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Decisione

34.2009.39

Rendita d'invalidità LPP. Interruzione del nesso temporale (otto mesi di capacità lavorativa) tra il danno alla salute psichica sorto prima dell'affiliazione e l'incapacità lavorativa che ho portato a

18 novembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del

contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte della Cassa

pensioni convenuta di una rendita d’invalidità del secondo pilastro e di quale

grado.

Trattandosi

di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore

LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. Il 1°

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V

1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1;,128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Nel caso in esame, posto

come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza

professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le

disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.

2.3. L’art. 23

LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle

prestazioni d’invalidità le persone che:

● nel

senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità (lett. a);

● in

seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa

fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano

assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);

● diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per

cento (lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF

9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B

100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando

sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469

consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Il richiedente deve

essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA

6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4°, 1994 p. 469; STFA 20

luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per

sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro

disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario

ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29

cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo

1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il

fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza

di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b;

DTF 117 V 332 consid. 3).

L’art. 24

cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·

alla rendita intera d’invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·

tre quarti di rendita se è invalido per almeno

il 60 per cento (lett. b);

·

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50

per cento (lett. c);

·

un quarto di rendita se è invalido per almeno il

40 per cento (lett. d)..

Secondo

l’art. 35.1 del Regolamento della Cassa pensioni convenuta, hanno diritto ad

una rendita d’invalidità gli assicurati ai quali, in base a una disposizione

dell’AI, è stata assegnata una rendita d’invalidità e che erano assicurati

all’inzio dell’inabilità al lavoro che ha provocato l’invalidità.

L’art.

35.4 dello stesso regolamento dispone che in caso di un grado d’invalidità

secondo l’AI pari al 70% e oltre, l’assicurato ha diritto a un rendita

d’invalidità intera. L’invalidità parziale è regolata come l’art. 24 cpv. 1 lett.

b-d LPP.

2.4. L’art. 26

cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 dello

stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue

disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione

dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla

rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un

anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

L’art.

35.3 del Regolamento della CO 1 prevede, fra l’altro, che il diritto alla

rendita matura contemporaneamente a quello dell’AI, in caso d’invalidità dovuta

a malattia – come nella

fattispecie in esame – , tuttavia non prima dell’inizio del mese in corso del quale vengono

a mancare per la prima volta lo stipendio dovuto contrattualmente o le

indennità sostitutive (indennità giornaliere dell’assicurazione per l’indennità

giornaliera in caso di malattia) e comunque al più tardi dopo un anno

dall’inizio del diritto alla rendita AI.

2.5. Secondo la

giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23

LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del

6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine

del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che

l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto

abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un

certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che

un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di

connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; 123 V 264 consid. 1c e 120 V

117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; SZS 2002 pag.

156). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi

obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993,

p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e

temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale

è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il

medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato

se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità

ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra

le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;

questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un

reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione

dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica,

analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264

e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in

cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare

la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30

novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti

le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio

ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510,

2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c

e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel

caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità

lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il

quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti

a SZS 1997 p. 67).

2.6.

2.6.1. Nel caso in

esame, dagli atti AI richiamati d’ufficio (doc. IV) risulta che a partire dal

10 agosto 2005 l’attrice presenta una durevole un’incapacità lavorativa per

motivi psichiatrici, motivo per cui con decisioni 11 luglio 2008 l’Ufficio AI

le ha riconosciuto, trascorso l’anno di attesa decorrente dal 1° agosto 2005,

tre quarti di rendita con effetto dal 1° agosto 2006 e, a seguito di un

peggioramento della patologia extra-somatica, una rendita intera dal 1° dicembre

2007. La rilevante incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità è pertanto

sorta nell’agosto 2005, allorquando l’attrice era affiliata presso la Cassa pensioni

convenuta.

La Cassa

pensioni convenuta, che non ha presentato la risposta di causa (cfr. consid.

1.6), nello scritto 23 luglio 2007 all’attrice aveva sostenuto che l’incapacità

lavorativa che ha portato all’invalidità è iniziata prima dell’inizio del

rapporto lavorativo presso __________ (doc. F).

A mente

dell’attrice, invece, l’affezione psichica che ha condotto all’invalidità è

dovuta alle ripercussioni dell’attività svolta presso il citato istituto

bancario.

Va qui

rilevato che, pur avendo la Cassa pensioni convenuta partecipato alla procedura

AI (sugli effetti di una tale partecipazione cfr. DTF 132 V 1; 129 V 73), ciò

non esclude che l’incapacità lavorativa rilevante ai fini previdenziali (di

almeno il 20%) sia subentrata già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11

luglio 2000 pubblicata in RSAS p. 45, consid. 4d e B 81/03 del 9 novembre

2004).

Nel caso

concreto, occorre verificare se antecedentemente all’agosto 2005 (inizio

dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) l’attrice presentava una

patologia (psichica) causante un’incapacità lavorativa almeno del 20% e che la

stessa sia in relazione materiale e temporale con la successiva invalidità,

decorrente dal 1° agosto 2006.

Dagli

atti AI risulta che dal 1° novembre 2004 al 30 dicembre 2004 l’attrice è stata

ricoverata presso l’Ospedale __________ per una sindrome ansioso-depressiva (ICD

10: F41.2) con probabile disturbo di personalità (cfr. rapporto 12 gennaio 2005

dello stesso ospedale). Va comunque rilevato che, come si evince dal succitato rapporto,

prima del ricovero l’interessata non ha mai accusato una problematica

psichiatrica, avendo lavorato -

senza alcuna interruzione dovuta a malattia - presso un legale

(1992-1997), una fiduciaria (1997 – 2000) ed in seguito presso __________ dove

ha assunto una posizione dirigenziale, posto di lavoro perso per

ristrutturazione nel luglio 2003. Dopo il licenziamento essa ha intrapreso

alcuni viaggi, iniziando a sentire un disagio psicologico con forte ansia e

deflessione dell’umore. Nel marzo 2004 l’attrice rientra in Ticino (cfr.

rapporto 31 luglio 2006 della psichiatra curante) e da settembre 2003 s’annuncia

all’assicurazione contro la disoccupazione cercando, senza successo,

un’attività a tempo pieno (cfr. “proposta per il medico” del 21 agosto 2006 in

atti AI).

Dopo le

dimissioni dall’Ospedale __________ (30 dicembre 2004) l’attrice ha pienamente

recuperato la capacità lavorativa, tant`è che nell’aprile 2005 inizia

l’attività presso __________ (dal questionario compilato dall’ex datore di

lavoro il 7 luglio 2006 risulta che essa è stata assunta quale consulente alla

clientela con uno stipendio mensile di fr. 10'300.-). Al riguardo, nel rapporto

31 luglio 2006 la psichiatra curante, dr. ssa __________ __________, ha

scritto: “... verso autunno 2004 peggioramento che rende necessario un

ricovero presso l’Ospedale __________ dal 1.11.04 al 30.12.04. Ne segue un

miglioramento, la p. è di nuovo abile al lavoro. In aprile 2005 inizia a

lavorare in una banca come incaricata di verificare la correttezza di operazioni

su conti bancari. Sul lavoro sarebbe riuscita ad ottenere brillanti ed

apprezzati risultati. Si rende però conto che ha lacune nelle conoscenze di

base del lavoro bancario e che ogni volta che deve prendere delle decisioni

importanti si sente messa sotto pressione. La p. diventa più insicura, soffre

di insonnia, di disturbi dell’appetito e di labilità a livello emotivo” (sottolineatura

del redattore). È nel mese di agosto 2005, continua la psichiatra

curante, che per l’attrice:

"

(...)

questa situazione porta a una inabilità al lavoro

del 100%. Nonostante lo sgravio, nella settimane seguenti si verifica un forte

peggioramento, che rende necessario un nuovo ricovero presso la Clinica __________

dal 20.9.05 al 21.11.05.

Dopo un mese di malattia il datore di lavoro

licenzia la p., secondo le possibilità offerte dal contratto di lavoro. Anche

questo secondo licenziamento viene recepito in modo contraddittorio dalla p.:

da una parte si sente sollevata da compiti che non si sente in grado di

risolvere, dall'altra l'insuccesso indebolisce sensibilmente la sua sicurezza e

la sua fiducia. Da allora - nonostante il proseguimento del trattamento

ambulatoriale - il suo umore rimane deflesso e labile. La p. non ha attualmente

nessuna idea su come reintegrarsi professionalmente."

(Cfr. rapporto 31 luglio 2006 della dr.ssa __________)

Dopo un

breve tentativo d’inserimento lavorativo (dal 27 agosto 2007 al 20 settembre

2007), l’attrice ha accusato un peggioramento con un’incapacità lavorativa del

100% (cfr. rapporto 21 novembre 2007 della psichiatra curante all’Ufficio AI).

In queste

circostanze, dunque, prima dell’affiliazione presso la CO 1 l’attrice aveva già

presentato un’incapacità lavorativa almeno del 20%.

2.6.2. Occorre ora

esaminare se tra l’insorgenza dell'inabilità lavorativa per motivi psichici sorta

prima dell’affiliazione in questione e la susseguente invalidità vi sia

uno stretto nesso materiale e temporale. Nell’affermativa, da parte della Cassa

pensioni di __________ non sussisterebbe un obbligo di prestazioni,

obbligo che semmai spetterebbe all’istituto LPP presso il quale l’attrice era

assicurata al momento dell’insorgenza della rilevante incapacità lavorativa (cfr.

DTF 130 V 275 consid. 4.1; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003, consid. 2.2,

pubblicata in RSAS 2003 pag. 505 citata in STF 9C_684/2008 del 18 settembre

2009 consid. 4.2).

L’attrice

evidenzia come l’affezione psichica che ha portato al secondo ricovero (Clinica

__________) ed all’invalidità sia dovuta alle ripercussioni dell’attività

svolta in seno a __________ e che quindi non è in relazione con il primo

ricovero (Ospedale __________) dove erano emerse problematiche legate alla sua

infanzia, curate con successo. Orbene, la questione relativa alla connessione

materiale può rimanere aperta, poiché, come verrà detto nel prosieguo, sussiste

invece un’interruzione del nesso temporale dovuto al ripristino della sua

capacità lavorativa che giustifica l’obbligo di prestazioni da parte dalla

Cassa pensioni convenuta.

Come

accennato, da un attento esame degli atti, questa Corte ritiene, con il grado

di verosimiglianza preponderante, che non sussiste un nesso temporale, avendo

l’attrice, dopo l’iniziale insorgenza della problematica psichiatrica,

riacquistato per un rilevante tempo una piena capacità lavorativa. Sussiste invece

una rilevante interruzione del nesso temporale. Infatti, dopo il

ricovero presso l’Ospedale __________ (dicembre 2004) e la riapparizione della sintomatologia

psichiatra invalidante (agosto 2005) l’interessata non ha presentato alcuna

incapacità lavorativa, così come evidenziato dalla psichiatra curante. Infatti,

nel suo rapporto 31 luglio 2006 la dr.ssa __________ aveva scritto che dopo la

degenza presso l’Ospedale __________ “ … segue un miglioramento, la p. è di

nuovo abile al lavoro” (sottolineatura del redattore). Certo che

l’interessata ha lasciato l’ospedale sottocenerino “molto motivata ad

approfondire ulteriormente queste tematiche (quelle familiari in

particolare; n.d.r.) con la dr.ssa __________, la quale riprenderà a

seguirla ambulatoriamente”, ma – ciò che è determinante ai fini della presente

fattispecie – essa “è stata dimessa in condizioni migliorate e stabili” (cfr.

rapporto di degenza del 12 gennaio 2005 dell’Ospedale __________, in atti AI,

doc. IV). Va poi evidenziato che dagli atti non risulta che nel periodo gennaio

– aprile 2005 sia stata attestata un’incapacità lavorativa. Inoltre, l’interessata

ha lavorato per cinque mesi (aprile-agosto 2005) presso __________ senza avere

alcuna ripercussione sul suo stato di salute.

In queste

circostanze, a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità

lavorativa di quasi otto mesi costituisce un'interruzione prolungata ai sensi

della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) tale da rompere il nesso temporale tra

l'incapacità lavorativa sorta nel novembre 2004 e l'invalidità.

Siccome,

dall’agosto 2005 l’attrice ha continuato a presentare un’incapacità almeno del

20% e non ha mai ripreso alcuna attività lavorativa, sempre per la stessa

patologia psichiatrica, sussiste un nesso materiale e temporale con la

successiva invalidità, anche se il diritto a tale prestazione è sorto a

rapporto assicurativo terminato (cfr. consid. 2.5). Di conseguenza, la Cassa

pensioni convenuta deve rispondere di tale evento assicurato, come pure del

peggioramento (settembre 2007) della stessa affezione psichica (cfr. al

riguardo il rapporto 21 novembre 2007 dello psichiatra curante in atti AI, doc.

IV).

2.7. Per quel che

concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, questa Corte

non può che fare riferimento a quanto accertato, sulla base della

documentazione raccolta, dall’Ufficio AI: totale incapacità lavorativa

dall’agosto 2005, con abilità del 70% in attività adeguate dal luglio 2006 e

susseguente peggioramento dal 20 settembre 2007 con totale incapacità di lavoro

e di guadagno in ogni attività (cfr. atti AI; doc. IV).

Anche il

grado d’invalidità, determinato dall’Ufficio AI secondo i dettami

giurisprudenziali, va confermato: tre quarti di rendita (grado d’invalidità del

64%) dal 1° agosto 2006 (scaduto il termine di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI); rendita intera dal 1° dicembre 2007 (tre mesi dopo il peggioramento dello

stato di salute ex art. 88a cpv. 2 LAI).

Va qui ricordato che, ai

sensi dell’art. 35.3 del Regolamento della CO 1 (cfr. consid.

Considerandi

2.

), il diritto alla rendita matura contemporaneamente a quello dell’AI in

caso d’invalidità dovuta a malattia, ma tuttavia non prima dell’inizio nel mese

in corso del quale vengono a mancare per la prima volta lo stipendio dovuto

contrattualmente o le indennità sostitutive (indennità giornaliere

dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia). Dagli

atti AI risulta che l’attrice ha percepito dalla Cassa malati __________ delle

indennità giornaliere che sono state compensate con le rendite AI retroattive

dal 1° agosto 2006 al 30 novembre 2007 (cfr. retro della decisione 11 luglio 2008

dell’Ufficio AI). Ne consegue che dal 1° agosto 2006 essa non ha diritto ad

indennità sostitutive dello stipendio e che quindi nulla osta, in applicazione

del succitato articolo e dell’art. 35.4 del medesimo regolamento, al versamento

da parte delle Cassa pensioni convenuta di tre quarti di rendita dal 1° agosto 2006 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2007.

2.8

Visto

l’esito della procedura l’attrice, assistita da un legale, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto

appare giustificato quantificare in fr. 1'500.--.

Per quel

che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente vertenza,

si ricorda che secondo la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (art. 29 cpv. 1 Lptca), applicabile in virtù

dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione CV 2.

§

Di conseguenza, la CO 1 è condannata a versare a AT 1 tre quarti di rendita dal

agosto 2006 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’attrice fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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