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Decisione

34.2009.38

Rendita superstite LPP. Accertamento del diritto alla rendita d'invalidità LPP del defunto per condanna dell'istituto previdenziale al versamento della rendita vedovile

24 febbraio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I medici consultati a suo

tempo hanno attestato come le succitate patologie abbiano causato

all’assicurato un’importante incapacità lavorativa presente prima del 2003,

anno di decorrenza del termine di attesa fissato dall’Ufficio AI.

Con rapporti 3 novembre 2003 e 2 dicembre 2003

il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha infatti

certificato una capacità lavorativa quale dipendente tra il 20 e 30% presente

dall’aprile 2000. Egli ha tuttavia precisato di aver visto l’assicurato solo

due volte (il 31 marzo e 4 maggio 2000), definendo come superficiale la sua

valutazione clinica (doc. VIII/B1).

Anche nel suo rapporto 30 novembre 2000 il medico curante, dr. __________ ha

attestato un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 70% come giornalista e

manager, mentre come politico ha ritenuto esigibile un’attività di alcune ore

settimanali; egli ha indicato quali attività escluse quelle comportanti

mobilità con sforzi anche lievi (doc. VIII/B2).

Infine, con rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________, primario di cardiologia

all’Ospedale __________, ha in particolare escluso qualsiasi capacità

lavorativa in professioni pesanti, includendo, con riferimento all’attività

parlamentare dell’assicurato, anche lo stress mentale e psichico. Egli ha

inoltre ritenuto esigibili attività d’ufficio in un ambiente senza stress (cfr.

punto 7 del rapporto, doc. VIII/B3). Da ultimo, al momento della visita lo

specialista ha ritenuto l’assicurato invalido, facendo tuttavia presente che in

caso di miglioramento della sintomatologia, l’invalidità potrebbe migliorare,

ma non oltre il 50% (“ Aufgrund des Eindruckes, den ich vom Patienten

anlässlich der ambulanten Untersuchung vom 4.04.2001 erhalten habe, ist er

aktuell medinizisch als Invalide zu betrachten. Bei

einer Besserung der Sintomatik könnte sich diese Invalidität etwas verbessern,

doch bezweifle ich, dass diese weniger al 50% betragen wird”, punto 8, doc. VIII/B3).

Tuttavia dal fascicolo si evince che, nonostante le affezioni succitate e

rispettivamente il principio dell’obbligo di riduzione del danno - secondo cui

un assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) -,

dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003 (data del licenziamento non dovuto

ad incapacità lavorativa per motivi di salute, ma per una vicenda penale legata

alla falsificazione di firme riguardante un referendum) l’assicurato è stato

direttore responsabile (a tempo pieno) del quotidiano __________ (alleg.

VIII/B4, B5).

Trattandosi di un’attività per lo più sedentaria, questa Corte non può

condividere la tesi della convenuta che ritiene la professione di giornalista

svolta dall’assicurato nel succitato periodo non adeguata al suo stato di

salute.

A tal riguardo, nella nota 16 marzo 2005 il dr. __________ del SMR

ha pertinentemente osservato:

" Conclusione: dal punto di vista medico pare oggettivato che

l'assicurato soffra di una cardiopatia dilatativa sintomatica almeno da giugno

2001 (oltre al grave sovrappeso con inoltre broncopatia su persistente

tabagismo). Dalla documentazione a disposizione si può costatare un progressivo

peggioramento della funzionalità cardiaca negli ultimi 4 anni (vedi EF).

Tale

patologia lo poteva sicuramente limitare per attività fisiche medio pesanti mentre

un'attività leggera prevalentemente sedentaria risultava esigibile in misura

normale. Dal punto di vista medico non posso condividere la valutazione del

prof. __________ (recte: __________) che confronta l'esigibilità dal punto di

vista cardiaco. In questo contesto non va dimenticato che l'assicurato presenta

coronarie normali e la dispnea lamentata risulta essere multifattoriale

influenzata sicuramente in modo sostanziale dal grave sovrappeso e dal

persistente tabagismo, valutazione confermata da un risultato del BNP normale,

valore che in pratica esclude una causa prettamente cardiaca della

dispnea." (Doc. AI 58 inc. 32.2005.82, noto alle parti).

Di conseguenza, questa

Corte aveva accertato che __________ aveva esercitato per quasi dieci mesi a tempo

pieno la professione di giornalista, attività consona alle sue patologie, in

particolare a quella cardiaca.

Il TCA aveva

infatti rilevato che:

" Dagli

atti non risulta che nel succitato periodo egli abbia avuto problemi di salute

tali da compromettere la capacità lavorativa in tale attività giornalistica (i

precedenti brevi ricoveri di sette giorni nel giugno 2002 e di un giorno nel

luglio dello stesso anno erano dovuti principalmente a problemi di dispnea

parossistica con decorso favorevole e quindi senza conseguenze sull’abilità

lavorativa; cfr. rapporti d’uscita 11 giugno e 26 luglio 2002 dell’Ospedale __________

di __________ contenuti negli atti AI). Né risulta che durante la permanenza a

“__________” l’assicurato abbia avuto un calo di rendimento (in petizione egli

Considerandi

ha affermato di aver lavorato anche 13-14 ore al giorno); inoltre, come già

detto, il licenziamento non è avvenuto per ragioni di salute. Del resto non può

all’evidenza neppure essere ritenuto che si sia trattato di un impiego

in ambiente lavorativo protetto ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7).

Nella citata sentenza, lo

scrivente Tribunale aveva pertanto sostenuto una interruzione del nesso

temporale tra le affezioni sorte prima dell’affiliazione e la susseguente

incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità riconosciuta dall’AI, dovuta

alla ripresa dell’attività lavorativa.

Al riguardo è stato

evidenziato:

"

Determinante è quindi accertare se durante la

ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una

prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità

lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa

del lavoro (cfr. STFA del 30 ottobre 2002 inedita nella causa P., B 4/02 in cui

è stata ammessa un’interruzione del nesso temporale poiché l’assicurato aveva

ripreso per 17 mesi a pieno regime la sua attività lucrativa; STFA inedita del

6.

agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della

durata di sette mesi non è stata ritenuta quale interruzione del legame

temporale; SZS 2004 pag. 447 con riferimento alla STFA inedita 15 settembre

2003, B 38/03, ove la ripresa dell’attività lucrativa esercitata per quattro

anni non è stata giudicata interruttiva del nesso temporale poiché l’assicurato

non era mai stato in grado di far fronte ad un impiego teorico al 100% e

fornire una prestazione completa, senza riacquisto della completa capacità

lavorativa per un determinato periodo, ricevendo per lo più un salario

parzialmente costitutivo di indennizzo sociale; STCA 13 giugno 2005 inedita

nella causa R., inc. 34.2004.5, in cui la ripresa di 9 mesi in ambiente

lavorativo comprensivo e protetto, caratterizzata da diversi ricoveri, è stata

ritenuta come tentativo e quindi non interruttiva del nesso temporale; STCA

inedita 27 maggio 2002 nella causa T., inc. 34.2001.71, dove quattro mesi di

ripresa professionale, medicalmente giudicata siccome controindicata, non sono

stati ritenuti interruttivi del nesso temporale con la precedente incapacità).”

Secondo quanto appena esposto a mente del TCA non può essere ammesso un

nesso temporale tra l’incapacità lavorativa attestata nel 2000 e l’attuale

invalidità, avendo, come detto, l’assicurato esercitato a tempo pieno dal 1°

luglio 2002 al 19 maggio 2003 un’attività giornalistica confacente alle sue

condizioni di salute, tant`è che durante quel periodo non è stata rilasciata

alcuna certificazione medica attestante un’inabilità a svolgere tale

professione.

È solo a partire dall’aprile 2003 che l’attore,

ricoverato per uno scompenso cardiaco, non può più essere

considerato abile in qualsiasi attività lucrativa, incluse quella leggera e

sedentaria e dunque anche quella di giornalista svolta alle dipendenze della “__________” in qualità di direttore del quotidiano “__________”.

In tal senso, il dr. __________, capo servizio di Cardiologia al __________ di __________,

ha attestato che l’assicurato risulta essere inabile al 100% dall’aprile 2003 anche

in attività fisiche leggere (cfr. in particolare lettere 27 luglio 2004 e 21

aprile 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 26 e 63).

Va comunque anche fatto presente che sino al ricovero per scompenso cardiaco (aprile 2003) AT 1 ha sempre continuato ad esercitare un’attività lucrativa; tale fatto è dimostrato dagli estratti dei

suoi conti individuali (doc. AI 68 inc. 32.2005.82, noto alle parti). “

Pertanto, nella sentenza 21

settembre 2005 questa Corte aveva concluso che:

"

In conclusione, l’inizio dell’incapacità

lavorativa duratura dell’assicurato che ha portato all’invalidità è da far

risalire all’aprile 2003, come d’altronde rettamente stabilito dall’Ufficio AI

(cfr. sentenza TCA 21 settembre 2005, inc. 32.2005. 82), ciò che consente

peraltro di ritenere che anche volendo – per ipotesi di lavoro – non ammettere

nella specie un’autonomia decisionale della Fondazione convenuta (cfr. consid.

2.8

in fine) l’obbligo prestativo di quest’ultima deve in ogni caso essere

riconosciuto.

Visto che la durevole

inabilità lavorativa, ha preso inizio in un periodo in cui l’attore era

assicurato presso la Fondazione convenuta, l'istituto di previdenza convenuto è

obbligato a versare una rendita intera d’invalidità, essendo l’interessato

invalido al 100%.”

Orbene,

il TCA non ha motivo per discostarsi dal proprio giudizio reso quasi cinque

anni fa. Vero che nel già citato rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________ aveva

escluso una guarigione dei disturbi cardiaci, motivo per cui la convenuta

sostiene che “l’interruzione della relazione temporale a causa dell’attività

provvisoria presso il giornale era improbabile” (cfr. risposta no. 4, sub

doc. 2). Ciò non toglie che, come evidenziato nella STCA 21 settembre 2005 __________

ha esercitato l’originaria attività di giornalista, attività di per sé adeguata

al suo stato di salute, conseguendo un reddito importante, ciò ha interrotto il

nesso temporale con la sua iniziale incapacità lavorativa sorta prima

dell’affiliazione presso la Fondazione convenuta. E’ solo a seguito dello

scompenso cardiaco risalente agli inizi di aprile 2003 (quindi durante il

rapporto previdenziale in questione), verosimilmente dovuto ai ritmi lavorativi

insostenibili (nella precedente procedura l’interessato aveva rilevato di aver

alcune volte lavorato oltre13-14 ore al giorno), che la sua residua capacità

lavorativa è stata irrimedialmente compromessa in misura totale.

2.8

Accertato

che la CV 1 doveva versare a AT 1 una rendita d’invalidità della previdenza

professionale e che quindi al momento del suo decesso (12 giugno 2007) egli

avrebbe avuto diritto ad una prestazione d’invalidità, AT 1, a sua volta, ha diritto ad una rendita vedovile. Infatti, al momento del decesso di suo marito l’attrice

(classe 1938) aveva già compiuto 45 anni ed il matrimonio (concluso nel 1993) era

durato almeno cinque anni (cfr. le disposizioni di legge e di regolamento

citate al consid. 2.1).

Per quel

che concerne l’ammontare della prestazione, va fatto riferimento allo scritto

10.

dicembre 2008 della Fondazione convenuta (XV).

2.9

Visto

l’esito della procedura l’attrice, assistita da un legale, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare

giustificato quantificare in fr. 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile dal 12 giugno 2007 conformemente

ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La convenuta verserà all’attrice fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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