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Decisione

34.2009.30

Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro

22 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare

sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente

all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da

parte del convenuto.

Con

la sottoscrizione del contratto di adesione e del relativo piano di prestazioni

e di finanziamento CV 1 si è impegnato ad attuare la previdenza professionale

dei suoi di-pendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavo-ratori

e versamento di questi e dei suoi contributi alla Fondazio-ne (art. 5 contratto

d'adesione e il piano di finanziamento; doc. A/2). Il convenuto non ha del

resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere pertanto

riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza professionale

sono previste in suddetto piano di prestazioni e di finanziamento cui rimanda

il contratto d'adesione e che definisce in dettaglio le percentuali applicabili

al salario assicurato. Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per

quanto riguarda il pagamento e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accre-dito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi (di fr.

1'354.80) è stato effettuato conformemente alle disposizio-ni sopra esposte e a

quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/5).

2.4.2. Dall’estratto

conto sub doc. A/6 risulta inoltre che ai contributi dovuti, con valuta 14

novembre 2007 é stata pure addebitata al datore di lavoro la somma di fr. 300.--

quali “Spese di diffida”, in data 22 gennaio 2008 fr. 500.-- quali “spese

esecuzione”, il 24 gennaio 2008 fr. 70.-- per “pagament ZAS, spese esecuzione”,

oltre a fr. 16.45 quali interessi.

Ora,

merita accoglimento la richiesta di pagamento (oltre che dei fr. 16.45 di

interessi), di fr. 500.- e di fr. 300.-, nella misura in cui – e per quanto è

dato di capire – tali posizioni sono intese quali spese amministrative

riferite ai solleciti di pagamento rispetti-vamente alla domanda di esecuzione

di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e che trovano fondamento nel

Regolamen-to dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto

d’adesione.

Non

possono invece essere riconosciuti i fr. 500.- chiesti ulteriormente con la

petizione quali “indennità”, in quanto una simile posizione non è prevista dal citato

regolamento dei costi.

2.4.3. La Fondazione attrice postula pure come detto, la rifusione

delle spese (fr. 70.--) afferenti al suddetto precetto esecutivo.

Al

riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’ese-cuzione – e non

possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle

assicurazioni – in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve

essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;

Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA

30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7

giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3

aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Disattesa deve essere parimenti la richiesta

di rimborso della tassa d’incasso relativa al precetto esecutivo di cui

è chiesto il rigetto – trattasi segnatamente della tassa d'incasso giusta

l’art. 19 OTLEF – ritenuto che detta tassa, oltre a non dover essere anticipata

dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di

esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è suscettibile di

essere posta a suo cari-co.

2.4.4. Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti

del convenuto deve essere cifrato in fr. 2'114.25 (fr. 1’354.80 + 300 + 500 + 16.45

- 57), vale a dire il credito posto in esecuzione forzata meno i fr. 57.- di

acconto versati dal debitore e i fr. 70.- di spese di precetto (per gli inte-ressi

cfr. ancora al consid. 2.4.5).

Per

quanto riguarda la richiesta di pagamento rateale formulata con la risposta di

causa e accolta dall’attrice nella misura di una rateazione di fr. 400.--

mensili (cfr. consid. 1.3), considerato come il convenuto non abbia comunicato

la sua adesione a tale offerta dell’attrice, l’esame della stessa non compete

allo scri-vente Tribunale, ma dovrà semmai essere discussa dalle parti

direttamente.

2.4.5. La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora di fr. 45.80 per il

periodo dal 1. gennaio al 6 giugno 2008 e interessi al 5% dal 7 giugno 2008.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,

p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché

il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso

richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.5.

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne

interposta al PE n. __________ del 25 giugno 2008 dell’UEF di __________, con

cui la Fondazione attrice ha posto in esecuzione un credito complessivo di fr.

2'184.25 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2008 e fr. 45.80 di interessi per

il semestre precedente.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azio-ne in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé

et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecu-zione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecu-zione

dell'esecuzione, nella misura di fr. 2'160.05 (fr. 2'114.25 oltre a fr. 45’80) riconosciuti

da questo TCA (cfr. sopra), senza che il creditore debba previamente chiedere

il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V

133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario

(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumu-lativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ra-gionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella spe-cie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili a favo-re della Fondazione attrice.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è condannato a

versare a AT 1 la somma di fr. 2'160.05 oltre interessi al 5% dal 7 giugno

2008 su fr. 2'114.25.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 giugno 2008 dell’UEF di __________

limitatamente a fr. 2'160.05 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2008 su fr.

2'114.25.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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