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34.2009.20

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18 marzo 2010Italiano98 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332

consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui

l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia

istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e

nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto

di previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr.

sopra consid. 2.6 e il citato SVR 2004 BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; cfr. Moser,

Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STCA non pubbl.

del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29

cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di

previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto

all'invalidità (cfr. SVR 1997 BVG N° 80).

2.3. L’art. 26

LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,

sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale

sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo

(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in

vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il

più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

Per

l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di

invalidità se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è

invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%

e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

2.4. L’art. 4 LAI

(in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al

guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito

AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno

nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre

professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111

V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.

488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono

con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività

diverse.

Per la

stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

Secondo

la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di

previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità

non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c

e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid.

3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di

invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2,

SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è

infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo

vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto

di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni

dell’AI.

Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,

115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a;

SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in

Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308

dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra

parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita

agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che

potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale

obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i

OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura

pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di

opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,

parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V

64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.

1; cfr. anche le STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio

2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del

16 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art.

49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir

sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza

viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA,

venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS

2006 consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF

9C-689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo

il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,

bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti

e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000;

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende

che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte

dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo

l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03 del

9 novembre 2004).

In virtù

dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce

unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità

di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p.

465/466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a

favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 p. 155; 1996 p. 48 consid. 2b e

2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V

208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre,

se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è

vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire

liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà

senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una

valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118

V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).

Secondo

la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù

dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.

Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993

consid. 3).

2.5

Va ancora

precisato che secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo

di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si

pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in

una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di

un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita

di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno

versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264

consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui

"l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b;

STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia

tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve

essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale

(cfr. SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già

citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

"

l’ancienne institution de prévoyance ne saurait,

en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la

maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de

travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

In tal

caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120

V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.

210).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando

dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;

questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un

reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento

(SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 p. 69segg.; DTF

123.

V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In

questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa

l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il

riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei

risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e

riferimenti a SZS 1997 p. 67).

Relativamente

al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì

configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in

secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere

che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,

il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss,

in particolare 124).

2.6

Nella

fattispecie, l’art. 13 del Regolamento della Cassa convenuta (nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2007; cfr. DTF 121 V 97; cfr. anche le successive

versioni, doc. XLIII; cfr. consid. 2.11) prevede, fra l'altro, l’erogazione

della pensione di invalidità disponendo quanto segue:

"

13.

Prestazioni d'invalidità

13.1

Sussiste

un'invalidità se la persona assicurata è invalida almeno al 40% secondo

l'assicurazione invalidità federale (AI).

13.2

La persona

assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità se è invalida secondo l'AI in

ragione di almeno il

70%: ad una rendita intera

60%: a tre quarti di rendita

50%: a mezza rendita

40%: ad un quarto di rendita

13.3

Il diritto

alla rendita d'invalidità si estingue al raggiungimento dell'età di

pensionamento e subentra il diritto alle prestazioni di vecchiaia che devono

corrispondere almeno alle prestazioni d'invalidità LPP esigibili al

raggiungimento dell'età di pensionamento.

13.4

L'intera

rendita d'invalidità ammonta al 40% del salario coordinato.

13.5

Il contro

di vecchiaia della persona assicurata è tenuto anche durante il periodo in cui

sussiste l'invalidità, ed à alimentato dagli accrediti di vecchiaia e dagli

interessi.

13.6

Per ogni

figlio sussiste il diritto ad una rendita per figli invalidi pari al 10% del

salario coordinato fino al 20° compleanno. Se il figlio studia o segue una

formazione professionale, oppure è invalido almeno nella misura del 70%, la

rendita è versata al più tardi fino al 25° compleanno.

13.7

In

conformità alle prescrizioni del Consiglio federale, le rendite d'invalidità e

le rendite per figli d'invalidi corrisposte da oltre 3 anni sono adeguate

all'evoluzione dei prezzi sulla base delle prestazioni secondo la LPP.

13.8

Il salario

coordinato determinante corrisponde alla media del salario coordinato

conseguito negli ultimi 12 mesi che precedono l'evento assicurativo. Aumenti di

salario superiori a CHF 500.-- avvenuti durante questo periodo non sono presi

in considerazione. In casi ben motivati la CV 1 può derogare a questa

disposizione.

13.9

La CV 1

riduce le sue prestazioni nella stessa misura in cui l'AVS/AI riduce, revoca o

rifiuta una sua prestazione, perchè l'avente diritto ha causato per colpa grave

l'invalidità o rifiuta una misura di reintegrazione dell'AI. Lo stesso vale nel

caso di riduzione o rifiuto di prestazioni dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione militare.

13.10

In caso di

espiazione di una pena le prestazioni sono sospese analogamente

all'AVS/AI." (Doc. U)

Dal

tenore della norma emerge che il concetto di invalidità del Regolamento

coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI.

2.7

Nel caso in

esame litigioso è, come detto, il grado di invalidità da riconoscere

all’attore.

Dall’incarto

AI emerge che l’Ufficio AI, mediante provvedimento cresciuto incontestato in

giudicato del 21 maggio 2008 (doc. 56), ha statuito che il diritto alla

rendita intera di invalidità dell'AI a favore di AT 1 è sorto con effetto dal

1.

gennaio 2007.

Le

affezioni di cui è portatore l’attore - segnatamente l’artrite reumatoide -

sono di natura manifestamente labile; secondo l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

(nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007) in tale ipotesi il diritto

alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui

l’assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al

lavoro per almeno il 40% in media; l’Ufficio AI ha quindi fatto partire il

periodo di carenza nel gennaio 2006.

A ragione

quindi la Cassa convenuta non contesta di essere debitrice di un’eventuale

prestazione di invalidità, considerato come appaia pacifico che l’insorgenza

dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è da ricondurre al mese

di gennaio 2006 e, quindi, in un momento in cui l’attore era attivo per la __________

SA e, quindi, assicurato presso la CV 1 La medesima contesta

tuttavia il grado di invalidità attribuito dall’AI, in quanto a suo dire

l’interessato sarebbe incapace al guadagno nella misura massima del 40%.

Va

innanzitutto rilevato che la convenuta contesta che la decisione dell'AI del

21.

maggio 2008 attribuente all’attore la prestazione intera d'invalidità le sia

stata notificata.

Per la

giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.4 e DTF 130 V 273, 129 V 75 e 150) se

l’istituto di previdenza è stato coinvolto nella procedura amministrativa il

diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità della previdenza

professionale non va esaminato in modo autonomo, ma quanto deciso dall'AI è di

principio vincolante ai fini previdenziali.

Anche in

questa ipotesi (di vincolo alle conclusioni dell’AI), conformemente alla

giurisprudenza ricordata sopra al consid. 2.4, l’istituto di previdenza può

tuttavia scostarsi dalla conclusioni tratte in ambito AI se e nella misura

in cui le stesse si siano fondate su valutazioni essenzialmente

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità in ambito AI e

inoltre quando le stesse siano manifestamente errate.

Nella

presente fattispecie la Cassa convenuta è stata inizialmente coinvolta nella

procedura pendente di fronte all’AI a dipendenza della domanda di prestazioni

presentata dall’assicurato. Il progetto di decisione del 7 marzo 2008 è infatti

stato notificato alla Cassa, la quale ha di conseguenza chiesto in visione gli

atti AI e in seguito informazioni in merito ai rapporti di lavoro

dell’assicurato e sulla perizia del dr. __________ (doc. 21, 23, 24, 25, 26,

29, 33, 35; cfr. anche al consid. 2.8). Per chiarire la situazione in data 19

agosto 2008 ha inoltre affidato l’incarico al dr. __________ di eseguire una

perizia reumatologica (doc. 51).

Considerato

come la Cassa abbia per contro negato di aver ricevuto la decisione 21 maggio

2008, il TCA ha chiesto all’Ufficio AI se tale provvedimento le fosse stato

notificato. In risposta l’Ufficio AI ha comunicato che la notifica della

decisione formale era di pertinenza della Cassa di compensazione __________

(XXX). Interpellata dal TCA, quest’ultima in data 10 dicembre 2009 ha affermato:

"

(…) La rendita di invalidità con la rendita per

figli per __________ è stata notificata formalmente in data 21 maggio 2008 anche

alla CV 1. In allegato le mandiamo una copia interna della decisione di

rendita. La decisione è stata mandata il giorno stesso, cioè il 21 maggio 2008

via posta interna al servizio rendite della CV 1. La posta interna arriva al

destinatario al più tardi il giorno dopo.“ (doc. XXXII)

In

proposito, la convenuta ha invece ribadito di non aver ricevuto la decisione in

oggetto, sottolineando come la CV 1 sia un’entità giuridicamente ben distinta

dalla Cassa di compensazione __________ (XXXVIII).

In

effetti la Cassa Pensione è una fondazione e, quindi, un’entità giuridica ben

distinta dalla Cassa di compensazione CV 1 (XXXVIII).

D’altra

parte dall’incarto prodotto in causa risulta il ricevimento, da parte della

convenuta, del progetto di decisione 7 marzo 2008 (doc. 25). Emerge inoltre che

dopo aver richiesto informazioni all’AI e ai medici interpellati, e fatto

eseguire la perizia dal dr. __________, in data 17 settembre 2008 la Cassa convenuta

ha chiesto all’assicurato se fosse in possesso di una decisione dell’AI (doc.

54). Con scritto 18 settembre 2008 l’assicurato inviava di conseguenza copia

della decisione alla Cassa LPP (doc. 57).

Ora,

considerato come dagli accertamenti esperiti da questo TCA risulta che la

decisione di rendita di invalidità dell’AI non è stata notificata per invio

raccomandato, ma trasmessa dalla Cassa di compensazione per posta interna

(senza che, per quanto emerso in causa, esista una prova dell’avvenuto e

effettivo ricevimento da parte della destinataria, per esempio nella forma di

una ricevuta sottoscritta dalla destinataria), non è possibile ammettere

l’avvenuta notifica della stessa alla convenuta. Il fatto che la Cassa di

compensazione dichiari di averla inviata per posta interna non prova ancora che

la convenuta abbia effettivamente ricevuto la comunicazione in oggetto e, a

maggior ragione, che ne abbia avuto effettiva conoscenza. In effetti la

dimostrazione che la decisione è stata inviata alla Cassa pensione, per posta interna,

non equivale ancora a dimostrazione di recapito dell’invio.

D’altra

parte, effettivamente, non è possibile imputare alla convenuta la conoscenza

della decisione in oggetto per il solo fatto che anche la Cassa di compensazione

fa parte del “gruppo” , trattandosi chiaramente di due entità giuridicamente

del tutto separate l’una dall’altra, con funzioni ben diverse e distinte. Del

resto anche fisicamente le due entità sono divise e localizzate a due indirizzi

differenti, pur nella medesima città.

In

sostanza quindi, in difetto di una prova conclusiva in tal senso, occorre

partire dal presupposto che la decisione 21 maggio 2008 non è pervenuta alla

convenuta e non le è quindi stata notificata ai sensi della legge. Per quanto è

infatti dato di dedurre dall’incarto in causa, la Cassa convenuta ha avuto per

la prima volta conoscenza della decisione dell’AI in data 23 settembre 2008

quando la decisione le è stata inviata dall’assicurato stesso (doc. 57). Va

detto infatti che nell’ambito del diritto pubblico e in particolare nel diritto

delle assicurazioni sociali, l’onere della prova della tempestività di un invio

incombe, per giurisprudenza e dottrina, a chi se ne prevale (DTF 99 Ib 359

consid. 2; Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974 pag.

64segg). Inoltre l’onere della prova dell’avvenuta notifica di un atto

amministrativo incombe all’autorità amministrativa; qualora la notifica o la

relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita

dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2; 115 V 113 con riferimenti; cfr. STCA

36.2008.155

del 24 giugno 2009).

In

concreto dunque la prova della regolare notifica alla Cassa convenuta della

decisione in materia di AI incombeva all’attore, se da essa egli intende dedurne

diritti.

Le

conseguenze di questa mancata notifica nell’ottica del vincolo o meno alle

conclusioni dell’AI (cfr. consid. 2.4 e DTF 130 V 273, 129 V 75 e 150) possono comunque

in questa sede rimanere aperte, potendo pure restare indeciso anche il tema di

sapere se la Cassa convenuta, essendo informata della procedura AI in atto e a

conoscenza del progetto di decisione dell’AI, avrebbe dovuto attivarsi per

ottenere la tempestiva notifica della decisione (cfr. sopra al consid. 2.4 e

SZS 2006 p. 367; DTF 132 V 1; SVR 2008 BVG n. 1 p. 2; STF 9C-689/2008 del 25

febbraio 2009, STF B 111/02 del 14 giugno 2004). In effetti, come meglio si

dirà nel proseguio, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ammettere un vincolo

alle conclusioni dell’AI, questo TCA ritiene di potersi scostare da tali

conclusioni in punto al grado di invalidità, le stesse poggiandosi su un

apprezzamento insostenibile (cfr. in particolare al consid. 2.12 che segue),

con la conseguenza che il diritto dell'attore alla rendita d'invalidità della

previdenza professionale va esaminato in questa sede in modo autonomo, ciò che

evidentemente non esclude che la valutazione si fondi anche su elementi

raccolti dall'Ufficio AI.

2.8

In concreto,

dagli atti emerge che AT 1 è affetto da artrite reumatoide sieropositiva.

Ricevuta

nel giugno 2007 la richiesta di prestazioni, l’AI ha innanzitutto richiamato

agli atti la documentazione dell’assicurazione malattia dell’assicurato. La __________

ha quindi prodotto i propri atti fra i quali il certificato della dr.ssa __________,

reumatologa, del 7 luglio 2006 attestante quanto segue:

"

Il mio sopraccitato paziente soffre di una

poliartrite cronica con attività infiammatoria molto alta. Il signor __________

è sottoposto a diverse terapie antiinfiammatorie e a una cura di base con

Methotrexate e Salazopirina. Purtroppo la malattia è molto aggressiva, motivo

per cui il paziente è già da gennaio 2006 inabile al lavoro e credo sia

necessaria un'invalidità. Egli è stato alla Clinica Universitaria di __________,

dove hanno confermato un'attività infiammatoria della malattia molto alta e

hanno consigliato un cambiamento della terapia che, purtroppo, ha effetti

collaterali e per iniziare si necessita un'ospedalizzazione del paziente."

(Doc. B)

L’Ufficio

AI ha quindi interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________,

specialista in reumatologia, il quale nel suo rapporto del 28 settembre 2007 ha confermato la diagnosi di “artrite reumatoide sieropositiva parzialmente refrattaria” oltre

che “talassemia minor”, concludendo per un’incapacità lavorativa completa dal

22.

agosto 2006, a causa della patologia reumatologica comportante dolori e

gonfiori articolari recidivanti e valutando lo stato di salute del paziente

suscettibile di peggioramento (doc. AI 10). Nell’allegato rapporto allestito il

27.

settembre 2007 per la __________ il dr. __________i affermava tra l’altro

quanto segue:

"

(...)

3) Referto medico oggettivo? Gravità delle

affezioni?

Malgrado trattamento complesso con medicamenti

biologici di base (Ilumira) da 1 anno, iniziato il 15.09.06, ulteriore

trattamento di base già in corso precedentemente con Methotrexate e Prednisone

e trattamento sintomatico con Voltarène, si è osservata una remissione solo

parziale della poliartrite che è da ritenere grave, parzialmente refrattaria e

invalidizzante. (...)

6) Ripresa lavorativa del mestiere abituale? Da quando e in che

percentuale?

Nell'ultima attività lavorativa quale esercente

di ristorante il paziente è da ritenere completamente inabile al lavoro anche

dopo il miglioramento parziale osservato nell'ultimo anno; anche nella

penultima attività lavorativa quale titolare di agenzia di viaggi con obbligo

di molti spostamenti per lavoro, il paziente è da ritenere completamente

inabile; considerata l'evoluzione invalidizzante da oltre 1 anno è stata

inoltrata una domanda di invalidità.

7) Ripresa lavorativa in un'altra attività confacente le

possibilità della persona assicurata? Da quando e in che percentuale? Che tipo

di lavoro?

Considerata l'età, la formazione professionale e

le ultime 2 attività lavorative particolarmente pesanti esercitate nel corso

degli ultimi 20 anni e il relativo reddito elevato, non è attualmente

proponibile in modo realistico un'altra attività lavorativa confacente alle

possibilità dell'assicurato.

8) Prognosi?

La prognosi è da ritenere riservata considerata

la risposta solo parziale al trattamento pesante iniziato 1 anno fa, in assenza

di altri trattamenti disponibili sul mercato per questo tipo di malattia.

9) Osservazioni da parte sua?

Considerato quanto detto sopra è stata inoltrata

una domanda di invalidità ritenendo il paziente completamente invalido nelle

sue attività precedenti esercitate nel corso degli ultimi 20 anni; questa

evoluzione corrisponde all'ipotesi già formulata nel precedente rapporto del

21.12.06

alla domanda Nr. 9; si ritiene quindi giustificata una prestazione di

incapacità lavorativa di lunga durata nei termini contrattuali." (Doc. AI 11)

Dal canto suo,

il dr. __________, reumatologo, in una perizia eseguita il 1 gennaio 2007 per

conto della __________, confermata la nota diagnosi di artrite reumatoide,

concludeva quanto segue:

"

(...)

Capacità lavorativa sia nell'attività abituale

che in un'altra attività?

Al momento attuale l'assicurato non è in grado di

esercitare lavori che implicano movimenti ripetitivi rispettivamente posizioni

statiche e il carico delle articolazioni alle estremità superiori ed inferiori.

Per quanto riguarda la sua ultima attività principale come gerente, sarà

necessario accertare, tramite il vostro ispettore, quali mansioni comprende: lo

stato di salute attuale permette unicamente funzioni dirigenziali e di

controllo, per le quali l'assicurato risulta abile al lavoro nella misura

completa, per le altre mansioni richiedenti movimenti e sforzi ripetitivi con

le articolazioni, l'assicurato risulta inabile al lavoro in misura completa.

Qualora rimanesse ulteriormente inabile al lavoro

sull'arco dei prossimi 3 mesi, proporrei che venga rivisto in ambito

universitario.

Vista l'inabilità lavorativa prolungata, al 100

%, oramai da quasi un anno, a titolo cautelativo, sebbene la malattia non sia

ancora stabilizzata, è opportuno che l'assicurato inoltri richiesta di

prestazioni all'assicurazione invalidità." (Doc.

9)

Nelle sue

Annotazioni del 9 novembre 2007 il dr. __________, medico del Servizio medico

Regionale dell’AI (SMR) ha concluso quanto segue:

"

(...)

Diagnosi con influsso CL:

1) Artrite reumatoide sieropositiva

parzialmente refrattaria (2003)

2) Talassemia minor (nascita)

Dr. __________ (internista-reumatologo)

28.09.2007

IL 100% dal 23.01.2006 al

"indeterminato". Suscettibile di peggioramento. Malgrado i diversi

trattamenti di base si è osservato solo miglioramento parziale. Quadro clinico

caratterizzato da algie ai movimenti ma anche a riposo.

Dolori a numerose articolazioni, in particolare

alle mani, ai piedi ed alle ginocchia dove vi sono gonfiori recidivanti.

Terapia: Humira,

Methotrexate, Prednisone e Voltaren.

Dr. __________ (reumatologo) 01.2007

CL 100% unicamente funzioni dirigenziali e di

controllo.

CL 0% per attività che richiedono movimenti e

sforzi ripetitivi con le articolazioni.

Artrite reumatoide sieropositiva.

Attualmente non è in grado di esercitare lavori

che implicano movimenti ripetitivi, rispettivamente posizioni statiche e il

carico delle articolazioni alle estremità superiori ed inferiori.

PROCEDERE

Documentazione medica sufficiente.

IL 0% dal 23.01.2006 unicamente attività con

funzioni dirigenziali e di controllo.

IL 100% per attività che richiedono movimenti e

sforzi ripetitivi con le articolazioni.

Quindi non attività che implicano movimenti

ripetitivi, rispettivamente posizioni statiche e il carico delle articolazioni

alle estremità superiori ed inferiori.

Nella sua ultima attività di gerente, necessario

accertamento,

per accertare quali mansioni comprende."

(Doc. AI 17)

Nel suo

rapporto del 25 febbraio 2008 il consulente in integrazione dell’AI concludeva

proponendo l’attribuzione di una rendita intera. Secondo il consulente le

possibilità di impiego dell’assicurato in un’attività confacente con il suo

problema alla salute risultavano del tutto teoriche, considerato anche come il danno alla salute dell'assicurato risultasse essere suscettibile di

peggioramento e ritenuto anche la difficoltà di reperire in un mercato del

lavoro in equilibrio un'attività completamente confacente con le limitazioni

funzionali, così come anche l'età, l'esperienza professionale monovalente (doc.

19.

e cfr. al consid. 2. 12 che segue).

Di conseguenza

l’AI, mediante progetto d’assegnazione di una rendita, in data 7 marzo 2008 ha deciso per la concessione di una rendita a partire dal 1. gennaio 2007 sulla base delle

seguenti motivazioni:

"

(...)

Esito degli accertamenti:

Dal 23.01.2006 (inizio dell'anno di attesa) la

sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

● La documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva la completa

incapacità lavorativa per tutte le attività che implicano movimenti ripetitivi,

rispettivamente posizioni statiche ed il carico delle articolazioni alle

estremità superiori ed inferiori. Preso atto delle importanti limitazioni e la

situazione socio-professionale, si ritiene che non sia più inseribile nel

mercato libero del lavoro, pertanto, fa stato una capacità di guadagno residua

nulla ed un grado d'invalidità del 100%.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.01.2007, ovvero dopo la carenza dell'anno

d'attesa, ha diritto ad una rendita intera d'invalidità. (...)" (Doc. AI

20)

Con scritto 12

marzo 2008 la Cassa convenuta, preso atto del progetto di decisione, ha chiesto

all’Ufficio AI di visionare l’incarto (doc. AI 22), che le è quindi stato

inviato il 17 marzo seguente (doc. AI 23). In data 9 aprile 2008 la Cassa

pensione ha chiesto all’Ufficio AI informazioni su altri rapporti di lavoro

dell’assicurato e sulla perizia del dr. __________. L’AI ha informato la Cassa

che la perizia era ottenibile dalla __________ (doc. AI 24 e 25).

Mediante

decisione del 21 maggio 2008 l’AI ha confermato il progetto di decisione e,

quindi, l’attribuzione all’assicurato di una rendita intera dal 1. gennaio 2007

(doc. AI 31, 32).

La Cassa

convenuta ha incaricato in data 19 agosto 2008 il dr. __________, reumatologo

di __________, di eseguire una perizia (doc. 51), la quale è quindi stata resa

in data 11 settembre 2008, e nella quale il perito, confermata la diagnosi

principale di poliartrite reumatoide (oltre a altre diagnosi correlate),

affermava quanto segue:

"

(...)

Die Arbeitsfähigkeit ist, aus rein

somatisch-rheumatologischer Sicht beurteilt, für die zuletzt ausgeübte

berufliche Tätigkeit dieses Versicherten, als Gerant in einem Restaurant, nicht

mehr gegeben seit dem 23.01.06.

Für eine angepasste Verweistätigkeit kann ich

derzeit, aus rein somatisch-rheumatologischer Sicht beurteilt, eine

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 35 bis 40 % formulieren. Dieses zumutbare

Arbeitspensum kann sowohl am Stück als auch, mit vermindertem Tempo, über den

Tag verteilt abgeleistet werden.

(...)

Die angepasste Verweistätigkeit für

diesen Versicherten liegt in einem temperierten (Raumluft) Raum, beschrankt

sich auf leichtgradig körperlich belastende Arbeiten, und lässt die Möglichkeit

zu, zu wechseln zwischen sitzender, stehender und gehender Körperhaltung. Das

Einhalten der Rückenergonomie ist als zwingend vorauszusetzen. Die repetitiv zu

bewegenden Gewichte sollten nicht schwerer als 3 bis 4 kg sein. Derzeit ist der feinmotorische Einsatz der Hände nicht möglich, was jedoch zukünftig nicht

der Fall sein muss. Arbeiten, die repetitiv oberhalb der Kopfhöhe auszuüben

sind, sollten vermieden werden.

Ungünstig auf eine erfolgreiche

Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess könnten sich auswirken

krankheitsfremde Faktoren, wie: Langer anhaltende berufliche Arbeitsabstinenz

mit unterdessen erfolgter IV-Berentung, begrenzte Deutschsprachkenntnisse,

fehlende Berufsausbildung und das Alter des Versicherten. (...)"

(Doc. 51)

Richiesto a

pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività quale

telefonista o impiegato d’ufficio, il perito ha concluso per una capacità del

60-65% precisando inoltre che esistevano anche altre attività idonee al suo

stato (doc. 51 pag. 10).

Dal punto

di vista professionale risulta che l’assicurato è stato da ultimo attivo per la

__________ SA, dall’aprile 2005, quale gerente responsabile di un ristorante a

__________ (doc. AI 16) (inc. disoccupazione e doc. 18). Precedentemente era

stato attivo quale operatore turistico, manager di società di collocamento di

personale, organizzatore di eventi e responsabile di un ufficio cambi (doc. AI

6).

2.9

Deve essere

premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STF I 355/03 del 26 agosto 2004, consid. 5; STF

U 329/01 del 25 febbraio 2003, STF U 330/01; STF I 162/01 del 18 marzo 2002; DTF

125.

V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108,

1997.

p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS

1988.

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha

inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al

SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è

in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p.

188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori

privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STF I 355/03 del 26 agosto 2004).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF U 329/01 e 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF U 329/01 e

S., U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale,

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).

2.10

Secondo

questa Corte, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche

all'inserto, risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85

p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b;

RAMI 1994 p. 210/211), che a dipendenza del danno alla salute che ha provocato

l’insorgere dell’invalidità - e meglio l’artrite reumatoide - l'assicurato

subisce, a decorrere dal mese di gennaio 2006, una diminuzione della capacità

lavorativa totale nell’ultima professione esercitata quale gerente così come in

ogni altra attività che implichi movimenti ripetitivi rispettivamente posizioni

statiche e il carico delle articolazioni alle estremità superiori ed inferiori

così come il sollevamento ripetitivo delle braccia al di sopra della testa,

mentre che in attività leggere, sedentarie e che rispettino i limiti elencati

dai periti interpellati la sua capacità lavorativa deve essere stimata nella

misura del 60%.

In

particolare, il dr. __________, nella sua perizia allestita il 1. gennaio 2007

su incarico della __________, ha infatti reputato possibili in sostanza (a suo

dire addirittura a tempo pieno) “funzioni dirigenziali e di controllo”, e

meglio lavori non implicanti movimenti ripetitivi rispettivamente posizioni

statiche e il carico delle articolazioni alle estremità superiori ed inferiori

così come il sollevamento ripetitivo delle braccia al di sopra della testa

(doc. 9 e sopra consid. 2.8).

Sulla

stessa linea è sostanzialmente il perito interpellato dalla convenuta, dr. __________,

per il quale tuttavia sono possibili “solo” nella misura del 60% attività

leggere (non implicanti il sollevamento ripetitivo di pesi superiori a 4 kg o movimenti ripetitivi al di sopra dell’altezza della testa), svolte in un ambiente temperato,

che permettano di modificare la posizione e il mantenimento di una buona

ergonomia della schiena (perizia dell’11 settembre 2008, doc. 51 e sopra al

consid. 2.8).

Questo

TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.9), non

intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui sono

pervenuti detti rapporti peritali che, nella loro sostanza, convergono a

conclusioni analoghe (doc. AI 27 e doc. 51; cfr. sopra consid. 2.8). Trattasi

in effetti di valutazioni mediche, eseguite da specialisti in reumatologia che

hanno valutato a fondo il caso dell’assicurato, e che sono da considerare

complete ed esaustive e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati

al considerando che precede.

Per

quanto in particolare attiene al rapporto del dr. __________, lo stesso si

basa, oltre che su una approfondita visita del paziente avvenuta il 5 settembre

2008.

e un’attenta valutazione della documentazione agli atti, su vari esami di

laboratorio e radiologici, e risulta nelle sue motivazioni così come nelle sue

conclusioni privo di contraddizioni, completo ed esaustivo. Lo specialista

spiega del resto in modo chiaro i motivi per cui l’assicurato è da ritenere

inabile in misura totale nell’attività lavorativa precedentemente esercitata,

mentre che deve essere ritenuta un’abilità del 60% in attività, quali ad

esempio l’impiegato d’ufficio o il telefonista, nelle quali egli abbia la

possibilità di evitare posizioni statiche e il carico delle articolazioni alle

estremità superiori ed inferiori così come il sollevamento ripetitivo delle

braccia al di sopra della testa.

Di

conseguenza a tale perizia va senz’altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali, osservato peraltro come

non esistano indizi che possano in qualche modo far dubitare della sua

imparzialità e attendibilità.

In

proposito, e con riferimento alle velate accuse di parzialità sollevate dall’attore,

non è superfluo osservare come la perizia del dr. __________ sia stata

commissionata dalla Cassa convenuta in un momento in cui la medesima non era

ancora al corrente della resa della decisione dell’AI e in ogni modo non era

ancora parte della presente causa.

Va

altresì osservato che il dr. __________ critica le terapie finora intraprese

per la cura dell’assicurato, osservando come la messa in atto di altre misure

medicamentose più appropriate potrebbero anche portare ad un miglioramento

(“deutliche Verbesserung”) e ad una conseguente ripercussione positiva sulla

capacità lavorativa anche nella precedente attività (doc. 51 pag. 8).

Del

resto, tali conclusioni confermano essenzialmente le conclusioni cui era giunto

il dr. __________ nella perizia allestita per la __________ il 1. gennaio 2007

(doc. AI 12). Come dianzi esposto, detto specialista, dopo aver concluso per

la medesima diagnosi, con tendenza al peggioramento e, quindi, la conclusione

di totale inabilità lavorativa per lavori implicanti movimenti ripetitivi

rispettivamente posizioni statiche e il carico delle articolazioni e delle

estremità superiori e inferiori, aveva stabilito che con riferimento alla sua

ultima attività svolta come gerente, per funzioni dirigenziali e di controllo

l’assicurato risultava abile al lavoro nella misura completa (doc. 9 e sopra al

consid. 2.8). Benché tale rapporto non si esprima esplicitamente in tal senso,

bisogna dedurre che secondo il perito l’assicurato andava ritenuto ancora abile

al lavoro per attività leggere non implicati movimenti ripetitivi rispettivamente

posizioni statiche e il carico delle articolazioni e delle estremità superiori

e inferiori. Anche questa perizia non evidenzia contraddizioni e non si

può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, per cui pure alla

stessa può essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati

criteri giurisprudenziali (consid. 2.7, 2.8, 2.9). Del resto tali conclusioni

erano state condivise e fatte proprie anche dal dr. __________ del SMR (doc. AI

17).

Tuttavia, a mente di

questo TCA, anche alla luce degli altri certificati medici

agli atti e soprattutto della perizia del dr. __________, l’esigibilità piena

in attività idonee (cioè non implicanti movimenti ripetitivi rispettivamente

posizioni statiche e il carico delle articolazioni e delle estremità superiori

e inferiori) stabilita, pur in modo non del tutto esplicito, dal dr. __________,

appare improntata a eccessivo ottimismo (cfr. consid. 2.8).

Va detto

peraltro che la valutazione di questo reumatologo è stata eseguita quasi due

anni prima di quella del collega dr. __________, circostanza questa non

irrilevante, considerato come la patologia di cui soffre l’assicurato fosse

tendente al peggioramento.

Del resto

va osservato che l’Ufficio AI si era sostanzialmente allineato alle conclusioni

del dr. __________ (e del dr. __________; cfr. sopra al consid. 2.8), il quale,

come detto, aveva tratto conclusioni sulla residua capacità lavorativa

dell’assicurato in sostanza “più sfavorevoli” per l’assicurato di quelle cui è

invece pervenuto il dr. __________. Va in effetti sottolineato che, come verrà

detto in seguito, l’Ufficio AI, omesso di esperire accertamenti medici

ulteriori al fine di chiarire la capacità lavorativa residua dell’assicurato in

attività leggere e confacenti ai limiti individuati, ha tratto la sua

conclusione di invalidità totale sulla base delle conclusioni del responsabile

del servizio di integrazione professionale, il quale è comunque partito dall’assunto

che dal punto di vista medico teorico l’assicurato era da ritenere abile in

attività adeguate e leggere.

A queste

conclusioni non possono d’altro canto mutare le allegazioni formulate dal dr. __________,

medico curante dell’assicurato, il quale nel suo certificato del 27 settembre 2007 ha in sostanza concluso per una totale incapacità lavorativa in ogni attività (doc. AI 11; cfr.

al consid. 2.8). Va detto in effetti che tale certificazione non si distanzia

nella sostanza da quelle del dr. __________ e del dr. __________ in punto alle

diagnosi invalidanti, ma trae semplicemente conclusioni diverse in merito alla

residua capacità lavorativa.

Tale

apprezzamento non è in ogni modo suscettibile di scalfire il valore probante

della valutazione dei periti dr. __________ e dr. __________.

La

certificazione del dr. med. __________ appare in effetti piuttosto laconica e

non sufficientemente motivata, specie per quanto riguarda la proponibilità o

meno di un’attività confacente ritenuto come la sua conclusione (cfr. punto n.

7) si basi più su considerazioni socio-economiche e professionali che

strettamente mediche (cfr. consid. 2.8). L’attestazione poi resa dal dr. __________

il 18 giugno 2008 alla convenuta non apporta nulla di nuovo, ma si limita a

conformarsi alle conclusioni dell’AI.

Non è

superfluo in proposito ribadire che al medico spetta soltanto fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e I 162/01 del 18 marzo

2002).

Il medico non deve, per

contro, determinare l’incapacità di guadagno presentata da un assicurato, la

quale va stabilita procedendo a un raffronto dei redditi (come indicato al

consid. 2.11).

Infine va

osservato che un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2; cfr. anche STF 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008).

Né del resto a tali conclusioni

possono mutare gli altri certificati agli atti, segnatamente quello della

dr.ssa __________ del 2 marzo 2006, trattandosi essenzialmente di una diversa

valutazione della capacità lavorativa tratta all’esordio della malattia

reumatologica e che, quindi, per espressa riserva della specialista, aveva

carattere provvisorio (doc. FF 3). Quanto poi al successivo certificato della

curante del 7 luglio 2006, lo stesso, appare piuttosto scarno e non motivato e,

richiamata nuovamente la suesposta giurisprudenza in merito ai

rapporti concernenti il medico curante, non può modificare le suesposte

conclusioni (doc.3 e sopra al consid. 2.8).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, non vi sono, a mente di questo Tribunale, ragioni che

permettano di discostarsi dalle conclusioni tratte dal dr. __________ nella sua

perizia dell’11 settembre 2008 (doc. 51).

Bisogna quindi

partire dal presupposto che l’assicurato presentava dal gennaio 2006

un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata,

mentre che in attività leggere e rispettose delle limitazioni segnalate dal

perito egli ha mantenuto una capacità lavorativa parziale nella misura del

60%.

2.11

Essendo

quindi appurata una capacità lavorativa medico teorica del 60% in attività

adeguate, richiamato l’art. 16 LPGA e ricordato inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4;

cfr. il consid. 2.4), occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla

salute dal profilo economico, ritenuto come, appunto, i dati economici

risultino determinanti.

Al medico compete in effetti la valutazione dello stato

di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui

l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura

il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche.

Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività

lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel

caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid.

4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, 1995, p. 201).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STF I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p.

96.

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti

in merito (DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U

168.

pag. 100s. consid. 3b).

D’altra

parte, visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(DTF 129 V 222 e rifermenti), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art.

29.

cpv. 1 lett. b LAI (in relazione agli art. 23 e 26 LPP, cfr. consid. 2.2. e

2.

) ritiene determinante il 2007 visto che l’assicurato ha iniziato ad

essere inabile al lavoro nel gennaio 2006.

2.12

Nel caso in

esame l’Ufficio AI aveva affidato il mandato all’Ufficio integrazione

professionale di esaminare il caso dell’assicurato. Nel suo rapporto del 25

febbraio 2008 il consulente in integrazione dell’AI concludeva quanto segue:

"

(...)

Attività esigibili -

senza (ri)formazione specifica

I medici, non potendo

esprimersi sull'abituale attività dell'A. di gerente, indicano necessario un

accertamento per valutare le mansioni che tale attività prevede.

Tale accertamento non é

possibile effettuarlo in quanto, a dipendenza del posto di lavoro che l'A.

potrebbe reperire, l'attività svolta cambierebbe notevolmente (non vi é un

mansionario generale che comprende tutte le mansioni richieste ad un

gerente).

Un accertamento in tale

professione ci donerebbe solamente la fotografia del posto specifico in cui

l'A. potrebbe svolgere la prova lavorativa e non risulterebbe quindi

risolutivo per quanto concerne la richiesta dei medici.

Il danno alla salute

dell'A. risulta essere suscettibile di peggioramento. Considerando il mercato

del lavoro in equilibrio mi é difficile riuscire a reperire un'attività

completamente confacente con le limitazioni funzionali che l'A. presenta

attualmente.

Considerando l'età

dell'A. e l'esperienza professionale monovalente, esso riscontrerebbe

sicuramente delle grosse difficoltà di adattamento nello svolgere attività

semplici ed adeguate, difficoltà che andrebbero a sommarsi a quelle imposte

dal danno alla salute, amplificando il discorso esposto sopra sulla

difficoltà di reperire un'attività adeguata.

Le possibilità di

impiego dell’A. in un’attività confacente con il suo problema di salute

risultano del tutto teoriche ed irrealistiche, come pure la messa in atto di

qualsiasi provvedimento di integrazione professionale, anche un accertamento

presso il CAP sarebbe destinato a fallire in quanto si tratta sempre e

comunque di attività ripetitive e che sollecitano le articolazioni

dell’assicurato.

Alla luce di quanto

esposto sopra propongo di attribuire all’A. una rendita AI del 100%.

(doc. AI

19)

Nella

decisione attribuente la rendita intera, l’Ufficio AI, “preso atto delle

importanti limitazioni e la situazione socio-professiona-le” ha quindi

ritenuto l’assicurato non più reintegrabile sul mercato libero del lavoro e

quindi inabile al lavoro al 100% basandosi di fatto integralmente sulle

conclusioni del consulente professionale (doc. AI 20 e sopra consid. 2.8).

Occorre qui ribadire che compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va poi rilevato che

il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra

offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta

cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o

perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid.

3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere

che la valutazione del consulente professionale dell’AI non può essere ritenuta

sostenibile.

Al

riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che non spettava al funzionario

dell’AI stabilire che l’assicurato - ritenuto da un punto di vista medico completamente

abile al lavoro per le funzioni dirigenziali e di controllo, rispettivamente per

attività non implicanti movimenti e sforzi ripetitivi con le articolazioni o

posizioni statiche – era di fatto inabile al lavoro nell’attività di gerente a

causa della mancanza di un mansionario dettagliato, e, inoltre,

considerare le possibilità di impiego dell’assicurato in un’attività confacente

ai limiti posti dai medici “del tutto teoriche ed irrealistiche” per poi concludere

per un grado di invalidità piena.

Tale giustificazione non è sufficiente e, così

formulata, non è accettabile.

Del resto, per quanto segnatamente riguardava

l’attività precedentemente svolta quale gerente di un ristorante, secondo il

perito dr. __________, la stessa risultava improponibile unicamente nella

misura in cui la stessa implicava lavori con movimenti ripetitivi rispettivamente

posizioni statiche o con carico delle articolazioni, mentre che le funzioni di

controllo e dirigenziali restavano esigibili in misura inalterata. La conclusione

del perito professionale per cui non era fattibile un accertamento per valutare

le funzioni dell’attività da ultimo svolta dall’assicurato, non essendovi “un mansionario generale che comprende tutte le mansioni richieste ad

un gerente”, non può essere condivisa (cfr. per un

caso con similarità, STCA del 17 aprile 2008,

32.2007.155

).

D’altra

parte, con riferimento alla concreta esigibilità per l’assicurato di esercitare

un’attività alternativa, secondo questa Corte vanno seguite le conclusioni

tratte dai medici interpellati, segnatamente dal dr. __________ e dal dr. __________

del SMR (e in seguito dal dr. __________), per i quali, come si è visto,

attività adeguate sono ancora, almeno parzialmente, esigibili (per il dr. ____________________

in sostanza addirittura in misura completa).

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

contrariamente a quanto concluso dal consulente in integrazione dell’AI, alla

luce delle limitazioni da osservare nello svolgimento dell’attività lucrativa

fornite dal dr. __________ e dal dr. __________ (e poi confermate anche dal dr.

__________; doc. AI 17 e 12), se è indubbio che i limiti presentati

dall’assicurato restringono la gamma di attività lavorative possibili, ben si

può far riferimento al settore secondario, in attività semplici, leggere e poco

qualificate confacenti al danno alla salute, ossia che non comportano aggravi

fisici e che permettono di cambiare frequentemente posizione. Appare in

particolare verosimile che l’assicurato, pur considerando le limitazioni

funzionali indicate dai medici, potrebbe ancora svolgere ad esempio attività

come operaio generico addetto al controllo della qualità del prodotto, alla

sorveglianza, all’imballaggio, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento,

alla confezione, alla preparazione e alla distribuzione. Nel terziario egli potrebbe

invece essere attivo come impiegato d’ufficio, commesso in un chiosco o nella consulenza

clientela, riempimento scaffali o altro (doc. AI 127; cfr. in proposito RCC

1980.

p. 482). Del resto va detto che il potenziale di adattamento ad una nuova

professione dell’assicurato non può ritenersi esiguo, considerato il fatto che

- contrariamente a quanto affermato dal consulente professionale (doc. AI 19) –

egli ha al suo attivo un’esperienza non univoca e una formazione scolastica di

tutto rispetto avendo altresì conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università

di __________ (doc. AI 1, 6). Dall’istruttoria è in effetti emerso che

l’assicurato ha svolto nel corso dell’ultimo decennio diverse attività

lavorative, quale operatore turistico e organizzatore di eventi, nel ramo del collocamento

di personale, dell’acquisto di cibi e bevande e quale responsabile di un

ufficio cambi (doc. AI 1, 6).

Del resto

nella sua perizia il dr. __________ si è pronunciato anche concretamente sulle

attività lavorative ancora proponibili per l’assicurato affermando in

particolare:

" Die angepasste Verweistätigkeit für diesen

Versicherten liegt in einem temperierten (Raumluft) Raum, beschrankt sich auf

leichtgradig körperlich belastende Arbeiten, und lässt die Möglichkeit zu, zu

wechseln zwischen sitzender, stehender und gehender Körperhaltung. Das

Einhalten der Rückenergonomie ist als zwingend vorauszusetzen. Die repetitiv zu

bewegenden Gewichte sollten nicht schwerer als 3 bis 4 kg sein. Derzeit ist der feinmotorische Einsatz der Hände nicht möglich, was jedoch zukünftig nicht

der Fall sein muss. Arbeiten, die repetitiv oberhalb der Kopfhöhe auszuüben

sind, sollten vermieden werden. (...)"

(Doc. 51)

Richiesto in

modo particolare sull’attuabilità di un’attività quale telefonista o impiegato

d’ufficio, egli ha affermato che entrambe le professioni erano possibili nella

misura del 60-65%, precisando che ne esistevano anche altre (doc. 51).

Certo,

non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto

della residua capacità lavorativa comporterà per l’interessato. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato

altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali

l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere

ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze

delle sue affezioni invalidanti segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg).

Di

conseguenza, a mente di questo Tribunale, sulla base di queste

considerazioni, se è indubbio che i limiti presentati dall’assicurato

restringano la gamma di attività lavorative possibili, il mercato del lavoro è ancora

da ritenere sufficientemente ampio per poter considerare l’interessato reintegrabile

nel normale ciclo produttivo.

Va qui in

effetti ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad

un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è

sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di

quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Richiamato

inoltre l’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno, dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, p. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag.

296.

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc;

DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114

V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)"

In

concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista

la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ribadisce di ritenere che sul

mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono ancora delle

attività esigibili da parte dell’assicurato.

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro

svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10.

settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.

96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere

(DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, Omlin, op. cit.,

p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire

l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato

sarebbe in grado di esercitare nella misura del 60%, nonostante il danno alla salute.

2.13

Per calcolare

il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STF I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000; RAMI

1993.

no. U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U

168.

p. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 p. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 p. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b, ZAK

1990.

p. 519 consid. 3c).

Se nel

caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti

da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 p. 248 consid. 3b; cfr.

anche STF B 56/02 del 30 dicembre 2002).

Nel caso in esame, per

stabilire il reddito da valido da prendere in considerazione, occorre ritenere che

l’assicurato, nella sua attività quale gerente alle dipendenze della __________

SA, nell’anno precedente l’insorgenza del danno alla salute (2005) ha percepito

fr. 54'300 lordi per nove mesi lavorativi, pari a fr. 72’400 se computati

sull’arco di 12 mesi (cfr. doc. AI 16). Aggiornato al 2007 (l’assicurato avrebbe

diritto, se del caso, ad una rendita di invalidità dal mese di gennaio 2007;

cfr. consid. 2.11) il salario da valido ammonta a fr. 74'441.

2.14

Per quel che

concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la

quale, nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.15

Utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione semplice e ripetitiva che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.

Aggiornato

al 2007 (fr. 4'809.39 [x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 99] e riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2009, pag. 98), esso ammonta a fr. 5'013.80

mensili oppure a fr. 60'165.50 per l'intero anno (fr. 5'013.80 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a).

Questa

Corte constata che il salario che l’attore avrebbe percepito nel 2007 continuando

la sua attività per la __________ (fr. 74'441.-, cfr. consid.

2.

) si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente nel

settore alberghiero e della ristorazione svizzero (fr. 62'900.30.- annui per

il 2006 e fr. 63'906.70 per il 2007; cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e

ristoranti”; per il 2006 fr. 5’028.-- X 12 mesi = 60’336.--, riportato su 41.7

ore/settimana = 62'900.30, considerando il livello più alto di qualifica

professionale) per cui nella specie non esiste un divario rispetto ai valori

mediani svizzeri che giustifichi una riduzione percentuale anche del reddito

statistico da invalido corrispondente al gap salariale in applicazione della

precitata giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 e STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008, menzionate al

considerando precedente.

2.16

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

In

concreto, tutto ben considerato, conformemente alla giurisprudenza appena

citata il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% si tenga

adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto, quali

segnatamente il fatto che lavorando a tempo parziale (60%; cfr. consid.

2.7

) l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona

impiegata al 100%; inoltre va considerata segnatamente anche la

necessità di effettuare un’attività leggera che rispetti i limiti funzionali

legati all’impossibilità di alzare dei pesi o eseguire movimenti di rotazione,

fattori questi che potrebbero limitare l’assicurato in alcune mansioni o

ridurre il suo rendimento (DTF 126 V 80 consid. 5b; STCA 32.2009.121 del 26 ottobre

2009). Infine, anche l’età dell’assicurato, che è nato nel 1952, non è di

principio favorevole per un reinserimento in una nuova attività lavorativa.

Va in

effetti rilevato che nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla

salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività

sostitutiva, ma nella misura del 60%.

Ora, la

giurisprudenza federale ha avuto modo di confermare la necessità di procedere

ad una riduzione del reddito da invalido nel caso in cui l’assicurato sia in

grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. In quel

caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del

50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a

quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una

riduzione del 9%) (STFA I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer

1/08 pag. 69; cfr. anche STF U 471/05 del 15 marzo 2006).

Partendo

da un salario da invalido di fr. 60'165.50 (cfr. consid. 2.15.) e ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 60% (cfr. consid. 2.10.), ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 28'879.45 [fr. 36'099.30

- (fr. 36'099.30.-- x 20 : 100)]. Come è stato detto sopra a tale importo non è

applicabile alcuna riduzione per gap salariale.

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 74’441.-- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.13), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 61%, arrotondato secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Grado

di invalidità che dà diritto all’assicurato a tre quarti di rendita di

invalidità (art. 24 LPP e art. 13.2 del Regolamento; cfr. consid. 2.3 e 2.6).

Va ancora

osservato che il grado di invalidità muterebbe solo minimamente e, comunque, in

misura non rilevante ai fini del diritto alla prestazioni, nell’ipotesi in cui

volessimo aggiungere al salario da valido dell’attore un’adeguata maggiorazione

che consideri che, conformemente al contratto di lavoro agli atti concluso tra

l’assicurato e la ditta datrice di lavoro, oltre al salario mensile versato al

dipendente è stato altresì concesso il vitto e l’alloggio presso il ristorante

di __________ durante l’orario di lavoro (doc. AI 15). Richiamato l’art. 11

cpv. 1 OAVS e volendo quindi considerare il vitto e l’alloggio nella

definizione del salario determinante e meglio nella misura di fr. 33

giornalieri, ne deriverebbe un’aggiunta sul salario annuo di fr. 8’580 (fr. 33

per 5 giorni x 52 settimane, considerando appunto un arco ipotetico di 5 giorni

per 52 settimane di lavoro; cfr. in proposito le Direttive sul salario

determinanate nell’AVS/AI del 1. gennaio 2008 edite dall’UFAS, cifre 2057-2060;

sulla computazione nel reddito dal lavoro delle indennità di mensa cfr. STF I

581/00 del 15 giugno 2001 nella quale il TF ha statuito che le indennità di

mensa non sono da reputare quale reddito dal lavoro e pertanto non sono da prendere

in considerazione nella determinazione del reddito da valido; e cfr. STCA

35.2008.89

del 1 dicembre 2008). Ne discenderebbe quindi un salario per il 2007

di fr. 83’021

(fr. 74'441 + 8'580).

Confrontando

ora questo salario dato con il salario da invalido di

fr. 28'879.45, emergerebbe

un’incapacità al guadagno pari a 65%.

Né del

resto va osservato che il grado di invalidità muterebbe in misura decisiva volendo

applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla

giurisprudenza federale del 25%. In questo caso infatti il reddito da invalido

ammonterebbe a fr. 27'074.50 (fr. 60'165.50 ridotti del 60% = fr. 36'099.30 ridotti del 25% = fr. 27'074.50 e, in questa

evenienza, il grado d’invalidità sarebbe del 63% ([74’441 – 27'074.50]: 74’441

x 100 = 63%).

Ne discende che l’insorgente ha

diritto a tre quarti di rendita di invalidità della previdenza professionale a

decorrere dal 13 gennaio 2008, vale a dire dal momento in cui si sono esaurite

le indennità giornaliere versate dalla __________ (doc. 65 e petizione, pag. 4

e 14; cfr. anche l’art. 9 del Regolamento della convenuta che prevede

espressamente il differimento delle prestazioni, doc. XLIII). Così come già

stabilito dalla convenuta, è pure dovuta la rendita per il figlio dell’attore, __________,

nato il 20 novembre 1998 (doc. 75; cfr. l’art. 13.6 del Regolamento, doc. XLIII

e sopra al consid. 2.6).

2.17

Da ultimo,

l’attore ha chiesto l’assunzione di diverse prove e in particolare l’esecuzione

di una nuova perizia (I, XIV).

A tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.10) che la

documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione effettuata dal

dr. __________ e dal dr. __________, motivo per cui non appare necessario

procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.18

In considerazione dell’esito

della lite, l’attore deve essere ritenuto parzialmente vincente

in causa per cui egli, rappresentato da un legale, ha diritto a un'indennità

per ripetibili parziali da mettere a carico della Cassa pensione convenuta

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per quel

che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si osserva che secondo la Legge di procedura per i ricorsi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del

13.

giugno 2008 (art. 29 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2

LALPP, la procedura è di principio gratuita.

AT 1 ha chiesto inoltre l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF U 164/02 del 9 aprile

2003; STF U 134/99 dell'8 novembre 2001; STF , U 59/99 del 18 agosto 1999; STF I

360/97 del 2 agosto 1999; STF P 7/97 del 19 novembre 1998 e STF U 18/97 del 27

aprile 1998).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STF I 134/06 del 7 maggio

2007) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria

[in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

particolare, l'istante va

considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11

segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori; STF

4P.158/ 2002 del 16 agosto 2002; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 8 ad art. 3 Lag, p. 223). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di

mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non

entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui

l’interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini,

op. cit., Lugano 2000, n. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto

di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (STF 1P.542/ 2003 del 20 ottobre 2003; SVR

1998.

UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265; Cocchi/Trezzini,

op. cit., Appendice, n. 18 ad art. 3 Lag, pag. 226), in particolare quando il

lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 39 ad

art. 155, p. 485. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179

consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., nn. 39, 40 e 41 con relative note,

pag. 485-486).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al

minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (STF 5P.321/ 2004

del 21 settembre 2004; SVR 2007 AHV Nr. 7, SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b e 7c).

All'importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre

2004). L'indigenza processuale

è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag. 209 consid. 2;

STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., p. 3). In una sentenza

pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza

giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può

permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal

modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente,

se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo

minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate

le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di

indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l'eventuale sostanza e non

unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia

(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l'istanza e

non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

Nella

fattispecie, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria compilato

dall’attore il 26 gennaio 2009 e vidimato dall’autorità comunale in data 11

febbraio 2009 (cfr. doc.DD) emerge che l’assicurato è “separato di fatto” dalla

moglie e ha un figlio nato nel 1998 che vive in comunione domestica con la moglie.

Emerge inoltre che il richiedente conviveva, all’epoca, con __________ ed era

senza attività lucrativa. Tra gli oneri ricorrenti, l’attore ha indicato fr. 1'500

per spese di affitto, pur senza allegare alcun contratto di locazione per cui

si presume che si potesse trattare questo di un contributo alle spese di

locazione che egli dava a __________. Dal medesimo attestato emerge che

l’istante non ha entrate oltre ai fr. 352 mensili di rendita AI e ai fr. 413

mensili del quarto di rendita LPP (cfr. doc. DD).

L’assicurato

non versa per contro nessun contributo né al figlio né alla moglie, non ha alcuna

sostanza, mentre ha debiti per circa fr. 60'000 di cui fr. 53'978.05 oggetto

di un attestato carenza beni emesso il 6 ottobre 2008 dall’UE di Lugano (cfr.

allegati al certificato municipale). Il premio di cassa malati a suo carico

ammonta a fr. 235.10.

In data 1°

marzo 2010 l’attore personalmente ha prodotto al TCA uno scritto nel quale

comunicava di aver cambiato indirizzo e di riuscire a “sopravvivere anche

perché mia moglie mi permette di vivere sotto lo stesso tetto…” (XLV).

Richiesta dalla vicecancelliera, la patrocinatrice dell’attore ha comunicato in

data 8 marzo 2010 che effettivamente l’attore attualmente risiedeva presso la

moglie __________, ma che tale situazione era da ritenere transitoria (“non duratura”)

essendo unicamente dovuta al fatto che AT 1 non è in grado di finanziare

un’abitazione propria con le proprie entrate (XLVII).

Ora, tutto ben considerato questa Corte ritiene che alla luce dei dati emersi

in corso di causa, per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’attore,

che si sta separando (rispettivamente divorziando) dalla moglie, debba

anzitutto essere applicato l’importo base mensile per persona che vive sola pari

a fr. 1'100.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso; infatti, come visto, l’attore non

ha inserito negli oneri nessun importo per il figlio né per la moglie. Inoltre

egli si è definito “separato di fatto” (nello scritto 1. marzo 2010

addirittura, impropriamente, “divorziato”, doc. XLV) e nulla agli atti fa

pensare ad una comunione domestica di quest’ultimo con __________ prima, e con

la moglie attualmente, assimilabile ad un’unione matrimoniale (solo il debitore

che vive in comunione famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono

nati dei figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al

debitore coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale più

elevato, nel qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei

redditi percepiti dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del

6.

agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF

del 22 gennaio 2004 nella causa X.,4P.261/2003 e ivi riferimenti;

Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Agno 2002, pp. 19s, 38, 79). Il fatto che l’attore sia temporaneamente

tornato a vivere con la moglie dalla quale è in fase di separazione o divorzio,

non muta a questa valutazione considerato come la sua patrocinatrice abbia

indicato che tale situazione sia transitoria e intesa unicamente a risparmiare

dei costi per la locazione.

A tale

importo base mensile del minimo

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per

persone sole di Fr. 1'100.- in

base alla sopra ricordata giurisprudenza va aggiunto un supplemento del 15%-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Stanti

così le cose, l’assicurato deve essere considerato indigente. Con le

rendite percepite (attualmente di complessivi fr. 765) egli non è in effetti in

grado, da solo (ossia senza l’aiuto prima della sua compagna convivente, ora

dalla moglie dalla quale sarebbe separato, ma ancora sotto lo stesso tetto), di

far fronte nemmeno all’importo base del minimo esistenziale, di fr. 1'332 (1'110

oltre al 20%) e ai costi per il premio dell’assicurazione malattia di fr. 235

mensili per complessivi fr. 1’567. Va detto inoltre che egli, nel certificato

municipale, ha allegato di dover far fronte a delle spese di locazione di fr.

1’500. Tale onere, pur non essendo comprovato mediante la produzione di

documenti, appare credibile e va ammesso in misura almeno parziale di fr. 500

mensili (sul contributo del convivente, in caso di concubinato

senza figli, alle spese di alloggio fino ad un massimo della metà della spesa

complessiva cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit.).

Si

osservi che la situazione non muterebbe in misura sostanziale nemmeno computando

quale entrata mensile fr. 1'239 pari al presumibile importo del tre quarti di

rendita LPP.

Pur possedendo delle conoscenze

giuridiche, si deve d’altra parte ritenere che, data la fattispecie oggetto della

causa, l’intervento di un legale appariva giustificato (anche perché l’attore

ha compiuto i suoi studi all’estero) e di primo acchito la petizione non pareva

essere priva di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr.

art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA

cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003; U 234/00 del 23

maggio 2002, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 tre quarti di rendita di invalidità a

decorrere dal 13 gennaio 2008, oltre alla rendita per il figlio __________.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia. La CV 1 verserà a AT 1 la somma di

fr. 1'500.--

a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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