Lexipedia

Decisione

34.2008.50

Integrazione di una vecchia prestazione di libero passaggio nell'avere di vecchiaia dopo la realizzazione di un caso di previdenza. Acquiescenza parziale

5 febbraio 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti unici prelevati dal patrimonio

libero dell'opera di previdenza per decisione della Commissione amministrativa

e quelli versati a titolo volontario dal datore di lavoro,

La parte della prestazione di libero passaggio

apportata che non può essere impiegata per acqui­stare degli anni assicurativi

non viene accreditata sul conto di vecchiaia; essa viene impiegata per

concludere un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi (la

Fondazione ne è la contraente), se la persona assicurata non ha optato per

un'altra forma di mantenimento della protezione previdenziale (polizza di

libero passaggio o conto di libero passaggio).

Il genere e l'ammontare delle prestazioni assicurate

derivanti da un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi

sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di nonna i capitali

assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto alle prestazioni

viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento.

(2)

L'interesse viene accreditato sul conto di

vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Esso viene calcolato in base al tasso

minimo prescritto dal Consiglio federale e all'avere di vecchiaia dispo­nibile

alla fine dell'anno civile precedente.

(3)

Se una persona viene ammessa all'opera di

previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato per la frazione

d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e viene

accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.

Questa disposizione viene applicata per analogia

ai versamenti unici effettuati nel corso dell'anno.

Al verificarsi di un evento assicurato o se la

persona assicurata lascia l'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse

viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno

precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa

esigibile la prestazione di libero passaggio.

(4)

L'avere di vecchiaia finale senza interessi

corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile a tale data, maggiorato degli

accrediti di vecchiaia da pagare per gli anni mancanti fino al raggiungimento

dell'età di pensionamento, interessi esclusi."

Precisando

poi all’art. 12 (“Accrediti di vecchiaia”), tra l’altro, quanto segue:

"

Le prestazioni di libero passaggio servono ad

acquistare degli anni assicurativi. L'acquisto equivale al versamento

supplementare di accrediti di vecchiaia ai sensi del cpv. 1, tenuto conto del

salario al momento dell'ammissione della persona assicurata all'opera di

previdenza. Il suo importo massimo corrisponde alla somma degli accrediti di

vecchiaia per gli anni trascorsi tra l'età minima prevista per l'ammissione

all'assicurazione di risparmio e l'età della persona da assicurare. Basandosi

su criteri prestabiliti, è possibile tenere conto di un apporto eccedente."

Con

riferimento al dianzi citato cpv. 1 cifra 3 dell'art. 15 del Regolamento, va

rilevato, a titolo abbondanziale, che il termine di attesa di 24 mesi previsto

nel regolamento non è valido nell'ambito della previdenza obbligatoria, in

quanto non si concilia con l'art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 29 LAI

(prevedenti un termine d'attesa di un anno). La LPP prevede infatti

delle disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati

(cfr. DTF 118 V 42 consid. 2b/cc; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Il

termine d'attesa regolamentare è per contro applicabile ad eventuali prestazioni

di invalidità concesse nell'ambito della previdenza più estesa (DTF 118 V 42).

2.7. In concreto

già si è detto che la convenuta riconosce di dover integrare il valore di

restituzione della polizza di libero passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399)

nell’avere di vecchiaia dell’assicurato con il conseguente obbligo di adeguare

la rendita di invalidità cui egli ha – incontestatamente – diritto. Effettuato

l’adeguamento, la rendita di invalidità di annui fr. 6'172 (nel 2007)

ammonterebbe, secondo le affermazioni della convenuta (rimaste incontestate), a

fr. 7'268 annui se versata dal 1. giugno 2007 (I), a fr. 7'105 se adeguata

retroattivamente al 1. luglio 2001 (IX).

Stante

dunque la sostanziale acquiescenza da parte della convenuta che ha aderito alla

richiesta principale presentata in via di petizione dall’attore, oggetto del

contendere rimane unicamente la questione di sapere se la rendita adeguata

debba essere riconosciuta retroattivamente sin dall’inizio dell’erogazione,

come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, vale a dire dal mese in

cui l’attore, tramite il suo patrocinatore, con lettera del 19 giugno 2007 ha

per la prima volta presentato alla convenuta una richiesta in tal senso (doc.

24), come invece pretende la convenuta.

In

proposito deve essere ricordato che per il calcolo della rendita di invalidità

torna applicabile il disciplinamento legale suesposto che prescrive che essa

viene calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di

vecchiaia (art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

238; 265), ritenuto come il pertinente avere di vecchiaia consti dell’avere di

vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita

d’invalidità, e come lo stesso sia composto dagli accrediti di vecchiaia,

interessi compresi per il periodo in cui l’assicurato è stato affiliato

all’istituzione di previdenza oltre all’avere di vecchiaia, interessi compresi,

versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato (art. 15 LPP).

A ragione quindi la

convenuta, ai fini del nuovo calcolo della rendita di invalidità, ammesso il

principio dell’integrazione della polizza di libero passaggio dell’attore nel

suo avere di vecchiaia, ha ricalcolato la prestazione tenendo conto di tale

ammontare (doc. 28). Il calcolo effettuato dalla convenuta non è contestato

dall’attore e questo Tribunale non ha motivo per non ritenerlo conforme.

Considerandi

2.8

Nella fattispecie, emerge

incontestatamente che l’assicurato, al momento dell’entrata nella fondazione

convenuta, nel maggio 2000 a seguito della ripresa dell’attività lavorativa

presso la __________, nel formulario di entrata sottoscritto l’8 giugno 2000

(“Notifica per l’assicurazione collettiva”, doc. 6) ha omesso di segnalare

l’esistenza della prestazione di libero passaggio accumulata in precedenza nell’ambito

dell’affiliazione della __________, lasciando completamente vuoto il riquadro

riservato alle informazioni relative a eventuali precedenti prestazioni di libero

passaggio.

Va detto del resto che, in

applicazione della normativa legale dianzi esposta, egli non era tenuto

obbligatoriamente a far confluire tale ammontare nel nuovo istituto di

previdenza, considerato come successivamente alla cessazione dell’attività

lavorativa per la __________, per il 31 maggio 1998, egli aveva

temporaneamente, e sino al 1. maggio 2000, vale a dire per un periodo superiore

ad un anno (cfr. l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP citato sopra al consid. 2.5) interrotto

ogni attività professionale e, quindi, anche la copertura previdenziale.

Considerato d’altra parte come

l’attore, avesse fatto uso, per quanto riferito alla prestazione d’uscita di

cui chiede la presa in considerazione nel suo avere di previdenza presso la Fondazione

convenuta, della possibilità di mantenere la previdenza sotto un’altra forma,

segnatamente di una polizza di libero passaggio ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

OLP emessa nel 1998 proprio dalla __________, società gerente della __________,

in un’epoca ampiamente precedente l’entrata nella nuova istituzione di

previdenza convenuta, nel maggio 2000, risulta evidente che non esisteva alcun

obbligo di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza.

Tantomeno, quindi, esisteva un

obbligo per il nuovo istituto di previdenza di attivarsi per favorire

l’integrazione di tale capitale nell’avere di vecchiaia dell’assicurato né,

infine, di principio di accettare il trasferimento del medesimo. A maggior

ragione dopo il verificarsi del caso di previdenza invalidità.

Successivamente all’avvenuta

ammissione nel nuovo istituto di previdenza, contestualmente al quale

l’assicurato fu - nell’apposito formulario di cui gli è stata chiesta la compilazione

- richiamato alla possibilità di far confluire eventuali prestazioni di libero

passaggio relative a rapporti precedenti (doc. 6), un apporto del capitale

depositato sulla polizza di libero passaggio restava quindi possibile, se

desiderato dall’assicurato, unicamente con il consenso della Fondazione stessa.

Del resto va anche nuovamente

ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l’art. 11 cpv. 2 LFLP (nella

versione applicabile valevole sino al 31 dicembre 2000) è da intendersi nel

senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare

d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita

provenienti da rapporti previdenziali anteriori (DTF 129 V 440; cfr. anche

Stauffer, op. cit., pag. 412).

A titolo abbondanziale va comunque

segnalato che la CO 1, agente anche per conto della Fondazione __________,

mediante lo scritto 7 luglio 2000 alla __________ aveva informato

dell’esistenza della polizza di libero passaggio in essere e della possibilità

di riscattarla nel contratto previdenziale no. __________, mediante consegna

dell’originale della polizza di libero passaggio (doc. 7). A questo scritto

tuttavia né la ditta citata né l’assicurato personalmente hanno dato seguito

alcuno (cfr. STFA del 5 giugno 2008 nella causa H., 9C-790/2007).

D’altra parte nemmeno dai disposti

regolamentari emerge diversamente, segnatamente un obbligo per la convenuta di

richiamare eventuali prestazioni di libero passaggio maturate precedentemente

dall’assicurato alla sua entrata, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento limitandosi –

in linea con quanto disposto dall’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP - a disporre l’obbligo

di apportare, al momento dell’ammissione all’istituto di previdenza, la

prestazione di libero passaggio “derivante dal precedente

rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello

attuale”, “nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni

assicurativi” (cfr. consid. 2.6). Nel caso che ci occupa l’attore ha, come

detto, concluso il precedente rapporto di previdenza il 31 maggio 1998 e,

quindi, oltre dodici mesi prima l’entrata nella fondazione convenuta avvenuta con

effetto al 1. maggio 2000.

Ne discende

quindi che nella fattispecie la convenuta non era tenuta né ad adoperarsi per

far confluire eventuali averi previdenziali precedenti dell’assicurato né di

per sé ad accettare di integrare il valore di

restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ dell’assicurato

giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007) nell’avere di vecchiaia

maturato nell’ambito del contratto n. __________ relativamente all’affiliazione

derivante dall’attività presso la __________.

Per questi

motivi risultano del tutto prive di pertinenza le allegazioni dell’assicurato laddove

sottolinea la sua scarsa scolarità e le difficoltà linguistiche essendo

egli straniero, fattori questi che gli avrebbero impedito di notificare

il trasferimento della prestazione in epoca precedente. Pure manifestamente irrilevanti

sono, sempre per questi motivi, le censure sollevate dall’attore nei confronti

della convenuta con riferimento al fatto che a gestire la polizza di libero

passaggio dell’interessato era la medesima CO 1, trattandosi comunque di rapporti

assicurativi e contrattuali distinti uno dall’altro (cfr. anche STF del 30 aprile

2004.

nella causa K., B 83/02).

Considerato dunque

come la convenuta abbia comunque ammesso l’integrazione del valore di

restituzione della polizza di libero passaggio nell’avere di vecchiaia

dell’assicurato, rilevato altresì che alla stessa non può

essere addebitata responsabilità alcuna per la tardività del trasferimento, questo

TCA reputa che a ragione la Fondazione fa valere il diritto di differire

il versamento della rendita adeguata, di fr. 7’268, sino

al 1. giugno 2007, ossia sino al momento in cui l’attore ha

presentato, mediante lettera del 19 giugno 2007 (doc. 24), la prima richiesta

in tale senso alla fondazione.

Di

conseguenza bisogna concludere che la convenuta è tenuta a riconoscere

all’attore una rendita di invalidità di fr. 7’268, come da conteggio al doc. 28

rimasto incontestato dall’attore, a decorrere dal 1. giugno 2007. Le prestazioni

già versate dovranno evidentemente essere dedotte dall’importo ancora dovuto.

2.9

Infine,

l’attore ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulle

prestazioni dovutegli a decorrere dal 1. giugno 2007.

A tal

proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di

versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono

dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto

riguarda le prestazioni di vecchiaia).

Secondo

il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del

versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono

validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.

4b.).

In tal

caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;

SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la

questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura

Dispositivo

dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal

proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore

(cfr. DTF 119 V 134).

Nel caso

di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito

un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza

può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.

Per quel

che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105

cpv. 1 CO secondo cui

"

il debitore in mora al pagamento di interessi o

alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale"

(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi

citata)

Dagli

atti non emerge che l’attore abbia promosso una procedura esecutiva nei

confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono

dall’11 agosto 2008, data della petizione (I).

2.10. In tali

circostanze, nella misura in cui la petizione non è priva di oggetto, a seguito

di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta.

Conformemente

a quanto stabilito al considerando 2.9, deve quindi essere riconosciuto il

diritto dell’attore ad una rendita di invalidità della LPP di fr. 7’268 annui a

decorrere dal 1. giugno 2007, oltre interessi di mora del 5% dal 11 agosto 2008

sul saldo ancora da versare, ritenuto che ovviamente le prestazioni già versate

dovranno essere dedotte.

2.11. Visto l'esito

della procedura, rilevata la sostanziale acquiescenza da parte dell'istituto

previdenziale convenuto, l’attore, assistito dall’RA 1, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto

appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (cfr. STFA del 18 settembre 2000

nella causa F.M. , H 59/00; RAMI 1996 p. 261 e 1997 p. 322).

Per quel

che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si osserva che secondo la Lptca, applicabile in virtù dell’articolo

8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse

di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui non è priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la Fondazione

collettiva __________ è condannata a versare a AT 1, una rendita di invalidità

della previdenza professionale di fr. 7'268 annui a decorrere dal 1. giugno

2007, oltre a interessi di mora al 5% dall’11 agosto 2008 sul saldo ancora

sospeso.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Fondazione verserà a AT 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster