34.2008.52
Pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
22 ottobre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2008.52
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.52
rg/td
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 25 agosto
2008 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
effetto dal 1. luglio 2001, tramite contratto d’adesione 6 luglio 2001 con la AT
1 (doc. A), la ditta individuale __________ di CO 1 e __________ (dal 15
ottobre 2004 __________) quale datore di lavoro ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
1.2.
A seguito del mancato pagamento – dopo invio di diffide (doc. L, M, N.) e
sciolto il contratto d’adesione per disdetta del datore di lavoro con effetto
al 31 dicembre 2006 (doc. O) – di arretrati contributivi per un ammontare
complessivo di fr. 11'155.-- (cfr. conteggio sub doc. T), adite le vie
esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. V), con la
petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di
suddetto importo oltre interessi di mora al 5% dal 31 agosto 2007, nonché al
rimborso di fr. 600.-- per spese di mora e di ulteriori spese come da precetto,
postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione ad esso interposta,
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.3. Il
convenuto, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza 24 settembre
2008), non ha presentato la risposta di causa.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2.
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve
all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore
stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brüh-wiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto
può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv.
1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i
contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia
di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I
primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti).
D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa
non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le
contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da
dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in
modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500,
Fatti
2001 p. 562).
2.4. Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in
oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte del convenuto.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a
versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non
contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve
essere quindi ammesso. Le modalità di calcolo e versamento dei contributi non risultano
parimenti essere mai state contestate. Tenuto conto di questi elementi e di
quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore
di lavoro (cfr. estratti conto sub doc. C-I), il credito per contributi non
soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del
contratto) fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.
2.5. Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale
ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13
maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006
nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella
causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti.
2.6. Disattesa
deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti
al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per
quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione
all’UE di __________ (cfr. doc. V).
Al
riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione
in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato
dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’e-splicita
pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition,
§ 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA
21 settembre 1993 nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).
2.7. Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere
cifrato in fr. 11'155.--.
2.8. La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 31 agosto
2007.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora
con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.9.
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.10. Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce tuttavia un principio
processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124
V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; art. 29 cpv. 3 Lptca). Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo
che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere
un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in
tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo
conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.
Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288,
290).
Nel
caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli
dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto
in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad
esso vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--.
2.11.
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V
133, 126 V 150, 112 V 361). Tuttavia, se il com-portamento processuale della controparte
si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori
sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili (DTF 128 V 133 e 323, 127 V 207, 126 V 150).
Nel
caso concreto, stante il suevidenziato comportamento del convenuto, si giustifica
l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr.
500.-- per ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CO 1 è condannato a
versare alla AT 1 fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________
per l’importo di fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2007.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del convenuto, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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