34.2008.48
Divisione degli averi previdenziali per causa di divorzio
20 novembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2008.48
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali per causa di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
LFLP
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.48
RG/sc
Lugano
20 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 14/15 luglio 2008 dalla Pretura
di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 25 giugno 2008, cresciuta in giudicato il 14 luglio 2008, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)
– unitisi in matrimonio il 26 giugno 1999 – e omologato la convenzione sulle conseguenze
accessorie in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi
previdenziali accumulati durante il matrimonio e sino al 31 dicembre 2007.
1.2 Il 14/15 luglio 2008 il
giudice del divorzio ha rimesso ex art. 142 cpv. 2 CC la causa al TCA quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai
fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori
accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il
cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
di-vorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;
cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4
2.4.1 Nel
caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento
del matrimonio (26 giugno 1999) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'283.50
presso il __________ (cfr. VII) e di una avere di fr. 7'605.80 sul conto di
libero passaggio 280.71.690.000 presso la __________ (fr. 7'483.80 al 1.
gennaio 1999 aumentati degli interessi al 3.25% maturati a fine giugno 1999;
cfr. XVI/3).
Il
31 dicembre 2007 essa disponeva invece presso la CV 3 di un avere di fr. 9'599.15
sul conto di libero passaggio __________ (dove nel settembre è stato trasferito
da parte della __________ un capitale di fr. 8'985 accumulato a far tempo
dall’agosto 1999; cfr. V/2, V), di un avere di fr. 1'925.40 sul conto di libero
passaggio __________ (dove nel dicembre 2001 è stata trasferita la prestazione
accumulata presso il __________, cfr. XVI/1-2) e di un avere di fr. 8'967.--
sul conto __________ (aperto nel settembre 1998 a seguito del trasferimento della
pre-stazione di fr. 7'470.40 da parte della __________, cfr. XVI/4). Il 31
dicembre 2007 essa disponeva pure di u-na prestazione d’uscita di fr. 55.25
presso la __________ (cfr. XV).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt.
22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2), l'avere al
momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma
spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase
LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999,
Considerandi
n. 698, pp. 153s; PraxKomm / Baumann / Lauterburg, ad art. 122,
N. 65ss).
Nella
specie l’avere di fr. 1'283.50 esistente al momento del matrimonio aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 391.10) – calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve
essere di conseguenza cifrato in fr. 1'674.60.
Ne
consegue che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta
complessivamente a fr. 9'905.20 (55.25 + 9'599.15 + 1'925.40 – 1'674.60). (Non vengono considerati nel
calcolo della divisione i rispettivi summenzionati averi di fr. 7'605.80 [al momento
del matrimonio] e fr. 8'967.-- [in data 31 dicembre 2007] di cui al
conto di libero passaggio __________ presso la CV 3, in quanto trattasi di
capitale accumulato prima del matrimonio aumentato unicamente degli interessi
sino al divorzio).
2.4.2
AT
1.
risulta per contro aver accumulato presso la __________
un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 86'613.--, ora depositato
sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2 (cfr. XIV).
2.4.3
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal
giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF
129.
V 254) un accredito di fr. 38'353.90 ([86'613 : 2] – [9'905.20 : 2]).
2.5
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 38'353.90, unitamente agli interessi compensativi – al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 31 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà
pertanto essere trasferita a favore di CV 1, conformemente a quanto da lei
indicato, sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto presso la __________
(cfr. XIX).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati
articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS
c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 86'613.--.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 9'905.20.
3.- E'
fatto ordine a AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio n. __________
intestata a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa
intestato presso la __________, la somma di fr. 38'353.90 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2007.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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