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Decisione

34.2008.78

Esonero dall'obbligo di contribuzione LPP per attività dipendenti di natura accessoria. Definizione di attività accessoria

26 ottobre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

N. 22 e 23, p. 480-481 e riferimenti; RCC 1985 p. 377 segg.).

Secondo

Moser, quali criteri per delimitare un’attività principale da quella accessoria

possono costituire la durata dell’occupazione, l’ammontare del salario, il

grado di occupazione, la regolarità dell’attività, l’ordine cronologico della costituzione

dei singoli rapporti lavorativi ed infine il punto di vista dell’interessato

(Moser, Pratikabilität in der beruflichen Vorsorge- Paradigma oder Paradoxen?,

in SZS 2009 p. 252).

La

nozione di attività accessoria si incontra pure all’art. 23 cpv. 3 della Legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza (LADI). Ai sensi di questa norma infatti è considerato guadagno

accessorio ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente

esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori

del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente (su questa definizione

cfr. DTF 123 V 230, 120 V 515).

La

giurisprudenza ha stabilito che in presenza di due attività esercitate al 50%

parallelamente in modo duraturo, nella stessa misura, con pari intensità e a

condizioni salariali paragonabili, non si può parlare di un'attività accessoria,

ma si è confrontati con due attività principali equivalenti. Se il

corrispettivo percepito in ognuna di esse supera il salario minimo di cui

all'art. 7 LPP, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato presso gli

istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro (DTF 129 V 132; cfr. Vetter,

Berufliche Vorsorge, 2° edizione, 2009, p. 299).

Infine, va

fatto presente che in una sentenza del 30 aprile 2008 il TCA del Canton Zurigo

ha considerato come principale l’attività di fiduciario svolta da un assicurato

nella misura di 30 ore settimanali rispetto alla gerenza esercitata

parallelamente per conto di due società di 17,5 ore rispettivamente 7 ore,

quest’ultime distribuite su una settimana lavorativa di 7 giorni. In quella

fattispecie il reddito conseguito quale fiduciario era maggiore di quello per

le due gerenze societarie (BV.2006.00133 scaricabile da www.sozialversicherungs-gericht.zh.ch).

2.5. Nella

fattispecie concreta, al fine di stabilire se per l’attività di docenza presso

la CV 2 l’attrice sia esonerabile dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 1j

cpv. 1 lett. c OPP 2, occorre stabilire se tale attività ha carattere

accessorio.

Pacifico

è che Martina Erni esercita l’attività indipendente di fisioterapista, per la

quale dal 1° giugno 1992 è affiliata presso la Cassa __________ AVS (cfr. la

relativa dichiarazione 10 gennaio 2008 della Cassa. Sulla definizione dello

statuto di salariato e indipendente ai sensi dell’AVS, determinante anche per

la LPP cfr. RCC 1985 p. 369; Vetter,

op. cit.,

p. 27).

A

comprova del tempo dedicato all’attività di fisioterapia (svolta presso il

proprio studio a __________, con due dipendenti a tempo parziale), l’attrice ha

fotocopiato l’agenda degli appuntamenti lavorativi relativi al 2007 ed al 2008

(doc. U, aggiornato alla data dell’inoltro della petizione), quantificando settimanalmente,

senza tenere conto dell’attività di docenza, in 36,5 le ore di cura dei

pazienti e in 2 ore per i lavori amministrativi (svolti al di fuori degli orari

indicati) (cfr. specchietto riassuntivo in doc. V). In pratica, solo il

mercoledì pomeriggio non è occupato dall’attività di fisioterapia.

Per l’attività

di docenza presso la CV 2 essa è stata assunta al 25%, come da contratto 4

luglio 2007 (doc. C). Dal 1° settembre 2008 il grado di occupazione è stato

aumentato al 30% (cfr. contratto 28 luglio 2008 in doc. FF). Come risulta dal programma d’insegnamento 2007 – 2008 tale attività è molto irregolare

(doc. Z, AA e BB). L’attrice ha quantificando in 120 le ore di insegnamento e in

24 quelle di visita presso il luogo di stage degli allievi, alle quali ha aggiunto

Considerandi

altrettante ore per la preparazione, per totali ca. 550 ore annuali

(cfr. petizione p. 6).

Dal punto

di vista economico, nel 2006 l’attrice ha registrato fr. 237'477,05 di onorari

da fisioterapia, fr. 207'448,19 nel 2007 (cfr. bilancio definitivo 31.12.2007

in doc. LL) e fr. 157'746,35 nel 2008 (cfr. conto contabile “Honorareinnahmen”,

doc. DD). Per il primo mese e mezzo del 2009 gli onorari incassati sono stati

maggiori del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (confronto

tra il citato doc. DD e il doc. EE, riguardante le registrazioni degli onorari

sino al 20 febbraio 2009). A mente dell’attrice la flessione complessiva degli

onorari nel periodo 2006 – 2008 è dovuta all’inasprimento della politica

operata da Santésuisse, secondo cui i medici che prescrivono più fisioterapia rispetto

alla media dei medici operativi devono assumersi i costi eccedenti la media,

allegando al riguardo due articoli di giornali (doc. S). Il reddito da tale

attività indipendente imponibile nel 2007 (unica notifica di tassazione

allegata) è stato fissato, dopo evasione di un reclamo, a fr. 53'000 (cfr.

notifica di tassazione 2007 del Canton Grigioni, essendo l’attrice domiciliata

a __________ /GR nonostante l’indirizzo postale sia a __________ /TI; doc. OO).

Per la

docenza alla CV 2 nel 2007 l’attrice ha percepito un salario lordo di fr.

27'425.-- (doc. C), aumentato dal 1° settembre 2008 a fr. 33'503.--, a seguito del potenziamento del grado di occupazione dall’iniziale 25%

all’attuale 30% (doc. FF).

Visto

quanto sopra, si può dedurre che l’attività principale svolta dall’attrice sia

quella di fisioterapista, professione che le occupa la maggior parte del tempo

lavorativo (sull’importanza dell’elemento temporale quale criterio di confronto

vedi Brühwiler, op. cit., § 22 N. 22, p. 81 citato nella menzionata STCA 19

novembre 2003; cfr. consid. 2.4).

È vero

che dal 1° settembre 2008 il pensum lavorativo alla CV 2 è passato dal 25% al

30%, ma il grado di occupazione non è del 50%. Al riguardo va infatti ricordato

che nella sentenza DTF 129 V 132 l’Alta Corte aveva ravvisato in due attività

esercitate al 50%, con pari intensità ed a condizioni salariali paragonabili,

la presenza di due attività principali equivalenti (cfr. consid. 2.4), ciò che

non è il caso in esame.

Certo che

dal punto di vista economico, rispetto al reddito aziendale, il salario lordo

percepito è consistente (nel 2007, unico anno di paragone, il reddito netto

fiscalmente imponibile era fr. 53'000.—, mentre in quell’anno il salario lordo

ammontava a fr. 27'425.--). Ciò non toglie che il provento dall’attività di

fisioterapia è comunque superiore al salario di docente. Del resto, trattandosi

di un’attività indipendente, dal punto di vista fiscale l’attrice può fare capo

a diverse deduzioni non date ai dipendenti. Non va comunque dimenticato che gli

onorari incassati, seppur in flessione, sono di entità importante.

Pertanto,

l’aspetto temporale ed economico porta a considerare l’attività di fisioterapia

come principale rispetto all’insegnamento presso la CV 2, di natura accessoria

(cfr. al riguardo STCA ZH 30 aprile 2008 citata al consid. 2.4).

Non da

ultimo, come evidenziato nella petizione (cfr. p. 5), precedentemente l’attrice

aveva lavorato nella misura del 25% presso la Scuola __________, percependo un

salario simile a quello attualmente versato dalla CV 2 senza essere stata assoggettata

alla previdenza professionale. Dai relativi certificati salariali prodotti risulta

infatti che nel 2003 essa aveva percepito un salario di fr. 25'200.--, nel 2004

di fr. 30'360.-- e nel 2005 di fr. 26'280.-- (tutti gli importi superavano il

salario minimo ex art. 7 LPP) e non vi figura la deduzione dei contributi LPP (doc.

T).

Certo

l’attrice, lavoratrice indipendente ed esonerata dall’obbligo contributivo

previdenziale per l’attività accessoria, può fiscalmente fare capo ad una

deduzione per il III pilastro (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3) maggiore di quella prevista

per un indipendente con guadagno accessorio sottostante alla previdenza

professionale (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3) (cfr. al riguardo la Circolare n. 18

del 17 luglio 2008 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa

al “Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del

pilastro 3a”, punto 5.6 lett. b: “Indipendente con un guadagno accessorio sottostante

alla previdenza professionale [secondo pilastro]”). Tuttavia, nel postulare l’esonero

l’attrice non ha fatto che chiedere una corretta applicazione della legge.

In

conclusione, AT 1 va esonerata dall’assicurazione obbligatoria LPP,

rispettivamente dal pagamento dei contributi previdenziali, per l’attività di

docenza presso la CV 2, con effetto dal 1° settembre 2007. Ne consegue che la Fondazione

dovrà riversarle i contributi finora percepiti (sia la quota parte del datore

di lavoro e del salariato) e la CV 2 è tenuta a rettificare i relativi conteggi

salariali, stralciando dal salario lordo la trattenuta del 2° pilastro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§

AT 1, in applicazione dell’art. 1j cpv. 1 lett. c OPP 2, è esonerata

dall’assicurazione obbligatoria LPP, rispettivamente dal pagamento dei

contributi previdenziali, per l’attività di docenza presso la CV 2, con effetto

dal 1° settembre 2007.

§§

La CV 1 è condannata a riversare a AT 1 i

contributi finora percepiti e la CV 2 a rettificare i relativi conteggi

salariali.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 e la CV 2 verseranno, in solido, fr. 1'500.-- di ripetibili a AT 1

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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