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Decisione

34.2009.31

Assegnazione di una rendita di invalidità e di una rendita "ponte" da parte dell'istituto di previdenza ad un assicurato al beneficio di rendita di invalidità AI. Prestazioni regolamentari. Tutela del

5 maggio 2010Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS

1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che,

come accennato, la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag.

155; 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c).

Inoltre,

se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è

vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la Fondazione può statuire

liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà

senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'AI, ma non sarà vincolata da una

valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118

V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).

Secondo

la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù

dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.

Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. nella causa A. del 25

marzo 1993 consid. 3).

2.4

Nella

fattispecie in esame, il Regolamento della CV 1 nella versione in vigore dal 1.

gennaio 1995 sino al 31 dicembre 2002 - applicabile alla fattispecie considera-to

come all’assicurato sia stata riconosciuta un’invalidità a decorrere dal mese

di giugno 2001 (DTF 121 V 97; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1355) - prevede

fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità.

Secondo

l’art. 15 (“Diritto alla rendita di invalidità”):

" 1. Il

Consiglio di Fondazione decide in merito al sussistere

dell'invalidità, tenendo

conto dei pareri del datore di lavoro e dei medici designati dal Consiglio di Fondazione.

Esso tiene in considerazione le decisioni dell'AI.

2.

Se

l'invalidità è causata dall'assicurato intenzionalmente o per negligenza grave,

o per rischi normalmente esclusi dalle norme dell'assicurazione contro gli

infortuni non professionali, le prestazioni di invalidità possono essere

ridotte fino alla metà del loro ammontare.

3.

Se il beneficiario di una rendita d'invalidità percepisce un reddito

derivante da un'altra attività lucrativa, quest'ultimo viene computato della

determinazione della prestazione massima prevista all'Art. 13. Se il

beneficiario non approfitta della sua capacità lavorativa parziale residua, il

Consiglio di Fondazione ne determina il relativo reddito non percepito e ne

tiene conto nel modo ci cui sopra. Nella determinazione della prestazione

massima viene tenuto conto anche del rincaro sopravvenuto nel frattempo. Le

riduzioni derivanti da queste disposizioni decadono con la nascita del diritto

alla rendita di vecchiaia (AVS).

4.

Se il beneficiario di una rendita d'invalidità riacquista la totale

capacità lavorativa, oppure se le rendite della Cassa cessano totalmente per

l'applicazione del cpv. 3 di cui sopra, l'assicurato può rimanere nella Cassa

anche se non riprende il lavoro presso la Banca. In caso contrario egli riceve l'indennità di uscita diminuita delle prestazioni già

percepite.

5.

L'assicurato

che richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far

valere i suoi diritti anche verso l'AI e di annunciare alla Cassa le

prestazioni di quest'ultima; in difetto la Cassa sospende le sue prestazioni." (Doc. N)

D’altra

parte, l’art. 17 stabilisce quanto segue in merito all’”Ammontare delle

rendite di invalidità e vecchiaia”:

"

1.

Premesso che l'età di entrata determinante

è di 25 anni, la rendita

di invalidità e di

vecchiaia corrisponde al 60% dello stipendio assicurato.

2.

Per

ogni anno d'età di entrata che oltrepassa i 25 anni, la stessa viene ridotta in

misura dell'1.5% dello stipendio assicurato. L'eventuale riacquisto di tale

riduzione spetta all'assicurato.

3.

Se

un assicurato dichiarato invalido dal Consiglio di Fondazione non riceve alcuna

rendita AI, oppure ne riceve solo una parziale, egli ha diritto ad una rendita

complementare corrispondente. La stessa è corrisposta fino al momento in cui subentra

l'AI e finché dura l'invalidità, al massimo tuttavia fino all'inizio della rendita

di vecchiaia AVS." (Doc. N)

Questa

versione del regolamento, coincidente con quella del regolamento valido dal 1.

gennaio 1990, ha mantenuto la sua validità sino al 31 dicembre 2002. Dal 1.

gennaio 2003 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento i cui art.

15.

e 17 avevano il seguente tenore:

"

Art. 15

1.

Il Consiglio di Fondazione decide in merito al sussistere

dell'invalidità, tenendo conto dei pareri del datore di lavoro e dei medici

designati dal Consiglio di Fondazione. Esso tiene in considerazione le

decisioni dell'AI.

2.

Se l'invalidità è causata dall'assicurato intenzionalmente o per

negligenza grave, o per rischi normalmente esclusi dalle norme dell'assicurazione

contro gli infortuni non professionali, le prestazioni d'invalidità possono

essere ridotte fino alla metà del loro ammontare.

3.

Se il beneficiario di una rendita d'invalidità percepisce un reddito

derivante da un'altra attività lucrativa, quest'ultimo viene computato nella

determinazione della prestazione massima prevista all'Art. 13. Nella

determinazione della prestazione massima si tiene conto anche del rincaro

sopravvenuto nel frattempo. Le riduzioni derivanti da queste disposizioni

decadono con la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia intera (età 63

anni).

4.

Se il beneficiario di una rendita d'invalidità riacquista la totale

capacità lavorativa, oppure se le rendita della Cassa cessano totalmente per

l'applicazione del cpv. 3 di cui sopra, l'assicurato può rimanere nella Cassa anche

se non riprende il lavoro presso la Ditta. In caso contrario egli riceve l'indennità d'uscita diminuita delle prestazioni già

percepite.

5.

L'assicurato

che richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far valer

i suoi diritti anche verso l'AI e di annunciare alla Cassa le prestazioni di

quest'ultima; in difetto la Cassa sospende le sue prestazioni."

D’altra

parte, l’art. 17 prevede invece:

1.

La rendita di invalidità corrisponde al 60% dello stipendio

assicurato fino al compimento del 63esimo anno di età. Da questo momento la

rendita è determinata in base al cpv. 2.

2.

(…)

3.

Se

un assicurato dichiarato invalido dal Consiglio di Fondazione non riceve una

rendita AI corrispondente, egli ha diritto ad una rendita complementare sostitutiva.

Essa è corrisposta fino al momento in cui subentra l'AI e finché dura

l'invalidità, al massimo tuttavia fino all'inizio della rendita di vecchiaia

AVS.

Dal

tenore di queste disposizioni emerge che l’istituto di previdenza non prevede

un proprio concetto di invalidità rimandando quindi implicitamente a quello generale

di incapacità al guadagno in un mercato del lavoro equilibrato dell'AI e della

LPP. In effetti, l’art. 15 del Regolamento stabilisce che la Fondazione

è comunque tenuta a rispettare le decisioni dell’AI (cfr. i cpv. 1 e 5).

Considerato

come il concetto d'invalidità della Fondazione corrisponda a quello legale

della LPP e, quindi, dell’AI, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido

ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.1), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai

sensi delle disposizioni della Fondazione.

Il TCA

ricorda che gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente la

previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e i requisiti minimi

previsti dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi dell’equità, della

proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 115 V 109).

Inoltre,

per costante giurisprudenza, nell’ambito della previdenza più estesa, il rapporto

giuridico tra istituto di previdenza e l’assicurato viene costituito tramite un

contratto di previdenza che giuridicamente viene annoverato tra i contratti

innominati (DTF 130 V 109). In quanto tale sottostà in primo luogo alle

disposizioni generali del diritto delle obbligazioni. Il Regolamento

costituisce il contenuto preformulato del contratto di previdenza al quale

l’assicurato si sottopone esplicitamente o per atti concludenti (DTF 131 V

127). Questo non esclude che nel caso concreto le parti stipulino delle

clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V 145).

2.5

Nella

fattispecie, a seguito di problemi reumatologici, l’attore ha fatto registrare

numerose assenze dal posto di lavoro e meglio dal gennaio al maggio 1999 per

un’incapacità lavorativa completa, dal giugno al dicembre 1999 al 50% e dal

gennaio 2000 e in seguito ininterrottamente nuovamente completa (doc. AI). La__________

ha quindi fatto esperire degli accertamenti medici, segnatamente interpellando

il proprio medico fiduciario Prof. __________, il quale, nel suo certificato

del 4 aprile 2000 (doc. XI/1), ha attestato un’incapacità lavorativa completa

“per un periodo indeterminato”.

Di

conseguenza la CV 1 ha riconosciuto all’assicurato, con effetto a decorrere dal

1.

giugno 2001, una rendita intera di invalidità oltre a una “rendita ponte AI”

di fr. 24'720 annui formalizzando la concessione di tali prestazioni in uno

scritto del 18 giugno 2001 del seguente tenore:

"

Con la presente desideriamo informarla che il Consiglio Direttivo

della nostra Fondazione, conformemente

all'Art. 15 del Regolamento della CV 1, ha deciso di porla al beneficio della rendita di invalidità nella misura del

100% a partire dal 1° giugno 2001.

L'ammontare delle prestazioni di cui ha diritto

saranno le seguenti:

Rendita annua: Frs.

27'708.-- pari al 100% della rendita

d'invalidità.

Rendita ponte AI: Frs. 24'720.-- giusto

l'Art. 17 cpv. 3 del

citato Regolamento,

fino alla data di ottenimento di una rendita AI al 100%, o alla data di pensionamento.

A questo proposito,

nel caso in cui le venisse riconosciuta un'invalidità al 100%, la preghiamo di

fornirci una dichiarazione rilasciata dalla stessa AI, attestante la

corresponsione di tale rendita.

Rendita complessiva: Frs 52'428.-- totale annuo in 12 mensilità

di Frs 4'369.-­direttamente

dalla CV 1

Assicurazione infortuni: La copertura assicurativa rimane valida fino al 31.07.2001. Alla

scadenza è tenuta ad assicurarsi privatamente presso la sua assicurazione

malattia.

Come d'uso l'importo della rendita mensile le

verrà accreditato sul suo c.c. no. A258501A.

Pregandola di volerci ritornare la copia firmata

della presente a titolo di conferma, ci è gradita l’occasione per porgerle i

nostri più cordiali saluti." (Doc. C)

Lo scritto è stato

controfirmato dall’attore in data 28 giugno 2001.

Con lettera 1. marzo 2005

la __________ ha sollecitato l’assicurato a compiere i passi necessari al fine

di definire i suoi diritti presso l’AI (doc. 31).

Ricevuta la “delibera” 16

settembre 2006 con la quale l’Ufficio AI, accertato un grado di invalidità del

100% dal 1. luglio 2001 e del 50% dal 1. luglio 2004, accordava all’assicurato

una rendita intera dal 1. marzo 2004 e una mezza rendita dal 1. luglio 2004

(doc. 19), con scritto 22 novembre 2006 la Fondazione ha comunicato quanto

segue all’assicurato:

"

A seguito della decisione dell'Ufficio

Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino del 16.09.2006, di riconoscerle una

rendita AI al grado del 50% dal 01.07.2004 anche la nostra Fondazione, di conseguenza,

dovrà procedere analogamente.

A partire dal 1° novembre 2006 le viene

quindi riconosciuta una rendita invalidità pari al 50% in sostituzione della

precedente rendita al 100% e la rendita ponte versatale mensilmente dalla Fondazione

di Previdenza è annullata.

La nostra Fondazione le verserà quindi una

rendita invalidità mensile di CHF. 1'250.--, che sarà accreditata sul suo conto

corrente no. A258501A, presso la __________."

(Doc. F)

Malgrado le rimostranze

dell’assicurato, il quale contestava la decurtazione delle prestazioni a suo

favore, la Fondazione ha in seguito mantenuto tale presa di posizione. In data

18.

dicembre 2008 ha tuttavia comunicato all’assicurato che a seguito della

decisione dell’AI, con la quale veniva riconosciuto all’assicurato un grado di

invalidità piena per il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 luglio 2008, gli

avrebbe versato la differenza di rendita dal 50% al 100% relativa a tale

periodo per un ammontare di fr. 20'266 (doc. L).

2.6

La

prestazione “ponte” pretesa dall’attore non è contemplata dalla LPP ma è

prevista, come detto, dall’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della Fondazione

convenuta e rientra quindi nella previdenza professionale sovraobbligatoria.

Al

riguardo va ribadito che gli istituti di previdenza possono strutturare

liberamente la previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e i

requisiti minimi previsti dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi

dell’equità, della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 132 V 149 consid.

5.2.4

in fine, 129 V 149 consid. 4, 115 V 109 consid. 4b).

Nell’ambito

della previdenza sovraobbligatoria, il rapporto previdenziale tra l’istituto di

previdenza e l’assicurato viene costituito da un contratto innominato (sui

generis) detto di previdenza (DTF 132 V 150 consid. 5, 130 V 109). In quanto

tale soggiace in primo luogo alle disposizioni generali del diritto delle

obbligazioni. Il Regolamento costituisce il contenuto preformulato del

contratto di previdenza al quale l’assicurato si sottopone esplicitamente o per

atti concludenti (DTF 131 V 127). Questo non esclude che nel caso concreto le

parti stipulino delle clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V

145; cfr. anche Stauffer, cit. sopra, pag. 92seg).

Secondo

la giurisprudenza, l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio

del contenuto preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10.

4.92

in re D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali applicabili

all’interpretazione dei contratti (DTF 132 V 150 e 129 V 145 consid. 3 e 127 V

307.

consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo luogo si deve quindi

stabilire la vera e comune volontà della parti (art. 18 CO). Se non è

possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta, interpretando le

dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e doveva

ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto

"principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti; SZS

1999.

p. 376-378 consid. 3a; 1998 p. 301 consid. 2a; p.

47; 1994 p. 441; 1995 p.47; 1996 p. 156; 1997 p. 471; 1998 p. 72; DTF 122 V 146

consid. 4c) e tenendo conto delle modalità

d’interpretazione delle condizioni generali in particolare della regola della

clausula poco chiara rispettivamente della clausola inabituale

(“Unklarheitsregel”; SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V 146 consid. 4c e

giurisprudenza ivi citata). Questa interpretazione non verrà fatta unicamente

in base al testo e al contesto delle dichiarazioni, o alla sistematica, ma

anche tenendo conto delle circostanze che le hanno precedute o accompagnate (szs 1999 p. 377 consid. 3b; 1998 p.

302.

consid. 3b; DTF 122 V 146). Si deve pure considerare il fatto che le parti

non hanno certo voluto un contenuto irragionevole (SZS 1999 p. 377) e

interpretare le disposizioni con più significati a sfavore di colui che le ha

redatte.

I

regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera

conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,

Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della

proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento

degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza

professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V

314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid. 5a; per la previdenza

sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr. anche SVR 1998 LPP no.

11).

Secondo la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in

particolare ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti

("erhebliche Ungleichheiten"; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317 consid.

4b, 115 V 233 consid. 6, 114 V 108 consid. 3b). La disparità di trattamento

dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304). Motivi tecnici

e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di trattamento, se non

producono risultati iniqui (DTF 107 V 206).

Per

quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse

vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona

fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e

giurisprudenza citata; STFA non pubbl. del 10 aprile 1993 nella causa D.

consid. 3c).

Se la

reale volontà delle parti non può essere accertata si devono interpretare le

reciproche dichiarazioni in base al principio dell’affidamento e meglio

stabilire che cosa poteva e doveva capire l’assicurato dal testo del

regolamento (DTF 112 V 146 consid. 4c). La portata giuridica delle

dichiarazioni dei fondi di previdenza si limita infatti alla protezione della

buona fede (bollettino UFAS no. 39 p. 10; STFA non pubbl. del 30 maggio 1997 in re G consid. 4a e b).

In

proposito va però precisato che, per quanto riguarda le condizioni generali

("allgemeine Geschäftsbedingungen", R. Schnyder, Minimalstandard im

nichtsstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge, in Neue Entwicklungen in

der beruflichen Vorsorge, S. Gallo 2000, p. 169), di cui è costituito il

regolamento di previdenza (STFA non pubbl. del 10. 4.92 in re D consid. 2a), vale il seguente principio: se la norma ha più significati, essa va

interpretata a sfavore di colui che l'ha redatta ("in dubio contra

stipulatorem", cosiddetta "Ungewohnheitsregel"; cfr. DTF 122 V

146.

consid. 4c e giurisprudenza citata; SZS 1999 p. 377 consid. 3a; 1998 p. 51;

DTF 116 V 222).

I

regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera

conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer, Bundessozialversicherugsrecht,

Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi della buona fede, della

proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e dell'uguaglianza di trattamento

degli assicurati si applicano infatti anche nell'ambito della previdenza

professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; p. 304,

306; DTF 110 II 443; Riemer, p. 237; Leuzinger-Naef, Verpflichtung der privaten

Sozialversicherungsträgerin aus art. 4 cpv. 2 BV, AJP 11/93 p. 1368; DTF 117 V

314, 115 V 109 consid. 4b e SZS 1995 p. 378 per la previdenza

sovraobbligatoria; SZS 1990 p. 74; cfr. anche SVR 1998 BVG Nr. 11; Schnyder,

op. cit. p.174).

Secondo

la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in particolare

ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti ("erhebliche

Ungleichheiten"; Maurer, op. cit. p. 27; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317

consid. 4b; 115 V 233 consid. 6; 114 V 108 consid. 3b). La disparità di

trattamento dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304).

Motivi tecnici e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di

trattamento, se non producono risultati iniqui (Maurer, op. cit. p. 27; DTF 107

V 206).

Per

quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse

vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona

fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e

giurisprudenza citata; Schnyder, op. cit. p. 176/177; STFA non pubbl. del 10

aprile 1992 nella causa D., consid. 3c).

2.7

Nel caso

concreto l’assicurato pretende innanzitutto che la Fondazione convenuta gli

versi una rendita intera di invalidità anche nei periodi in cui l’Ufficio AI ha

fissato il grado di invalidità al 50% (dal 1. luglio 2004 al 30 marzo 2007 e

dal 1 agosto 2008; nel progetto di decisione 7 aprile 2010 prodotto in corso di

causa l’AI ha fissato nuovamente il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio

2009, doc. Q), il diritto ad una rendita completa fino al raggiungimento

dell’età di pensionamento essendogli stato garantito in sede di stipula del

“contratto” sottoscritto dalle parti il 18/28 giugno 2001.

La

convenuta respinge tale pretesa ritenendola manifestamente insostenibile,

essendo evidente che la rendita della previdenza professionale deve corrispondere

all’effettivo grado di invalidità e, quindi, alle conclusioni in merito dell’AI.

Dall’inserto

risulta che AT 1, a seguito delle ripetute e prolungate assenze dal lavoro a

causa delle patologie reumatologiche lamentate, e alla luce dei rapporti medici

acquisiti agli atti, è stato riconosciuto dalla Fondazione convenuta completamente

inabile al lavoro a decorrere dal giugno 2000 con la conseguente attribuzione,

a far tempo dal 1. giugno 2001, di una rendita intera di invalidità oltre alla “rendita

ponte AI”. Contestualmente l’assicurato è stato esplicitamente invitato a voler

far valere i propri diritti presso l’AI, in ossequio all’art. 15 cpv. 5 del

Regolamento. La decisione del Consiglio Direttivo della Fondazione si è

sostanzialmente basata sui certificati medici resi dal dr. ____________________,

reumatologo curante dell’assicurato (che aveva attestato inabilità lavorative

del 100% e del 50% a decorrere dal gennaio 1999, doc. XI/2), e sul referto

medico del 4 aprile 2000 del prof. __________ per il quale AT 1, a seguito dei

lamentati problemi reumatologici, era da ritenere inabile completamente al

lavoro “per un periodo indeterminato”(XI/1).

Per

quanto riguarda l’AI, l’amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti

a seguito della domanda di prestazioni presentata nel marzo 2005, ha infine riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2004

al 30 giugno 2004, ad una mezza rendita dal 1. luglio 2004 al 30 marzo 2007, ad

una rendita intera dal 1. aprile 2007 al 30 luglio 2008 e nuovamente alla mezza

rendita dal 1. agosto 2008 (e in base al progetto di decisione

7.

aprile 2010 nuovamente ad una rendita intera dal 1. luglio 2009, doc. Q).

La Fondazione convenuta,

successivamente alla prima “delibera” dell’AI del 16 settembre 2006, con

effetto dal 1. novembre 2006 ha conseguentemente adattato la propria rendita di

invalidità al grado di invalidità attribuito dall’AI, con la conseguenza che

relativamente ai periodi dal 1. novembre 2006 al 30 marzo 2007 e dal 1. agosto

2008, nei quali l’AI ha concluso per un grado di invalidità del 50%, ha

sostituito la rendita intera con una mezza rendita di invalidità (doc. 18).

Ora, tale procedere risulta

corretto e non può essere seguito l’attore laddove, più o meno implicitamente,

censura tale agire sostenendo che in sostanza la Fondazione sarebbe tenuta a

mantenere il grado di invalidità (totale) inizialmente riconosciuto.

In

effetti, va in proposito ribadita la giurisprudenza citata sopra per la quale

di principio, per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità

dell’AI e quella del secondo pilastro, il concetto d’invalidità nell’ambito

della previdenza obbligatoria è di principio il medesimo di quello

dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229)

con la conseguenza che di principio gli istituti di previdenza sono vincolati

da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che

riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

126.

V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c;

SZS 2002 p. 155; 1997 p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa),

rilevato come accertamenti separati del grado di invalidità

potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della

legge.

Nella

fattispecie, come detto, il regolamento della Fondazione convenuta non prevede

alcuna definizione del concetto di invalidità con la conseguenza che risulta

applicabile il concetto di invalidità legale e, quindi, dell’AI conformemente agli

art. 23-26 LPP (DTF 120 V 116; cfr. infatti il nuovo tenore del Regolamento

applicabile dal 1. gennaio 2006 che stabilisce che “il Consiglio di Fondazione

decide in base agli art. 23-26 LPP in merito al sussistere e la grado

dell’invalidità …”, doc. XXI/3). Anzi, il regolamento prevede espressamente

che il Consiglio di Fondazione, nel definire il diritto alla rendita di

invalidità, deve tenere “in considerazione le decisioni dell’AI” (art. 15 cpv.

1.

Regolamento). Inoltre, per l’art. 15 cpv. 5 del Regolamento l’assicurato che

richiede alla Cassa delle prestazioni di invalidità è obbligato a far valere i

suoi diritti anche verso l'AI, pena la sospensione delle prestazioni della Fondazione.

Ne discende

che a ragione la Fondazione convenuta ha preso atto delle decisioni dell’AI e

conseguentemente adattato le proprie prestazioni di invalidità per quanto

concerne specificatamente il grado di invalidità, adattandole conseguentemente

anche al mutato grado di incapacità al guadagno.

Né del

resto l’attore, che non ha ricorso contro la decisione dell’AI del 10 dicembre

2008.

(doc. 4), sostiene che le conclusioni dell’AI siano manifestamente insostenibili,

circostanza questa che, se ammessa, consentirebbe eventualmente un esame del

sussistere e del grado d’invalidità in ambito previdenziale svincolato dalle conclusioni

dell’AI.

Né infine,

per le ragioni che verranno esposte in seguito (cfr. consid. 2.10 e 2.11),

l’attore può pretendere di percepire una rendita d’invalidità completa anche

nei periodi in cui l’AI ha concluso per un grado di invalidità del 50% sulla

base dello scritto della Fondazione 18 giugno 2001 (doc. C).

2.8

Secondariamente

l’attore postula il versamento, dal 1. novembre 2006 e sino alla data del

pensionamento, di una rendita ponte di almeno fr. 24'720 in aggiunta alla rendita di invalidità.

Secondo AT

1.

un siffatto diritto si evincerebbe dal “contratto sottoscritto dalle parti in

data 18 giugno/28 giugno 2001” nel quale la Fondazione aveva garantito

all’assicurato che avrebbe continuato a percepire oltre alla rendita di

invalidità una rendita ponte di fr. 24’720 al fine di permettergli di comunque

percepire, sino alla data del pensionamento, entrate di complessivi fr. 52’428.

Inoltre

la concessione di prestazioni in siffatta misura gli sarebbe stata garantita

esplicitamente dalla signora Svanascini, dipendente presso l’Ufficio Risorse

Umane della __________.

In ogni

modo a parere dell’assicurato la rendita ponte gli dovrebbe essere garantita almeno

sino all’ottenimento di una rendita dell’AI completa.

La Fondazione

convenuta è invece in sostanza dell’avviso che l’attribuzione delle prestazioni

non possa comunque prescindere dal rispetto delle norme regolamentari, le

quali, nel caso specifico, prevedono chiaramente che la rendita ponte è dovuta

in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI. A suo dire nel caso in

cui, come nella specie, l’assicurato riceve una prestazione da parte dell’AI,

al medesimo non sarebbe più dovuta alcuna rendita ponte secondo l’art. 17 del

Regolamento. Tale conclusione sarebbe in effetti chiara e desumibile dal

Regolamento.

Occorre quindi

primariamente esaminare se tale prestazione ponte sia dovuta all’assicurato in

base al regolamento applicabile e, nella negativa, se la stessa sia dovuta

sulla base dello scritto 18 giugno 2001 della Fondazione convenuta.

2.9

La

prestazione “ponte” pretesa dall’attore non è contemplata dalla LPP ma è

prevista, come detto, dall’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della Fondazione

convenuta e rientra quindi nella previdenza professionale sovraobbligatoria.

Ora,

esaminato il tenore letterale dell’art. 17 cpv. 3 del Regolamento prevedente,

appunto, la concessione di una rendita ponte, e volendolo interpretarlo con

buon senso e, soprattutto, secondo il significato che ogni destinatario

assennato può e deve ragionevolmente dargli in virtù della buona fede (DTF 131

V 29 e sopra al consid. 2.6. sull’interpretazione dei regolamenti) risulta perfettamente

condivisibile il senso che le attribuisce la convenuta e, meglio, di una

prestazione subordinata al mancato riconoscimento, da parte dell’AI, di una

rendita di invalidità. Il tenore letterale della norma esplicita chiaramente

che una simile rendita “complementare” (che funge cioè da complemento, che

serve a completare) viene erogata quando un assicurato che viene dichiarato

invalido dal Consiglio di Fondazione non percepisce (ancora) alcuna rendita AI

oppure ne percepisce soltanto una parziale (a fronte invece di una delibera del

consiglio di Fondazione che conclude per un’invalidità completa). Il senso di

tale prestazione è manifestamente quello di aiutare l’assicurato a colmare un

vuoto di entrate derivante dal fatto che, a fronte di una situazione di

accertata invalidità, l’AI non corrisponde (ancora) alcuna prestazione (o ne

corrisponde una non corrispondente al grado di incapacità al guadagno accertato

dall’istituto di previdenza). Come esplicitato dal secondo paragrafo della

norma, tale rendita viene quindi a cadere nel momento in cui la rendita AI

viene concessa e, quindi, la necessità di “completare” la prestazione di

invalidità già riconosciuta dalla Fondazione, di fare “da ponte” con le prestazioni

dell’AI, viene meno. Il mantenimento della stessa avrebbe altrimenti quale

effetto un inaccettabile cumulo di prestazioni.

Si tratta

del resto di una prestazione che viene, seppur non molto frequentemente, garantita

dagli istituti di previdenza nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria

quale prestazione “transitoria”, cioè sino alla concessione definitiva di una

rendita di invalidità.

In

effetti non può peraltro non essere rilevato come tale prestazione sia prevista

nel regolamento della convenuta non come prestazione a sé stante, ma

contestualmente alla norma (l’art. 17) che definisce l’ammontare della

rendita di invalidità. Questo a ulteriore conferma che la stessa costituisce un’aggiunta

destinata a completare la prestazione di invalidità previdenziale in attesa del

riconoscimento di quella dell’AI.

Ne sono

ulteriore conferma i “certificati di previdenza” emessi dalla convenuta, i

quali prevedono esclusivamente la corresponsione della rendita di invalidità

(di fr. 27'698 nel 2001) mentre non menzionano alcuna prestazione “ponte” (doc.

XXI/5) così come i “certificati di rendita”, i quali menzionano i fr. 24'720

versati come rendita ponte con la designazione di “correzione temporanea” (doc.

XXI/6).

Va detto del

resto che tale significato è stato reso più facilmente comprensibile dalla

modifica approntata all’articolo regolamentare in oggetto nel regolamento in

vigore dal 1. gennaio 2003, dove la rendita ponte viene qualificata quale

“rendita complementare sostitutiva” con riferimento alla prestazione dell’AI. A

titolo abbondanziale si osserva che tale prestazione è quindi stata abolita

dalla Fondazione convenuta con effetto dal 1. gennaio 2006, il relativo

regolamento non prevedendo più una siffatta prestazione né quello valido dal 1.

gennaio 2009 (doc. XXI/3 e 4).

Una

conclusione nel senso suggerito dall’attore secondo cui la rendita ponte decadrebbe

eventualmente solo e solo nella misura in cui l’AI assegna una rendita intera,

non è sostenibile in base al tenore del Regolamento o ad un’interpretazione ragionevole

del medesimo.

Tutto ben

considerato dunque, ribadito come l’interpretazione dei regolamenti, giacché

preformulati e emessi in maniera unilaterale dall’istituto di previdenza, deve

generalmente essere improntata su criteri severi (DTF 129 V 308), anche volendo

ammettere che il tenore dell’art. 17 cpv. 3 del Regolamento della CV 1 non sia

del tutto chiaro e, quindi, bisognoso di essere interpretato, interpretando il

medesimo secondo il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente

dargli in virtù del principio della buona fede (il cosiddetto "principio

dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e riferimenti, 122 V 146

consid. 4c; SZS 1999 p. 376-378 consid. 3a; 1998 p. 301 consid. 2a, 1994 p. 441, 1995 p.47, 1996 p.

156, 1997 p. 471, 1998 p. 72), il senso da attribuire

all’art. 17 cpv. 3 non può che essere quello dianzi enunciato (DTF 130 V 81,

124.

III 155).

2.10

In realtà AT 1 pretende il

versamento di una rendita intera e di una rendita ponte, per un ammontare

complessivo di fr. 52'428 annui, sino all’età del pensionamento (in via

subordinata nella misura di almeno fr. 40'176 annui), non tanto sulla base di

disposti regolamentari quanto piuttosto sostenendo che un simile versamento gli

sarebbe stato di fatto garantito dalla convenuta mediante la sottoscrizione del

”contratto” in data 18/28 giugno 2001 oltre che dalla signora __________,

dipendente della __________ presso l’Ufficio delle Risorse Umane.

L'attore

invoca in sostanza la protezione della sua buona fede.

In via

preliminare va rilevato che gli istituti di previdenza di diritto pubblico e di

diritto privato non sono autorizzati ad emanare decisioni formali vincolanti.

Le loro dichiarazioni possono infatti imporsi unicamente tramite una sentenza

emessa dal tribunale competente. Conformemente a quanto stabilito all’art. 5

cpv. 3 LPA, quindi, le dichiarazione dei fondi di previdenza non possono essere

considerate decisioni, ma unicamente prese di posizioni di un’autorità che

ammette o respinge una pretesa, la quale può essere l’oggetto di un’azione di

diritto amministrativo. Le citate comunicazioni sono quindi atte a provocare

l'avvio di un processo e a condurre alla modifica di rapporti giuridici. Questi

effetti non subentrano tuttavia direttamente a seguito della pronuncia della

presa di posizione (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata).

Sprovviste

di carattere obbligatorio e vincolante queste dichiarazioni producono tuttavia

effetti giuridici, poiché l’istituto di previdenza non può modificare a proprio

piacimento le sue prese di posizione. Questo modo di procedere potrebbe infatti

configurare una violazione del diritto alla protezione della buona fede, che va

rispettato anche dai fondi di previdenza di diritto privato e di diritto

pubblico (STFA del 30 maggio 1997 nella causa G. e dottrina citata; RSAS 1995

p. 383; STCA del 18 marzo 1999 nella causa P., 34.98.50 e 24 settembre 1999

nella causa B., 34.99.3).

Primariamente

occorre osservare che contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, lo scritto

18.

giugno 2001, controfirmato dall’assicurato il 28 giugno 2001, non configura “un

contratto”, come egli adduce, ma una presa di posizione unilaterale con la

quale la CV 1 ha inteso informare l’assicurato in merito alla decisione

sull’attribuzione delle prestazioni di invalidità a suo favore presa dal

Consiglio direttivo della Fondazione. Il tenore della stessa è in effetti a tal

proposito inequivocabile, le prestazioni elencate dallo scritto essendo già

state “decise” e non dipendendo certamente dall’assenso o meno dell’assicurato

(vedi anche l’espresso tenore: “…desideriamo informarla che….ha deciso…”,

doc. C e sopra consid. 2.5). Del resto le prestazioni concesse dallo scritto

medesimo rientravano, per l’espresso tenore dello scritto medesimo, nelle

prestazioni previste dal regolamento e più specificatamente dagli art. 15 e 17

cpv. 3, fatto questo che già di principio esclude pattuizioni tra l’istituto

previdenziale e l’assicurato. La richiesta della Fondazione di ritornare una

copia firmata dello scritto, “a titolo di conferma”, aveva verosimilmente

unicamente valore probatorio nel senso di una conferma dell’avvenuta presa di

conoscenza dello scritto.

2.11

In virtù

della giurisprudenza suesposta si deve pertanto esaminare se la rettifica, da

parte dell'istituto di previdenza, delle prestazioni erogate all’assicurato successivamente

al 1. novembre 2006, segnatamente mediante la diminuzione della rendita di

invalidità (del 50% in luogo del 100%) e la soppressione della rendita ponte, va

considerata lesiva della buona fede dell’assicurato.

Il diritto alla protezione

della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti

di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge.

Secondo

una lunga e consolidata giurisprudenza (DTF 131 I 627

consid. 6, 130 I 26 consid. 8.1, 119 V 307 consid 3°, 118 Ia 254 consid 4b, 118

V 76 consid 7; SZS 1998 p. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI

1993.

p. 21-22, RCC 1991 p. 220 consid. 3a, 1983 p. 195 consid. 3, 1982 p. 368

consid. 2, DLAD 1992 p. 106; e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, STFA 5

aprile 1994 in re M.C., e del 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 390ss; Knapp,

Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p. 108-109; Haefliger, Alle

Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss) affinché la buona fede di un

assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula

una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere

adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta. Ciò significa che l'interessato, date le

circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;

104.

V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio;

5.

l’ordinamento

legale non è mutato dal momento in cui l'informazione è stata data.

(DTF 131 II 627 consid.

6.1

e riferimenti precitati).

Nella previdenza professionale tale regolamentazione è applicabile

in via analogica anche nel rapporto tra assicurato ed istituto di previdenza (STF

B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p.

53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p. 383).

Nel caso

concreto la buona fede dell’assicurato non può essere protetta.

Innanzitutto,

va premesso che l’interpretazione data dall’attore alla comunicazione 18 giugno

2001.

della Fondazione convenuta deve essere ritenuta quantomeno discutibile.

Con

riferimento all’attribuzione della rendita completa di invalidità risulta evidente

che la rendita intera veniva attribuita, dal 1. giugno 2001, sulla base della

situazione accertata a quel momento, ritenuto che la prestazione sarebbe

comunque stata eventualmente suscettibile di essere modificata – segnatamente

adeguata – in caso di modifica delle circostanze, segnatamente di un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tale da comportare

anche una modifica del grado di incapacità lavorativa e, di conseguenza, di

invalidità. Sostenere il contrario rasenta la temerarietà.

Per

quanto riguarda invece la concessione della “rendita ponte AI”, bisogna

riconoscere che la formulazione della comunicazione della Fondazione appare, almeno

a prima vista, quantomeno poco fortunata. Questo TCA ritiene comunque che

un’attenta lettura della clausola in questione, unitamente all’art. 17 cpv. 3

del Regolamento cui del resto la stessa esplicitamente rinvia, permette comunque

di dedurre che in base alla stessa la rendita ponte era dovuta soltanto fino al

momento in cui l’AI avrebbe erogato all’assicurato una prestazione di

invalidità, e questo a prescindere dal grado. La menzione - effettivamente poco

fortunata nel contesto particolare -, “100%” era manifestamente riferita al

momento attuale, senza considerare cioè una eventuale evoluzione futura, segnatamente

un miglioramento delle condizioni dell’assicurato, evoluzione tuttavia che non

poteva comunque essere esclusa a priori. Questa Corte non ritiene che si possa

ammettere che sottoscrivendo la comunicazione del 18 giugno 2001 la Fondazione

abbia inteso o comunque abbia dato delle rassicurazioni circa il versamento

della rendita ponte sino al raggiungimento dell’età di pensionamento, a

prescindere dall’evoluzione delle condizioni dell’assicurato e delle decisioni

dell’AI. Il rinvio, esplicito, all’art. 17 cpv. 3 del Regolamento esclude

questa conclusione così come del resto la denominazione quale “rendita ponte”.

Inoltre,

anche volendo ammettere che il contenuto della comunicazione 18 giugno 2001 sia

erroneo (nel senso appunto che, erroneamente, ossia contrariamente alle

disposizioni regolamentari, concede la rendita ponte in ogni caso sino alla

concessione di una rendita intera da parte dell’AI), dubbio appare

l'adempimento del requisito 3 per la tutela della buona fede giusta la

giuriprudenza dianzi evocata, secondo cui l'interessato, date le circostanze, e

usando tutta l'attenzione da lui esigibile, non deve poter riconoscere

l'erroneità della disposizione.

In

effetti, ad AT 1 avrebbe dovuto essere immediatamente riconoscibile l’erroneità

dello scritto della Fondazione (rispettivamente delle affermazioni della

dipendente signora __________) laddove sembravano garantire l’erogazione della

rendita intera AI in ogni caso sino alla data di ottenimento di una rendita AI

al 100%. Considerato come nella medesima clausola veniva espressamente rinviato

all’art. 17 cpv. 3 del Regolamento, la circostanza avrebbe dovuto risultare

quantomeno degna di verifica da parte sua.

In ogni

modo, anche volendo eventualmente ammettere che la Fondazione convenuta abbia

dato un’informazione errata e che l'interessato non poteva, date le

circostanze, accorgersi dell’errore, e che, quindi, era stata creata in IvanAT

1.

un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità

oltre ad una rendita ponte, nella misura indicata nello scritto 18 giugno 2001,

anche in caso di attribuzione di una rendita AI, la comunicazione in

discussione non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel

periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è

pregiudizievole (requisito 4; DTF 121 V 67).

Né, del

resto, in effetti l'attore fa valere altrimenti in corso di causa. L’allegazione

dell’attore per cui egli “date queste premesse” avrebbe “accettato la

decisione del consiglio direttivo della CV 1 contenuta nel contratto del 18

giugno 2001, controfirmandolo in data 28 giugno 2001” non modifica questa conclusione. Già infatti si è detto che lo scritto in parola non

costituiva una proposta a concludere un contratto, come egli sostiene, ma una

comunicazione unilaterale da parte della Fondazione.

Analogamente vale per le

addotte, ma peraltro non provate, dichiarazioni affidanti che sarebbero state rese

dalla signora __________, dipendente presso l’ufficio risorse umane della __________

SA, la quale gli avrebbe confermato che “__________ avrebbe versato la rendita

ponte sino al raggiungimento della età ordinaria di pensionamento” (i, pag. 5).

In proposito va detto

innanzitutto che la signora __________ avrebbe in ogni modo formulato tali presunte

dichiarazioni nella sua funzione di dipendente della __________ e non della CV

1.

Ora trattandosi evidentemente, nel caso della __________ e della Fondazione

convenuta, di due entità giuridiche completamente autonome una dall’altra, con

funzioni e competenze del tutto distinte, appare evidente che le eventuali

dichiarazioni di una dipendente della banca non possono risultare vincolanti

per la Fondazione di previdenza.

Ne discende che anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra

l’attore ed il datore di lavoro sulla corresponsione di una rendita ponte sino

al raggiungimento dell’età di pensionamento – che, come visto, è contrario al

regolamento della Fondazione –, va detto che per essere effettivo avrebbe

necessitato dell’avallo dell’ente previdenziale, il quale deve comunque in ogni

caso rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari ciò

che esclude di favorire alcuni assicurati a danno dell’ente previdenziale (Stauffer,

Berufliche Vorsorge, n. 629 e 325; DTF 122 V 145 consid. 4b).

Per questo motivo già

risulterebbe esclusa una fattispecie suscettibile di richiamare il diritto alla

protezione della buona fede del cittadino in promesse o informazioni rese

erroneamente da un’autorità, garantito all’art. 9 della Costituzione federale.

E comunque in ogni modo,

per i motivi già esposti, risulterebbe non adempiuto il requisito n. 4 per la

tutela della buona fede.

A mente del TCA quindi

nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede

dell’assicurato e, di conseguenza, l’assicurato non può

avvalersi né della comunicazione 18 giugno 2001 (doc. 32) né delle presunte

dichiarazioni della signora __________ per ottenere dalla convenuta il

versamento della chiesta prestazione d'invalidità regolamentare oltre il 1.

novembre 2006 e di una rendita intera anche nei periodi in cui l’AI ha

accertato un grado di invalidità del 50%.

In queste

circostanze, il rifiuto da parte della Fondazione di previdenza convenuta di

erogare una rendita __________sostitutiva dopo il 1. novembre 2006 e di versare

una rendita intera di invalidità anche nei periodi in cui l’AI ha riconosciuto

un grado di invalidità del 50%, è conforme al regolamento e non viola i

principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e

dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati.

Ne

consegue che la petizione deve essere respinta.

2.12

Quanto infine

alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quella

riferita all’audizione testimoniale della signora __________ (cfr. IX), va

fatto presente quanto segue.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

122.

II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.

28; DTF 124 V 94).

Nel caso

in esame, questo TCA ritiene sufficiente la documentazione acquisita agli atti,

inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di ulteriori

mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza.

In

particolare non è necessario sentire la teste indicata dall’attore (la signora __________),

sull’esistenza di rassicurazioni in merito alla concessione delle prestazioni

di invalidità. Come visto, quanto l’attore vuol dimostrare non è rilevante per

la concessione delle chieste prestazioni.

2.13

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv.

1.

Lptca), all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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