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Decisione

34.2008.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la Cassa pensioni convenuta deve versare all’attore

una prestazione d’invalidità e di quale grado.

Trattandosi

di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra assicuratore

LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Nel

merito

2.3. Il

1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale

ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V

1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1, 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Nel

caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità

della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005,

sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della

LPP.

2.4. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede

che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

·

nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il

40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro

la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

·

in seguito a un’infermità congenita presentavano

una incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento (lett. b);

·

diventate invalide quando erano minorenni (art.

8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40

per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché

l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata

raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007

del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del

16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge

l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.

5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Il richiedente deve essere

as-sicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA

6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a, 1994 p. 469; STFA 20

luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per

sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro

disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario

ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29

cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo

1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il

fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in

assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38

consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

L’art. 24

cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·

alla rendita intera d’invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·

tre quarti di rendita se è invalido per almeno

il 60 per cento (lett. b);

·

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50

per cento (lett. c);

·

un quarto di rendita se è invalido per almeno il

40 per cento (lett. d).

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni (versione valida dal 1°

gennaio 2005 al 31 gennaio 2007 applicabile nel caso concreto; doc. 2) se una

persona assicurata è riconosciuta invalida dall’AI, viene considerata invalida

anche dalla CO 1, sempre che sia assicurata presso la CO 1 al momento in cui si

è verificata l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Rimangono

riservate le decisioni dell’AI ovviamente insostenibili.

L’art.

30 cpv. 2 dello stesso regolamento dispone che in caso di un grado d’invalidità

secondo l’AI pari al 70% e oltre, l’assicurato ha diritto ad una pensione intera.

L’invalidità parziale è regolata come l’art. 24 cpv. 1 lett. b-d LPP.

2.5. L’art.

26 cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2

dello stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue

disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione

dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla

rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un

anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

L’art.

31 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni convenuta prevede che il diritto

alla pensione di invalidità viene deciso dalla CO 1 quanto è disponibile la

disposizione dell’AI e non inizia prima che l’AI inizi la corresponsione. Al

cpv. 2 dello stesso articolo, fra l’altro, la CO 1 si riserva il diritto di

differire il pagamento delle pensioni finché termina l’obbligo del membro

collettivo di corrispondere la retribuzione.

2.6. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23

LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del

6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che

l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto

abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un

certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che

un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di

connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V

264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6

giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da

qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit,

1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità

della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e

temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale

è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il

medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato

se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità

ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra

le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare

precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre

il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente

della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente

con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto

all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid.

5.3).

Il

TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di

lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a

quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118

consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva

stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita

solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti

le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio

ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510,

2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c

e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel

caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità

lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il

quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti

a SZS 1997 p. 67).

2.7. Nel

caso in esame, a seguito della prima domanda di AI l’attore è stato peritato

dal SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI). Dal relativo referto 8

ottobre 2002 si evince che a partire dal 31 agosto 2000 egli è stato ritenuto,

per motivi reumatologici e psichiatrici, abile al 70% nella sua attività di panettiere

ed in attività adeguate (doc. IX/N).

Non

presentando l’attore un grado d’invalidità pensionabile (cfr. al riguardo il

rapporto 3 novembre 2003 del consulente in integrazione professionale in doc. IX/O),

con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2005, confermata dal TCA,

l’Ufficio AI gli ha negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 1.2).

Dopo

aver l’attore reso verosimile un peggioramento delle proprie condizioni

mediante l’inoltro di una seconda domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato

una nuova perizia psichiatrica. Con rapporto 7 novembre 2007 la dr.ssa __________,

attiva presso l’Ospedale __________, ha potuto accertare un’incapacità

lavorativa del 50% in qualsiasi attività lucrativa (doc. XXIII/2). Dal punto di

vista somatico non è stata riscontrata alcuna modifica.

Tenuto

conto di un’abilità al 50% in attività adeguate, con rapporto 27 marzo 2007 il

consulente in integrazione professionale, mediante il consueto raffronto dei

redditi, ha stabilito un grado d’invalidità del 51% (cfr. atti AI, doc. XIX).

Vista la precedente incapacità lavorativa del 30% dal 31 agosto 2000, nonché

una piena inabilità al lavoro certificata dal 6 ottobre 2005 (data del ricovero

presso la Clinica __________) e il parziale ripristino, come detto, della

residua capacità lavorativa, con decisioni 19 settembre 2007 l’amministrazione

ha stabilito il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, aumentata

a rendita intera dal 1° febbraio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento ex art.

88a cpv. 2 OAI) e ridotto la prestazione a mezza rendita con effetto dal 1°

febbraio 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. B).

2.8. Con

la presente petizione l’attore evidenzia che l’incapacità lavorativa causante

la successiva invalidità è sorta al 31 agosto 2000, allorquando egli era alle

dip__________ e, di conseguenza, affiliato presso la Cassa pensioni convenuta.

Che

il diritto alla rendita (1° novembre 2005) sia sorto, come evidenziato dalla

convenuta, dopo l’uscita dell’interessato dalla Cassa pensioni CO 1 di per sé

non è rilevante per escludere un obbligo di prestazione. Nel caso in esame, infatti,

sussiste, come di seguito esposto, un nesso sia materiale che temporale tra l’inizio

dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ed il diritto alla rendita AI,

motivo per cui la convenuta è obbligata a rispondere dell’invalidità

dell’attore.

2.8.1. Dal

punto materiale, il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si era manifestato durante l’affiliazione alla

Cassa pensione convenuta e che ha causato un’incapacità di lavoro almeno del

20%. Infatti, la sindrome da disadattamento ansiosa grave, che ha portato ad un

aumento della capacità lavorativa al 50% (cfr. perizia 7 novembre 2006 della

dr.ssa __________), era stata già accertata durante la perizia SAM dell’8

ottobre 2002.

Interpellata

in questo senso dal TCA, la dr.ssa __________ nella sua risposta del 7 ottobre

2009 ha fra l’altro sostenuto, a fronte delle evidenze cliniche, che durante gli

anni 2002-2006 è avvenuto un peggioramento della condizione psichica del

paziente (doc. XXXIII). Nel successivo scritto, datato 16 ottobre 2009, la menzionata

specialista ha evidenziato:

"

(...)

volentieri preciso che la condizione psicopatologica da

me rilevata in sede di perizia sul Sig. RI 1 era peggiorata ed aggravata

rispetto a quanto descritto nella perizia SAM. Questo ha giustificato il cambiamento di diagnosi, riguardo all'assetto di

personalità, rispetto a quella citata nella perizia SAM. Nello specifico mi é stato possibile

verificare che il disturbo istrionico diagnosticato nella perizia SAM

era evoluto e la sintomatologia, i dati anamnestici e le prove testali orientavano

verso la diagnosi di " Disturbo

antisociale di personalità". (...)" (doc. XXIV)

Per

una migliore comprensione, il 19 ottobre 2009 il Vicepresidente del TCA ha

chiesto alla dr.ssa __________ di “indicare con maggior chiarezza se il

danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa (50%) da lei accertata

nel novembre 2006 è il medesimo all’origine della precedente incapacità

accertata dal SAM nel 2002, rispettivamente se l’affezione da lei diagnosticata

nel 2006 costituisce una evoluzione (peggioramento) della patologia già

riscontrata dal SAM (con incapacità del 20%) e che non può essere quindi

giudicata come affezione indipendente da quella presente nel 2002 “(XXV).

Il

19 ottobre 2009 essa ha così risposto:

"

(...)

faccio riferimento alla Sua del 19.10.09 e volentieri

preciso:

il danno alla salute da me quantificato in

misura del 50% è il risultato di un peggioramento delle condizioni psichiche già

valutate dal SAM nel 2002.

L'affezione da me diagnosticata è un peggioramento

della patologia accertata dal SAM e percio' non puo' esser giudicata come

affezione indipendente da quella presente nel 2002." (sottolineatura del redattore; doc. XXVI)

Non

va dimenticato che i periti del SAM hanno fatto risalire al 31 agosto 2000 (ultimo

giorno lavorativo per malattia) l’inizio dell’incapacità lavorativa, quantificando,

sulla base della valutazione peritale del 12 settembre 2002 dello psichiatra

dr. __________, la componente extra-somatica nella misura del 20% (doc. N). Del

resto, nel rapporto 31 agosto 2001 lo psichiatra curante aveva fatto decorrere

dal mese di agosto 2000 l’inizio dell’incapacità lavorativa per motivi psichici

(cfr. atti AI, doc. XIX).

2.8.2. Per

quel che concerne la connessione temporale, dagli atti non risulta che

l’attore, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa rilevante dal punto di

vista previdenziale, sia ridivenuto abile al lavoro.

In

primo luogo, sia dalla perizia SAM che da quella esperita dalla dr.ssa __________

non risulta che l’interessato, terminata l’attività presso __________ (31

gennaio 2001) abbia riacquistato una piena incapacità lavorativa. Anzi, come

già detto, la dr.ssa __________ ha accertato un peggioramento della patologia

psichica. L’attore non ha più svolto un’attività lucrativa, anche a tempo parziale,

e ciò si evince, oltre che dalle due perizie e dai vari certificati medici, anche

dal menzionato rapporto 27 marzo 2007 del consulente in integrazione professionale

(doc. IX/O). Del resto, così interpellato dal TCA, il 23 ottobre 2009 il

rappresentante dell’attore ha evidenziato (sottolineatura del redattore):

"

(...)

Per quanto concerne le indicazioni richieste in merito

ai posti di lavoro occupati, segnaliamo che

Ÿ l'ultima professione esercitata (dal

1.1.1987 al 31.1.2001) è quella di panettiere presso il centro di distribuzione

prodotti freschi __________;

Ÿ da tale data (1. febbraio 2001) sino al

31.7.2008, l'assicurato "ha vissuto grazie" all'indennità giornaliera

malattia (individuale), agli assegni assistenziali, agli assegni prima infanzia

e integrativi e al riconoscimento retroattivo di rendite Al;

Ÿ dal 1. agosto 2008 il medesimo è partito

definitivamente in Portogallo. (...)" (doc. XXVIII)

Siccome

dall’agosto 2000 l’attore ha continuato a presentare un’incapacità almeno del

20%, sempre per la stessa patologia psichiatrica, sussiste un nesso materiale e

temporale con la successiva invalidità, anche se il diritto a tale prestazione

è sorto a rapporto assicurativo terminato (cfr. consid. 2.7). Di conseguenza,

la Cassa pensioni convenuta deve rispondere di tale evento assicurato.

2.9. Per

quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa,

questa Corte non può che fare riferimento a quanto accertato dall’Ufficio AI

sulla base dalle già citate perizie (sul valore probatorio delle perizie

eseguite in ambito amministrativo vedi, fra le tante, DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332): 30%

incapacità lavorativa dall’agosto 2000, inabilità al 100% dal 6 ottobre 2005

(ricovero presso la Clinica__________) e del 50% in attività adeguate a fare da

tempo dalla perizia di novembre 2006 della dr.ssa __________.

Anche

il grado d’invalidità, determinato dall’amministrazione secondo i dettami

giurisprudenziali, va confermato ed è pertanto rilevante ai fini previdenziali (art.

30 del Regolamento; cfr. consid. 2.4), motivo per cui l’attore ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° novembre 2005, ad una rendita intera dal 1° febbraio

2006, ridotta a metà rendita dal 1° febbraio 2007.

2.10. Visto

l’esito della procedura l’attore, assistito da un sindacato, ha diritto al versamento

di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto appare

giustificato quantificare in fr. 1'000.--.

Per

quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si ricorda che secondo la legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 29 cpv. 1 Lptca), applicabile in

virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

petizione CV 2.

§ Di conseguenza, la CO 1 è

condannata a versare a RI 1 un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, una

rendita intera dal 1° febbraio 2006 e una mezza rendita dal 1° febbraio 2007.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La CO 1 verserà all’attore fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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