34.2009.31
Assegnazione di una rendita di invalidità e di una rendita "ponte" da parte dell'istituto di previdenza ad un assicurato al beneficio di rendita di invalidità AI. Prestazioni regolamentari. Tutela del
5 maggio 2010Italiano55 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2009.31
Data decisione, Autorità:
05.05.2010, TCA
Titolo:
Assegnazione di una rendita di invalidità e di una rendita "ponte" da parte dell'istituto di previdenza ad un assicurato al beneficio di rendita di invalidità AI. Prestazioni regolamentari. Tutela della buona fede
BUONA FEDE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 9 COST
art. 4 LAI
art. 29 LAI
art. 16 LPGA
art. 6 LPP
art. 23 LPP
art. 26 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.31
FC/sc
Lugano
5 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 aprile
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di marzo
2005 (rispettivamente a detta dell’interessato già nel luglio 2001, doc. A), AT
1, nato nel 1952, ha presentato una richiesta di prestazioni AI lamentando
dolori lombari, cervicali e alle articolazioni.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con “Progetto d’assegnazione di rendita” 8 giugno
2006 dapprima e in seguito due decisioni 12 gennaio 2007, l’Ufficio AI,
accertata un’incapacità lavorativa completa dal giugno 2001, ha accolto la domanda di prestazioni assegnando all’assicurato una rendita intera nel periodo
dal 1. marzo 2004 al 30 giugno 2004 e una mezza rendita dal 1. luglio 2004
considerando la domanda tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 v. LAI. Interposto
ricorso, tali decisioni sono in seguito state annullate dal TCA mediante
sentenza del 13 febbraio 2008 con la quale, ravvisato un accertamento lacunoso
dei fatti, la causa è stata rimandata all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti
medici e nuova decisione (inc. 32.2007.59).
Con
provvedimento del 10 dicembre 2008, cresciuto incontestato in giudicato, l’AI
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo
2004 sino al 30 giugno 2004, una mezza rendita dal 1 luglio 2004 al 30 marzo
2007, una prestazione intera nuovamente dal 1 aprile 2007 sino al 31 luglio
2008 e, quindi, una mezza rendita dal 1. agosto 2008 (doc. 4).
1.2. Professionalmente,
AT 1 è stato attivo come impiegato di banca presso la __________ dal 1.
ottobre 1983 e, quindi, assicurato per la previdenza professionale presso la Fondazione
di previdenza CV 1
A seguito delle ripetute
assenze dal lavoro a motivi di salute (dal gennaio 1999 al 100%, ad eccezione
del periodo dal giugno al dicembre 1999 al 50%, doc. AI), nel marzo 2000 laCV 1
ha fatto esperire degli accertamenti medici, segnatamente interpellando il
medico fiduciario Prof. __________ (certificato del 4 aprile 2000, doc. XI/1), decidendo
quindi di prepensionare per invalidità AT 1 dal 1. giugno 2001. Di conseguenza
la CV 1 in data 18 giugno 2001 ha comunicato all’assicurato che a decorrere dal
1. giugno 2001 gli assegnava una rendita intera di invalidità di fr. 27’708
annui oltre a una “rendita ponte AI” di fr. 24'720 annui (doc. 32).
Informata dell’attribuzione
della rendita AI all’assicurato, con scritto 22 novembre 2006, confermato da
scritti successivi del 6 dicembre 2006 e 21 febbraio 2007, la CV 1 gli ha
comunicato che a decorrere dal 1 novembre 2006 veniva attribuita una mezza
rendita d’invalidità in sostituzione della rendita intera, di fr. 15'456 annui,
e che la rendita ponte veniva soppressa (doc. F).
A seguito della decisione
dell’AI del 10 dicembre 2008 la CV 1 ha comunicato a AT 1 che gli spettava il
versamento di fr. 20'266 relativi alla differenza di rendita di invalidità (50%
- 100%) per il periodo dal 1. aprile 2007 al 31 luglio 2008 (doc. 3).
L’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha in seguito ripetutamente contestato la decurtazione delle
prestazioni previdenziali da parte della Fondazione di previdenza, la quale ha
tuttavia mantenuto la propria posizione.
1.3. Con
petizione 23 aprile 2009 al TCA AT 1, tramite il suo legale, ha chiesto “il
rispetto del contratto stipulato tra le parti il 18-28 giugno 2001” e, quindi, in via principale il versamento, da parte della CV 1, di una rendita di invalidità e
una rendita ponte di complessivi fr. 52'428 dal 1 novembre 2006 e, in via
secondaria, il versamento di una “rendita di invalidità fondata sul grado AI da
esso presentato oltre a una rendita ponte AI ammontante almeno a fr. 24'720 ed
aggiornata al rincaro, per un importo minimo complessivo di fr. 40'176 in costanza di un grado AI del 50% come attualmente dato” (I).
A
motivazione della propria pretesa, l’attore ha fra l’altro fatto valere:
"
(…)
4. Orbene, controparte, tramite il contratto
del 18-28.06.2001 ha informato
il Signor AT 1 che il Consiglio Direttivo della CV 1 gli ha riconosciuto il
diritto di beneficiare di una Rendita ponte Al pari a Fr. 24'720.- annui fino
alla data di ottenimento di una rendita Al al 100% o alla data di pensionamento.
In considerazione
del contenuto di tale contratto del 18-28.06.2001 e presentando, il qui attore,
un grado d'invalidità del 50%, lo stesso adempie i necessari requisiti perché
gli vengano accordate sia una rendita d'invalidità annua, sia la rendita ponte
riconosciutagli nel contratto del 18-28.06.2001.
Tuttavia,
incomprensibilmente, con comunicazione del 22.11.2006 la predetta Fondazione di
Previdenza ha informato il Signor AT 1 che - a seguito dell'assegnazione da
parte deIl'UAI di unicamente mezza rendita d'invalidità - pure la rendita
d'invalidità erogatagli dalla Fondazione di Previdenza gli sarebbe stata
dimezzata al 50%, mentre sarebbe stata del tutto soppressa la rendita ponte, e
ciò a far tempo dal 1.11.2006.
5. Merita di essere in questa sede rilevato che, una volta che il
mio mandante ha ricevuto il contratto del 18-28.06.2001, ha ritenuto
necessario, prima di sottoscriverlo, chiedere ulteriori informazioni presso
l'Ufficio delle Risorse Umane di __________.
Orbene, la
responsabile dello stesso, Signora __________ lo ha dunque tranquillizzato e
gli ha confermato che CV 1 avrebbe versato la rendita ponte sino al
raggiungimento dell'età ordinaria AVS.
Gli ha garantito
altresì che qualora il suo grado Al fosse diminuito, riducendo conseguentemente
la relativa rendita, la CV 1, attraverso il versamento della rendita ponte,
avrebbe colmato la differenza sino al pensionamento e ciò per permettere al
Signor AT 1 di continuare a disporre di un importo mensile pari circa a Fr.
4'400.- e dunque a Fr. 52'428.- annui.
Date queste premesse
il mio assistito ha accettato la decisione del Consiglio Direttivo della CV 1
contenuta nel ridetto contratto del 18.06.2001, controfirmandolo in data
28.06.2001.
(…)
8. In considerazione dunque del contenuto del contratto stipulato
tra le parti il 18/28.06.2001, nonché delle rassicurazioni e garanzie fornite
al mio mandante dalla responsabile dell'Ufficio delle Risorse Umane di __________,
Signora __________, si domanda, in via principale, il versamento a favore del
Signor AT 1 di una rendita d'invalidità e di una rendita ponte ammontanti
complessivamente almeno a Fr. 52'428.- oltre all'aggiornamento al rincaro
delle stesse, a far tempo dal 1.11.2006, giorno in cui gli è stata attribuita
unicamente mezza rendita d'invalidità. Tale versamento sarà da effettuare sino
alla data di pensionamento del mio assistito.
Nella denegata
ipotesi in cui, invece, codesto onorevole giudice non dovesse ravvisare una
violazione del principio della buona fede perpetrato a danno del Signor AT 1
tramite le erronee informazioni fornitegli dalla Signora __________, si domanda
in via subordinata che il mio patrocinato possa beneficiare, dal 1.11.2006 sino
alla data del suo pensionamento, - oltre ad una rendita d'invalidità annua
fondata sul tasso presentato dallo stesso ed ora pari al 50% - di una rendita
ponte Al ammontante almeno a Fr. 24'720.-, ed aggiornata al rincaro, per un
importo minimo complessivo di Fr. 40176.- in costanza appunto di un grado Al
del 50%.
In effetti, stante
le disposizioni dell'art. 41 cpv. 1 LPP e la circostanza che il dimezzamento
della rendita d'invalidità nonché la totale soppressione della rendita ponte di
cui beneficiava il mio patrocinato è avvenuta in data 1.11.2006, lo stesso ha
diritto all'integrale versamento degli arretrati, non essendo per l'appunto
ancora spirato il termine previsto di 5 anni." (Doc. I)
1.4 Con risposta
del 3 giugno 2009 la CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione osservando
quanto segue:
"
(…)
b) A seguito della delibera dell'Ufficio AI datata 16 settembre 2006 la
nostra Fondazione ha proceduto, come da Regolamento in vigore, ad adeguare il
versamento della propria rendita di invalidità secondo il grado d'invalidità
determinato dagli uffici AI. L'art. 15 del citato Regolamento di previdenza
prevede infatti chiaramente che le decisioni della nostra Fondazione di
Previdenza quo ai gradi di invalidità devono tenere in considerazione le
decisioni dell'AI.
In considerazione
della nuova situazione assicurativa sancita dalla decisione di cui sopra e
della "ratio" che sta alla base del versamento eventuale di una
rendita ponte, la qui convenuta ha cessato di versare al Signor AT 1 tale
prestazione a far data dal 1° novembre 2006 prospettando un possibile caso di
sovrassicurazione.
(…)
Ad. 1 - 8 Parzialmente contestata la petizione.
Non ci risultano evidenze che la Signora __________ abbia fatto alcuna promessa, o garanzia di interpretazione del contratto
d'assicurazione di cui al Documento C nel senso prospettato dalla parte attrice
e di cui al punto 5 della relativa petizione.
La "ratio" che sta alla base della
decisione di cessazione del pagamento della rendita ponte da parte della
convenuta a partire dal 1 novembre 2006 è da ricondurre al fatto che il
versamento di tale prestazione, definita del Regolamento della CV 1 rendita
"complementare", non può prescindere dal considerare le eventuali
mutazioni del grado di invalidità AI di un assicurato con gli adeguamenti, in
termini di importo o diritto alla prestazione, che da tali situazioni
conseguono.
La rendita ponte, peraltro, contrariamente a
quanto asserisce parte attrice, non è per sua natura indicizzabile.
Il combinato disposto degli articoli 15 e 17 del
nostro Regolamento di previdenza prevedono senza dubbio integrativo alcuno
l'adeguamento della rendita versata dalla nostra Fondazione all'evoluzione del
grado d'invalidità AI determinato dai competenti uffici cantonali.
Pertanto né il nostro Regolamento né, tantomeno,
le asserite e contestate promesse della Signora __________, possono quindi
permettere al Signor AT 1 di dedurre un qualunque diritto a percepire:
- una
rendita di invalidità al 100% dalla nostra Fondazione a fronte di una rendita
invalidità AI al 50% o,
- una
rendita ponte di fr. 24’720.- a fronte di una rendita AI al 100% o,
- una costante e periodica indicizzazione
della rendita ponte." (Doc. V)
1.5. In data 23 giugno 2009 settembre
2006 il richiedente, sempre tramite il suo patrocinatore, ha formulato delle richieste
di prova (IX).
A sua volta, la convenuta, ha
prodotto in data 2 luglio 2009 la documentazione medica facente parte
dell’incarto (XI) sulla quale l’attore si è espresso in data 13 luglio 2009
(XVIII).
Inoltre, in
data 11 febbraio 2010, su richiesta del TCA (XX), ha versato agli atti altra
documentazione che è stata inviata per osservazioni all’attore (XVI-XVIII).
AT 1, in data
14 aprile 2010 ha fatto pervenire all’inserto un progetto di decisione dell’AI
con il quale, con effetto a decorrere dal 1. luglio 2009, gli viene
(nuovamente) attribuita una rendita intera per un grado di invalidità dell’80%
(XXIII).
Il TCA ha
inoltre richiamato agli atti l’incarto AI concernente l’attore.
considerato, in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la richiesta dell’attore di continuare a beneficiare, anche
successivamente al 1. novembre 2006, di una rendita di invalidità e una rendita
ponte di complessivi fr. 52'428 da parte della CV 1 rispettivamente, in via subordinata,
di una rendita corrispondente al suo grado d’invalidità oltre ad una rendita
ponte AI di fr. 24'720.
La Fondazione
convenuta respinge la pretesa adducendo in sostanza che la rendita d’invalidità
deve essere adeguata all’effettivo grado di invalidità presentato
dall’assicurato e inoltre che la rendita ponte è data, secondo le prescrizioni
regolamentari, solo fintanto che l’assicurato non percepisce alcuna rendita di
invalidità o non ne riceve una corrispondente.
2.2. Il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni.
In
proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto
materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica
di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10
settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di
conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una
rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a
dipendenza di un’invalidità fissata dall’UAI a far tempo dal mese di giugno
2001 (cfr. consid. 1.1 e 2.5), non tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre
2004 (cfr. STFA U 158/03 del 26 novembre 2003; C 205/03 del 24 maggio 2004,
consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere
dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa
del 3 ottobre 2003.
2.3. L’art. 26 v.
LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,
sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre
stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni
sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p.
464 consid. 3b).
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b v. LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il
più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
L’art. 4
LAI (dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede
che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995
p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).
In ambito
AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno
nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre
professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; 111
V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.
488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono
con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
Secondo
la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di
previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità
non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215
consid. 4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla
rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a
partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in
maniera sensibile e duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2a e
riferimenti; 120 V 108 consid. 3c; 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 p. 155, 1997
p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid.
3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a
risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218
consid. 4 e 210 consid. 2b; 118 V 39 consid. 2b). Lo scopo del vincolo alla
pronuncia dell'AI è inoltre anche quello di sgravare gli istituti di previdenza
da accertamenti dispendiosi.
L’istituto
di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni
dell’AI.
L'Alta
Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può
estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi
dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad
una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99). Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’AI non esclude che
l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già
precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e
2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000, e B 81/03 del 9 novembre 2004).
Inoltre,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57
consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212, 215 consid. 4c e 218 consid.
4; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993, B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser,
op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea
che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è
manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza
sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la
decisione è stata presa).
Infine,
la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a
notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso proprio
nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità
(nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche
con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire
di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli
organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 150; cfr. anche le
sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B., B 32/03; del 21
settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003 nella causa A., B
3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa
M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1
lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).
In virtù
dell’art. 6 v. LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla
possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.
SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di
invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche
quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che
Fatti
i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS
1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che,
come accennato, la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag.
155; 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; 1994 BVG
Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c).
Inoltre,
se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è
vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la Fondazione può statuire
liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà
senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'AI, ma non sarà vincolata da una
valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118
V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).
Secondo
la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù
dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.
Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di
valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti
delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria
professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113
Considerandi
II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella
scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e
riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. nella causa A. del 25
marzo 1993 consid. 3).
2.4
Nella
fattispecie in esame, il Regolamento della CV 1 nella versione in vigore dal 1.
gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2002 - applicabile alla fattispecie considera-to
come all’assicurato sia stata riconosciuta un’invalidità a decorrere dal mese
di giugno 2001 (DTF 121 V 97; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1355) - prevede
fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità.
Secondo
l’art. 15 (“Diritto alla rendita di invalidità”):
" 1. Il
Consiglio di Fondazione decide in merito al sussistere
dell'invalidità, tenendo
conto dei pareri del datore di lavoro e dei medici designati dal Consiglio di Fondazione.
Esso tiene in considerazione le decisioni dell'AI.
2.
Se
l'invalidità è causata dall'assicurato intenzionalmente o per negligenza grave,
o per rischi normalmente esclusi dalle norme dell'assicurazione contro gli
infortuni non professionali, le prestazioni di invalidità possono essere
ridotte fino alla metà del loro ammontare.
3.
Se il beneficiario di una rendita d'invalidità percepisce un reddito
derivante da un'altra attività lucrativa, quest'ultimo viene computato della
determinazione della prestazione massima prevista all'Art. 13. Se il
beneficiario non approfitta della sua capacità lavorativa parziale residua, il
Consiglio di Fondazione ne determina il relativo reddito non percepito e ne
tiene conto nel modo ci cui sopra. Nella determinazione della prestazione
massima viene tenuto conto anche del rincaro sopravvenuto nel frattempo. Le
riduzioni derivanti da queste disposizioni decadono con la nascita del diritto
alla rendita di vecchiaia (AVS).
4.
Se il beneficiario di una rendita d'invalidità riacquista la totale
capacità lavorativa, oppure se le rendite della Cassa cessano totalmente per
l'applicazione del cpv. 3 di cui sopra, l'assicurato può rimanere nella Cassa
anche se non riprende il lavoro presso la Banca. In caso contrario egli riceve l'indennità di uscita diminuita delle prestazioni già
percepite.
5.
L'assicurato
che richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far
valere i suoi diritti anche verso l'AI e di annunciare alla Cassa le
prestazioni di quest'ultima; in difetto la Cassa sospende le sue prestazioni." (Doc. N)
D’altra
parte, l’art. 17 stabilisce quanto segue in merito all’”Ammontare delle
rendite di invalidità e vecchiaia”:
"
1.
Premesso che l'età di entrata determinante
è di 25 anni, la rendita
di invalidità e di
vecchiaia corrisponde al 60% dello stipendio assicurato.
2.
Per
ogni anno d'età di entrata che oltrepassa i 25 anni, la stessa viene ridotta in
misura dell'1.5% dello stipendio assicurato. L'eventuale riacquisto di tale
riduzione spetta all'assicurato.
3.
Se
un assicurato dichiarato invalido dal Consiglio di Fondazione non riceve alcuna
rendita AI, oppure ne riceve solo una parziale, egli ha diritto ad una rendita
complementare corrispondente. La stessa è corrisposta fino al momento in cui subentra
l'AI e finché dura l'invalidità, al massimo tuttavia fino all'inizio della rendita
di vecchiaia AVS." (Doc. N)
Questa
versione del regolamento, coincidente con quella del regolamento valido dal 1.
gennaio 1990, ha mantenuto la sua validità sino al 31 dicembre 2002. Dal 1.
gennaio 2003 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento i cui art.
15.
e 17 avevano il seguente tenore:
"
Art. 15
1.
Il Consiglio di Fondazione decide in merito al sussistere
dell'invalidità, tenendo conto dei pareri del datore di lavoro e dei medici
designati dal Consiglio di Fondazione. Esso tiene in considerazione le
decisioni dell'AI.
2.
Se l'invalidità è causata dall'assicurato intenzionalmente o per
negligenza grave, o per rischi normalmente esclusi dalle norme dell'assicurazione
contro gli infortuni non professionali, le prestazioni d'invalidità possono
essere ridotte fino alla metà del loro ammontare.
3.
Se il beneficiario di una rendita d'invalidità percepisce un reddito
derivante da un'altra attività lucrativa, quest'ultimo viene computato nella
determinazione della prestazione massima prevista all'Art. 13. Nella
determinazione della prestazione massima si tiene conto anche del rincaro
sopravvenuto nel frattempo. Le riduzioni derivanti da queste disposizioni
decadono con la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia intera (età 63
anni).
4.
Se il beneficiario di una rendita d'invalidità riacquista la totale
capacità lavorativa, oppure se le rendita della Cassa cessano totalmente per
l'applicazione del cpv. 3 di cui sopra, l'assicurato può rimanere nella Cassa anche
se non riprende il lavoro presso la Ditta. In caso contrario egli riceve l'indennità d'uscita diminuita delle prestazioni già
percepite.
5.
L'assicurato
che richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far valer
i suoi diritti anche verso l'AI e di annunciare alla Cassa le prestazioni di
quest'ultima; in difetto la Cassa sospende le sue prestazioni."
D’altra
parte, l’art. 17 prevede invece:
1.
La rendita di invalidità corrisponde al 60% dello stipendio
assicurato fino al compimento del 63esimo anno di età. Da questo momento la
rendita è determinata in base al cpv. 2.
2.
(…)
3.
Se
un assicurato dichiarato invalido dal Consiglio di Fondazione non riceve una
rendita AI corrispondente, egli ha diritto ad una rendita complementare sostitutiva.
Essa è corrisposta fino al momento in cui subentra l'AI e finché dura
l'invalidità, al massimo tuttavia fino all'inizio della rendita di vecchiaia
AVS.
Dal
tenore di queste disposizioni emerge che l’istituto di previdenza non prevede
un proprio concetto di invalidità rimandando quindi implicitamente a quello generale
di incapacità al guadagno in un mercato del lavoro equilibrato dell'AI e della
LPP. In effetti, l’art. 15 del Regolamento stabilisce che la Fondazione
è comunque tenuta a rispettare le decisioni dell’AI (cfr. i cpv. 1 e 5).
Considerato
come il concetto d'invalidità della Fondazione corrisponda a quello legale
della LPP e, quindi, dell’AI, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido
ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.1), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai
sensi delle disposizioni della Fondazione.
Il TCA
ricorda che gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente la
previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e i requisiti minimi
previsti dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi dell’equità, della
proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 115 V 109).
Inoltre,
per costante giurisprudenza, nell’ambito della previdenza più estesa, il rapporto
giuridico tra istituto di previdenza e l’assicurato viene costituito tramite un
contratto di previdenza che giuridicamente viene annoverato tra i contratti
innominati (DTF 130 V 109). In quanto tale sottostà in primo luogo alle
disposizioni generali del diritto delle obbligazioni. Il Regolamento
costituisce il contenuto preformulato del contratto di previdenza al quale
l’assicurato si sottopone esplicitamente o per atti concludenti (DTF 131 V
127). Questo non esclude che nel caso concreto le parti stipulino delle
clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V 145).
2.5
Nella
fattispecie, a seguito di problemi reumatologici, l’attore ha fatto registrare
numerose assenze dal posto di lavoro e meglio dal gennaio al maggio 1999 per
un’incapacità lavorativa completa, dal giugno al dicembre 1999 al 50% e dal
gennaio 2000 e in seguito ininterrottamente nuovamente completa (doc. AI). La__________
ha quindi fatto esperire degli accertamenti medici, segnatamente interpellando
il proprio medico fiduciario Prof. __________, il quale, nel suo certificato
del 4 aprile 2000 (doc. XI/1), ha attestato un’incapacità lavorativa completa
“per un periodo indeterminato”.
Di
conseguenza la CV 1 ha riconosciuto all’assicurato, con effetto a decorrere dal
1.
giugno 2001, una rendita intera di invalidità oltre a una “rendita ponte AI”
di fr. 24'720 annui formalizzando la concessione di tali prestazioni in uno
scritto del 18 giugno 2001 del seguente tenore:
"
Con la presente desideriamo informarla che il Consiglio Direttivo
della nostra Fondazione, conformemente
all'Art. 15 del Regolamento della CV 1, ha deciso di porla al beneficio della rendita di invalidità nella misura del
100% a partire dal 1° giugno 2001.
L'ammontare delle prestazioni di cui ha diritto
saranno le seguenti:
Rendita annua: Frs.
27'708.-- pari al 100% della rendita
d'invalidità.
Rendita ponte AI: Frs. 24'720.-- giusto
l'Art. 17 cpv. 3 del
citato Regolamento,
fino alla data di ottenimento di una rendita AI al 100%, o alla data di pensionamento.
A questo proposito,
nel caso in cui le venisse riconosciuta un'invalidità al 100%, la preghiamo di
fornirci una dichiarazione rilasciata dalla stessa AI, attestante la
corresponsione di tale rendita.
Rendita complessiva: Frs 52'428.-- totale annuo in 12 mensilità
di Frs 4'369.-direttamente
dalla CV 1
Assicurazione infortuni: La copertura assicurativa rimane valida fino al 31.07.2001. Alla
scadenza è tenuta ad assicurarsi privatamente presso la sua assicurazione
malattia.
Come d'uso l'importo della rendita mensile le
verrà accreditato sul suo c.c. no. A258501A.
Pregandola di volerci ritornare la copia firmata
della presente a titolo di conferma, ci è gradita l’occasione per porgerle i
nostri più cordiali saluti." (Doc. C)
Lo scritto è stato
controfirmato dall’attore in data 28 giugno 2001.
Con lettera 1. marzo 2005
la __________ ha sollecitato l’assicurato a compiere i passi necessari al fine
di definire i suoi diritti presso l’AI (doc. 31).
Ricevuta la “delibera” 16
settembre 2006 con la quale l’Ufficio AI, accertato un grado di invalidità del
100% dal 1. luglio 2001 e del 50% dal 1. luglio 2004, accordava all’assicurato
una rendita intera dal 1. marzo 2004 e una mezza rendita dal 1. luglio 2004
(doc. 19), con scritto 22 novembre 2006 la Fondazione ha comunicato quanto
segue all’assicurato:
"
A seguito della decisione dell'Ufficio
Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino del 16.09.2006, di riconoscerle una
rendita AI al grado del 50% dal 01.07.2004 anche la nostra Fondazione, di conseguenza,
dovrà procedere analogamente.
A partire dal 1° novembre 2006 le viene
quindi riconosciuta una rendita invalidità pari al 50% in sostituzione della
precedente rendita al 100% e la rendita ponte versatale mensilmente dalla Fondazione
di Previdenza è annullata.
La nostra Fondazione le verserà quindi una
rendita invalidità mensile di CHF. 1'250.--, che sarà accreditata sul suo conto
corrente no. A258501A, presso la __________."
(Doc. F)
Malgrado le rimostranze
dell’assicurato, il quale contestava la decurtazione delle prestazioni a suo
favore, la Fondazione ha in seguito mantenuto tale presa di posizione. In data
18.
dicembre 2008 ha tuttavia comunicato all’assicurato che a seguito della
decisione dell’AI, con la quale veniva riconosciuto all’assicurato un grado di
invalidità piena per il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 luglio 2008, gli
avrebbe versato la differenza di rendita dal 50% al 100% relativa a tale
periodo per un ammontare di fr. 20'266 (doc. L).
2.6
La
prestazione “ponte” pretesa dall’attore non è contemplata dalla LPP ma è
prevista, come detto, dall’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della Fondazione
convenuta e rientra quindi nella previdenza professionale sovraobbligatoria.
Al
riguardo va ribadito che gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente la previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e i
requisiti minimi previsti dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi
dell’equità, della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 132 V 149 consid.
5.2.4
in fine, 129 V 149 consid. 4, 115 V 109 consid. 4b).
Nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria, il rapporto previdenziale tra l’istituto di
previdenza e l’assicurato viene costituito da un contratto innominato (sui
generis) detto di previdenza (DTF 132 V 150 consid. 5, 130 V 109). In quanto
tale soggiace in primo luogo alle disposizioni generali del diritto delle
obbligazioni. Il Regolamento costituisce il contenuto preformulato del
contratto di previdenza al quale l’assicurato si sottopone esplicitamente o per
atti concludenti (DTF 131 V 127). Questo non esclude che nel caso concreto le
parti stipulino delle clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V
145; cfr. anche Stauffer, cit. sopra, pag. 92seg).
Secondo
la giurisprudenza, l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio
del contenuto preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10.
4.92
in re D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali applicabili
all’interpretazione dei contratti (DTF 132 V 150 e 129 V 145 consid. 3 e 127 V
307.
consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo luogo si deve quindi
stabilire la vera e comune volontà della parti (art. 18 CO). Se non è
possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta, interpretando le
dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e doveva
ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto
"principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti; SZS
1999.
p. 376-378 consid. 3a; 1998 p. 301 consid. 2a; p.
47; 1994 p. 441; 1995 p.47; 1996 p. 156; 1997 p. 471; 1998 p. 72; DTF 122 V 146
consid. 4c) e tenendo conto delle modalità
d’interpretazione delle condizioni generali in particolare della regola della
clausula poco chiara rispettivamente della clausola inabituale
(“Unklarheitsregel”; SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V 146 consid. 4c e
giurisprudenza ivi citata). Questa interpretazione non verrà fatta unicamente
in base al testo e al contesto delle dichiarazioni, o alla sistematica, ma
anche tenendo conto delle circostanze che le hanno precedute o accompagnate (szs 1999 p. 377 consid. 3b; 1998 p.
302.
consid. 3b; DTF 122 V 146). Si deve pure considerare il fatto che le parti
non hanno certo voluto un contenuto irragionevole (SZS 1999 p. 377) e
interpretare le disposizioni con più significati a sfavore di colui che le ha
redatte.
I
regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera
conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,
Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della
proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento
degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza
professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V
314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza
sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no.
11).
Secondo la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in
particolare ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti
("erhebliche Ungleichheiten"; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317 consid.
4b, 115 V 233 consid. 6, 114 V 108 consid. 3b). La disparità di trattamento
dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304). Motivi tecnici
e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di trattamento, se non
producono risultati iniqui (DTF 107 V 206).
Per
quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse
vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona
fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e
giurisprudenza citata; STFA non pubbl. del 10 aprile 1993 nella causa D.
consid. 3c).
Se la
reale volontà delle parti non può essere accertata si devono interpretare le
reciproche dichiarazioni in base al principio dell’affidamento e meglio
stabilire che cosa poteva e doveva capire l’assicurato dal testo del
regolamento (DTF 112 V 146 consid. 4c). La portata giuridica delle
dichiarazioni dei fondi di previdenza si limita infatti alla protezione della
buona fede (bollettino UFAS no. 39 p. 10; STFA non pubbl. del 30 maggio 1997 in re G consid. 4a e b).
In
proposito va però precisato che, per quanto riguarda le condizioni generali
("allgemeine Geschäftsbedingungen", R. Schnyder, Minimalstandard im
nichtsstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge, in Neue Entwicklungen in
der beruflichen Vorsorge, S. Gallo 2000, p. 169), di cui è costituito il
regolamento di previdenza (STFA non pubbl. del 10. 4.92 in re D consid. 2a), vale il seguente principio: se la norma ha più significati, essa va
interpretata a sfavore di colui che l'ha redatta ("in dubio contra
stipulatorem", cosiddetta "Ungewohnheitsregel"; cfr. DTF 122 V
146.
consid. 4c e giurisprudenza citata; SZS 1999 p. 377 consid. 3a; 1998 p. 51;
DTF 116 V 222).
I
regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera
conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,
Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della
proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento
degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza
professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; p. 304,
306; DTF 110 II 443; Riemer, p. 237; Leuzinger-Naef, Verpflichtung der privaten
Sozialversicherungsträgerin aus art. 4 cpv. 2 BV, AJP 11/93 p. 1368; DTF 117 V
314, 115 V 109 consid. 4b e SZS 1995 p. 378 per la previdenza
sovraobbligatoria; SZS 1990 p. 74; cfr. anche SVR 1998 BVG Nr. 11; Schnyder,
op. cit. p.174).
Secondo
la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in particolare
ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti ("erhebliche
Ungleichheiten"; Maurer, op. cit. p. 27; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317
consid. 4b; 115 V 233 consid. 6; 114 V 108 consid. 3b). La disparità di
trattamento dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304).
Motivi tecnici e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di
trattamento, se non producono risultati iniqui (Maurer, op. cit. p. 27; DTF 107
V 206).
Per
quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse
vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona
fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e
giurisprudenza citata; Schnyder, op. cit. p. 176/177; STFA non pubbl. del 10
aprile 1992 nella causa D., consid. 3c).
2.7
Nel caso
concreto l’assicurato pretende innanzitutto che la Fondazione convenuta gli
versi una rendita intera di invalidità anche nei periodi in cui l’Ufficio AI ha
fissato il grado di invalidità al 50% (dal 1. luglio 2004 al 30 marzo 2007 e
dal 1 agosto 2008; nel progetto di decisione 7 aprile 2010 prodotto in corso di
causa l’AI ha fissato nuovamente il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio
2009, doc. Q), il diritto ad una rendita completa fino al raggiungimento
dell’età di pensionamento essendogli stato garantito in sede di stipula del
“contratto” sottoscritto dalle parti il 18/28 giugno 2001.
La
convenuta respinge tale pretesa ritenendola manifestamente insostenibile,
essendo evidente che la rendita della previdenza professionale deve corrispondere
all’effettivo grado di invalidità e, quindi, alle conclusioni in merito dell’AI.
Dall’inserto
risulta che AT 1, a seguito delle ripetute e prolungate assenze dal lavoro a
causa delle patologie reumatologiche lamentate, e alla luce dei rapporti medici
acquisiti agli atti, è stato riconosciuto dalla Fondazione convenuta completamente
inabile al lavoro a decorrere dal giugno 2000 con la conseguente attribuzione,
a far tempo dal 1. giugno 2001, di una rendita intera di invalidità oltre alla “rendita
ponte AI”. Contestualmente l’assicurato è stato esplicitamente invitato a voler
far valere i propri diritti presso l’AI, in ossequio all’art. 15 cpv. 5 del
Regolamento. La decisione del Consiglio Direttivo della Fondazione si è
sostanzialmente basata sui certificati medici resi dal dr. ____________________,
reumatologo curante dell’assicurato (che aveva attestato inabilità lavorative
del 100% e del 50% a decorrere dal gennaio 1999, doc. XI/2), e sul referto
medico del 4 aprile 2000 del prof. __________ per il quale AT 1, a seguito dei
lamentati problemi reumatologici, era da ritenere inabile completamente al
lavoro “per un periodo indeterminato”(XI/1).
Per
quanto riguarda l’AI, l’amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti
a seguito della domanda di prestazioni presentata nel marzo 2005, ha infine riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2004
al 30 giugno 2004, ad una mezza rendita dal 1. luglio 2004 al 30 marzo 2007, ad
una rendita intera dal 1. aprile 2007 al 30 luglio 2008 e nuovamente alla mezza
rendita dal 1. agosto 2008 (e in base al progetto di decisione
7.
aprile 2010 nuovamente ad una rendita intera dal 1. luglio 2009, doc. Q).
La Fondazione convenuta,
successivamente alla prima “delibera” dell’AI del 16 settembre 2006, con
effetto dal 1. novembre 2006 ha conseguentemente adattato la propria rendita di
invalidità al grado di invalidità attribuito dall’AI, con la conseguenza che
relativamente ai periodi dal 1. novembre 2006 al 30 marzo 2007 e dal 1. agosto
2008, nei quali l’AI ha concluso per un grado di invalidità del 50%, ha
sostituito la rendita intera con una mezza rendita di invalidità (doc. 18).
Ora, tale procedere risulta
corretto e non può essere seguito l’attore laddove, più o meno implicitamente,
censura tale agire sostenendo che in sostanza la Fondazione sarebbe tenuta a
mantenere il grado di invalidità (totale) inizialmente riconosciuto.
In
effetti, va in proposito ribadita la giurisprudenza citata sopra per la quale
di principio, per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità
dell’AI e quella del secondo pilastro, il concetto d’invalidità nell’ambito
della previdenza obbligatoria è di principio il medesimo di quello
dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229)
con la conseguenza che di principio gli istituti di previdenza sono vincolati
da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che
riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG
Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
126.
V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c;
SZS 2002 p. 155; 1997 p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa),
rilevato come accertamenti separati del grado di invalidità
potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della
legge.
Nella
fattispecie, come detto, il regolamento della Fondazione convenuta non prevede
alcuna definizione del concetto di invalidità con la conseguenza che risulta
applicabile il concetto di invalidità legale e, quindi, dell’AI conformemente agli
art. 23-26 LPP (DTF 120 V 116; cfr. infatti il nuovo tenore del Regolamento
applicabile dal 1. gennaio 2006 che stabilisce che “il Consiglio di Fondazione
decide in base agli art. 23-26 LPP in merito al sussistere e la grado
dell’invalidità …”, doc. XXI/3). Anzi, il regolamento prevede espressamente
che il Consiglio di Fondazione, nel definire il diritto alla rendita di
invalidità, deve tenere “in considerazione le decisioni dell’AI” (art. 15 cpv.
1.
Regolamento). Inoltre, per l’art. 15 cpv. 5 del Regolamento l’assicurato che
richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far valere i
suoi diritti anche verso l'AI, pena la sospensione delle prestazioni della Fondazione.
Ne discende
che a ragione la Fondazione convenuta ha preso atto delle decisioni dell’AI e
conseguentemente adattato le proprie prestazioni di invalidità per quanto
concerne specificatamente il grado di invalidità, adattandole conseguentemente
anche al mutato grado di incapacità al guadagno.
Né del
resto l’attore, che non ha ricorso contro la decisione dell’AI del 10 dicembre
2008.
(doc. 4), sostiene che le conclusioni dell’AI siano manifestamente insostenibili,
circostanza questa che, se ammessa, consentirebbe eventualmente un esame del
sussistere e del grado d’invalidità in ambito previdenziale svincolato dalle conclusioni
dell’AI.
Né infine,
per le ragioni che verranno esposte in seguito (cfr. consid. 2.10 e 2.11),
l’attore può pretendere di percepire una rendita d’invalidità completa anche
nei periodi in cui l’AI ha concluso per un grado di invalidità del 50% sulla
base dello scritto della Fondazione 18 giugno 2001 (doc. C).
2.8
Secondariamente
l’attore postula il versamento, dal 1. novembre 2006 e sino alla data del
pensionamento, di una rendita ponte di almeno fr. 24'720 in aggiunta alla rendita di invalidità.
Secondo AT
1.
un siffatto diritto si evincerebbe dal “contratto sottoscritto dalle parti in
data 18 giugno/28 giugno 2001” nel quale la Fondazione aveva garantito
all’assicurato che avrebbe continuato a percepire oltre alla rendita di
invalidità una rendita ponte di fr. 24’720 al fine di permettergli di comunque
percepire, sino alla data del pensionamento, entrate di complessivi fr. 52’428.
Inoltre
la concessione di prestazioni in siffatta misura gli sarebbe stata garantita
esplicitamente dalla signora Svanascini, dipendente presso l’Ufficio Risorse
Umane della __________.
In ogni
modo a parere dell’assicurato la rendita ponte gli dovrebbe essere garantita almeno
sino all’ottenimento di una rendita dell’AI completa.
La Fondazione
convenuta è invece in sostanza dell’avviso che l’attribuzione delle prestazioni
non possa comunque prescindere dal rispetto delle norme regolamentari, le
quali, nel caso specifico, prevedono chiaramente che la rendita ponte è dovuta
in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI. A suo dire nel caso in
cui, come nella specie, l’assicurato riceve una prestazione da parte dell’AI,
al medesimo non sarebbe più dovuta alcuna rendita ponte secondo l’art. 17 del
Regolamento. Tale conclusione sarebbe in effetti chiara e desumibile dal
Regolamento.
Occorre quindi
primariamente esaminare se tale prestazione ponte sia dovuta all’assicurato in
base al regolamento applicabile e, nella negativa, se la stessa sia dovuta
sulla base dello scritto 18 giugno 2001 della Fondazione convenuta.
2.9
La
prestazione “ponte” pretesa dall’attore non è contemplata dalla LPP ma è
prevista, come detto, dall’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della Fondazione
convenuta e rientra quindi nella previdenza professionale sovraobbligatoria.
Ora,
esaminato il tenore letterale dell’art. 17 cpv. 3 del Regolamento prevedente,
appunto, la concessione di una rendita ponte, e volendolo interpretarlo con
buon senso e, soprattutto, secondo il significato che ogni destinatario
assennato può e deve ragionevolmente dargli in virtù della buona fede (DTF 131
V 29 e sopra al consid. 2.6. sull’interpretazione dei regolamenti) risulta perfettamente
condivisibile il senso che le attribuisce la convenuta e, meglio, di una
prestazione subordinata al mancato riconoscimento, da parte dell’AI, di una
rendita di invalidità. Il tenore letterale della norma esplicita chiaramente
che una simile rendita “complementare” (che funge cioè da complemento, che
serve a completare) viene erogata quando un assicurato che viene dichiarato
invalido dal Consiglio di Fondazione non percepisce (ancora) alcuna rendita AI
oppure ne percepisce soltanto una parziale (a fronte invece di una delibera del
consiglio di Fondazione che conclude per un’invalidità completa). Il senso di
tale prestazione è manifestamente quello di aiutare l’assicurato a colmare un
vuoto di entrate derivante dal fatto che, a fronte di una situazione di
accertata invalidità, l’AI non corrisponde (ancora) alcuna prestazione (o ne
corrisponde una non corrispondente al grado di incapacità al guadagno accertato
dall’istituto di previdenza). Come esplicitato dal secondo paragrafo della
norma, tale rendita viene quindi a cadere nel momento in cui la rendita AI
viene concessa e, quindi, la necessità di “completare” la prestazione di
invalidità già riconosciuta dalla Fondazione, di fare “da ponte” con le prestazioni
dell’AI, viene meno. Il mantenimento della stessa avrebbe altrimenti quale
effetto un inaccettabile cumulo di prestazioni.
Si tratta
del resto di una prestazione che viene, seppur non molto frequentemente, garantita
dagli istituti di previdenza nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria
quale prestazione “transitoria”, cioè sino alla concessione definitiva di una
rendita di invalidità.
In
effetti non può peraltro non essere rilevato come tale prestazione sia prevista
nel regolamento della convenuta non come prestazione a sé stante, ma
contestualmente alla norma (l’art. 17) che definisce l’ammontare della
rendita di invalidità. Questo a ulteriore conferma che la stessa costituisce un’aggiunta
destinata a completare la prestazione di invalidità previdenziale in attesa del
riconoscimento di quella dell’AI.
Ne sono
ulteriore conferma i “certificati di previdenza” emessi dalla convenuta, i
quali prevedono esclusivamente la corresponsione della rendita di invalidità
(di fr. 27'698 nel 2001) mentre non menzionano alcuna prestazione “ponte” (doc.
XXI/5) così come i “certificati di rendita”, i quali menzionano i fr. 24'720
versati come rendita ponte con la designazione di “correzione temporanea” (doc.
XXI/6).
Va detto del
resto che tale significato è stato reso più facilmente comprensibile dalla
modifica approntata all’articolo regolamentare in oggetto nel regolamento in
vigore dal 1. gennaio 2003, dove la rendita ponte viene qualificata quale
“rendita complementare sostitutiva” con riferimento alla prestazione dell’AI. A
titolo abbondanziale si osserva che tale prestazione è quindi stata abolita
dalla Fondazione convenuta con effetto dal 1. gennaio 2006, il relativo
regolamento non prevedendo più una siffatta prestazione né quello valido dal 1.
gennaio 2009 (doc. XXI/3 e 4).
Una
conclusione nel senso suggerito dall’attore secondo cui la rendita ponte decadrebbe
eventualmente solo e solo nella misura in cui l’AI assegna una rendita intera,
non è sostenibile in base al tenore del Regolamento o ad un’interpretazione ragionevole
del medesimo.
Tutto ben
considerato dunque, ribadito come l’interpretazione dei regolamenti, giacché
preformulati e emessi in maniera unilaterale dall’istituto di previdenza, deve
generalmente essere improntata su criteri severi (DTF 129 V 308), anche volendo
ammettere che il tenore dell’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della CV 1 non sia
del tutto chiaro e, quindi, bisognoso di essere interpretato, interpretando il
medesimo secondo il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente
dargli in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto "principio
dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti, 122 V 146
consid. 4c; SZS 1999 p. 376-378 consid. 3a; 1998 p. 301 consid. 2a, 1994 p. 441, 1995 p.47, 1996 p.
156, 1997 p. 471, 1998 p. 72), il senso da attribuire
all’art. 17 cpv. 3 non può che essere quello dianzi enunciato (DTF 130 V 81,
124.
III 155).
2.10
In realtà AT 1 pretende il
versamento di una rendita intera e di una rendita ponte, per un ammontare
complessivo di fr. 52'428 annui, sino all’età del pensionamento (in via
subordinata nella misura di almeno fr. 40'176 annui), non tanto sulla base di
disposti regolamentari quanto piuttosto sostenendo che un simile versamento gli
sarebbe stato di fatto garantito dalla convenuta mediante la sottoscrizione del
”contratto” in data 18/28 giugno 2001 oltre che dalla signora __________,
dipendente della __________ presso l’Ufficio delle Risorse Umane.
L'attore
invoca in sostanza la protezione della sua buona fede.
In via
preliminare va rilevato che gli istituti di previdenza di diritto pubblico e di
diritto privato non sono autorizzati ad emanare decisioni formali vincolanti.
Le loro dichiarazioni possono infatti imporsi unicamente tramite una sentenza
emessa dal tribunale competente. Conformemente a quanto stabilito all’art. 5
cpv. 3 LPA, quindi, le dichiarazione dei fondi di previdenza non possono essere
considerate decisioni, ma unicamente prese di posizioni di un’autorità che
ammette o respinge una pretesa, la quale può essere l’oggetto di un’azione di
diritto amministrativo. Le citate comunicazioni sono quindi atte a provocare
l'avvio di un processo e a condurre alla modifica di rapporti giuridici. Questi
effetti non subentrano tuttavia direttamente a seguito della pronuncia della
presa di posizione (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata).
Sprovviste
di carattere obbligatorio e vincolante queste dichiarazioni producono tuttavia
effetti giuridici, poiché l’istituto di previdenza non può modificare a proprio
piacimento le sue prese di posizione. Questo modo di procedere potrebbe infatti
configurare una violazione del diritto alla protezione della buona fede, che va
rispettato anche dai fondi di previdenza di diritto privato e di diritto
pubblico (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata; RSAS 1995
p. 383; STCA del 18 marzo 1999 nella causa P., 34.98.50 e 24 settembre 1999
nella causa B., 34.99.3).
Primariamente
occorre osservare che contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, lo scritto
18.
giugno 2001, controfirmato dall’assicurato il 28 giugno 2001, non configura “un
contratto”, come egli adduce, ma una presa di posizione unilaterale con la
quale la CV 1 ha inteso informare l’assicurato in merito alla decisione
sull’attribuzione delle prestazioni di invalidità a suo favore presa dal
Consiglio direttivo della Fondazione. Il tenore della stessa è in effetti a tal
proposito inequivocabile, le prestazioni elencate dallo scritto essendo già
state “decise” e non dipendendo certamente dall’assenso o meno dell’assicurato
(vedi anche l’espresso tenore: “…desideriamo informarla che….ha deciso…”,
doc. C e sopra consid. 2.5). Del resto le prestazioni concesse dallo scritto
medesimo rientravano, per l’espresso tenore dello scritto medesimo, nelle
prestazioni previste dal regolamento e più specificatamente dagli art. 15 e 17
cpv. 3, fatto questo che già di principio esclude pattuizioni tra l’istituto
previdenziale e l’assicurato. La richiesta della Fondazione di ritornare una
copia firmata dello scritto, “a titolo di conferma”, aveva verosimilmente
unicamente valore probatorio nel senso di una conferma dell’avvenuta presa di
conoscenza dello scritto.
2.11
In virtù
della giurisprudenza suesposta si deve pertanto esaminare se la rettifica, da
parte dell'istituto di previdenza, delle prestazioni erogate all’assicurato successivamente
al 1. novembre 2006, segnatamente mediante la diminuzione della rendita di
invalidità (del 50% in luogo del 100%) e la soppressione della rendita ponte, va
considerata lesiva della buona fede dell’assicurato.
Il diritto alla protezione
della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti
di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge.
Secondo
una lunga e consolidata giurisprudenza (DTF 131 I 627
consid. 6, 130 I 26 consid. 8.1, 119 V 307 consid 3°, 118 Ia 254 consid 4b, 118
V 76 consid 7; SZS 1998 p. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI
1993.
p. 21-22, RCC 1991 p. 220 consid. 3a, 1983 p. 195 consid. 3, 1982 p. 368
consid. 2, DLAD 1992 p. 106; e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, STFA 5
aprile 1994 in re M.C., e del 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 390ss; Knapp,
Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p. 108-109; Haefliger, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss) affinché la buona fede di un
assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula
una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere
adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta. Ciò significa che l'interessato, date le
circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;
104.
V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio;
5.
l’ordinamento
legale non è mutato dal momento in cui l'informazione è stata data.
(DTF 131 II 627 consid.
6.1
e riferimenti precitati).
Nella previdenza professionale tale regolamentazione è applicabile
in via analogica anche nel rapporto tra assicurato ed istituto di previdenza (STF
B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p.
53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p. 383).
Nel caso
concreto la buona fede dell’assicurato non può essere protetta.
Innanzitutto,
va premesso che l’interpretazione data dall’attore alla comunicazione 18 giugno
2001.
della Fondazione convenuta deve essere ritenuta quantomeno discutibile.
Con
riferimento all’attribuzione della rendita completa di invalidità risulta evidente
che la rendita intera veniva attribuita, dal 1. giugno 2001, sulla base della
situazione accertata a quel momento, ritenuto che la prestazione sarebbe
comunque stata eventualmente suscettibile di essere modificata – segnatamente
adeguata – in caso di modifica delle circostanze, segnatamente di un
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tale da comportare
anche una modifica del grado di incapacità lavorativa e, di conseguenza, di
invalidità. Sostenere il contrario rasenta la temerarietà.
Per
quanto riguarda invece la concessione della “rendita ponte AI”, bisogna
riconoscere che la formulazione della comunicazione della Fondazione appare, almeno
a prima vista, quantomeno poco fortunata. Questo TCA ritiene comunque che
un’attenta lettura della clausola in questione, unitamente all’art. 17 cpv. 3
del Regolamento cui del resto la stessa esplicitamente rinvia, permette comunque
di dedurre che in base alla stessa la rendita ponte era dovuta soltanto fino al
momento in cui l’AI avrebbe erogato all’assicurato una prestazione di
invalidità, e questo a prescindere dal grado. La menzione - effettivamente poco
fortunata nel contesto particolare -, “100%” era manifestamente riferita al
momento attuale, senza considerare cioè una eventuale evoluzione futura, segnatamente
un miglioramento delle condizioni dell’assicurato, evoluzione tuttavia che non
poteva comunque essere esclusa a priori. Questa Corte non ritiene che si possa
ammettere che sottoscrivendo la comunicazione del 18 giugno 2001 la Fondazione
abbia inteso o comunque abbia dato delle rassicurazioni circa il versamento
della rendita ponte sino al raggiungimento dell’età di pensionamento, a
prescindere dall’evoluzione delle condizioni dell’assicurato e delle decisioni
dell’AI. Il rinvio, esplicito, all’art. 17 cpv. 3 del Regolamento esclude
questa conclusione così come del resto la denominazione quale “rendita ponte”.
Inoltre,
anche volendo ammettere che il contenuto della comunicazione 18 giugno 2001 sia
erroneo (nel senso appunto che, erroneamente, ossia contrariamente alle
disposizioni regolamentari, concede la rendita ponte in ogni caso sino alla
concessione di una rendita intera da parte dell’AI), dubbio appare
l'adempimento del requisito 3 per la tutela della buona fede giusta la
giuriprudenza dianzi evocata, secondo cui l'interessato, date le circostanze, e
usando tutta l'attenzione da lui esigibile, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione.
In
effetti, ad AT 1 avrebbe dovuto essere immediatamente riconoscibile l’erroneità
dello scritto della Fondazione (rispettivamente delle affermazioni della
dipendente signora __________) laddove sembravano garantire l’erogazione della
rendita intera AI in ogni caso sino alla data di ottenimento di una rendita AI
al 100%. Considerato come nella medesima clausola veniva espressamente rinviato
all’art. 17 cpv. 3 del Regolamento, la circostanza avrebbe dovuto risultare
quantomeno degna di verifica da parte sua.
In ogni
modo, anche volendo eventualmente ammettere che la Fondazione convenuta abbia
dato un’informazione errata e che l'interessato non poteva, date le
circostanze, accorgersi dell’errore, e che, quindi, era stata creata in IvanAT
1.
un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità
oltre ad una rendita ponte, nella misura indicata nello scritto 18 giugno 2001,
anche in caso di attribuzione di una rendita AI, la comunicazione in
discussione non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel
periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è
pregiudizievole (requisito 4; DTF 121 V 67).
Né, del
resto, in effetti l'attore fa valere altrimenti in corso di causa. L’allegazione
dell’attore per cui egli “date queste premesse” avrebbe “accettato la
decisione del consiglio direttivo della CV 1 contenuta nel contratto del 18
giugno 2001, controfirmandolo in data 28 giugno 2001” non modifica questa conclusione. Già infatti si è detto che lo scritto in parola non
costituiva una proposta a concludere un contratto, come egli sostiene, ma una
comunicazione unilaterale da parte della Fondazione.
Analogamente vale per le
addotte, ma peraltro non provate, dichiarazioni affidanti che sarebbero state rese
dalla signora __________, dipendente presso l’ufficio risorse umane della __________
SA, la quale gli avrebbe confermato che “__________ avrebbe versato la rendita
ponte sino al raggiungimento della età ordinaria di pensionamento” (i, pag. 5).
In proposito va detto
innanzitutto che la signora __________ avrebbe in ogni modo formulato tali presunte
dichiarazioni nella sua funzione di dipendente della __________ e non della CV
1.
Ora trattandosi evidentemente, nel caso della __________ e della Fondazione
convenuta, di due entità giuridiche completamente autonome una dall’altra, con
funzioni e competenze del tutto distinte, appare evidente che le eventuali
dichiarazioni di una dipendente della banca non possono risultare vincolanti
per la Fondazione di previdenza.
Ne discende che anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra
l’attore ed il datore di lavoro sulla corresponsione di una rendita ponte sino
al raggiungimento dell’età di pensionamento – che, come visto, è contrario al
regolamento della Fondazione –, va detto che per essere effettivo avrebbe
necessitato dell’avallo dell’ente previdenziale, il quale deve comunque in ogni
caso rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari ciò
che esclude di favorire alcuni assicurati a danno dell’ente previdenziale (Stauffer,
Berufliche Vorsorge, n. 629 e 325; DTF 122 V 145 consid. 4b).
Per questo motivo già
risulterebbe esclusa una fattispecie suscettibile di richiamare il diritto alla
protezione della buona fede del cittadino in promesse o informazioni rese
erroneamente da un’autorità, garantito all’art. 9 della Costituzione federale.
E comunque in ogni modo,
per i motivi già esposti, risulterebbe non adempiuto il requisito n. 4 per la
tutela della buona fede.
A mente del TCA quindi
nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede
dell’assicurato e, di conseguenza, l’assicurato non può
avvalersi né della comunicazione 18 giugno 2001 (doc. 32) né delle presunte
dichiarazioni della signora __________ per ottenere dalla convenuta il
versamento della chiesta prestazione d'invalidità regolamentare oltre il 1.
novembre 2006 e di una rendita intera anche nei periodi in cui l’AI ha
accertato un grado di invalidità del 50%.
In queste
circostanze, il rifiuto da parte della Fondazione di previdenza convenuta di
erogare una rendita __________sostitutiva dopo il 1. novembre 2006 e di versare
una rendita intera di invalidità anche nei periodi in cui l’AI ha riconosciuto
un grado di invalidità del 50%, è conforme al regolamento e non viola i
principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e
dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati.
Ne
consegue che la petizione deve essere respinta.
2.12
Quanto infine
alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quella
riferita all’audizione testimoniale della signora __________ (cfr. IX), va
fatto presente quanto segue.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
122.
II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.
28; DTF 124 V 94).
Nel caso
in esame, questo TCA ritiene sufficiente la documentazione acquisita agli atti,
inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di ulteriori
mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza.
In
particolare non è necessario sentire la teste indicata dall’attore (la signora __________),
sull’esistenza di rassicurazioni in merito alla concessione delle prestazioni
di invalidità. Come visto, quanto l’attore vuol dimostrare non è rilevante per
la concessione delle chieste prestazioni.
2.13
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.
1.
Lptca), all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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