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Decisione

34.2008.51

Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro

21 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.4. Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione,

essendo del resto stata sollevata da parte della società convenuta.

Giusta

l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a

versare direttamente i contributi alla Fondazio-ne. L’obbligo contributivo –

non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve

essere quindi ammesso, atteso che le modalità di calcolo e versamento dei

contributi previste nel contratto d'adesione e nel regolamento (doc. C) risultano

in concreto essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi

elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore

del datore di lavoro (cfr. estratti conto sub doc. D-H), il credito per

contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida, per scioglimento

del contratto e per piano d’ammortamento) fatto valere in petizione, deve essere

riconosciuto.

2.5. Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe

alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo

scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attri-ce

(cfr. STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC,

30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D., 11

aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) –

devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto

i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di

conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi

essere riconosciuti i costi per fr. 600.—addebitati al datore di lavoro nel

settembre 2007 (cfr. estratto conto sub doc. G) e compresi nell’importo di fr.

47'267.50.

2.6. Dall’estratto

conto sub doc. G risulta che con valuta 25 settembre 2007 la Fondazione ha

addebitato al datore di lavoro la somma di fr. 100.-- a titolo di anticipo

delle spese relative ad un precedente precetto esecutivo fatto spiccare nei

confronti della società nell’agosto 2007 (doc. P). A torto.

Al

riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione

in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato

dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’e-splicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition,

§ 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106; STCA

21 settembre 1993 nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).

Per i medesimi motivi deve pure essere disattesa la richiesta attorea

tendente al rimborso delle spese afferenti al precetto esecutivo di cui è

chiesto in petizione il rigetto definitivo.

2.7. Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

della convenuta deve essere cifrato in fr. 46'567.50 (47'267.50 – 600 –

100).

2.8. La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 4 marzo

2008.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;

cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora

con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.9.

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 23 aprile 2008 dell’UE di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.10. Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si

prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce tuttavia un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.;

art. 29 cpv. 3 Lptca). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o

sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o

dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in

cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso

in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di

collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V

288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo

fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione

al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In

simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tra-mite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 400.--.

2.11.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P.

c. S. SA).). Tuttavia, se il comportamento processuale della controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori

sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona

qualificata hanno diritto alle ripetibili (DTF 128 V 133, 323, 127 V

207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si giustifica

l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr.

500.-- per ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La CO 1 è condannata a

versare alla AT 1 fr. 46'567.50 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2008.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 aprile 2008 dell’UE di __________

limitatamente all’importo di fr. 46'567.50 oltre interessi al 5% dal 4 marzo

2008.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico

della convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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