34.2009.30
Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro
22 ottobre 2009Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2009.30
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, TCA
Titolo:
Mancato pagamento dei contributi della previdenza professionale da parte del datore di lavoro
CONTRIBUTI
art. 11 LPP
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.30
FC
Lugano
22 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 aprile
2009 di
AT 1,
contro
CV 1CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
effetto dal 1. giugno 2007, tramite contratto d’adesione 15 giugno/2 luglio 2007
con la __________ (dal settembre 2007: AT 1), CV 1, quale datore di lavoro, ha
attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc.
A/2).
1.2.
A seguito del mancato pagamento di arretrati contributivi per un ammontare
complessivo, in data 31 dicembre 2007, di fr. 1'354.80 (cfr. conteggio sub doc.
A/6), sciolto il contratto d’ade-sione con effetto al 31 dicembre 2007 (doc.
A/3) e adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________
con il quale è stato chiesto il pagamento di complessivi fr. 2'184.25 oltre a
interessi del 5% dal 7 giugno 2008 e fr. 45.80 di interessi dal 1. gennaio al 6
giugno 2008 (doc. A/7), con la petizione in oggetto la AT 1 (in seguito: AT 1) chiede
la condanna di CV 1 al pagamento dell’importo posto in esecuzione oltre a fr. 500.-
quale indennità e le spese del precetto esecutivo. Protesta pure tasse, spese e
ripetibili.
1.3. Con
lo scritto 9/22 maggio 2009 il convenuto, senza contestare la pretesa attorea,
ha unicamente formulato la richiesta di poter beneficiare della possibilità di
pagare i contributi arretrati in rate mensili (III).
Dal canto suo con scritto 4 giugno 2009 la AT 1 ha osservato che “accetta
una convenzione a rate giudiziali di rate mensili di fr. 400.-” (V);
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2
cpv. 1 LPTCA.
2.2. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa
lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che
l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo
dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore
di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori.
Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal
salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli
è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le presta-zioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conse-guenza i contributi non devono necessariamente corrispondere
agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare
sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente
all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da
parte del convenuto.
Con
la sottoscrizione del contratto di adesione e del relativo piano di prestazioni
e di finanziamento CV 1 si è impegnato ad attuare la previdenza professionale
dei suoi di-pendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavo-ratori
e versamento di questi e dei suoi contributi alla Fondazio-ne (art. 5 contratto
d'adesione e il piano di finanziamento; doc. A/2). Il convenuto non ha del
resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere pertanto
riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza professionale
sono previste in suddetto piano di prestazioni e di finanziamento cui rimanda
il contratto d'adesione e che definisce in dettaglio le percentuali applicabili
al salario assicurato. Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per
quanto riguarda il pagamento e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accre-dito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi (di fr.
1'354.80) è stato effettuato conformemente alle disposizio-ni sopra esposte e a
quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/5).
2.4.2. Dall’estratto
conto sub doc. A/6 risulta inoltre che ai contributi dovuti, con valuta 14
novembre 2007 é stata pure addebitata al datore di lavoro la somma di fr. 300.--
quali “Spese di diffida”, in data 22 gennaio 2008 fr. 500.-- quali “spese
esecuzione”, il 24 gennaio 2008 fr. 70.-- per “pagament ZAS, spese esecuzione”,
oltre a fr. 16.45 quali interessi.
Ora,
merita accoglimento la richiesta di pagamento (oltre che dei fr. 16.45 di
interessi), di fr. 500.- e di fr. 300.-, nella misura in cui – e per quanto è
dato di capire – tali posizioni sono intese quali spese amministrative
riferite ai solleciti di pagamento rispetti-vamente alla domanda di esecuzione
di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e che trovano fondamento nel
Regolamen-to dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto
d’adesione.
Non
possono invece essere riconosciuti i fr. 500.- chiesti ulteriormente con la
petizione quali “indennità”, in quanto una simile posizione non è prevista dal citato
regolamento dei costi.
2.4.3. La Fondazione attrice postula pure come detto, la rifusione
delle spese (fr. 70.--) afferenti al suddetto precetto esecutivo.
Al
riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’ese-cuzione – e non
possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle
assicurazioni – in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve
essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;
Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3
aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Disattesa deve essere parimenti la richiesta
di rimborso della tassa d’incasso relativa al precetto esecutivo di cui
è chiesto il rigetto – trattasi segnatamente della tassa d'incasso giusta
l’art. 19 OTLEF – ritenuto che detta tassa, oltre a non dover essere anticipata
dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di
esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è suscettibile di
essere posta a suo cari-co.
2.4.4. Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
del convenuto deve essere cifrato in fr. 2'114.25 (fr. 1’354.80 + 300 + 500 + 16.45
- 57), vale a dire il credito posto in esecuzione forzata meno i fr. 57.- di
acconto versati dal debitore e i fr. 70.- di spese di precetto (per gli inte-ressi
cfr. ancora al consid. 2.4.5).
Per
quanto riguarda la richiesta di pagamento rateale formulata con la risposta di
causa e accolta dall’attrice nella misura di una rateazione di fr. 400.--
mensili (cfr. consid. 1.3), considerato come il convenuto non abbia comunicato
la sua adesione a tale offerta dell’attrice, l’esame della stessa non compete
allo scri-vente Tribunale, ma dovrà semmai essere discussa dalle parti
direttamente.
2.4.5. La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora di fr. 45.80 per il
periodo dal 1. gennaio al 6 giugno 2008 e interessi al 5% dal 7 giugno 2008.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,
p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché
il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso
richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.5.
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne
interposta al PE n. __________ del 25 giugno 2008 dell’UEF di __________, con
cui la Fondazione attrice ha posto in esecuzione un credito complessivo di fr.
2'184.25 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2008 e fr. 45.80 di interessi per
il semestre precedente.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azio-ne in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé
et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecu-zione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecu-zione
dell'esecuzione, nella misura di fr. 2'160.05 (fr. 2'114.25 oltre a fr. 45’80) riconosciuti
da questo TCA (cfr. sopra), senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6.
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V
133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario
(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumu-lativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ra-gionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella spe-cie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili a favo-re della Fondazione attrice.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannato a
versare a AT 1 la somma di fr. 2'160.05 oltre interessi al 5% dal 7 giugno
2008 su fr. 2'114.25.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 giugno 2008 dell’UEF di __________
limitatamente a fr. 2'160.05 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2008 su fr.
2'114.25.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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