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Decisione

34.2008.73

Sovrassicurazione rendita invalidità LPP. Concetto di reddito che può essere ancora conseguito da un assicurato parzialmente invalido ai fini previdenziali. Esigibilità di tale reddito

28 settembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

34.2008.73

Data decisione, Autorità:

28.09.2009, TCA

Ricorso:

TF,9C_912/2009, 08.07.2010

Titolo:

Sovrassicurazione rendita invalidità LPP. Concetto di reddito che può essere ancora conseguito da un assicurato parzialmente invalido ai fini previdenziali. Esigibilità di tale reddito

SOVRAINDENNIZZO

art. 26 cpv. 2 let. A LPP

art. 24 OPP 2

Raccomandata

Incarto n.

34.2008.73

BS/lb

Lugano

28 settembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 27 novembre

2008 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. __________,

classe 1960, lavora (a tempo parziale) quale ausiliaria di pulizie presso

l’Ospedale __________. Ai fini previdenziali, essa è assicurata, tramite il

datore di lavoro, al CV 1 (in seguito: CV 1).

A causa

delle sequele di un infortunio della circolazione stradale occorso il 4 maggio

2001, l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Dopo un periodo

di osservazione professionale, sulla base degli atti medici (in particolare la

perizia 14 settembre 2006 del dr. __________, doc. P), con decisioni 11

settembre e 13 ottobre 2008 l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, ridotta a mezza rendita dal 1° gennaio

2007 per un grado d’invalidità del 50%, risultante dal raffronto di un reddito

da valido di fr. 56'819 con quello da invalido di fr. 28'281 (doc. 1 e sub doc.

13).

Contestualmente

la __________ (in seguito __________), assicurazione che ha preso a carico il succitato

infortunio ed erogato le prestazioni di corta durata, con decisione 25

settembre 2008 ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita per un grado

d’invalidità del 50%, con effetto dal 1° aprile 2007 (sub doc. A).

1.2. Con scritto

10 settembre 2008 l’assicurata ha annunciato al CV 1 il caso d’invalidità (doc.

T).

Dopo uno scambio

di corrispondenza, il 21 novembre 2008 l’ente previdenziale ha così risposto al

legale dell’assicurata:

"

preso atto della sua lettera del 16 ottobre u.s.

e le comunichiamo che dopo aver esaminato attentamente la documentazione

inviataci, non risulta alcuna rendita a favore della sua assistita.

Dal 01.01.2007, data del

riconoscimento dell'AI sino al 31 marzo 2007, vi è indennità giornaliera pagata

dall'AI stessa e dall'assicuratore Lainf.

Per quanto riguarda le

prestazioni dal 1. aprile 2007 in avanti, le rendite a favore della Signora di

Fr. 8'604.- (come indica l'Assicurazione Invalidità federale all'assicuratore

Lainf) e di Fr. 22'728.- dell'__________, superano il 50% del reddito lordo,

grado per il quale la Signora è stata riconosciuta invalida.

A conferma di quanto

sopraesposto, le inviamo in allegato un conteggio dettagliato relativo al

calcolo del cumulo delle prestazioni.

Per il restante 50% la

Signora è quindi abile e può svolgere un'attività lavorativa pari a questo

grado. (…)" (doc.A)

Dall’allegato

conteggio risulta che la somma delle rendite d’invalidità AI e LAINF (fr.

31'332) superano il “salario assicurato” di 28'405.-- (50% dello stipendio

lordo). Sussistendo dunque un caso di sovrassicurazione, il CV 1 ha di

conseguenza negato il versamento della rendita d’invalidità LPP (fr. 14'208.--)

(doc. A.).

1.3. Con la

presente petizione, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato

la condanna del CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità dal 1° aprile

2007.

In

sostanza, l’attrice contesta l’inclusione nel calcolo della sovrassicurazione

del salario assicurato, facendo presente quanto segue:

"

Orbene nel nostro caso la signora __________ ha

sempre lavorato quale ausiliaria presso l'__________, ormai da oltre 20 anni.

Attualmente è impiegata presso l'__________ nella professione da sempre svolta

in misura del 25% con contratto regolare. Come abbiamo visto tale situazione

contrattuale perdura ormai dal 1.1.2007. Tale attività, segnatamente

l'estensione dell'attività è la massima possibile ed esigibile alla lesa, come

accertano in termini espliciti i ricorrenti e tutti i medici consultati. Ne si

può affermare che la residua capacità al lavoro della signora AT 1 sia sotto

sfruttata. In effetti è difficile immaginare, per non dire pressoché

impossibile alla luce dell'età, delle risorse scolastiche, della concreta

situazione valetudinaria, che possa essere da lei preteso un reddito superiore.

(…)" (doc. I p. 5)

1.4. Con la

risposta di causa il CV 1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece chiesto la

reiezione della petizione.

Ribadendo

che sino al 31 marzo 2007 l’attrice beneficiava di indennità giornaliere AI e

LAINF, escludenti il diritto al versamento di una rendita del secondo pilastro,

il Fondo ha confermato come nel calcolo della sovrassicurazione sia incluso lo

stipendio lordo al 50%. Irrilevante, continua parte convenuta, è il fatto che

l’attrice lavori solo al 25%, poiché la residua capacità lavorativa del 50% è

frutto degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI che l’interessata non ha

smentito con alcuna prova documentale.

1.5. Con replica

20 gennaio 2009 l’attrice ha confermato la propria posizione, evidenziando come

non sia immaginabile che riesca a reperire le attività ritenute esigibili

dall’AI e che non sia nemmeno ipotizzabile un cambiamento di professione.

1.6. In duplica,

il CV 1 ha riproposto la reiezione della petizione, evidenziando che in

concreto non vi sono oggettivi motivi per rivenire sulla residua capacità

lavorativa del 50% stabilita dall’AI.

1.7. Pendente

causa l’attrice ha trasmesso al Tribunale copia delle domande di assunzione

inviate a diversi datori di lavoro, alcune con risposta negative ed altre rimaste

senza risposta. (XI, XV e XIX).

Su tale

documentazione l’istituto di previdenza convenuto ha formulato le proprie

osservazioni (XIII, XVII e XXI).

1.8. Il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI l’incarto integrale aperto a nome dell’assicurata,

dando alle parti la facoltà di consultazione e di prendere posizione in merito.

considerato in diritto

2.1. Nel caso in

esame, pacifico è che, sulla scorta delle decisioni 9 settembre e 13 ottobre

2008 l’Ufficio AI, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio

2006, ridotta a metà rendita dal 1° gennaio 2007 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute) e che l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1

lett.b LAI) decorre dal 1° gennaio 2005, momento in cui essa era (ed è tuttora;

cfr. certificato d’assicurazione al 1° gennaio 2007 in doc. U) assicurata

presso il CV 1.

Conformemente

all’art. 31 cpv. 1 del Regolamento del CV 1, nella versione 2006 applicabile al

caso di specie (“il diritto alla rendita temporanea d’invalidità del Fondo

comincia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI …”), l’attrice

avrebbe diritto ad una prestazione d’invalidità LPP dal 1° gennaio 2006 (cfr.

art. 26 cpv. 1 LPP).

Ai sensi

dell’art. 26 cpv. 2 LPP l’istituto previdenziale può stabilire nelle sue disposizioni

regolamentari che il diritto alle prestazioni d’invalidità sia differito

fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo. L’art. 26 lett. a OPP2

stabilisce di conseguenza che l’istituto previdenziale può differire il diritto

a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità

giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve

indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino

almeno all’80% per cento del salario di cui è privato (lett. a) e se le

indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di

lavoro (lett. b) (cfr. in merito: Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2006,

n. 776 p. 289).

Il Regolamento

del CV 1, all’art. 37 cpv. 2 prevede che la rendita d’invalidità “non è

tuttavia versata finché l’assicurato percepisce il suo salario o le indennità

giornaliere che ne fanno le veci, purché queste ultime rappresentino almeno

l’80% del salario e che esse siano state finanziate almeno nella misura del 50%

dal datore di lavoro” (doc. Z).

Siccome

nel caso in esame sino al 31 marzo 2007 l’attrice ha ricevuto delle indennità

giornaliere LAINF (cfr. doc. BB), unitamente al salario parziale (25%) dal 1°

gennaio 2007, il diritto alla rendita slitta al 1° aprile 2007.

Oggetto

del contendere è pertanto sapere se dal 1° aprile 2007 il CV 1 ha

legittimamente negato, a seguito di sovrassicurazione, il versamento della

rendita d’invalidità. In particolare, occorre verificare se l’ammontare del “reddito

presumibilmente conseguibile” computato nel citato scritto 21 novembre 2008

(cfr. consid. 1.2), sia corretto o meno.

Trattandosi

di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data

la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione

all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. L’art. 34a

LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (che corrisponde al vecchio art.

34 LPP [DTF 131 V 78]) e rimasto invariato a seguito della prima revisione

della LPP (entrata in vigore il 1° gennaio 2005), stabilisce che il Consiglio

federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o

dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso

fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di

altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le

prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione

militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni

previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 LAM (cpv. 2).

Secondo

l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie

assicurazioni sono comulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le

rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della

singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità

(lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli

infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).

In base

alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato

l’art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore

(sottolineatura del redattore):

"

1 L’istituto

di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità

nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90

per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.

Considerandi

2.

Sono considerati redditi

conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle

persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o

le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite,

provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri,

ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni

dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito

dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può

presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni

d’invalidità.

3.

I redditi dei vedovi e degli orfani sono

conteggiati insieme.

4.

L’avente diritto deve fornire

all’istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5.

L’istituto di previdenza può sempre

riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue

prestazioni se la situazione si modifica in modo importante."

Va qui

rilevato che l’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della 1°

revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica

della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del

sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla

giurisprudenza resa antecedente.

In tal

senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme

alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s.

consid. 6b).

2.3

Nell’ambito

della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono

liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione

differente da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V

248.

consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber,

Kommentar zum BVG, Zurigo 2005, p. 346). Se le norme regolamentari

sono contrarie alle disposizioni legali, essa si applica solo alla prestazione

più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e

comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata

secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo

le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della

previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione

regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 p. 31s; cfr. anche STFA inedita 29 marzo 2004

nella causa U, B 74/03, consid. 3.3.3 in fine, dove ha applicato tale principio

non solo alla rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della

rendita).

Al

riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte

della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore

ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.

Accordi

più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli

(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto

“Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der

Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen

Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, pp. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso

tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale,

per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita

adeguato.

Nel caso

in esame, l’art. 22 del Regolamento disciplina la sovrassicurazione

(sottolineatura del redattore):

"

1.

Se l'ammontare totale costituito dalle

prestazioni dovute dal Fondo

a

un invalido o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato

delle

prestazioni provenienti da terzi enumerate al paragrafo 2,

eccede

il 100% del salario annuo lordo che avrebbe realizzato

l'assicurato

se fosse rimasto in attività,

aumentato da eventuali

assegni

figli, il Consiglio è autorizzato a ridurre alla debita

concorrenza

le prestazioni del Fondo.

2.

Le prestazioni provenienti da terzi tenute in considerazione sono:

a)

le prestazioni dell'AVS e dell'AI;

b)

le prestazioni versate in applicazione della Legge federale

sull'assicurazione

infortuni;

c)

le prestazioni dell'Assicurazione militare;

d) le prestazioni di qualsiasi istituto

assicurativo o previdenziale

che

sia stato finanziato del tutto o in parte dal Datore di lavoro;

e) il salario

eventualmente pagato dal Datore di lavoro o eventuali

indennità che lo

sostituiscano;

f) i redditi che

un invalido totale o parziale ricavi dall'esercizio di

un'attività

lucrativa o che potrebbe ancora realizzare nel caso di

un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile;

g) le prestazioni

provenienti da assicurazioni sociali estere;

h) le prestazioni

provenienti da istituzioni di libero passaggio e

dall'Istituto

collettore. (…)" (doc. Z, art. 22)

2.4

Come

rettamente rilevato dal CV 1 nella risposta di causa, nella sentenza pubblicata

in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF 9C_673/2007 del 9

ottobre 2008, STF 9C_542/2007 del 3 settembre 2008 e STF 9C_835/2007 del 28

aprile 2008) il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il

reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora

conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24

cpv. 2 seconda frase OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2005 applicabile nel caso

concreto.

Scopo di

questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a

frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati

con gli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano

effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF

134.

V 69 consid. 4.1.1).

Partendo

dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)

- così sancito dagli art. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso

che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al

reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai

sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione

(DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, edizione

2009, ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328).

L’Alta

Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi

competenti dall’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro

ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono

effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari

confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1

seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che

siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del

caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non

significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della

persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto.

Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto

di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date

all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che

intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve

preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali

ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o

lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.

Queste

circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo

dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un

esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive

della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul

mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di

essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale

contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella

procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura

del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro –

relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato

che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del

reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pp. 71 ss, cfr. STF

9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).

2.5

Nella

fattispecie concreta occorre innanzitutto ricordare che, con scritto 21

novembre 2008, il CV 1 ha giustificato il non versamento all’assicurata di una

prestazione d’invalidità in quanto le rendite AI e quella LAINF ”superano il

50% del reddito lordo, grado per il quale la Signora è stata riconosciuta

invalida” e che “ per il restante 50% la Signora è quindi abile e può

svolgere un’attività lavorativa pari a questo grado “(doc. A). Va fatto

presente che se all’attrice è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 50%,

ciò non vuole dire che essa sia ancora abile di pari grado nella sua

professione di ausiliaria di pulizie. Anzi, come risulta dalla perizia 14

settembre 2006 del dr. __________ resa all’assicuratore LAINF, fatta propria

dall’Ufficio AI, l’assicurata è stata ritenuta abile al 25% nella sua attuale

professione, ma al 75% in attività adeguate (doc. I). Sulla base di questa residua

capacità lavorativa in attività adeguate, conformemente al principio della

riduzione del danno, l’Ufficio AI ha proceduto al consueto raffronto dei

redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 50%. Per questi motivi, il “reddito

che può presumibilmente essere ancora conseguito” ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 OPP

2.

(cfr. consid. 2.2) e dell’art. 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento (cfr.

consid. 2.3) non corrisponde al 50% al salario ipotetico che l’assicurata, con

il danno alla salute, potrebbe percepire nella sua attività presso l’Ospedale

di __________. Nel calcolo della sovrassicurazione, come esposto nello scritto

21.

novembre 2008, non poteva essere indicato un “salario assicurato” di

28'405.--. Vi è invece sovrassicurazione poiché, già senza la prestazione

d’invalidità LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.--, la rendita LAINF

di fr. 22'728 ed il reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281

(corrispondente al reddito da invalido fissato dall’Ufficio AI), pari a fr.

59'613.-- supera il 90% (fr. 51'137.--) del guadagno presumibilmente perso (=

reddito da valido di fr. 56'819.-- ) per la parte obbligatoria (art. 24 cpv. 1

OPP 2; cfr. consid. 2.2). Lo stesso vale anche nel regime sovraobbligatorio; i

redditi computabil di fr. 59'613.-- sono superiori al 100% del salario annuo

lordo che l’assicurata avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr.

56'819.--) (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr. consid. 2.3).

Occorre ora

esaminare se, viste le circostanze personali e le possibilità concrete sul

mercato del lavoro, l’assicurata può conseguire il reddito da invalido fissato

dall’Ufficio AI.

Secondo

l’attrice ciò non è il caso. Nella replica 20 gennaio 2009 essa ha infatti evidenziato:

"

Concretamente le domande da porsi sono due.

Avantutto se sia immaginabile

reperire un'attività lavorativa come quelle ritenute esigibili dall'AI in un

mercato concreto del lavoro.

Essa dovrebbe presentarsi quale beneficiaria di

una rendita Al del 50% per cercare un posto di lavoro con un'autonomia ridotta

e con delle limitazioni sostanziali. A prescindere dai pregiudizi, crediamo di

sfondare una porta aperta se riteniamo che in concreto troppe sarebbero le

controindicazioni all'assunzione dell'attrice: scarsità di posti di lavoro non

qualificati a tempo parziale; difficoltà nell'inserimento del ciclo lavorativo

per una persona dalla resa limitata; turbamento dei rapporti di lavoro a motivo

di una persona che subirebbe un trattamento particolare. Inoltre, se poniamo

attenzione alle innumerevoli limitazioni funzionali accertata in occasione del

soggiorno di osservazione al __________ di __________, verificheremo che il

rischio che venga tenuta a svolgere dei lavori non consoni è troppo elevato per

poter essere effettivamente assunta.

La seconda domanda è a sapere se è esigibile che

l'attrice abbia a lasciare il posto di lavoro presso l'__________ per assumerne

un altro dalla resa economica superiore ma con rischi concreti che si

manifestino delle difficoltà funzionali. In effetti quantunque si possa

ritenere di primo acchito adeguato il posto di lavoro, è notorio che i

trasferimenti, le supplenze, il cambiamento di macchinario, del mansionario per

la necessaria flessibilità interna siano tali e tanti che i rischi del

fallimento del nuovo inserimento lavorativo sono alti. In particolare laddove

il recupero salariale sia oltremodo modesto in rapporto ai rischi, come nel

caso di specie.

La risposta alle domande è scontata. Riteniamo

che non sia necessario comprovarne in concreto quanto sopra, giacché si tratta

di una risposta frutto dell'esperienza quotidiana di chi conosca anche solo

poco il mercato del lavoro. (…)" (doc. V)

Secondo

il CV 1, invece, nella determinazione del reddito da invalido, eseguita

dall’Ufficio AI conformemente alla giurisprudenza del TF, è stato tenuto conto

della situazione personale dell’assicurata.

Pendente

causa, l’attrice ha prodotto cinque risposte negative alla propria domanda di

assunzione (doc. XI), otto richieste di ricerche lavoro rimaste senza risposta,

nonché sei domande d’impiego inviate in un secondo tempo (XV).

Il 20

febbraio 2009 l’attrice ha trasmesso altre due risposte negative e tre

ulteriori candidature (XIX).

2.6

Va qui fatto

presente che, dopo un mese di osservazione, con rapporto 14 febbraio 2008 i

responsabili del __________ di __________ avevano sostanzialmente confermato,

viste le limitazioni relative alla manualità del braccio destro, un’incapacità

lavorativa residua del 25% in attività leggere. Quali obiettivi professionali,

il consulente aveva individuato i seguenti campi di attività: lavoro di

fabbrica con scarse esigenze di manualità; nel settore ospedaliero (ad esempio

distribuzione posta o accompagnamento dei pazienti), individuando un

inserimento presso il __________ di prossima apertura e nella vendita non

qualificata. A causa della scarse competenze scolastiche e dell’insufficiente

conoscenza dell’italiano scritto, sono stati esclusi lavori in ambito

amministrativo, come pure una formazione con frequenza scolastica (cfr. rapporto

p. 5 in doc. R).

Su domanda

del consulente, il 9 aprile 2008 l’incaricato del CPS ha specificato le

attività ritenute esigibili:

"

(…)

Nel settore commercio-vendita, come venditrice non qualificata (negozi, distributori di benzina o

chioschi) con un rendimento ridotto a causa dell'impossibilità di alzare pesi

importanti.

Nel settore industriale, in attività leggera non qualificata o semi-qualificata (previa

breve formazione-introduzione sul posto di lavoro) dove non sia richiesto l'uso continuo

dell'avambraccio e la mano destra (es. addetta all'imballaggio semiautomatizzato

di materiale leggero, operaia addetta al controllo o alla sorveglianza, addetta

al controllo qualità). In pratica tutte le attività di fabbrica non qualificate

leggere e rispettose delle controindicazioni mediche.

Anche in queste attività si può prevedere un

rendimento lievemente ridotto per il bisogno dell'assicurata di fare talvolta

delle brevi pause. Un'ulteriore possibilità alla quale l'assicurata si è

dimostrata peraltro particolarmente interessata, sarebbe l'inserimento nel

Centro di __________ __________. Quest'opportunità è naturalmente vincolata

all'effettiva apertura della struttura ma la segnaliamo comunque considerato

l'interesse dell'assicurata in questo senso.

Voglio nuovamente sottolineare che la signora AT

1, durante l'accertamento, ha ripetutamente messo in evidenza il suo desiderio

a reinserirsi professionalmente. Ribadiamo inoltre la necessità di un pronto e

intenso aiuto al collocamento… (sub. doc. XXIV).

Tenuto

conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido:

"

(…)

Salario da invalido

In considerazione del fatto che la gamma di

attività esigibile è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da

invalido dell'assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici

ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di

statistica. A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 12 giugno 2006 è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori

regionali (tabella TA13). La nuova giurisprudenza impone infatti che il reddito

da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella

TA1).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella,

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, ci si riferisce alla categoria

4.2

(attività semplici e ripetitive, valore mediano) che stabilisce una media

dei salari di tali attività. In base a questi dati, per il personale femminile,

viene definito un salario ipotetico nel 2006 di fr. 50'277.-. Riportando questa

cifra alla capacità lavorativa del 75%, si determina un reddito di

fr. 37'708.-.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(come delle affezioni invalidanti, l'età o il grado d'occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un

massimo del 25%.

Nel caso specifico, il nostro consulente in

integrazione ha ritenuto opportuno applicare una riduzione globale del 25%, per

il genere del settore lavorativo (da quello pubblico al privato), tipo

d'attività, formazione, status (nazionalità).

Ne risulta un reddito da invalido di fr.

28'281.-.

Grado d'invalidità

56'819 - 28'281 x

100.

= 50%

56'819

(…)" (doc. S)

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 56'819.-- con quello da invalido di

fr. 28'281.-- è risultato un grado d’invalidità del 50% (cfr. le motivazioni

delle decisioni sub. doc. 13, oppure in atti AI, doc. XXIV, il cui tenore

corrisponde al progetto di decisione 29 aprile 2008 in doc. S).

Orbene,

quale mezzo di prova contro la presunzione di equivalenza tra il reddito da

invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile il TF ha menzionato, a titolo

di esempio, le ricerche di lavoro (DTF 134 V 72 consid. 4.2.2; cfr. consid. 2.4).

Nel caso concreto, l’assicurata ha trasmesso al TCA diverse risposte negative

alle proprie domande di impiego (cfr. consid. 1.7.). Dal tenore delle stesse

non si evince alcun elemento che permette di ritenere che le limitazioni

fisiche, indicate nella domanda di offerta d’impiego (cfr. sub doc. XIX), siano

d’impedimento per l’ottenimento di un posto di lavoro. Infatti, il motivo delle

risposte da parte dei potenziali datori di lavoro contattati va ricercato, come

risulta dalla lettura delle risposte stesse (doc. XI/1-3, 5 e doc. XIX/1,2),

nel fatto che al momento il loro personale a disposizione è completo, indipendentemente

quindi dalle condizioni di salute dell’assicurata.

Va poi ricordato

che, come riportato al consid. 2.5, l’Ufficio AI ha ben ponderato la

menomazione al polso destro dell’assicurata rispetto alla concreta esigibilità

di impiego in attività leggere non qualificate, confermando una residua

capacità lavorativa del 75% in tali attività (sul vincolo da parte degli

istituti di previdenza riguardo alla residua capacità lavorativa determinata

dagli organi dell’AI cfr. la già citata STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008,

consid. 4.3). Non va dimenticato che l’aspetto del reddito esigibile è incluso

ed è debitamente considerato negli accertamenti operati dagli organi dell’AI

nella definizione del reddito da invalido (cfr. Moser/Stauffer, Die Ueberent- schädigungskürzung

berufsvorsorglicher Leistung im Lichte der Rechtsprechung, in SZS 2008 pp. 91

ss, in particolare p. 106).

Inoltre,

nel caso in esame, con una simile alta residua capacità lavorativa (75%) non vi

è alcuna ragione per non ritenere che effettivamente l’assicurata possa

conseguire un reddito come stabilito dall’amministrazione. Al riguardo va fatto

presente che, nel commentare la citata STF del 6 febbraio 2008 (DTF 134 V 64) i

succitati due autori, in assenza di indicazioni da parte del TF, hanno concluso

che in presenza di una residua capacità del 20-30% (al riguardo essi

hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 15 LADI, il limite dell’idoneità al

collocamento corrisponde ad una residua capacità del 20%; cfr. al riguardo DTF

127.

V 478 consid. 2b/cc), rispettivamente di rendite parziali (sotto il 70%

d’invalidità), si può parlare di reddito effettivamente conseguibile e

computabile nel calcolo della sovrassicurazione (cfr. Moser/Stauffer,

Berufliche Vorsorge, Ueberentschädigungs- kürzung, Anrechnung des

zumutbarerweise erzielbaren Einkommens, in AJP 2008 p. 621 in fine).

In queste

circostanze, non vi è motivo per ritenere che il reddito da invalido, tra

l’altro determinato dall’Ufficio AI secondo la giurisprudenza del TF (cfr. al riguardo la sentenza di principio in DTF 125

V 76 ss.), di fr. 28'281.-- non sia effettivamente esigibile.

Non

avendo l’assicurata rovesciato la presunzione di equivalenza fra il reddito di

invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile, in applicazione degli art. 24 cpv. 2 OPP 2 e 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento, nel

calcolo della sovrassicurazione va incluso il reddito di fr. 28'281.--. Trattandosi pertanto di un caso di sovrassicurazione

(cfr. consid. 2.5), essa non ha diritto alla rendita d’invalidità del secondo

pilastro, sia in regime obbligatorio (art. 24 cpv. 1

OPP 2; cfr. consid. 2.2) che

sovraobbligatorio (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr.

consid. 2.3).

2.7

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla convenuta, all’attrice,

sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Al CV 1, rappresentato

da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti,

conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per

ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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