34.2008.8
Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro
7 agosto 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2008.8
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2008.8
rg/gm
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 6 febbraio
2008 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
effetto dal 1. gennaio 2006, tramite contratto d’adesione 7 febbraio 2006 con
la AT 1 (doc. A), la CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
1.2.
A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffida e sciolto il
contratto d’adesione con effetto al 31 dicembre 2006 (doc. M, P) – di arretrati
contributivi per un ammontare complessivo di fr. 43'198.10 (cfr. conteggio
definitivo 27 aprile 2007, doc. P), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________
dell’UEF di __________ (doc. R), con la petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto
la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora
al 5% dal 27 aprile 2007, nonché al rimborso di fr. 600.-- per spese di mora e
di ulteriori spese, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
al suevocato precetto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.3. La
società convenuta, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza
11 marzo 2008), non ha presentato la risposta di causa.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
3.
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-geber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere
agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
4.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
5.1. Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in
oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte della società convenuta.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente
i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e
previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi
ammesso, atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi previste
nel contratto d'adesione e nel regolamento (doc. C) risultano in concreto
essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di
quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore
di lavoro (cfr. estratti sub doc. E e P), il credito per contributi non soluti
(compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto)
fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.
5.2. Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale
ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13
maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006
nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella
causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere
riconosciuti i costi per fr. 600.-- ulteriormente addebitati al datore di
lavoro nell’aprile 2007 (cfr. estratto conto sub doc. P) e compresi
nell’importo di fr. 43'198.10.
5.3. Dall’estratto
conto sub doc. F risulta che con valuta 5 aprile 2007 la Fondazione ha
addebitato al datore di lavoro la somma di fr. 100.-- a titolo di anticipo
delle spese realtive ad un precedente precetto esecutivo fatto spiccare nei
confronti della società in data 16 aprile 2007 ed in seguito ritirato (doc. L,
O). A torto.
Al
riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione
in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato
dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Per i medesimi motivi deve pure essere disattesa la richiesta attorea
tendente al rimborso delle spese afferenti al precetto esecutivo spiccato il 6
luglio 2007 e di cui è chiesto il rigetto definitivo.
5.4 Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
della convenuta deve essere cifrato in fr. 42'498.10 (43'198.10 – 600 –
100).
6. La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 27 aprile
2007.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora
con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
7.
Chiesta è altresì, come accennato, la pronuncia del rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6 luglio 2007 dell’UEF di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé
et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice
civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
8. Giusta
l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è
di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e
le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che
l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale
del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998
p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza
un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta
su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è
tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in
materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in
tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo
conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.
Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288,
290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 400.--;
9.
L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,
di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).). Tuttavia, se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI
Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si giustifica
l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr.
500.-- per ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 fr. 42'498.10 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2007.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 6 luglio 2007 dell’UEF di __________
limitatamente all’importo di fr. 42'498.10 oltre interessi al 5% dal 27 aprile
2007.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico
della convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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