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Decisione

34.2008.52

Pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

22 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2001 p. 562).

2.4. Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in

oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte del convenuto.

Giusta

l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a

versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non

contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve

essere quindi ammesso. Le modalità di calcolo e versamento dei contributi non risultano

parimenti essere mai state contestate. Tenuto conto di questi elementi e di

quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore

di lavoro (cfr. estratti conto sub doc. C-I), il credito per contributi non

soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del

contratto) fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.

2.5. Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna

colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale

ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13

maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006

nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella

causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere

dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i

giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di

conseguenza non possono essere riconosciuti.

2.6. Disattesa

deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti

al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per

quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione

all’UE di __________ (cfr. doc. V).

Al

riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione

in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato

dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’e-splicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition,

§ 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA

21 settembre 1993 nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).

2.7. Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere

cifrato in fr. 11'155.--.

2.8. La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 31 agosto

2007.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;

cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora

con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.9.

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente

sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.10. Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si

prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce tuttavia un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; art. 29 cpv. 3 Lptca). Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo

che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere

un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare

un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288,

290).

Nel

caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli

dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto

in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad

esso vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--.

2.11.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150, 112 V 361). Tuttavia, se il com-portamento processuale della controparte

si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori

sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili (DTF 128 V 133 e 323, 127 V 207, 126 V 150).

Nel

caso concreto, stante il suevidenziato comportamento del convenuto, si giustifica

l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr.

500.-- per ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CO 1 è condannato a

versare alla AT 1 fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________

per l’importo di fr. 11'155.-- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2007.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del convenuto, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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