34.2009.24
Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto dell'opposizione del PE concernente il credito contributivo. Tasse e spese di giustizia a carico
19 ottobre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2009.24
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, TCA
Titolo:
Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto dell'opposizione del PE concernente il credito contributivo. Tasse e spese di giustizia a carico del datore di lavoro convenuto
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.24
BS
Lugano
19 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione 2 aprile 2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
effetto dal 1° novembre 2001, tramite contratto d’adesione sottoscritto il 3 novembre
2001 con la AT 1 (dal 9 settembre 2008AT 1 [cfr. estratto RC informatizzato
agli atti], in seguito: Fondazione), CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato
la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A).
1.2.
Nonostante l’invio di diverse diffide (doc. E, Q, V) e precetti esecutivi
(doc. M, S), nonché la concessione di un piano di ammortamento (doc. T e U), la
società convenuta non ha versato integralmente i contributi previdenziali dovuti,
obbligando la Fondazione attrice, con scritto 14 agosto 2008, a disdire il
contratto di previdenza per l’11 aprile 2008 e richiedere il pagamento del
saldo scoperto di fr. 18'205.50 entro il 13 maggio 2008 (doc. Z). Non avendo
dato seguito all’ingiunzione di pagamento, la Fondazione ha fatto spiccare
dall’UEF di __________ il precetto esecutivo n. 698892 (doc. BB).
Con
la presente petizione l’istituto di previdenza, per il tramite dell’avv. RA 1,
ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi
di mora al 5% dal 11 aprile 2008, nonché al rimborso di fr. 600.-- per spese di
mora e di ulteriori spese come da precetto, postulando altresì il rigetto definitivo
dell’opposizione al summenzionato precetto.
1.3. La
società convenuta, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza
15 maggio 2009), non ha presentato la risposta di causa.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2.
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvor- sorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti
di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla
LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i
secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.4. Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Né del resto vi è stata alcuna contestazione in merito, anche precedentemente
all’inoltro della petizione in oggetto. Va del resto evidenziato che la
Fondazione, dando seguito alla richiesta del direttore della CV 1 (__________),
ha versato a quest’ultimo la prestazione d’uscita a motivo d’inizio di attività
indipendente (doc. P) e ciononostante la società convenuta non ha dato seguito
alla diffida di pagamento dei contributi scoperti (doc. Q).
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a
versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non
contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve
essere quindi ammesso.
Tenuto
conto inoltre degli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratto conto
sub doc. D), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi,
spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione,
deve essere riconosciuto.
2.5. Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal
creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli
incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo
scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione
attrice (STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N.
LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.;
11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono
essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti.
2.6. Disattesa
deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti
Considerandi
al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per
quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione
all’UEF di __________ e fr. 94.-- di tassa d’incasso; cfr. doc. BB).
Al
riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione
in quanto costituiscono un accessorio del cre- dito che deve essere sopportato
dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario
dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale
è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel
merito (DTF 71 III 144; Panchaud
/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre
1993.
nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).
2.7
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere
cifrato in fr. 18'205,50.
2.8
La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 11 aprile
2008.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,
p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il
convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.9
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. 698892 del 28 agosto 2008 dell’UEF di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale
amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF
107.
III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
al giudice dell'esecuzione.
2.10. Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è
di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e
le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che
l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti
temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del
diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998 p.
64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza
un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta
su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è
tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in
materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in
tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo
conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.
Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza,
malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite
la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in
causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere
che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate
tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio
1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione né al piano di ammortamento, ha interposto opposizione
al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla
luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 300.--.
2.11.
L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non
ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).). Tuttavia, se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI
Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si
giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato,
di fr. 500.-- per ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 18'205,50, oltre interessi
al 5% dal 11 aprile 2008.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. 698892 del 28 agosto 2008 dell’UEF di __________
per l’importo di fr. 18'205,50 oltre interessi al 5% dal 11 aprile 2008.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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