34.2008.50
Integrazione di una vecchia prestazione di libero passaggio nell'avere di vecchiaia dopo la realizzazione di un caso di previdenza. Acquiescenza parziale
5 febbraio 2009Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2008.50
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TCA
Titolo:
Integrazione di una vecchia prestazione di libero passaggio nell'avere di vecchiaia dopo la realizzazione di un caso di previdenza. Acquiescenza parziale
ACQUIESCENZA
AVERE DI VECCHIAIA
INTERESSI DI MORA
LIBERO PASSAGGIO
art. 2 LFLP
art. 3 LFLP
art. 9 LFLP
art. 11 LFLP
art. 12 LFLP
art. 23 LPP
art. 24 LPP
art. 73 LPP
art. 12 OLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.50
FC/td
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 11 agosto
2008 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel 1963, ha lavorato presso la ditta __________ di __________ dal 1. novembre
1993 al 31 maggio 1996.
Ai fini
della previdenza professionale la __________ era affiliata alla __________, presso
la quale, quindi, anche AT 1 era assicurato.
Terminato
il rapporto lavorativo con la __________ con effetto al 31 maggio 1998, non
avendo indicato AT 1 la destinazione da riservare alla prestazione di libero
passaggio maturata di fr. 10’688, in data 17 aprile 1998 la CO 1, società
gerente della summenzionata Fondazione di previdenza, gli ha comunicato di utilizzare
la prestazione di libero passaggio come versamento unico per una assicurazione
collettiva nell’ambito di una polizza di libero passaggio (n. __________) (doc.
2).
Il 17
luglio 2003 la CO 1 ha provveduto ad incrementare tale polizza di un importo di
fr. 1'275 corrispondente ad una prestazione di libero passaggio maturata
dall’assicurato presso la Cassa Pensioni __________ (uscita di servizio al 19
novembre 1997; doc. 19).
1.2. In seguito
l’assicurato ha ripreso, il 1. maggio 2000, un’attività lucrativa presso la ditta
__________ di __________ e, quindi, è stato affiliato alla __________ nella sua
qualità di assicuratrice LPP della citata ditta (contratto n. __________). Nel
formulario di annuncio da lui sottoscritto l’8 giugno 2000, l’assicurato non ha
indicato l’esistenza di alcuna prestazione di libero passaggio a suo favore
(doc. 6).
Con
scritto 7 luglio 2000 la CO 1, informava la __________ che per trasferire l’ammontare
dell’esistente polizza di libero passaggio di AT 1 nel contratto n. __________
l’assicurato doveva ritornare la polizza di libero passaggio originale alla CO
1 (doc. 7). In seguito tuttavia né la ditta né l’assicurato hanno fornito le
istruzioni rispettivamente il consenso necessari per riscattare la polizza n. __________
e integrarne il valore di restituzione nel nuovo rapporto di previdenza (doc.
7). Nel gennaio 2001 la __________ ha notificato alla CO 1 l’uscita dal
servizio, con effetto retroattivo al 23 luglio 2000, di __________ (doc. G).
1.3. Con
decisione del 24 maggio 2002 l’Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha riconosciuto
a AT 1 il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1. luglio 2001.
Di
conseguenza la __________ ha riconosciuto all’assicurato una rendita LPP di invalidità
dal 1. luglio 2002 fissandola ad un importo di fr. 5'941 annui (fr. 6'172 nel
2007) (doc. 15, 17).
A far
tempo dal 1. gennaio 2008 il contratto n. __________ (assicurazioni passive
incluse) è stato trasferito dalla Fondazione collettiva __________ alla Fondazione
Pensionskasse __________ a causa del
cambiamento d’affiliazione del datore di lavoro (doc. doc. B).
1.4. In seguito
l’assicurato, assistito dall’RA 1, con lettera del 19 giugno 2007, si è rivolto
alla CO 1 chiedendo l’integrazione del valore di restituzione della polizza di
libero passaggio n. __________ giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine
2007, doc. F) quale versamento unico nell’avere di vecchiaia maturato
nell’ambito del contratto n. __________ (relativamente all’affiliazione
derivante dall’attività presso la __________), con conseguente adeguamento
dell’importo della rendita di invalidità (doc. 24).
1.5. Considerato
come tra l’assicurato e la Fondazione interessata non sia in seguito stato
possibile addivenire ad un accordo in merito alla pretesa integrazione della
polizza di libero passaggio, in data 11 agosto 2008 l’assicurato ha presentato
petizione al TCA nei confronti della CO 1 chiedendo di giudicare:
" 1) la petizione è accolta;
2) la CO 1 deve
riconoscere al signor AT 1 l'integrazione
della prestazione
di libero passaggio relativa al precedente contratto di lavoro con la __________ di __________ (polizza __________)
nel contratto no. __________ della
__________ di __________ e, di
conseguenza di adeguare la prestazione di invalidità in favore del ricorrente,
con effetto retroattivo dal momento in è stata erogata la prima prestazione,
oltre agli interessi di mora;
3) spese e ripetibili
rifuse." (Doc. I)
facendo,
tra l’altro, valere quanto segue:
"
Sostanzialmente si postulava, sulla base dello
scritto CO 1 30 aprile 2007 (doc. F), di aggiungere all'avere di vecchiaia
maturato presso la __________ di __________ (Contratto __________ - __________),
anche la prestazione di libero passaggio relativa ad un precedente contratto di
lavoro con la __________ di __________ (polizza __________), naturalmente se
ciò avesse determinato un aumento delle prestazioni di invalidità in favore del
signor AT 1.
Si sottolinea che la prestazione di libero
passaggio giaceva presso la stessa convenuta (!!), particolare questo da non
sottovalutare, anzi da ben ponderare, considerato anche che viviamo nell'era
dell'informatica
Giova a questo proposito evidenziare che il 16
luglio 2003 la CO 1 aveva già provveduto ad incrementare la polizza di libero
passaggio con un importo ricevuto dalla __________ (pratica trattata dalla signora
__________).
Ci si chiede, a questo proposito, come abbia
potuto parte convenuta essere così solerte nell'adeguare la polizza di libero
passaggio, piuttosto che regolarizzare gli averi di vecchiaia per coperture in
corso (!!).
Considerata la particolarità della fattispecie,
abbiamo motivo di ritenere che la polizza di libero passaggio debba essere
integrata nel contratto no. __________, non disponendo di documenti, che
accertino che è corretta una sua trattazione separata.
Con scritto 14 dicembre 2007 (doc. G), la
convenuta comunica che non è possibile ottenere l'adeguamento della prestazione
di invalidità in favore dell'assicurato, in quanto non si può utilizzare la
prestazione di libero passaggio o altri capitali provenienti da precedenti
datori di lavoro, anche se giacenti da tempo presso la convenuta stessa.
Confidiamo che sarà questo lodevole Tribunale
Cantonale delle assicurazioni a fare luce sulla complessa problematica."
(Doc. I)
1.6. Con risposta
del 22 agosto 2008 la Fondazione collettiva __________, rappresentata dalla sua
società gerente CO 1, dopo aver chiesto la rettifica della designazione della
parte convenuta in Fondazione collettiva __________, ha chiesto lo stralcio
della lite a seguito di acquiescenza motivando come segue:
"
III. In diritto
16.
L'oggetto del contendere è l'obbligo della
convenuta di integrare il valore di restituzione della polizza di libero
passaggio dell'attore nel suo avere di vecchiaia.
17.
Dal punto di vista intertemporale sono
applicabile le disposizioni legali in vigore al momento in cui è sorto
l'evento assicurato - in casu l'invalidità (cf. decisione del Tribunale
federale dello 05.06.2008, 9C_79012007). La data determinante è dunque il primo
luglio 2001. La nuova disposizione dell'art. 4 al. 2bis LFLP,
entrata in vigore lo 01.01.2001 è dunque applicabile.
Di conseguenza, in
base a detta disposizione legale, il valore di restituzione della polizza di
libero passaggio dell'attore deve essere integrato nel suo avere di vecchiaia.
L'integrazione dovrà farsi a partire del 01.06.2007, data della prima richiesta
in merito dell'attore (cfr. allegato 24) che non aveva dato seguito all'invito
della convenuta del 07.07.2000 (cfr. allegato 7).
18.
La rendita d'invalidità dell'attore è una
prestazione calcolata secondo il cosiddetto primato dei contributi [cfr. art.
15 (2) del regolamento dello 01.01.2000, allegato 4]. Dall'incremento
dell'avere di vecchiaia risultante dall'integrazione del valore di restituzione
della polizza di libero passaggio risulta quindi un aumento della rendita
d'invalidità a CHF 7'268.00 annui.
La convenuta
trasferirà alla Pensionskase __________ la corrispondente riserva su sinistro
supplementare per l'aumento della rendita d'invalidità." (Doc. III)
1.7. Nel suo
scritto 18 settembre 2008 l’assicurato, tramite lRA 1, ha chiesto comunque che
le prestazioni di invalidità vengano adeguate non con effetto dal 1. giugno
2007, come preteso dalla convenuta, ma già dal 1. luglio 2001 considerato anche
come la polizza di libero passaggio fosse giacente presso la stessa CO 1 (V).
1.8. Dal canto
suo la Fondazione convenuta, con scritto 1. ottobre 2008, si è ribadita nelle
sue conclusioni argomentando quanto segue:
"
II. NEL MERITO
2.
L'attore è in malafede alludendo alla conoscenza da parte di CO 1 dell'esistenza
della sua polizza di libero passaggio, perché non può dimenticare che per sua
libera decisione ha conservato la polizza di libero passaggio, omettendo
addirittura di rispondere alla domanda scritta della convenuta sulle
prestazioni di libero passaggio dei rapporti previdenziali precedenti (cfr.
allegato 6 alla risposta alla domanda). L'istituzione di libero passaggio - in
casu CO 1, e non la convenuta - non poteva riscattare la polizza di libero
passaggio senza un ordine esplicito dell'avente diritto (cfr. art. 12 cpv 2
OLP). Questo ordine è stato dato dall'attore solo il 19 giugno 2007 (cfr. allegato
24) e per questa ragione il valore di riscatto della polizza di libero passaggio
non può essere integrato nel suo avere di vecchiaia prima del 1° giugno 2007.
Per completezza si fa
osservare che il cpv 2bis dell'art. 4 LFLP è entrato in vigore il 01.01.2001,
cioè oltre 5 mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro dell'attore con
la ditta affiliata alla convenuta.
3.
Se il Tribunale dovesse decidere che il valore di riscatto della polizza di
libero passaggio deve essere integrato nell'avere di vecchiaia dell'attore il
1° luglio 2001, la rendita d'invalidità derivante sarebbe di CHF 7'105.00, dato
che il valore di riscatto della polizza nel 2001 era logicamente inferiore a
quello nel 2007.
Offerta
di prova
Calcolo della rendita, variante 2 allegato
30
4.
Conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, gli interessi
di mora sono dovuti dalla data della domanda, cioè dall'11 agosto 2008 (cfr.
sentenza del Tribunale federale dello 03.12.2004, B 65/04, c. 5)." (Doc.
IX)
Con lettere
del 14 ottobre e 6 novembre 2008 l’attore, tramite il suo patrocinatore, ha
dato atto che parte convenuta doveva essere intesa la Fondazione collettiva __________
e, nel merito, si è invece riconfermato nelle sue posizioni (XI e XV).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Secondo
l'art. 73 cpv. 1 LPP prima frase ogni cantone designa un tribunale che quale
ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di
previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (cfr. art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre
1999; LALPP).
L'art. 73
LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore
del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il
minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V
200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48
= SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de
prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84;
Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag.
174).
Nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto
assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza
aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti
assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di
previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del
personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA ha per
esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di libero
passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto
assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid. 3c).
Con la 1a revisione della
LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la
competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a
controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non
ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti
d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi
degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a
controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza
riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82
cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la
competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni
di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p.
2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).
Nella
fattispecie l'attore ha presentato la petizione nei confronti
dell'assicurazione CO 1. La Fondazione collettiva __________, assistita dalla
società gerente CO 1, nella risposta di causa ha chiesto al TCA di correggere
la denominazione della parte convenuta in quanto parte in causa e legittimata
passivamente è la fondazione.
L’attore,
negli scritti del 14 ottobre e 6 novembre 2008, ha dato sostanzialmente atto di
tale circostanza confermando di aver introdotto la causa nei confronti della Fondazione
__________ nella sua qualità di istituto previdenziale tenuto a versargli la
prestazione di invalidità (XI e XV).
Parte in causa
è quindi giustamente la Fondazione collettiva __________, la quale ha del resto
pertinentemente chiesto la rettifica in tal senso.
2.2. Il 1. gennaio
2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal
profilo temporale, in assenza di disposizioni transitorie, il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato
giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V
1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza, nel caso
in esame, posto come siano litigiose le modalità di calcolo di una rendita di invalidità
della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità
lavorativa fissata dall’Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio 2005, non
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione
della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente
pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre
2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03
consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere
dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa
del 3 ottobre 2003.
D’altra parte non tornano
nemmeno applicabili alla fattispecie le norme della LFLP entrate in vigore il
1. gennaio 2001 (cfr. art. 4cpv. 2 bis e 11 cpv. 2 LFLP) a seguito
all’introduzione della LF del 19 marzo 1999 sul Programma di stabilizzazione
1998 (FF 1999 pag. 3segg) considerato come per la dottrina le stesse,
regolanti l’entrata di un assicurato in un nuovo istituto di previdenza, non
sono applicabili ai casi in cui l’entrata nell’istituto di previdenza è
avvenuta prima del 1. gennaio 2001 (cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge,
2005, all’art. 4 pag. 440; cfr. anche STF del 5 giugno 2008 nella causa C.,
9C-662/2007 e del 19 ottobre 2001, B 77/00). Nella fattispecie in effetti
l’assicurato è entrato nella Fondazione di previdenza convenuta con effetto a
decorrere dal 1. maggio 2000.
nel merito
2.3. La Fondazione
collettiva __________ ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore
tendente all’integrazione del valore di restituzione della polizza di libero
passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399) nel suo avere di vecchiaia e, quindi,
di adeguare conseguentemente la rendita di invalidità cui ha – incontestatamente
– diritto l’attore.
Siffatta
soluzione è da ritenere, in linea di massima, corretta in quanto conforme ai
fatti e al diritto applicabile alla fattispecie (per la giurisprudenza l'acquiescenza
- come la transazione - non vincola il giudice, il quale è tenuto ad esaminare
la conformità della soluzione proposta ai fatti e al diritto e decidere se
concedere o meno il proprio consenso; cfr. SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 28; Baer,
Die Streiterledigung durch Vergleich im Schadenersatzverfharen nach Art. 56
AHVG, in: SZS 2002 pag. 430ss, 433).
Oggetto
del contendere rimane unicamente la questione a sapere se la rendita adeguata
debba essere riconosciuta sin dall’inizio dell’erogazione (1. luglio 2001),
come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, ossia dal mese in cui
l’interessato ha presentato la sua prima richiesta di integrazione del capitale,
come invece pretende la convenuta. Nel primo caso la prestazione ammonterebbe,
secondo i calcoli della Fondazione, a fr. 7'105 all’anno, nel secondo invece ai
fr. 7'268 annui.
Va solo
osservato che debitrice della prestazione di invalidità è la Fondazione
convenuta nella sua qualità di istituto di previdenza presso il quale l’attore
era assicurato al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha
originato l’invalidità pensionabile. Secondo la giurisprudenza infatti il
precedente istituto di previdenza rimane tenuto a versare la prestazione
d’invalidità se l’incapacità di lavoro è iniziato in un’epoca in cui
l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e se sussiste fra detta
incapacità e l’invalidità un nesso materiale e temporale; il nuovo istituto di
previdenza è in tal caso liberato da qualsiasi obbligo. Il diritto alle
prestazioni non deriva quindi necessariamente dal nuovo rapporto di lavoro (DTF
120 V 117; M. Moser, Die Zweite Säule und Ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.
210).
2.4. L’art. 23
LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), prevede che hanno diritto
alle prestazioni d’invalidità le persone che nel senso dell’AI, sono invalide
per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che
l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (DTF 118
V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Per quel che attiene
all’ammontare della rendita d'invalidità della previdenza professionale
obbligatoria, si osserva quanto segue.
Giusta la LPP, essa viene
calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia
(art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
238; 265)
Affinché la rendita, nel
caso di assicurati giovani, non risulti molto esigua (A. Maurer, op. cit., p.
209/210), il legislatore ha introdotto l’art. 24 cpv. 3 LPP che stabilisce che
il pertinente avere di vecchiaia consta:
"
a. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del
diritto alla rendita d’invalidità;
b. della
somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento
dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati
sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione
nell’istituto di previdenza (cpv. 4)."
La rendita si calcola,
quindi, sulla base di un avere di vecchiaia teorico (J. Brühwiler, op. cit., p.
493; RCC 1985 p. 200).
L’avere di vecchiaia
consta degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi per il periodo in cui
l’assicurato è stato affiliato all’istituzione di previdenza, e dell’avere di
vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato
all’assicurato (art. 15 LPP).
Gli accrediti di vecchiaia
sono calcolati annualmente in % del salario assicurato (art. 16 LPP).
2.5. Conformemente all’art. 2 LFLP
l’assicurato che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di
previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
Inoltre, l’art. 3 LFLP
dispone:
"
Art. 3 Passaggio in un altro istituto
di previdenza
1 Se
l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto
di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
2 Se
il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per
superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione
d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli
restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il
pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
3 Le
prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere
ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione."
D’altra parte per l’art. 4
(nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2000; cfr. sopra consid. 2.3
infine):
"
Art. 4 Mantenimento della previdenza
sotto altra forma
1 L’assicurato che non entra in un nuovo
istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto
quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2 Senza questa notificazione, l’istituto di
previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto
collettore (art. 60 LPP1), non prima di sei
mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.
3 Quando esegue il compito di cui al
capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero
passaggio per la gestione di conti di libero passaggio."
Ne discende che gli assicurati
che, terminato un rapporto previdenziale, non entrano immediatamente in un
nuovo istituto di previdenza, sia perché non intraprendono subito una nuova
attività lavorativa sia perché pur intraprendendola non percepiscono un salario
attingente l’importo di coordinazione, devono optare per la costituzione di una
polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio ai sensi dell’art. 4
LFLP in relazione all’art. 10 OLP; diversamente la prestazione d’uscita va
versata all’istituto collettore.
Nel caso invece di entrata
immediata in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurato deve apportare la
prestazione d’uscita nel nuovo istituto di previdenza (art. 3 e 9 LFLP; cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 411).
D’altra parte, secondo l’art. 9
LFLP l’istituto di previdenza, in caso di entrata di un assicurato, deve
permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza;
esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sè. Inoltre,
per l’art. 11 LFLP (Diritto di consultazione e prestazione d’uscita) l’assicurato
deve permettere all’istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione
d’uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore ritenuto che l ’istituto
di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita
proveniente dal rapporto previdenziale anteriore (cpv. 2).
Per la giurisprudenza l’art. 11
cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può,
ma non deve, effettuare d’ufficio delle ricerche sull’eventuale
esistenza di prestazioni d’uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori
(cfr. DTF 129 V 440).
Dal canto suo l’art. 12 LFLP
dispone che con l’entrata nell’istituto di previdenza l’assicurato è coperto
per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della
prestazione d’entrata che deve essere pagata. Se, entrando nell’istituto di
previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non
l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un
caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni
regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può
tuttavia essere dedotta dalle prestazioni (cpv. 2). Infine, per l’art. 12 cpv.
2 e 3 OLP (nella versione in vigore sino alla fine del 2000), gli assicurati
che entrano in un nuovo istituto di previdenza entro un anno dalla loro uscita
dall’istituto precedente ne devono informare l’istituto di libero passaggio, il
quale deve trasferire il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza
per quanto necessario al finanziamento della prestazione d’entrata.
Per la giurisprudenza l’art. 3
LFLP prevede l’obbligo per la vecchia istituzione di previdenza di versare la
prestazione d’uscita alla nuova istituzione di previdenza quando si realizza un
caso di libero passaggio. Il principio del trasferimento obbligatorio della
prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza trova il suo limite
unicamente nelle altre forme di mantenimento della previdenza previste dalla
LFLP (polizza o conto di libero passaggio a nome dell’assicurato) oppure quando
la prestazione d’uscita è stata versata all’istituto collettore (art. 4 e 26
LFLP e art. 10 OLP). Fintanto che nessun altra forma legale di mantenimento
della previdenza è stata istituita dopo l’uscita di un assicurato dal
precedente istituto di previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio
della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente
valido anche nel caso in cui, nel frattempo, si è verificato un caso di
previdenza e l’assicurato è venuto meno al proprio obbligo di informare e non
ha fatto nulla per permettere il trasferimento tempestivo. A queste condizioni
la nuova istituzione di previdenza è obbligata ad accettare il trasferimento e ad
accreditare la prestazione d’uscita (art. 9 LFLP; cfr. DTF 129 V 440).
Ne discende e contrario anche che
il nuovo istituto di previdenza ha il diritto di rifiutare di accreditare le
prestazioni d’uscita relative a precedenti rapporti di previdenza e che sono
già state versate su un conto o una polizza di libero passaggio (o all’istituto
collettore) quando l’assicurato, dopo il verificarsi di un caso di previdenza,
ne chiede il trasferimento al fine di migliorare le proprie prestazioni (cfr.
SVR 2005 LPP n. 15 p. 47; SZS 2002 pag. 83; STF del 5 giugno 2008 nella causa
C., 9C-662/2007; cfr. anche DTF 129 V 440; cfr, anche Stauffer, op. cit, pag.
408).
2.6. La parte
seconda della LPP stabilisce delle esigenze minime (art. 6 LPP).
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPP, nell’ambito della presente legge, gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l’organizzazione.
Gli
istituti di previdenza emanano tra l’altro disposizioni sulle prestazioni (art.
50 lett. a cpv. 1 LPP).
Nel caso
di specie la rendita d’invalidità è regolata all’art. 15 del Regolamento della Fondazione
convenuta in vigore dal 1. dicembre 2000 applicabile al contratto di
affiliazione con la __________ (doc. 4) che dispone quanto segue:
"
(1)
La persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha
diritto a una rendita d'invalidità.
Rimane riservato l' art. 9 cpv. 1 (coordinamento
con le prestazioni secondo la LAINF o la LAMAL).
La rendita d'invalidità è esigibile dal momento
in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera a
nonna di legge si estingue (art. 27 OPP 2); il diritto alle prestazioni minime
ai sensi della LPP sorge al più tardi dopo 24 mesi (= periodo d'attesa) e
quello alle prestazioni sovrobbligatorie al più presto dopo 24 mesi.
Per determinare il periodo d'attesa si sommano i
periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non
siano preceduti da un periodo di capacità di guadagno completa durato oltre 12
mesi. La rendita d'invalidità è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se
la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita
d'invalidità e se nel frattempo non fruiva della sua completa capacità di
guadagno per un periodo di oltre 12 mesi.
Allo spirare del periodo d'attesa, la rendita
d'invalidità e la rendita per figli d'invalidi sono assicurate per il periodo
della riformazione professionale di una persona invalida nella misura in cui,
aggiunte alle indennità giornaliere, raggiungano al massimo il 100 % del
guadagno presumibilmente perso.
II diritto alla rendita d'invalidità si estingue
in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata
decede o raggiunge l'età di pensionamento.
(2)
In caso d'invalidità totale, la rendita annuale
d'invalidità ammonta al 7,2 % dell'avere di vecchiaia finale senza interessi
(art. 11 cpv. 4)."
Inoltre,
l’art. 11 dispone:
"
Art. 11. - Avere di vecchiaia
(1)
Per ogni persona assicurata viene costituito un
avere di vecchiaia mediante un'assicurazione di risparmio. A tale scopo viene
tenuto un conto individuale di vecchiaia sul quale vengono accreditati:
gli accrediti di vecchiaia (art. 12 cpv. 1),
le prestazioni di libero passaggio risultanti da
precedenti rapporti di previdenza; la prestazione di libero passaggio derivante
dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima
dell'inizio di quello attuale, deve essere apportata obbligatoriamente al
momento dell'ammissione all'opera di previdenza, nella misura in cui viene
impiegata per acquistare degli anni assicurativi (art. 12 cpv. 3),
la prestazione di libero passaggio che al momento
del divorzio è stata trasmessa dall'istituzione di previdenza del coniuge
divorziato nella previdenza a favore del personale in base a questo regolamento,
il versamento unico destinato all'acquisto di
anni assicurativi (art. 12 cpv. 4),
Fatti
i versamenti unici prelevati dal patrimonio
libero dell'opera di previdenza per decisione della Commissione amministrativa
e quelli versati a titolo volontario dal datore di lavoro,
La parte della prestazione di libero passaggio
apportata che non può essere impiegata per acquistare degli anni assicurativi
non viene accreditata sul conto di vecchiaia; essa viene impiegata per
concludere un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi (la
Fondazione ne è la contraente), se la persona assicurata non ha optato per
un'altra forma di mantenimento della protezione previdenziale (polizza di
libero passaggio o conto di libero passaggio).
Il genere e l'ammontare delle prestazioni assicurate
derivanti da un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi
sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di nonna i capitali
assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto alle prestazioni
viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento.
(2)
L'interesse viene accreditato sul conto di
vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Esso viene calcolato in base al tasso
minimo prescritto dal Consiglio federale e all'avere di vecchiaia disponibile
alla fine dell'anno civile precedente.
(3)
Se una persona viene ammessa all'opera di
previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato per la frazione
d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e viene
accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.
Questa disposizione viene applicata per analogia
ai versamenti unici effettuati nel corso dell'anno.
Al verificarsi di un evento assicurato o se la
persona assicurata lascia l'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse
viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno
precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa
esigibile la prestazione di libero passaggio.
(4)
L'avere di vecchiaia finale senza interessi
corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile a tale data, maggiorato degli
accrediti di vecchiaia da pagare per gli anni mancanti fino al raggiungimento
dell'età di pensionamento, interessi esclusi."
Precisando
poi all’art. 12 (“Accrediti di vecchiaia”), tra l’altro, quanto segue:
"
Le prestazioni di libero passaggio servono ad
acquistare degli anni assicurativi. L'acquisto equivale al versamento
supplementare di accrediti di vecchiaia ai sensi del cpv. 1, tenuto conto del
salario al momento dell'ammissione della persona assicurata all'opera di
previdenza. Il suo importo massimo corrisponde alla somma degli accrediti di
vecchiaia per gli anni trascorsi tra l'età minima prevista per l'ammissione
all'assicurazione di risparmio e l'età della persona da assicurare. Basandosi
su criteri prestabiliti, è possibile tenere conto di un apporto eccedente."
Con
riferimento al dianzi citato cpv. 1 cifra 3 dell'art. 15 del Regolamento, va
rilevato, a titolo abbondanziale, che il termine di attesa di 24 mesi previsto
nel regolamento non è valido nell'ambito della previdenza obbligatoria, in
quanto non si concilia con l'art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 29 LAI
(prevedenti un termine d'attesa di un anno). La LPP prevede infatti
delle disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati
(cfr. DTF 118 V 42 consid. 2b/cc; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Il
termine d'attesa regolamentare è per contro applicabile ad eventuali prestazioni
di invalidità concesse nell'ambito della previdenza più estesa (DTF 118 V 42).
2.7. In concreto
già si è detto che la convenuta riconosce di dover integrare il valore di
restituzione della polizza di libero passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399)
nell’avere di vecchiaia dell’assicurato con il conseguente obbligo di adeguare
la rendita di invalidità cui egli ha – incontestatamente – diritto. Effettuato
l’adeguamento, la rendita di invalidità di annui fr. 6'172 (nel 2007)
ammonterebbe, secondo le affermazioni della convenuta (rimaste incontestate), a
fr. 7'268 annui se versata dal 1. giugno 2007 (I), a fr. 7'105 se adeguata
retroattivamente al 1. luglio 2001 (IX).
Stante
dunque la sostanziale acquiescenza da parte della convenuta che ha aderito alla
richiesta principale presentata in via di petizione dall’attore, oggetto del
contendere rimane unicamente la questione di sapere se la rendita adeguata
debba essere riconosciuta retroattivamente sin dall’inizio dell’erogazione,
come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, vale a dire dal mese in
cui l’attore, tramite il suo patrocinatore, con lettera del 19 giugno 2007 ha
per la prima volta presentato alla convenuta una richiesta in tal senso (doc.
24), come invece pretende la convenuta.
In
proposito deve essere ricordato che per il calcolo della rendita di invalidità
torna applicabile il disciplinamento legale suesposto che prescrive che essa
viene calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di
vecchiaia (art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
238; 265), ritenuto come il pertinente avere di vecchiaia consti dell’avere di
vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita
d’invalidità, e come lo stesso sia composto dagli accrediti di vecchiaia,
interessi compresi per il periodo in cui l’assicurato è stato affiliato
all’istituzione di previdenza oltre all’avere di vecchiaia, interessi compresi,
versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato (art. 15 LPP).
A ragione quindi la
convenuta, ai fini del nuovo calcolo della rendita di invalidità, ammesso il
principio dell’integrazione della polizza di libero passaggio dell’attore nel
suo avere di vecchiaia, ha ricalcolato la prestazione tenendo conto di tale
ammontare (doc. 28). Il calcolo effettuato dalla convenuta non è contestato
dall’attore e questo Tribunale non ha motivo per non ritenerlo conforme.
Considerandi
2.8
Nella fattispecie, emerge
incontestatamente che l’assicurato, al momento dell’entrata nella fondazione
convenuta, nel maggio 2000 a seguito della ripresa dell’attività lavorativa
presso la __________, nel formulario di entrata sottoscritto l’8 giugno 2000
(“Notifica per l’assicurazione collettiva”, doc. 6) ha omesso di segnalare
l’esistenza della prestazione di libero passaggio accumulata in precedenza nell’ambito
dell’affiliazione della __________, lasciando completamente vuoto il riquadro
riservato alle informazioni relative a eventuali precedenti prestazioni di libero
passaggio.
Va detto del resto che, in
applicazione della normativa legale dianzi esposta, egli non era tenuto
obbligatoriamente a far confluire tale ammontare nel nuovo istituto di
previdenza, considerato come successivamente alla cessazione dell’attività
lavorativa per la __________, per il 31 maggio 1998, egli aveva
temporaneamente, e sino al 1. maggio 2000, vale a dire per un periodo superiore
ad un anno (cfr. l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP citato sopra al consid. 2.5) interrotto
ogni attività professionale e, quindi, anche la copertura previdenziale.
Considerato d’altra parte come
l’attore, avesse fatto uso, per quanto riferito alla prestazione d’uscita di
cui chiede la presa in considerazione nel suo avere di previdenza presso la Fondazione
convenuta, della possibilità di mantenere la previdenza sotto un’altra forma,
segnatamente di una polizza di libero passaggio ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
OLP emessa nel 1998 proprio dalla __________, società gerente della __________,
in un’epoca ampiamente precedente l’entrata nella nuova istituzione di
previdenza convenuta, nel maggio 2000, risulta evidente che non esisteva alcun
obbligo di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza.
Tantomeno, quindi, esisteva un
obbligo per il nuovo istituto di previdenza di attivarsi per favorire
l’integrazione di tale capitale nell’avere di vecchiaia dell’assicurato né,
infine, di principio di accettare il trasferimento del medesimo. A maggior
ragione dopo il verificarsi del caso di previdenza invalidità.
Successivamente all’avvenuta
ammissione nel nuovo istituto di previdenza, contestualmente al quale
l’assicurato fu - nell’apposito formulario di cui gli è stata chiesta la compilazione
- richiamato alla possibilità di far confluire eventuali prestazioni di libero
passaggio relative a rapporti precedenti (doc. 6), un apporto del capitale
depositato sulla polizza di libero passaggio restava quindi possibile, se
desiderato dall’assicurato, unicamente con il consenso della Fondazione stessa.
Del resto va anche nuovamente
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l’art. 11 cpv. 2 LFLP (nella
versione applicabile valevole sino al 31 dicembre 2000) è da intendersi nel
senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare
d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita
provenienti da rapporti previdenziali anteriori (DTF 129 V 440; cfr. anche
Stauffer, op. cit., pag. 412).
A titolo abbondanziale va comunque
segnalato che la CO 1, agente anche per conto della Fondazione __________,
mediante lo scritto 7 luglio 2000 alla __________ aveva informato
dell’esistenza della polizza di libero passaggio in essere e della possibilità
di riscattarla nel contratto previdenziale no. __________, mediante consegna
dell’originale della polizza di libero passaggio (doc. 7). A questo scritto
tuttavia né la ditta citata né l’assicurato personalmente hanno dato seguito
alcuno (cfr. STFA del 5 giugno 2008 nella causa H., 9C-790/2007).
D’altra parte nemmeno dai disposti
regolamentari emerge diversamente, segnatamente un obbligo per la convenuta di
richiamare eventuali prestazioni di libero passaggio maturate precedentemente
dall’assicurato alla sua entrata, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento limitandosi –
in linea con quanto disposto dall’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP - a disporre l’obbligo
di apportare, al momento dell’ammissione all’istituto di previdenza, la
prestazione di libero passaggio “derivante dal precedente
rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello
attuale”, “nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni
assicurativi” (cfr. consid. 2.6). Nel caso che ci occupa l’attore ha, come
detto, concluso il precedente rapporto di previdenza il 31 maggio 1998 e,
quindi, oltre dodici mesi prima l’entrata nella fondazione convenuta avvenuta con
effetto al 1. maggio 2000.
Ne discende
quindi che nella fattispecie la convenuta non era tenuta né ad adoperarsi per
far confluire eventuali averi previdenziali precedenti dell’assicurato né di
per sé ad accettare di integrare il valore di
restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ dell’assicurato
giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007) nell’avere di vecchiaia
maturato nell’ambito del contratto n. __________ relativamente all’affiliazione
derivante dall’attività presso la __________.
Per questi
motivi risultano del tutto prive di pertinenza le allegazioni dell’assicurato laddove
sottolinea la sua scarsa scolarità e le difficoltà linguistiche essendo
egli straniero, fattori questi che gli avrebbero impedito di notificare
il trasferimento della prestazione in epoca precedente. Pure manifestamente irrilevanti
sono, sempre per questi motivi, le censure sollevate dall’attore nei confronti
della convenuta con riferimento al fatto che a gestire la polizza di libero
passaggio dell’interessato era la medesima CO 1, trattandosi comunque di rapporti
assicurativi e contrattuali distinti uno dall’altro (cfr. anche STF del 30 aprile
2004.
nella causa K., B 83/02).
Considerato dunque
come la convenuta abbia comunque ammesso l’integrazione del valore di
restituzione della polizza di libero passaggio nell’avere di vecchiaia
dell’assicurato, rilevato altresì che alla stessa non può
essere addebitata responsabilità alcuna per la tardività del trasferimento, questo
TCA reputa che a ragione la Fondazione fa valere il diritto di differire
il versamento della rendita adeguata, di fr. 7’268, sino
al 1. giugno 2007, ossia sino al momento in cui l’attore ha
presentato, mediante lettera del 19 giugno 2007 (doc. 24), la prima richiesta
in tale senso alla fondazione.
Di
conseguenza bisogna concludere che la convenuta è tenuta a riconoscere
all’attore una rendita di invalidità di fr. 7’268, come da conteggio al doc. 28
rimasto incontestato dall’attore, a decorrere dal 1. giugno 2007. Le prestazioni
già versate dovranno evidentemente essere dedotte dall’importo ancora dovuto.
2.9
Infine,
l’attore ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulle
prestazioni dovutegli a decorrere dal 1. giugno 2007.
A tal
proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di
versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono
dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto
riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo
il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del
versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono
validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.
4b.).
In tal
caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;
SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la
questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura
Dispositivo
dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal
proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore
(cfr. DTF 119 V 134).
Nel caso
di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito
un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza
può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.
Per quel
che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105
cpv. 1 CO secondo cui
"
il debitore in mora al pagamento di interessi o
alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale"
(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi
citata)
Dagli
atti non emerge che l’attore abbia promosso una procedura esecutiva nei
confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono
dall’11 agosto 2008, data della petizione (I).
2.10. In tali
circostanze, nella misura in cui la petizione non è priva di oggetto, a seguito
di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta.
Conformemente
a quanto stabilito al considerando 2.9, deve quindi essere riconosciuto il
diritto dell’attore ad una rendita di invalidità della LPP di fr. 7’268 annui a
decorrere dal 1. giugno 2007, oltre interessi di mora del 5% dal 11 agosto 2008
sul saldo ancora da versare, ritenuto che ovviamente le prestazioni già versate
dovranno essere dedotte.
2.11. Visto l'esito
della procedura, rilevata la sostanziale acquiescenza da parte dell'istituto
previdenziale convenuto, l’attore, assistito dall’RA 1, ha diritto al
versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto
appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (cfr. STFA del 18 settembre 2000
nella causa F.M. , H 59/00; RAMI 1996 p. 261 e 1997 p. 322).
Per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la Lptca, applicabile in virtù dell’articolo
8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse
di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la Fondazione
collettiva __________ è condannata a versare a AT 1, una rendita di invalidità
della previdenza professionale di fr. 7'268 annui a decorrere dal 1. giugno
2007, oltre a interessi di mora al 5% dall’11 agosto 2008 sul saldo ancora
sospeso.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Fondazione verserà a AT 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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