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Decisione

34.2008.6

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

18 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel

caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza

di matrimonio CV 1 ha accumulato presso la __________ un avere pensionistico

soggetto a divisione pari a fr. 167'453.15 (IX). A seguito dell’uscita da suddetta

cassa a fine gennaio 2008, la prestazione di spettanza di CV 1 (fr. 271'376.15)

é stata trasferita alla CV 2, istituto previdenziale del suo nuovo datore di

lavoro. Su richiesta del TCA, quest’ultima ha confermato l’attuabilità di una

divisione (IX, XV). Per quanto riguarda AT 1, dal fascicolo non risulta che

disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio; al momento del

divorzio essa disponeva per contro di una prestazione d’uscita di fr. 6'244.10

Considerandi

presso la AT 2, la quale ha pure confermato l’attuabilità di una divisione

(IV);

-

stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i

rispettivi suddetti averi soggetti a divisione (rimasti incontestati da parte

degli ex coniugi nelle more della presente procedura), a favore di AT 1 spetta

a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 80'604.55;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato

o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la

somma di fr. 80'604.55, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 28 gennaio 2008 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),

dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di AT 1, interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4

settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 167’453.15.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio

e soggetto a divisione ammonta a fr. 6'244.10.

3.- E'

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso

AT 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________)

la somma di fr. 80'604.55 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

a datare dal 28 gennaio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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