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Decisione

34.2008.7

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

9 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile

svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli

istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

-

nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che AT 1

al momento del matrimonio (25 luglio 1996) disponeva di un avere complessivo di

fr. 4'422.-- (di cui fr. 2'295.-- alla polizza RA 3 n. __________ (IX/2) e di

fr. 2'127.-- alla polizza RA 3 n. __________ presso (IX). Il 22 gennaio 2008,

data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinate

ai fini della divisione; DTF 132 V 236), egli disponeva per contro di un avere

previdenziale complessivo di fr. 92'669.-- presso RA 3 - AT 2, contratto __________

(__________) nel quale sono state incluse le succitate polizze nonché la

polizza RA 3 n. __________ (XVII). Stanti i suddetti importi, considerati gli

interessi maturati sull’avere esistente al momento del matrimonio sino alla

crescita in giudicato della sentenza di divorzio (art. 22 cpv. 1, 2a frase LFLP), l’avere acquisito

dall’ex marito durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta, come da

definitivo conteggio 18 agosto 2008 di RA 3 (rimasto per altro incontestato;

XVII), a fr. 86'185.--;

Considerandi

-

dal fascicolo non risulta che CV 1 disponesse di averi previdenziali

al momento del matrimonio. Il 22 gennaio 2008 essa disponeva per contro presso

la CV 2 (contratto __________-__________; XII) di una prestazione d’uscita di fr.

34'663.--, a valere quale importo accumulato durante il matrimonio e qui

soggetto a divisione;

-

stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i

suddetti rispettivi averi soggetti a divisione, a favore di CV 1 spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 25'761.-- ([86'185 : 2]

– [34'663 : 2]);

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1

LFLP; Schneider

/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio;

- la

somma di fr. 25'761.--, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

su tale importo a far tempo dal 22 gennaio 2008 (data della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),

dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di

spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12

OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B

105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 86'185.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 34'663.--.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 (contratto __________; assicurazione n. __________) di

versare a favore di CV 1, presso CV 2 (contratto n. __________; n. previdenza __________) la somma di fr.

25'761.--, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal

22 gennaio 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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