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Decisione

34.2009.24

Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto dell'opposizione del PE concernente il credito contributivo. Tasse e spese di giustizia a carico

19 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.4. Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Né del resto vi è stata alcuna contestazione in merito, anche precedentemente

all’inoltro della petizione in oggetto. Va del resto evidenziato che la

Fondazione, dando seguito alla richiesta del direttore della CV 1 (__________),

ha versato a quest’ultimo la prestazione d’uscita a motivo d’inizio di attività

indipendente (doc. P) e ciononostante la società convenuta non ha dato seguito

alla diffida di pagamento dei contributi scoperti (doc. Q).

Giusta

l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a

versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non

contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve

essere quindi ammesso.

Tenuto

conto inoltre degli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratto conto

sub doc. D), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi,

spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione,

deve essere riconosciuto.

2.5. Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal

creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli

incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo

scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione

attrice (STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N.

LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.;

11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono

essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i

giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di

conseguenza non possono essere riconosciuti.

2.6. Disattesa

deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti

Considerandi

al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per

quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione

all’UEF di __________ e fr. 94.-- di tassa d’incasso; cfr. doc. BB).

Al

riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione

in quanto costituiscono un accessorio del cre- dito che deve essere sopportato

dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario

dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale

è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel

merito (DTF 71 III 144; Panchaud

/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre

1993.

nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).

2.7

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere

cifrato in fr. 18'205,50.

2.8

La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 11 aprile

2008.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,

p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il

convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del

5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.9

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. 698892 del 28 agosto 2008 dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale

amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF

107.

III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'esecuzione.

2.10. Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è

di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e

le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che

l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti

temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del

diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998 p.

64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza

un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta

su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è

tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione

palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in

materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza,

malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite

la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in

causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere

che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate

tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio

1998 nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla Fondazione né al piano di ammortamento, ha interposto opposizione

al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla

luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di

procedura per fr. 300.--.

2.11.

L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non

ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).). Tuttavia, se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o

quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in

causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto

alle ripetibili (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI

Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel

caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si

giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato,

di fr. 500.-- per ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 18'205,50, oltre interessi

al 5% dal 11 aprile 2008.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. 698892 del 28 agosto 2008 dell’UEF di __________

per l’importo di fr. 18'205,50 oltre interessi al 5% dal 11 aprile 2008.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della

convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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