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Decisione

34.2009.35

Prestazione d'invalidità LPP. Nessuna interruzione del nesso temporale tra l'incapacità lavorativa per motivi psichici sorta prima dell'affiliazione alla cassa pensioni convenuta e la susseguente inva

21 dicembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte dell’istituto

di previdenza convenuto di una rendita d’invalidità del secondo pilastro e di

quale grado.

Trattandosi

di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore

LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Nel

merito

2.3 Il

1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale

ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conse-guenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129

V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1;,128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Di

conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una

rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza anteriore

al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della 1. revisione della LPP, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004.

2.4 L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che

è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle

prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per

almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di

lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che

l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998

LPP Nr. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG

Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118

V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in SZS 1995 p. 403;

Maurer, Bundesozialversicherungsrecht, 1994, p. 209). Dal 1° gennaio

2005 (1° revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto

ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è

invalido per almeno il 40 per cento (art. 23 cpv. 1 lett. d nLPP).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF

9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B

100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando

sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469

consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Il richiedente deve

essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA

6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994

nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad

eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il

contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai

fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.

1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996

nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo

di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in

assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38

consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.5. L’art.

26 cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2

dello stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue

disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione

dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla

rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un

anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

Nel

caso di specie inoltre sono applicabili le disposizioni relative alle

prestazioni d’invalidità di cui al capitolo 9.3 del Regolamento della CV 1i (doc.

4).

2.6. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23

LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del

6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che

l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto

abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un

certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che

un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di

connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; 123 V 264 consid. 1c e 120 V

117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; SZS 2002 pag.

156). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo

(DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).

Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità della previdenza

professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto

tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il

danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha

causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità

lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una

malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due

affezioni (SZS 2003 p. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare

precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre

il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente

della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente

con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto

all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid.

5.3).

Considerandi

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono

determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno

intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003

p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264

consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo

senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della

capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile

(DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di

sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato

o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della

capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di

ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p.

67).

2.7

Nel

caso concreto, l’attrice sostiene innanzitutto che la Fondazione convenuta sia

vincolata alla decisione dell’AI, rispettivamente a quanto accertato dal TCA,

per quel che concerne l’inizio dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, fissato al 1°

maggio 2002.

La

convenuta ha invece fatto presente di non aver partecipato alla procedura

amministrativa AI (sugli effetti di una tale partecipazione cfr. DTF 132 V 1;

129.

V 73), in quanto i relativi atti sono stati notificati alla Vadouise

Assicurazioni (agente quale assicuratore privato dell’indennità perdita di

guadagno per malattia), quindi a terzi.

Tale

questione può rimanere aperta, poiché, secondo costante giurisprudenza,

l’accertamento dell’inizio del diritto alla rendita da parte degli organi AI

non esclude che l'incapacità di lavoro conferente il diritto a prestazioni di

invalidità della previdenza professionale (almeno il 20%) possa già essere subentrata,

prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (STF 9C_684/2008 del 18

settembre 2009 consid. 3 con riferimento alla STFA B 47/98 dell'11 luglio 2000,

in RSAS 2003 pag. 45, consid. 4d).

2.8

Con

sentenza 14 febbraio 2007 questo TCA, in parziale accoglimento del ricorso

presentato dall’attrice contro la decisione su opposizione 20 gennaio 2006

dell’Ufficio AI, aveva stabilito il diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio

2003, fissando al 3 maggio 2002 la decorrenza dell’anno di carenza ex art. 29

cpv. 1 lett. b LAI. In particolare questa Corte aveva concluso:

"

Occorre ora valutare il grado

d’incapacità lavorativa dovuto al solo danno alla salute psichico, quindi senza

tener conto della dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol.

Orbene, prima della perizia psichiatrica l’assicurata

non presentava una totale inabilità lavorativa, altrimenti le richieste di

accordarle dei provvedimenti professionali contenute nei rapporti 11 settembre

2003.

del dr. __________ e 14 settembre 2003 del dr. __________ non avrebbero

avuto senso. Né si concilierebbe con le attività lucrative svolte

dall’assicurata dal 1998 al 2003. In queste circostanze è pertanto corretto

fondarsi sulla perizia del dr. __________, il quale ha valutato la ricorrente

inabile al 50% e questo in stato di astinenza. La rilevante incapacità lavorativa

è invece da far decorrere a partire dal 3 maggio 2002, così come attestato nel

rapporto 11 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 11-1).

Di conseguenza, trascorso l’anno di carenza ex art. 29

cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla mezza rendita nasce il 1° maggio 2003.”

(cfr. consid. 2.6, p. 9).

Quindi,

se da un lato dal 3 maggio 2002 l’attrice presentava un’incapacità lavorativa

per motivi psichici di rilevante durata di almeno il 40%, dall’altro va

tuttavia evidenziato, come rettamente osservato dalla convenuta, che prima

dell’affiliazione presso la CV 1 (aprile 2002) l’attrice aveva

già avuto dei periodi d’incapacità lavorativa di almeno il 20%,

precisamente da fine 2001. Questo è stato attestato nella perizia 19

luglio 2004 del dr. __________ (cfr. risposta alla domanda no. 2.6: “Una

diminuzione della capacità lavorativa di almeno il 20% esiste circa dalla fine

del 2001”;

atti AI doc. VI), conclusione fatta propria dal TCA (“In queste

circostanze, dunque, si può affermare che nella fattispecie le tossicomanie

sono la conseguenza di una problematica psichiatra risalente all’adolescenza,

il cui danno alla salute, secondo la perizia, è da far risalire alla fine del 2001”; consid. 2.6). A comprova dell’insorgenza di un danno alla salute psichico nel 2001 va

anche fatto riferimento alla circostanza che in quell’anno l’attrice, pur

riuscendo a terminare il tirocinio, aveva registrato numerose assenze (cfr.

citata STCA consid. 2.6). Inoltre, su consiglio dello psichiatra curante, dr. __________,

l’11 dicembre 2001 l’attrice è stata ricoverata presso la Clinica __________ __________

dove è rimasta fino al 18 gennaio 2002 (cfr. atti AI, doc. VI). Al riguardo,

nel rapporto 4 novembre 2004 al legale dell’attrice, il curante aveva fra

l’altro scritto che “verso la fine del 2001 la situazione si è rapidamente aggravata

sia sul piano affettivo (peggioramento del disturbo depressivo) che quello

degli abusi (….) e psicosociale (….). All’inizio dicembre del 2001 scompensa su

di un registro melanconico –suicidario e viene ricoverata una prima volta alla

Clinica “__________dove beneficia di un trattamento specifico per pazienti

tossicodipendenti “(cfr. atti AI, doc. VI).

Occorre ora esaminare se tra l'inabilità lavorativa per motivi

psichici sorta prima dell’affiliazione in questione e la susseguente

invalidità vi sia uno stretto nesso materiale e temporale. Nell’affermativa, da

parte della Fondazione convenuta non sussisterebbe un obbligo di

prestazioni, obbligo che semmai spetterebbe all’istituto LPP presso il quale

l’attrice era assicurata al momento dell’insorgenza della rilevante incapacità

lavorativa (DTF 130 V 275 consid. 4.1; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003,

consid. 2.2, pubblicata in RSAS 2003 pag. 505 citata in STF 9C_684/2008 del 18

settembre 2009 consid. 4.2).

2.9

Dal

punto di vista materiale pacifico è che l’incapacità lavorativa che ha portato

all’invalidità è dovuta agli stessi disturbi psichici invalidanti risalenti

alla fine del 2001.

Anche

dal punto di vista temporale risulta, con il grado della verosimiglianza preponderante,

una connessione tra l’inizio dell’incapacità lavorativa almeno del 20%

manifestatasi a fine 2001 e l’invalidità, non avendo l’attrice mai recuperato

interamente la propria capacità lavorativa.

Come

detto al considerando precedente, l’attrice è stata degente alla __________

dall’11 dicembre 2001 al 18 gennaio 2002. Dopo poche settimane dall’inizio

della nuova attività presso la __________ (22 aprile 2002), essa ha subito una ricaduta

con un nuovo ricovero il 3 maggio 2002, presso la succitata clinica, degenza

terminata il 27 dello stesso mese (cfr. rapporto 22 maggio 2002 della stessa

clinica, atti AI doc. VI). Sono poi seguiti altri ricoveri e l’attrice non ha mai

riacquistato la propria capacità al lavoro (cfr. perizia 19 luglio 2004 del dr.

__________).

Per

quel che concerne il periodo tra i succitati due ricoveri (18 gennaio – 3 maggio

2002), determinante ai fini dell’esito della presente vertenza, nel citato rapporto

4.

novembre 2004 lo psichiatra curante riferisce che dopo la prima dimissione

dalla __________ di __________ (gennaio 2002) la paziente “riesce per

qualche settimana a gestirsi nel quotidiano e nel mese di aprile (2002

n.d.r) trova addirittura un lavoro come segretaria di una ditta (….). Lo

“stato di grazia” è purtroppo di breve durata e già verso la metà dello stesso

mese ricomincia ad abusare di (….). Viene nuovamente ricoverata a __________

(…).” Appare poco verosimile che nel succitato frangente di tempo l’attrice

abbia riacquistato totalmente la capacità lavorativa; in quest’ottica il lavoro

presso la __________ è da considerare piuttosto un tentativo di riprendere

un’attività lucrativa. Anche se durante quel periodo, poco superiore a tre

mesi, avesse potuto lavorare al 100%, ciò non sarebbe tuttavia sufficiente per

interrompere il nesso temporale (cfr. consid. 2.5).

Da

ultimo, la circostanza che l’attrice è stata iscritta alla disoccupazione da novembre

2001.

a fine marzo 2002 (con un periodo di malattia di due mesi [dicembre 2001 e

gennaio 2002], cfr. scritto 27 agosto 2009 della Cassa disoccupazione in doc.

XVII) non permette di giungere ad una diversa soluzione. Al riguardo, la

giurisprudenza ha precisato che tra le circostanze da prendere

in considerazione per la valutazione della connessione temporale rientrano i

rapporti esteriori verso terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un

assicurato percepisca per un lungo periodo delle indennità della disoccupazione

quale persona con una capacità al collocamento per un’attività da svolgere a

tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con

riferimenti). Tuttavia, ai periodi di disoccupazione non può

essere dato lo stesso valore attribuibile a quelli in cui l’interessato ha

effettivamente esercitato un’attività lucrativa (STFA B 23/01 del 21

novembre 2001 consid. 3.3 citata in Vetter, Berufliche

Vorsorge, 2° edizione, Zurigo 2009, n. 83 p. 91). L’idoneità al collocamento

non esclude pertanto la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del

21.

aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., p. 83 ). Infatti, come

visto, nel caso in esame durante il periodo di disoccupazione l’attrice è stata

ricoverata per oltre un mese.

L’incapacità

lavorativa all’origine dell’invalidità non essendo sorta nel periodo in cui AT

1.

era assicurata presso la CV 1, la convenuta, quale

successore della succitata, non è tenuta a versare alcuna

prestazione d’invalidità. Ne consegue la reiezione della petizione.

2.10

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29

cpv. 1 Lptca), all’attrice, sebbene soccombente, non vengono accollate tasse e

spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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