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Decisione

34.2008.48

Divisione degli averi previdenziali per causa di divorzio

20 novembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253;

cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4

2.4.1 Nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento

del matrimonio (26 giugno 1999) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'283.50

presso il __________ (cfr. VII) e di una avere di fr. 7'605.80 sul conto di

libero passaggio 280.71.690.000 presso la __________ (fr. 7'483.80 al 1.

gennaio 1999 aumentati degli interessi al 3.25% maturati a fine giugno 1999;

cfr. XVI/3).

Il

31 dicembre 2007 essa disponeva invece presso la CV 3 di un avere di fr. 9'599.15

sul conto di libero passaggio __________ (dove nel settembre è stato trasferito

da parte della __________ un capitale di fr. 8'985 accumulato a far tempo

dall’agosto 1999; cfr. V/2, V), di un avere di fr. 1'925.40 sul conto di libero

passaggio __________ (dove nel dicembre 2001 è stata trasferita la prestazione

accumulata presso il __________, cfr. XVI/1-2) e di un avere di fr. 8'967.--

sul conto __________ (aperto nel settembre 1998 a seguito del trasferimento della

pre-stazione di fr. 7'470.40 da parte della __________, cfr. XVI/4). Il 31

dicembre 2007 essa disponeva pure di u-na prestazione d’uscita di fr. 55.25

presso la __________ (cfr. XV).

Ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt.

22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2), l'avere al

momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma

spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase

LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999,

Considerandi

n. 698, pp. 153s; PraxKomm / Baumann / Lauterburg, ad art. 122,

N. 65ss).

Nella

specie l’avere di fr. 1'283.50 esistente al momento del matrimonio aumentato

degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 391.10) – calcolati in applicazione

dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve

essere di conseguenza cifrato in fr. 1'674.60.

Ne

consegue che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta

complessivamente a fr. 9'905.20 (55.25 + 9'599.15 + 1'925.40 – 1'674.60). (Non vengono considerati nel

calcolo della divisione i rispettivi summenzionati averi di fr. 7'605.80 [al momento

del matrimonio] e fr. 8'967.-- [in data 31 dicembre 2007] di cui al

conto di libero passaggio __________ presso la CV 3, in quanto trattasi di

capitale accumulato prima del matrimonio aumentato unicamente degli interessi

sino al divorzio).

2.4.2

AT

1.

risulta per contro aver accumulato presso la __________

un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 86'613.--, ora depositato

sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2 (cfr. XIV).

2.4.3

Stante la chiave di ripartizione stabilita dal

giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129.

V 254) un accredito di fr. 38'353.90 ([86'613 : 2] – [9'905.20 : 2]).

2.5

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/

Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio.

La

somma di fr. 38'353.90, unitamente agli interessi compensativi – al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 31 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato

della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà

pertanto essere trasferita a favore di CV 1, conformemente a quanto da lei

indicato, sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto presso la __________

(cfr. XIX).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati

articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS

c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 86'613.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 9'905.20.

3.- E'

fatto ordine a AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio n. __________

intestata a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa

intestato presso la __________, la somma di fr. 38'353.90 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2007.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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