34.2008.5
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
11 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
34.2008.5
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, TCA
Titolo:
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.5
RG/sc
Lugano
11 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 25/28 gennaio 2008 dalla
Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
3. AT 3
contro
1. CV 1
1 rappr.
da: RA 1
2. CV 2
rappr. da: RA
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 21 dicembre 2007, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa –
il 22 gennaio 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato
il divorzio tra AT 1 e CV 1 – unitisi in matrimonio il 23 dicembre 1997
– e omologato la convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio
in cui è stata pattuita la suddivisione a metà delle rispettive prestazioni
d’uscita maturate durante il matrimonio, valuta 30 giugno 2007 (I).
1.2. Il 25/28 gennaio 2008 il
giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire (II).
1.3. Ai
fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori
accertamenti esperiti dal TCA (IV-XXIX) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante
il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per
il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP
1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia
Fatti
i coniugi
che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3. Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli
istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4.
Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che AT 1
al momento del matrimonio (23 dicembre 1997) disponeva di una prestazione di fr.
7'920.-- presso la CV 2 (contratto __________; assicurazione __________) (XXV).
Il
30 giugno 2007 egli disponeva per contro di un avere di fr. 21'044.05 presso AT
3 (XXVII), nonché di una prestazione di fr. 1'391.35 presso AT 2 (contratto __________;
assicurazione __________) (XII).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser,
Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella
Considerandi
specie l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 7'920.--), aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'908.90) – calcolati in applicazione
dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza
essere cifrato in fr. 10'828.90.
L’avere
pensionistico acquisito dall’ex marito durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta quindi a fr. 11'606.50 (22'435.40 – 10'828.90).
2.5
Dal fascicolo non risulta che CV 1 disponesse di averi previdenziali al
momento del matrimonio. Il 30 giugno 2007 essa disponeva per contro di una
prestazione di fr. 19'085.-- presso la CV 2 (contratto __________; assicurazione
__________) (III/3, IX), a valere quale importo accumulato durante il
matrimonio e qui soggetto a divisione.
2.6
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i
suddetti rispettivi averi soggetti a divisione, a favore di AT 1 spetta a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 3'739.25 ([19’085 : 2]
- [11'606.50 : 2]).
2.7
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1
LFLP; Schneider/
Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio.
La
somma di fr. 3'739.25, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo
di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati
su tale importo a far tempo dal 30 giugno 2007 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B
113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sul conto
n. __________ presso AT 3.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di
spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12
OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B
105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 19'085.--.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 11'606.50.
3.- E'
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________; assicurazione __________) di
versare a favore di AT 1, sul conto n. __________ presso
AT 3, la somma di fr. 3'739.25 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2007.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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