Lexipedia

Decisione

34.2008.45

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

29 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3. Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4.

Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in

costanza di matrimonio AT 1 ha accumulato una prestazione soggetta a divisione

di fr. 354'298.30 presso la AT 2 (IV).

Per quanto riguarda CV 1, considerato come dell’avere di fr.

16'494.85, accumulato dal settembre 1986 e uscito dal ciclo previdenziale nell’agosto

1991, solo una trascurabile parte é maturata a far tempo dalla conclusione del

matrimonio (maggio 1991) (cfr. scritto 4 luglio 2008 __________ e annessa

documentazione; V/1-2), stante la dichiarata volontà dell’ex marito di nulla pretendere

– per tale motivo – nei confronti della ex moglie (cfr. V), appare nella

Considerandi

fattispecie giustificato procedere in questa sede alla divisione limitatamente

all’avere accumulato da AT 1.

A

favore di CV 1 spetta quindi un accredito di fr. 177'149.15 (354'298.30 : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 177'149.15, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 12 giugno 2008 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),

dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 su un conto da aprirsi

presso la __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 2 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di Daniela Paolini, interessi di mora giusta i combinati articoli 7

OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X.

[B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 354'298.30.

2.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero

passaggio da aprirsi presso la __________, la somma di fr. 177'149.15 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12 giugno 2008.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster