo, trascorso il termine di attesa regolamentare, la CV 1 Cassa Pensioni ha
concesso all’assicurato, mediante comunicazione del 14 settembre 2005 (doc.
VII/1), una mezza rendita d’invalidità della previdenza professionale
ammontante a fr. 5’244.- annui (fr. 437.- mensili), pari alla rendita minima
LPP, retroattivamente dal 1. maggio 1999. Dal 1. maggio 2004 la CV 1 Cassa
Pensioni ha concesso all’assicurato una prestazione regolamentare di fr. 9'996.-
annui (fr. 833.- mensili) (doc. VII/1).
1.3. Avviata
nel giugno 2006 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, effettuati gli
accertamenti del caso, con provvedimento del 14 novembre 2007 (confermativo di
un precedente progetto di decisione del 27 agosto 2007), ha concesso
all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1. luglio 2006 al 28
febbraio 2007 e dal 1. marzo 2007 confermato la mezza prestazione d’invalidità (doc.
A).
AT
1 ha contestato tale provvedimento di fronte al TCA con ricorso del 14 dicembre
2007 non censurando il riconoscimento della prestazione intera dal 1. luglio
2006 al 28 febbraio 2007, ma chiedendo l’attribuzione della rendita completa anche
successivamente al 28 febbraio 2007 (cfr. incarto 32.2007.391).
1.4. Nel novembre
2007 AT 1 ha informato l’ex datore di lavoro che a dipendenza del suo stato di
salute era divenuto inabile al lavoro al 100% postulando quindi l’attribuzione
di una rendita intera della previdenza professionale. Non ottenendo riscontro
alcuno, l’assicurato si è rivolto in data 5 marzo 2008 alla CV 1 Cassa Pensione
sollecitando una risposta (doc. B).
Il 19
marzo 2008 la CV 1 Cassa Pensione ha comunicato a AT 1 di non poter riconoscere
l’aumento del grado di invalidità motivando:
"
(...)CV 1Al 31.10.1996 Lei è uscito dalla CV 1 e
la sua prestazione di libero passaggio è stata trasferita alla Banca Cantonale
di __________ come indicato nel formulario d'uscita.
In seguito alla domanda per le prestazioni
d'invalidità abbiamo richiesto il 50 % della prestazione di libero passaggio
per poter versare una rendita d'invalidità del 50 % a partire dal 1.5.2004.
Dunque Lei è assicurato presso la CV 1 soltanto
per la parte invalida del 50 %, ma non per la parte attiva.
Per questi motivi non ci è possibile aumentare la
rendita al 100 % per il periodo dal 1.7.2006 al 28.2.2007." (Doc. C)
Non
essendo in seguito stato possibile trovare un accordo tra le parti, mediante
petizione al TCA del 18 giugno 2008 nei confronti della CV 1 CV 1 AT 1 ha
chiesto:
"
(...)
1) Il
diritto ad una rendita intera temporanea LPP (dal 1.7.2006 al 28.2.2007).
2) Protestate
tasse e spese, in subordine la richiesta di ammissione all'assistenza
giudiziaria.
3) Ripetibili a carico della CV 1." (Doc
I, pag. 2)
A motivazione della
propria richiesta ha fatto valere:
" Con
la decisione formale dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità di Bellinzona,
sono stato messo al beneficio di una rendita temporanea AI in misura del 100%
per il periodo (1.7.2006 sino al 28.2.2007 Annesso doc. A).
Preciso che sono beneficiario di una mezza rendita AI e LPP dal
1996.
Nel corso del mese di novembre 2006 mi sono recato presso il
signor __________ (responsabile salari e contributi sociali dell'__________)
per avere informazioni sul modo di operare alfine di ottenere il versamento
dovuto. Il medesimo mi ha informato e proceduto ad inviare il dossier alla
cassa.
Non avendo ricevuto nessuna comunicazione nei tempi indicati dal
signor __________ (circa 2 mesi). Il 5 marzo 2008 mi sono attivato direttamente
presso la citata Cassa Pensione CV 1 (in seguito CV 1) per chiedere il
riconoscimento - pure temporaneo - della rendita di invalidità LPP intera
(Annesso doc. B).
La CV 1 in una sua prima presa di posizione si era completamente
scaricata di una sua eventuale competenza nel riconoscere, per il periodo in
questione, l'erogazione della rendita intera (Annesso doc. C).
Con scritto 1° aprile 2008 (Annesso doc. D) ho contestato le
argomentazioni della Cassa, invitando la stessa a rivedere la sua posizione in
merito. Non ottenendo nessuna risposta in data 6 maggio 2008 ho nuovamente
sollecitato la signora __________ della Cassa tramite e-mail (Annesso doc. E),
la quale con scritto ricevuto in data 13.5.2008 mi assicurava una risposta nei
prossimi giorni (Annesso doc. F).
Purtroppo a tutt'oggi dalla CV 1, malgrado il lungo tempo
trascorso e i vari solleciti, non ho ricevuto nessuna risposta concreta, a
questo punto ritengo che il modo di agire della medesima sia inaccettabile e
oltremodo dannoso sia fisicamente che psicologicamente alla mia persona.
(...)" (Doc. I, pag. 1-2)
1.5. Con risposta del 22 agosto
2008 , la CV 1 Cassa Pensioni ha chiesto in via principale la reiezione della
petizione e in via eventuale la condanna della convenuta al pagamento di una
rendita intera d’invalidità minima LPP dal luglio 2006 al febbraio 2007
adducendo:
" (...)
1. È
incontestabile che la CV 1 deve all'attore una mezza rendita d'invalidità per
un grado d'invalidità del 54% e versa tale rendita dal 1° maggio 1999: fino al
30 aprile 2004 si trattava di una rendita minima LPP e dal 1° maggio 2004 si
tratta di una prestazione regolamentare che supera il minimo previsto dalla
LPP. Come documento giustificativo alleghiamo la lettera inviata all'allora
rappresentante legale dell'attore in data 14 settembre 2005, in cui si
comunicavano tali prestazioni di rendita.
Prova
offerta: lettera della CV 1 del 14 settembre 2005 (allegato1)
2. A norma
dell'articolo 17 cpv. 2 del regolamento sulle prestazioni assicurative della CV
1, il diritto alla rendita di una persona parzialmente incapace di lavorare
aumenta, in caso di peggioramento dell'incapacità lavorativa, in funzione della
riduzione della capacità lavorativa - ciò però solo nel caso in cui la persona
assicurata rimanga assicurata presso la convenuta per la restante capacità
lavorativa. L'attore è uscito dalla CV 1 come assicurato attivo già
nell'ottobre 1996.
Prova
offerta: regolamento sulle prestazioni assicurative della CV 1 (allegato 2)
Conteggio di uscita del 30 ottobre
1996 (allegato 3)
Poiché l'attore dal novembre 1996 non
era più assicurato attivamente presso la convenuta per la restante capacità
lavorativa, il diritto a un aumento temporaneo della rendita d'invalidità
decade, ciò in ogni caso per la parte previdenziale sovraobbligatoria, per la
quale è determinante l'art. 17 cpv. 2 del regolamento sulle prestazioni
assicurative.
3. Nel campo
della previdenza obbligatoria, a norma delle disposizioni della LPP, la
convenuta sarebbe tenuta a versare una rendita intera minima LPP per il periodo
dal luglio 2006 al febbraio 2007 nel caso in cui il peggioramento temporaneo dello
stato di salute e quindi della capacità lavorativa dell'attore - come
riconosciuto dall'Ufficio AI per il periodo dall'aprile 2006 al novembre 2006 -
fosse dovuto alla stessa causa che già nel 1997 aveva provocato l'invalidità
parziale. In caso contrario, ovvero se il peggioramento temporaneo della
capacità lavorativa dell'attore è dovuta a una causa diversa, la convenuta non
è tenuta a erogare tale prestazione.
Nella sua
petizione, l'attore non specifica a cosa è dovuto il peggioramento del suo
stato di salute subentrato nell'aprile 2006. La convenuta chiede pertanto la
consultazione degli atti AI. Inoltre avanza esplicitamente la mozione
procedurale di poter prendere di nuovo posizione, dopo visione degli atti AI,
sulla petizione dell'attore nell'ambito di un secondo scambio di scritti o di
una presa di posizione, sul risultato delle prove.
Prova offerta: consultazione degli atti dell'ufficio AI di Bellinzona
4. Se in seguito
al risultato delle prove risulta che il temporaneo peggioramento dello stato di
salute dell'attore era da attribuire alla stessa causa che a suo tempo aveva
provocato l'invalidità parziale, la convenuta riconosce una rendita intera
d'invalidità minima LPP dal luglio 2006 al febbraio 2007. Questa rendita ammonterebbe
a CHF 874.-- al mese. Dato che la mezza rendita d'invalidità regolamentare versata
all'attore ammonta a CHF 833.-- al mese, solo la differenza di CHF 41.-- al
mese sarebbe dovuta per questo periodo.
Prova
offerta: scheda di calcolo per la rendita d'invalidità minima LPP (allegato4)
Tenuto conto della limitata durata delle
prestazioni, la convenuta rinuncerebbe, in caso di obbligo di prestazione,
all'apporto supplementare di una parte della prestazione di uscita che si trova
ancora presso la fondazione di libero passaggio dell'__________ e che deriva
dalla precedente previdenza presso la Cassa __________. Ciò, tuttavia, non a
titolo pregiudiziale e con espresso richiamo al fatto che, nell'eventualità di
una successiva pretesa di una maggiore rendita d'invalidità LPP, si dovrebbe
trasferire alla convenuta l'intero avere di vecchiaia LPP per evitare una
riduzione della rendita." (Doc. VII)
1.6. Nella replica 3 settembre
2008 l’attore si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni
osservando tra l'altro:
" (...)
1. Sono al
beneficio di una mezza rendita AI con il grado del 54% dall'anno 1996. È
opportuno segnalare che la CV 1, solo durante il mese di settembre 2005, mi ha
pagato gli arretrati di rendita LPP dovutami (cfr. lettera CV 1 del 14.9.2005
prodotta agli atti). L'AI, per contro, mi ha riconosciuto (economicamente, con
tanto di retroattività al 1996) la mezza rendita solo durante il mese di
febbraio 2005.
2. Nel periodo
1998/2002 ho effettuato una riqualifica professionale per il tramite dell'AI ed
ho ottenuto il diploma di agente in manutenzione di apparecchi informatici. In
questo periodo, evidentemente, non avevo diritto alla rendita di invalidità AI
e LPP nella misura in cui mi si riconosceva una indennità giornaliera AI.
3. Alla mia
uscita di servizio (31.10.1996), la stessa CV 1 ha deciso di depositare in un
proprio contro di libero passaggio i miei averi di vecchiaia: d'altra parte,
all'epoca, i miei risparmi LPP non potevano essere lasciati nella fondazione,
rispettivamente non davano ancora diritto ad una rendita LPP e non potevano,
in assenza di un nuovo datore di lavoro, essere trasferiti altrove.
4. A partire dal
mese di dicembre 2002 sino al mese di marzo 2004, ho lavorato nella misura del
50% presso le __________ con un contratto ausiliario (senza nomina) che si
rinnovava anno per anno. Anche in questo caso, come vuole la logica e la Legge,
le __________ mi hanno chiesto di versare sulla propria fondazione LPP gli
averi di vecchiaia precedentemente accumulati. Come da indicazioni ricevute, ho
trasferito l'importo depositato sulla polizza di libero passaggio CV 1 nella
fondazione LPP delle __________ (totalità dell'importo).
5. All'uscita di
servizio della __________ - non avendo un datore di lavoro, non avendo ancora
ricevuto una decisione dell'AI, non avendo ancora ricevuto una decisione della CV
1 - mi sono ritrovato a dover aprire un conto di libero passaggio presso l'__________
(quindi, aprile 2004 ritenuto che nel frattempo avevo inoltrato una richiesta
di invalidità AI).
6. La CV 1 - con
qualche titubanza iniziale (non volevano riconoscere la rendita di invalidità
LPP, anche se la malattia invalidante era iniziata in costanza di rapporto di
lavoro) - decideva solo durante il mese di settembre 2005 di assegnarmi una
mezza rendita LPP (retroattiva) chiedendomi di ri-trasferire gli averi di vecchiaia
alla fondazione CV 1: a mia domanda precisa "Posso trasferire tutti gli averi
di vecchiaia depositati sul contro di libero passaggio __________?" mi è
stato categoricamente risposto in modo negativo. Questo il motivo per il quale
ancora oggi mi ritrovo con una mezza rendita LPP proveniente dalla CV 1 e un
contro di libero passaggio (50%, parte attiva) presso l'__________:
Il fatto che, a posteriori, la fondazione CV 1 mi
"rimprovera" di non essere più un loro assicurato (50% parte attiva)
dal 1. novembre 1996 è perlomeno paradossale: è una situazione che hanno
esclusivamente voluto, deciso ed imposto loro. L'invocazione dellCV 1 mi sembra
quindi molto forzata. Due domande mi sorgono dunque spontanee: se l'AI - e di
riflesso la CV 1 - mi avessero riconosciuto da subito (anno 1997) una mezza
rendita di invalidità, la CV 1 avrebbe avuto il diritto di imporre al
sottoscritto l'apertura di una polizza di libero passaggio? Oppure, come
presumo, mi avrebbe "tenuto" completamente nella fondazione LPP con
una parte attiva ed una parte (rendita)?
Da parte mia, sono pronto - in qualsiasi momento - a versare i
miei risparmi LPP depositati sul conto di libero passaggio __________ alla
fondazione CV 1 ... anche perchè non ho mai avuto un interesse ad avere due
depositi separati della LPP. Segnalo inoltre, a futura memoria, che è ancora in
fase di esame una nuova ed ulteriore domanda AI (peggioramento, art. 88 OAI -
domanda del mese di giugno 2006) volta al riconoscimento di una rendita di
invalidità intera." (Doc. IX)
1.7. Con lettera 26 settembre 2008
la Cassa si è a sua volta riconfermata nelle proprie posizioni osservando tra
l'altro:
" (...)
Sul punto 1:
L'attore è uscito dalla convenuta il 31 ottobre 1996. La convenuta
è venuta a conoscenza del subentrare dell'invalidità parziale dell'attore solo
nell'aprile 2004. È vero che il disbrigo del caso ha richiesto del tempo. Nel
settembre 2005 la convenuta ha pagato all'attore una mezza rendita minima LPP
con effetto retroattivo dal maggio 1999. I precedenti diritti alla rendita
erano già caduti in prescrizione nell'aprile 2004, quando l'attore ha richiesto
per la prima volta le prestazioni d'invalidità. Dal maggio 2004, cioè dalla
data della comunicazione del diritto, la convenuta ha versato all'attore una
mezza rendita d'invalidità regolamentare.
Sul punto 3:
Occorre precisare che, al momento dell'uscita dalla convenuta a
fine ottobre 1996, l'attore aveva chiesto il trasferimento della prestazione di
libero passaggio su un contro di libero passaggio a mezzo della notifica di
uscita da lui firmata. Ciò perchè allora non aveva un nuovo datore di lavoro e
quindi non poteva passare a un nuovo istituto di previdenza. In queste
circostanze, il trasferimento della prestazione di uscita su un contro di
libero passaggio è conforme all'art. 4 della legge sul libero passaggio (LFLP).
Sul punto 6:
È vero che la convenuta ha chiesto all'attore solo il rimborso
della metà della prestazione di libero passaggio poiché aveva versato solo una
mezza rendita d'invalidità. Ciò corrisponde alla norma dell'art. 2 cpv. 2 LFLP,
secondo cui, se il precedente istituto di previdenza deve versare delle
prestazioni d'invalidità dopo l'uscita di un assicurato, la prestazione di
uscita deve essergli restituita nella misura in cui sia necessaria per
accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità. La convenuta non avrebbe
alcun diritto a chiedere un rimborso superiore.
Osservazione finale:
L'attore a quanto pare ritiene di poter versare l'intera
prestazione di libero passaggio alla convenuta. Anche se l'attore avesse avuto
diritto a una mezza rendita d'invalidità già al momento dell'uscita, la
convenuta avrebbe potuto trattenere solo la metà della prestazione di libero
passaggio, mentre per la seconda metà avrebbe dovuto considerare l'attore come
assicurato attivo e versargli una prestazione di libero passaggio. Cfr. art. 15
OPP2. Con la parte attiva l'attore avrebbe potuto restare come assicurato
attivo presso la convenuta, solo se avesse proseguito la sua attività
lavorativa (ridotta) presso il precedente datore di lavoro - cosa che però non
è avvenuta. L'attore dovrebbe restituire alla convenuta la restante prestazione
di libero passaggio, solo se la convenuta dovesse pagare una rendita
d'invalidità intera a causa della stessa malattia, che a suo tempo aveva
causato l'invalidità parziale e che nel frattempo è peggiorata." (Doc.
XIII)
1.8. Dopo aver visionato l’incarto
AI presso il TCA, con comunicazione 11 dicembre 2008 la Cassa convenuta ha
affermato:
" In
riferimento alle sue lettere del 30 ottobre 2008 e del 25 novembre 2008, con la
quale il termine è stato prorogato di altri 15 giorni, abbiamo esaminato
l'incarto AI e le presentiamo entro il termine prorogato le nostre osservazioni
scritte come segue:
Dall'incarto AI non si manifestano chiaramente le ragioni per le
quali la rendita AI è stata aumentata al 100%. Tuttavia siamo disposti di
versare all'assicurato da luglio 2006 a febbraio 2007 una rendita intera
d'invalidità minima LPP secondo l'istanza eventuale della nostra risposta di
causa del 22 agosto 2008." (Doc. XX)
In proposito l'attore, in
uno scritto 22 dicembre 2008, ha ribadito di non essere d’accordo sul
versamento, da parte della Cassa convenuta, della rendita minima (XXII).
1.9. Pronunciandosi
in materia AI, mediante pronuncia di data odierna, questo TCA ha respinto il
ricorso 14 dicembre 2007 presentato da AT 1 avverso la decisione del 14
novembre 2007 dell’Ufficio AI e, quindi, confermato l’attribuzione di una
rendita intera di invalidità per il periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio
2007, e di una mezza rendita dal 1. marzo 2007 (inc. 32.2007.391).
considerato in diritto
2.1. La Cassa CV
1, che già ha riconosciuto all’attore una mezza rendita di invalidità a far
tempo dal 1. maggio 1999, ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore
tendente al riconoscimento di una rendita intera LPP per il periodo dal 1.
luglio 2006 al 28 febbraio 2007, conformemente alle conclusioni dell’Ufficio
AI.
La Cassa non contesta in
altre parole più che il temporaneo peggioramento dello stato di salute, e,
quindi, del grado d'invalidità, dell'attore, già beneficiario di una mezza
rendita della previdenza professionale riconosciutagli dal mese di maggio 1999,
sia da ricondurre alla medesima causa (vale a dire al medesimo danno alla
salute) che ha originato la prima invalidità e, di conseguenza, giustificato
l'assegnazione della mezza prestazione. Non è nemmeno controverso che a
dipendenza dell'aumento del grado d’invalidità dal 54% al 100% l'interessato
abbia diritto ad una prestazione della previdenza professionale intera
limitatamente al periodo dal 1° luglio 2006 sino al 28 febbraio 2007.
Siffatta
soluzione è da ritenere corretta in quanto conforme ai fatti e al diritto
applicabile alla fattispecie (per la giurisprudenza l'acquiescenza -
come la transazione - non vincola il giudice, il quale è tenuto ad esaminare la
conformità della soluzione proposta ai fatti e al diritto e decidere se
concedere o meno il proprio consenso; cfr. SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 28; Baer,
Die Streiterledigung durch Vergleich im Schadenersatzverfharen nach Art. 52
AHVG, in: SZS 2002 pag. 430ss, 433).
Del resto, come
anticipato, con sentenza odierna questo TCA, pronunciandosi
sulla vertenza in essere in ambito AI, ha respinto il ricorso 14 dicembre 2007
presentato da AT 1 avverso la decisione del 14 novembre 2007 dell’Ufficio AI e,
quindi, confermato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente
al periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007, e di una mezza rendita dal
Fatti
1. marzo 2007 (inc. 32.2007.391).
Oggetto
del contendere rimane unicamente la questione a sapere se per l’aumento del
grado di invalidità la Cassa CV 1 debba versare, per il periodo dal 1. luglio
2006 al 28 febbraio 2007, unicamente la rendita di invalidità minima LPP, come
sostiene l’interessata, o anche la prestazione regolamentare, come invece
pretende l’attore. Litigiosi nella fattispecie sono in altre parole i
parametri di calcolo della rendita completa d’invalidità della previdenza professionale.
A mente della convenuta,
essendo l’aggravamento dello stato di salute intervenuto nell’aprile 2006 e,
quindi, ampiamente dopo l’uscita dal servizio per l’ex datore di lavoro (le Aziende Municipalizzate della Città di __________) e, di
conseguenza, in un momento in cui l'attore non era più affiliato presso di lei
(l’uscita dalla Cassa è da situare al mese di ottobre 1996), per l'aumento del
grado d'invalidità l’attore ha diritto unicamente alle prestazioni della
previdenza professionale obbligatoria, e non a quelle della previdenza più
estesa.
2.2. Oggetto del contendere è,
quindi, l’assegnazione all’attore di una rendita intera d'invalidità, dal 1. luglio
2006 al 28 febbraio 2007, fondata sul regolamento della fondazione convenuta,
in particolare della previdenza sovraobbligatoria.
L’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%
ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui
causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato
sia assicurato al momento della nascita dell’invali-dità (SVR 1998 LPP no. 19;
SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid.
2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; Moser, Bedeutung und
Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; Maurer,
Bundessozialversicherungs-recht, Basilea 1994, p. 209).
L'evento
assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998
pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2
agosto 2000 in re B., B 78/99) e non la nascita dell'invalidità vera e propria
(DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20
luglio 1994 in re . 3 consid. 2).
Il richiedente dev'essere
quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b;
STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS
1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid. 2).
Questa soluzione è stata
introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1a; DTF 120 V
116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P, citata anche in bollettino
UFAS no. 36).
Di conseguenza il fondo di
previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta
incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche
se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già
stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità
lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è
tenuto a versare prestazioni di invalidità della previdenza obbligatoria anche
se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto
previdenziale, ossia dopo il termine di copertura posteriore dell’art. 10 cpv.
3 LPP (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V
45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p.
426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R, p. 4 consid. 3a; STCA non
pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).
Secondo la giurisprudenza
a questa prassi ci si deve attenere in ogni caso nell'ipotesi in cui non
c'è stata attività lucrativa dopo l'uscita dal fondo di previdenza (SZS 1995 p.
465 consid. 4a).
Il TFA ha pure stabilito
che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la nascita del diritto
alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado superiore (cfr. DTF 118
V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e della mezza rendita erano
trascorsi solo tre mesi; quattro anni nel caso di cui STFA del 6 marzo 1996 in
re S.P; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b).
Nell'ipotesi in cui
l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa, la
giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante, il fatto che
l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la
nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P p. 7,
DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 469 consid. 5b; Moser, Bedeutung
und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 416).
Infine va rilevato che, secondo
il TFA, la citata giurisprudenza si applica solo alla previdenza obbligatoria
(SZS 1995 p. 465 consid. 4b)aa e p. 468; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in
re R. consid. 2.).
2.3. In effetti, nell'ambito della
previdenza più estesa (cfr. art. 49 cpv. 2 LPP) gli istituti di previdenza
possono far dipendere il diritto alla rendita d’invalidità della previdenza
professionale non dall'insorgenza di un'incapacità al lavoro la cui causa ha
portato all'invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP, ma dal realizzarsi del caso
d'invalidità quale rischio assicurato (cfr. SZS 1995 pag. 465 consid. 4b)aa e
p. 468; STFA non pubbl. del 24 aprile 2002 in re B., B 20/01 e 20 luglio 1994
in re R. consid. 2.).
In quest’ipotesi, sono
dovute le prestazioni della previdenza più estesa unicamente nel caso in cui il
rischio assicurato (invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si realizza
entro il periodo assicurato, ossia al massimo entro la scadenza di un’eventuale
termine di copertura posteriore previsto dalle disposizioni regolamentari (vedi
art. 331a cpv. 2 CO nella sua versione in vigore dall’1.1.1995).
In sostanza, non può
essere criticata la regolamentazione di un istituto previdenziale che ha per
conseguenza l’erogazione di una rendita della previdenza più estesa unicamente
se l’evento assicurato si realizza durante il periodo d’assicurazione (Moser,
Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1996 p. 31 segg.; Moser, Die
Bemessung berufsvorsorgerechtlicher Invaliditätsleistungen in Fällen der
nachträglichen Verschlechterung der Erwerbsunfähigkeit, SZS 1997 p. 507; SZS
1995 p. 463 e p. 468 consid. 2b; SVR 1995 N. 43 p. 128 consid. 4; DTF 122 V
155; STFA non pubblicate del 6 maggio 1997 nella causa D., B 55/95 e del 24
aprile 2002 nella causa B., B 20/01).
In una
sentenza del 23 gennaio 2004 nella causa A. (B 31/03) l'Alta Corte ha
riconfermato la proprio giurisprudenza ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.
3.1 Im vorliegenden Fall
ergibt sich aus den medizinischen Unterlagen, dass die Beschwerdeführerin im
Zeitpunkt des Eintritts der für die Entstehung des Anspruchs auf
Invalidenleistungen relevanten Arbeitsunfähigkeit bei der beschwerdegegnerischen
Pensionskasse versichert war. Unbestritten ist, dass die in Frage stehende
gesundheitliche Verschlechterung, welche eine vollständige erwerbliche Leistungseinbusse
bewirkte, auf dieselbe Ursache zurückzuführen ist und keine neuen, die
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden Krankheitsgründe hinzugetreten sind. Damit
bleibt die Personalvorsogestiftung praxisgemäss Schuldnerin für die daraus
resultierenden Invalidenleistungen. Denn nach Art. 23 BVG versichertes Ereignis
ist einzig der Eintritt der relevanten Arbeitsunfähigkeit, unabhängig davon, in
welchem Zeitpunkt und in welchem Masse daraus ein Anspruch auf
Invalidenleistungen entsteht. Die Versicherteneigenschaft muss nur bei Eintritt
der Arbeitsunfähigkeit gegeben sein, dagegen nicht notwendigerweise auch im
Zeitpunkt des Eintritts oder der Verschlimmerung der Invalidität. Diese
wörtliche Auslegung steht in Einklang mit Sinn und Zweck der Bestimmung,
nämlich denjenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Versicherungsschutz
angedeihen zu lassen, welche nach längerer Krankheit aus dem Arbeitsverhältnis
ausscheiden und erst später invalid werden. Für eine einmal aus - während der
Versicherungsdauer aufgetretene - Arbeitsunfähigkeit geschuldete Invalidenleistung
bleibt die Vorsorgeeinrichtung somit leistungspflichtig, selbst wenn sich nach
Beendigung des Vorsorgeverhältnisses der Invaliditätsgrad ändert. Entsprechend
bildet denn auch der Wegfall der Versicherteneigenschaft keinen Erlöschungsgrund
(26 Abs. 3 BVG e contrario; BGE 123 V 263 Erw. 1a, 118 V 45 Erw. 5).
3.2 Der aus Art. 23 BVG abgeleitete Grundsatz,
wonach jene Vorsorgeeinrichtung für eine während der Versicherungsdauer
eingetretene Arbeitsunfähigkeit - unabhängig von einem zwischenzeitlich eingetretenen
Kassenwechsel - leistungspflichtig bleibt, wenn sich der Invaliditätsgrad nach
Beendigung des Vorsorgeverhältnisses zufolge des nämlichen Gesundheitsschadens
erhöht, findet auch in der weitergehenden Vorsorge Anwendung, sofern nicht
Reglemente oder Statuten etwas anderes vorsehen (BGE 123 V 264 Erw. 1b). Im Bereich
der Weitergehenden Vorsorge steht es den Pensionskasse im Rahmen von Art. 49
Abs. 2 BVG jedoch grundsätzlich frei, das versicherte Risiko abweichend vom BVG
zu definieren (SVR 1995 BVG Nr. 43 S. 128 Erw. 4).
3.3 Gemäss Art. 43 in Verbindung mit Art. 44 des
Personalvorsorge-Reglements (in der seit 17. Oktober 1989 gültigen Fassung) hat
der Versicherte bei Erwerbsunfähigkeit von mindestens 25 % vor dem
Rücktrittsalter Anspruch auf eine Invalidenrente. Erwerbsunfähigkeit bzw.
Invalidität liegt laut Art. 42 des Reglements vor, wenn die versicherte Person
durch ärztlichen Befund objektiv nachweisbar, ganz oder teilweise behindert
ist, eine seinem Beruf oder seiner Lebenshaltung, seinen Kenntnissen und
Fähigkeiten angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben, oder wenn sie im Sinne des
Bundesgesetzes über die Eidgenössische Invalidenversicherung invalid ist. Das
Vorsorgereglement macht demnach die Berechtigung auf eine Invalidenrente nicht
vom Eintritt der Arbeits-, sondern vom Eintritt der Erwerbsunfähigkeit als
versichertem Risiko abhängig. Für die Frage der Versicherteneigenschaft ist
mithin im überobligatorischen Bereich vom Begriff der Erwerbsunfähigkeit
auszugehen, d.h. vom Unvermögen, auf dem gesamten für die versicherte Person in
Frage kommenden Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer
Weise zu verwerten. Nach den allgemeinen Prinzipien genügt es für die Erfüllung
der Versicherteneigenschaft, dass sich das versicherte Risiko vor dem Ende des
Arbeitsverhältnisses (bzw. vor Ablauf der einmonatigen Nachdeckungsfrist gemäss
Art. 10 Abs. 3 BVG) verwirklicht (SVR 1995 BG Nr. 43 S. 128 Erw. 4b). (…)"
Resta comunque da
precisare che la libertà attribuita agli istituti di previdenza in virtù
dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti
fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono
vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità,
a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155;
SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994
BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre,
se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di
valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti
delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria
professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali,
segnatamente a quelli della parità di trattamento, della proporzionalità e al
divieto dell'arbitrio (DTF 115 V 109 consid. 4b; sentenza del TFA non
pubblicata del 24 aprile 2002 in re B, B 20/01; DTF 113 II 347 consid. 1a).
Inoltre, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.4. Nel caso in esame litigiosa
è, come detto, unicamente l'assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità
fondata sul Regolamento della convenuta, nella misura della copertura sovraobbligatoria,
relativamente all'aumento del grado d'invalidità, di per sé pacifico, dal 1° luglio
2006 al 28 febbraio 2007. Decisivo è quindi se un tale diritto può essere
desunto dalle disposizioni regolamentari applicabili.
Il diritto alla rendita di
invalidità è previsto agli art. 13segg. del regolamento della CV 1 (doc. VII),
valevole dal 1. ottobre 2006 e applicabile in concreto, per i quali:
" Art.
13
Invalidità
(1) Un assicurato
che in seguito a malattia, infermità o lesione corporale, attestate da
certificato medico, non può più esercitare in modo durevole un'attività lucrativa,
totale o parziale, e il cui rapporto di lavoro viene modificato o sciolto per
questo motivo, ha diritto ad una prestazione di invalidità da parte della CV 1.
(2) L'incapacità
di esercitare un'attività lucrativa è totale, quanto l'assicurato non è in
grado di svolgere la sua attività professionale attuale o un'altra che si
ritiene egli possa svolgere, vale a dire corrispondente alla sua posizione
sociale, alle sue conoscenze e capacità specifiche.
(3) Quanto un
assicurato - o la sua impresa - presenta domanda di essere ammesso al beneficio
di una rendita d'invalidità, la CV 1 decide se si tratta di incapacità
permanente al lavoro, e stabilisce il grado di tale incapacità sulla scorta di
un referto del medico di fiducia della CV 1.
(4) Se questo
assicurato o la sua impresa non concordano con tale decisione in base a un
certificato medico che giunge ad altre conclusioni, il caso sarà esaminato dai
due medici, in vista di un'intesa, dopo di che la CV 1 prenderà una nuova
decisione.
(5) La rendita ha
inizio al più presto dal giorno della cessazione o riduzione dello stipendio o
salario rispettivamente della loro compensazione.
(6) La CV 1 può
ridurre le prestazioni che superano l'obbligatorio, a propria discrezione, se
l'assicurato intenzionalmente o per grave negligenza ha cagionato la propria
invalidità.
Art. 15
Rendita d'invalidità
(1) Appena un
assicurato è diventato completamente e in modo permanente inabile al lavoro ai
sensi dell'art. 13 ha diritto ad una rendita d'invalidità che gli sarà versata
sino al compimento del 65° anno di età. La rendita d'invalidità corrisponde al
70 % del guadagno assicurato.
(2) In caso di
incapacità parziale e permanente al lavoro, la rendita d'invalidità viene
stabilita alla quota della rendita regolamentare che corrisponde al grado di
invalidità e alla riduzione della capacità lavorativa che ne risulta. Le
rendite per figli, le rendite supplementari di invalidità e le rendite
supplementari per i figli verranno pure ridotte nella stessa proporzione.
(3) Un'incapacità
parziale e permanente al lavoro inferiore al 20% non dà diritto ad una rendita;
un'invalidità parziale e permanente superiore all'80% dà diritto alla rendita
integrale prevista dall'art. 15, cpv. 1. Gli assicurati che, compiuti i 60 anni,
sono colpiti da invalidità, hanno diritto alla rendita integrale già quando
l'incapacità lavorativa raggiunge il 70%.
(4) Il
beneficiario di una rendita d'invalidità riceve per ogni figlio che, in caso di
decesso dell'assicurato, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi di
questo regolamento, una rendita per figli pari al 20 % della rendita
d'invalidità.
(5) La CV 1 può
ridurre proporzionalmente la rendita d'invalidità per il periodo durante il
quale un assicurato percepisce delle indennità giornaliere da parte della Assicurazione
federale per l'invalidità (AI), e ciò per evitare evidenti sopra-assicurazioni.
Art. 17
Durate e modifiche della rendita d'invalidità
(1) Il diritto
alla rendita previsto dall'art. 15 risp. 16 dura al massimo fino al compimento
del 65° anno di età; esso si estingue o viene ridotto in misura corrispondente
allorché l'incapacità al lavoro del pensionato cessa o diminuisce. Lo stesso
dicasi nel caso in cui dai proventi professionali uniti alle prestazioni per
invalidità della CV 1 e dell'AI risulti un guadagno che, tenuto conto del
rincaro, è superiore al guadagno professionale precedente.
(2) Se
l'incapacità lavorativa di un pensionato parziale aumenta, il suo diritto alla
rendita aumenta pure, in proporzione alla diminuzione della sua capacità lavorativa,
a condizione però che il pensionato abbia continuato ad essere assicurato
presso la CV 1 per il resto della sua capacità lavorativa." (Doc. VII,
allegato 2a)
Dal
tenore delle citate disposizioni emerge che il concetto di invalidità di cui
all'art. 13 è più ampio rispetto a quello previsto dalla LPP e quindi dell'AI,
in quanto comprende anche l'invalidità professionale.
L’assicurato
è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado
di svolgere la sua attività (“Berufsunfä-higkeit”; SZS 1997 p. 73 consid. 2a;
SZS 1995 p. 102; cfr. STFA non pubbl. del 17 dicembre 1991 in re F. consid. 3a,
B 37/90; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221, B 37/90; STFA non pubbl.
del 25 marzo 1993 in re A, B 19/92) oppure ogni altra compatibile con la
sua posizione sociale, le sue nozioni e le sue attitudini.
In virtù
della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide,
quindi, con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un
mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117
V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993; S. Beros, Die
Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA
non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F. consid. 3a, B 37/90; SZS 1997 p. 74). La
capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la
persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di
lavorare".
In
proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai
fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in
particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V
211).
Si rilevi
ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità
prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a
quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25
marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).
Si noti
che nell'evenienza concreta anche il grado d'invalidità che deve essere raggiunto
ai fini del versamento della rendita d'invalidità è inferiore e quindi più
favorevole rispetto a quello dell'AI e della LPP (cfr. l'art. 15 cpv. 3).
Secondo i
principi generali, per l’adempimento del requisito assicurativo e, quindi, per
il diritto alle prestazioni regolamentari, è necessario che il rischio
assicurato (l'invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si sia realizzato
in un momento in cui ancora sussisteva la copertura assicurativa presso
l'istituto di previdenza (DTF 117 V 332).
In linea con questo principio, l’art. 17 cpv. 2 del Regolamento dispone che la copertura
assicurativa (in ambito sovraobbligatorio) per eventuali peggioramenti del
grado di invalidità di aventi diritto a prestazioni parziali si estingue con lo
scioglimento del rapporto di previdenza. Per quanto esposto sopra, tale
normativa rientra senz'altro nel potere di disposizione attribuito agli
istituti di previdenza giusta l'art. 49 cpv. 2 LPP (consid. 2.3. e riferimenti;
Moser, op. cit. in SZS 1996 p. 31segg.; STFA non pubblicata del 24 aprile 2002
in re B., B 20/01).
2.5. Nella specie va quindi
preliminarmente determinato il momento in cui, secondo la legge e il
regolamento, è cessata la copertura assicurativa di AT 1 presso la convenuta.
Secondo l'art. 10 cpv. 2
LPP l'obbligo assicurativo finisce, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto
di lavoro (in proposito cfr. SZS 1995 pag. 464). In questa evenienza, il
rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento
del rapporto di lavoro ed è a questo momento che, di conseguenza, diviene
esigibile la prestazione di libero passaggio (cfr. DTF 115 V 27 consid. 5;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N.
80). Questo disposto si applica sia nell’ambito della previdenza minima che nel
campo della previdenza più estesa (SVR 1995 BVG Nr. 38 consid. 2aa p. 109; DTF 120 V 20 consid. 2a.; DTF 118 V 39 consid. 2; DTF
115 V 33 consid. 5; SPV 6/1994 p. 265; cfr. art. 331a cpv. 1 e art. 331b cpv. 1
CO).
Tuttavia,
giusta il capoverso 3 dell’art. 10 LPP, per i rischi morte e invalidità il
salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese
dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.
Secondo l’art.
29 cpv. 9 del Regolamento (prestazione di libero passaggio):
"
“L’assicurato beneficia della protezione di
previdenza contro il rischio morte e invalidità per un mese a decorrere dallo
scioglimento del rapporto di previdenza, ma la massimo fino all’ inizio di un nuovo rapporto di lavoro.”
Nella
specie, emerge dagli atti che lo scioglimento del contratto di lavoro tra AT 1
e le Aziende Municipalizzate della Città di __________ è da collocare al 31
ottobre 1996.
Ne discende che,
conformemente alle disposizioni succitate, il rapporto assicurativo si è di
principio concluso alla medesima data, come del resto risulta
dal certificato assicurativo versato agli atti (doc. VII/3), e che la
copertura assicurativa è rimasta valida per un mese ancora per quel che
riguarda sia la previdenza obbligatoria che quella sovraobbligatoria, vale a
dire sino al 30 novembre 1996.
L’UAI ha riconosciuto a AT
1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 54%,
a far tempo dal 1° agosto 1997 (consid. 1.2) e, quindi, per un incapacità
lavorativa insorta nell’agosto 1996. Considerato come l'incapacità al lavoro parziale
fosse pacificamente intervenuta entro il periodo di copertura assicurativa
presso la convenuta, quest'ultima gli ha quindi riconosciuto una mezza rendita
d'invalidità.
Successivamente, a seguito
del temporaneo peggioramento del suo stato di salute, l’Ufficio AI ha concesso
all'assicurato una rendita intera d’invalidità (grado d’inabilità del 100%) con
effetto dal 1° luglio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento) al 28 febbraio 2007
(tre mesi dopo l’attestata ripresa della capacità lavorativa al 50%) e dal 1.
marzo 2007 confermato la mezza rendita di invalidità (cfr. doc. A e sopra al consid.
1.2).
Ora, è pacifico che
l'aggravamento dei problemi di salute dell’attore, collocato dall’UAI
nell’aprile 2006, è intervenuto ampiamente dopo la scadenza del periodo di
copertura assicurativa regolamentare (30 novembre 1996). Il rischio assicurato
(vale a dire l'aumento dell'incapacità al guadagno secondo l'art. 17 cpv. 2 del
Regolamento) si è quindi realizzato in un momento in cui già da tempo non
sussisteva più la copertura assicurativa non essendo più l’interessato
assicurato presso la Cassa CV 1.
In queste condizioni e
considerato il contenuto del regolamento della fondazione - il quale, sia
ribadito, secondo la giurisprudenza è da ritenere conforme (cfr. sopra consid.
Considerandi
2.
) -, questo Tribunale ritiene ammissibile che nella misura dell'aumento del
grado d'invalidità dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007 la convenuta conceda
all'assicurato unicamente la rendita della previdenza professionale
obbligatoria negando invece la parte sovraobbligatoria (STFA non pubbl. del 24
aprile 2002 in re B., B 20/01; del 6 maggio 1997 in re D., B 55/95; SVR 1995 n.
43.
p. 128; SZS 1995 p. 466).
2.6
AT 1 censura il fatto che la Cassa CV 1 non gli avrebbe permesso,
nel 2005 - al momento in cui, a seguito del riconoscimento della mezza rendita
di invalidità, è stata ritrasferita alla Cassa metà della sua prestazione di
libero passaggio a quel tempo depositata su un conto di libero passaggio presso
l’__________ – di riversare l’intera prestazione di libero passaggio. In
questo caso, adduce, egli sarebbe stato ancora “assicurato” presso la Cassa
convenuta nel momento in cui, nell’aprile 2006, è subentrato il peggioramento
delle sue condizioni di salute con conseguente aumento del grado di invalidità,
fatto questo che gli permetterebbe ora di beneficiare di una rendita intera
regolamentare.
Per i motivi che seguono
tale assunto è sprovvisto di fondamento.
Già si è detto che per
l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è
sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza
prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro
e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr.
DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza
obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr.
DTF 120 V 20 e 115 V 33). Del resto la stessa è codificata anche dall’art. 29
del Regolamento (cfr. in particolare i cpv. 1, 4, 6 citati qui di seguito).
D'altra parte, nel caso in cui
l’assicurato beneficia di una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2
l’istituto di previdenza divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la
metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo
l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto
fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è
assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa
a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata
secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi,
l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero
passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla
parte ancora valida (cfr. in questo senso l’art. 29 cpv. 4 del Regolamento).
Secondo l’art. 2 LFLP
(Prestazioni d'uscita)
"
l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza
prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto
ad una prestazione d’uscita (cpv. 1)."
"
la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita
dall’Istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse
conformemente all’art. 15 cpv. 2 LPP (cpv. 3)."
Per l’art. 3 LFLP
"
Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di
previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione
d’uscita al nuovo istituto."
"
Se il precedente istituto di previdenza ha
l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni di invalidità
dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza,
quest’ultima prestazione deve essergli restituita nella misura in cui la
restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni
d’invalidità o per superstiti."
Gli art. 3-5 LFLP (applicabili
sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria; cfr. l'art. 1
cpv. 2 LFLP; cfr. anche DTF 127 V 321) elencano le diverse opzioni di
utilizzazione della prestazione d’uscita, ossia il suo trasferimento al nuovo
istituto di previdenza in cui è entrato l'assicurato (art. 3 LFLP), il suo mantenimento
sotto un’altra forma (art. 4 LFLP e 10 OLP, polizza o conto di libero
passaggio) o il pagamento in contanti per i motivi disposti dall’art. 5 LFLP
(partenza dalla Svizzera, inizio d'attività indipendente, importo della
prestazione d'uscita esiguo).
In particolare l'art. 4 LFLP
dispone ai sui cpv. 1 e 2:
" Mantenimento
della previdenza sotto altra forma
1L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di
previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma
ammissibile intende mantenere la previdenza.
2Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza
versa, al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la
prestazione d'uscita, compresi gli interessi di mora, all'istituto collettore
(art. 60 LPP), non prima di sei mesi ma la più tardi due anni dopo l’insorgere
del caso di libero passaggio.”
Gli art. 10segg. dell'OLP
si occupano invece alle diverse forme di mantenimento della previdenza di cui
all'art. 4 LFLP, vale a dire la polizza o il conto di libero passaggio.
A proposito dell’uscita
dall’istituto di previdenza e, quindi, della prestazione di libero passaggio,
il regolamento della Cassa convenuta, applicabile nella presente fattispecie,
prevede all’art. 29, fra l’altro, che:
" (...)
(1) In caso di
uscita, conformemente all'art. 6, cpv. 1, lett. a) degli statuti, l'assicurato
ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
(...)
(4) Se un assicurato
parzialmente abile al lavoro scioglie la relazione di lavoro con l'impresa,
questo ha un diritto proporzionale sulla prestazione di libero passaggio in
base ai capoversi 2 e 3 precedenti.
(...)
(6) Se
l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CV 1 versa la
prestazione di libero passaggio al nuovo istituto. Gli assicurati che non
entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla CV 1 se la
prestazione di libero passaggio, con riserva del cpv. 7, deve essere versata:
a) a una
fondazione di libero passaggio di una banca o su un conto di libero passaggio
oppure
b) a una
compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita rispettivamente al Pool per le
polizze di libero passaggio, per la costituzione di una polizza di libero
passaggio.
Senza tale notificazione, al più
presto 6 mesi e al più tardi due anni dopo l'uscita la prestazione di libero
passaggio viene versata all'istituto collettore.
(...)
(8) La
prestazione di uscita diventa esigibile con l'uscita dalla cassa pensione. Da
questo momento essa frutta un interesse che corrisponde al tasso d'interesse
minimo secondo la LPP. Se la cassa pensione non trasferisce la prestazione
d'uscita entro 30 giorno dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie,è tenuta
a corrispondere, a decorrere da questa data, l'interesse di mora stabilito dal
Consiglio federale.
(...)
(10) Se la AT 1
ha l'obbligo di versare prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità
dopo aver trasferito la prestazione di libero passaggio, quest'ultima prestazione
deve esserle restituita nella misura necessaria per il pagamento delle sue
prestazioni. Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità
possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione."
2.7
Ora, nella fattispecie, come
detto, il rapporto di lavoro dell’attore con le Aziende
Municipalizzate della Città di __________ è stato sciolto con effetto
dal 31 ottobre 1996. A questa data quindi, conformemente alle ricordate
disposizioni legali (art. 10 cpv. 2 LPP e art. 2 LFLP) e regolamentari (art.
29), ha preso fine, ex lege, anche il rapporto di previdenza e si è verificato un
caso di libero passaggio con conseguente esigibilità della relativa prestazione
di libero passaggio.
Dall'inserto risulta che
l'attore, al momento dell’uscita dalla Cassa, ha comunicato, sottoscrivendo il
formulario d'uscita inviato all'istituto di previdenza dall’ex datore di
lavoro, che era uscente senza un nuovo datore di lavoro e che la prestazione
di libero passaggio andava versata su un conto di libero passaggio presso la
Banca cantonale di __________. Detto versamento è in effetti stato eseguito,
conformemente alle norme applicabili (art. 3-5 LFLP e art. 29 cpv. 6 del Regolamento)
.
La convenuta poi, al
verificarsi della prima invalidità parziale, conformemente ai richiamati
disposti di cui all’art. 3 cpv. 2 LFLP e art. 29 cpv. 10 del Regolamento, allo
scopo di finanziare la prestazione da versare all’avente diritto ha proceduto a
richiedere la restituzione della parte della prestazione di libero passaggio
relativa alla parte passiva (50%) mentre che, correttamente, l'avere di
vecchiaia (prestazione di libero passaggio) della parte attiva (50%) è rimasto
depositato sul conto di libero passaggio dell’attore.
È quindi evidente che al
momento in cui la Cassa, a seguito del provvedimento 15 aprile 2004
dell’Ufficio AI, ha riconosciuto il diritto dell’attore alla rendita di
invalidità parziale, l’interessato non era più assicurato presso la medesima, e
da tempo, non avendo egli peraltro ripreso l’attività lavorativa presso le Aziende Municipalizzate della Città di __________.
Conformemente all’art. 3 cpv. 2 LFLP e l’art. 29 cpv. 10 del Regolamento la
convenuta si è quindi limitata a richiedere la restituzione della prestazione
di libero passaggio versata sul conto di libero passaggio dell’attore nel
novembre 1996 (doc. VII/3) nella misura necessaria a finanziare la mezza
rendita di invalidità.
Contrariamente a quanto
sostanzialmente adduce l’attore, in nessun caso egli avrebbe potuto vantare la
sussistenza di un rapporto assicurativo con la convenuta, già solo per il fatto
che una simile costellazione sarebbe contraria non solo ai fatti, ma anche alla
legge e al regolamento. Va detto in effetti che anche nell’ipotesi, comunque
contraria ai disposti di legge, in cui la prestazione di libero passaggio fosse
rimasta (rispettivamente ritornata unitamente alla parte destinata a finanziare
la parte passiva) presso la convenuta anche nella misura della parte valida, da
una tale situazione non si sarebbe comunque potuto dedurre la sussistenza della
copertura assicurativa con la convenuta avendo l’interessato nel 1996
definitivamente interrotto il rapporto di lavoro con le Aziende Municipalizzate
della Città di __________, fatto questo che aveva per legge comportato anche la
cessazione del rapporto di previdenza.
Del resto, come detto,
espressamente l’art. 17 cpv. 2 del Regolamento qui applicabile esige per un
aumento della rendita di invalidità che la persona interessata sia rimasta
assicurata attivamente presso la Cassa, vale a dire per la capacità
lavorativa residua.
In realtà l’unica possibilità
per un assicurato che lascia il datore di lavoro di restare nell’istituto di
previdenza è quella dell’affilliazione esterna. In effetti, quando l’assicurato
lascia il datore di lavoro, ma resta nell’istituto di previdenza in quanto
assicurato esterno non vi è caso di libero passaggio (cfr. Messaggio
concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, FF 1992 III p.
514, p.to 632.1). In quest’ipotesi dunque l'affilliazione e, quindi, la
copertura assicurativa è mantenuta presso l’istituto previdenziale precedente.
Nella fattispecie tuttavia
l'eventualità di un'affilliazione esterna – richiamata, perlomeno
implicitamente, dall’attore - deve essere esclusa non solo perché AT 1 non ha
mai formulato una domanda in tal senso alla convenuta, ma anche, e soprattutto,
perché comunque tale possibilità non è prevista dal regolamento della Cassa CV
1.
qui applicabile (cfr. Messaggio succitato p. 517).
2.8
Ritenuto quindi l’obbligo
della convenuta di rispondere per l’aggravamento del grado di invalidità per il
periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007, limitatamente alle prestazioni
minime LPP, secondo la Cassa convenuta la rendita d’invalidità intera LPP
ammonterebbe a fr. 874.- mensili. Considerato come la mezza rendita
regolamentare attualmente riconosciuta all’assicurato ammonta a fr. 833.-, per
il periodo dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007 secondo la convenuta sarebbe
dovuta unicamente la differenza di fr. 41 al mese (VII e VII/4).
Tale conteggio non può
essere condiviso dal TCA.
Secondo la giurisprudenza
infatti, nel caso di aumento del grado di invalidità di un avente diritto ad
una rendita d’invalidità parziale, per la medesima causa, l’istituto di
previdenza tenuto a rispondere per l’aumento del grado di invalidità unicamente
nell’ambito delle prestazioni minime LPP (e non in quello delle prestazioni
regolamentari, a seguito di una definizione regolamentare dell’invalidità che
differisce dall’art. 23 LPP), deve continuare a versare la rendita parziale
regolamentare fino a quel momento già corrisposta e aggiungere alla
stessa l’importo pari alla rendita minima LPP corrispondente al peggioramento
del grado di invalidità (SZS 1997 p. 561; SVR 1995 BVG n. 43 pag. 129; cfr.
anche STFA non pubblicata del 6 maggio 1997, B 55/95; sull’argomento cfr. Marc
Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006,
n. 759 segg con riferimenti).
Ne discende che in
applicazione di questa giurisprudenza all’attore sono dovute, per il periodo
dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007, la mezza rendita d’invalidità regolamentare
di fr. 833.- già erogatagli, oltre ad una mezza rendita minima LPP che la
convenuta ha quantificato in fr. 437.- (cfr. VII e VII/4).
Va infine sottolineato che
la Cassa, considerata la limitata durata dell’obbligo di versamento della
prestazione intera, ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di postulare la
retrocessione della prestazione di libero passaggio che ancora si trova sul
conto di libero passaggio dell’attore, per finanziare le prestazioni di
invalidità dovutegli. Ha tuttavia precisato di riservarsi esplicitamente tale
facoltà nella misura in cui un aumento del grado di invalidità dovesse in
futuro essere riconosciuto all’interessato anche per un periodo ulteriore a
quello oggetto della presente lite.
Questo TCA si limita a
ribadire il diritto del precedente istituto di previdenza alla restituzione
della prestazione d’uscita nel caso del successivo riconoscimento di una
prestazione d’invalidità
in base ai disposti
menzionati sopra, segnatamente l’art. 3 cpv. 2 LFLP e art. 29 cpv. 10 del
Regolamento.,
2.9
In tali
circostanze, nella misura in cui la petizione di AT 1 non è priva di oggetto, a
seguito di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta.
Conformemente
a quanto dianzi stabilito, deve quindi essere riconosciuto il diritto
dell’attore ad una rendita intera di invalidità della LPP per il periodo dal
1.
luglio 2006 al 28 febbraio 2007. Per questo periodo l’attore ha diritto al
versamento della mezza rendita sovraobbligatoria già versatagli (fr. 833.-) oltre
ad una mezza rendita d’invalidità minima LPP di fr. 437; dal 1. marzo 2007
l’assicurato ha nuovamente diritto alla mezza prestazione sovraobbligatoria già
erogatagli in precedenza.
L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher,
Grundniss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 394).
Visto
l'esito della procedura, malgrado la sostanziale acquiescenza da parte
dell'istituto previdenziale convenuto,
a mente
del TCA non sono dati in concreto gli estremi per riconoscere all’attore, non
patrocinato, un’indennità per ripetibili (in casu parziali) ai sensi della
giurisprudenza federale sopra citata. Nulla agli atti permette infatti di
ritenere che il lavoro svolto da AT 1 nell'ambito della presente vertenza abbia
notevolmente pregiudicato la sua attività professionale e comportato una
perdita di guadagno.
Per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la Lptca (art. 20 cpv. 1), applicabile in
virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.Non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello
Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la CV 1,
__________ è condannata a versare a AT 1, nel periodo dal 1. luglio 2006 sino
al 28 febbraio 2007, una mezza rendita di invalidità della previdenza
professionale sovraobbligatoria di fr. 833 mensili oltre a una mezza rendita
minima LPP di fr. 437; dal 1. marzo 2007 l’assicurato ha diritto alla sola mezza
rendita sovraobbligatoria.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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