Lexipedia

Decisione

34.2009.41

Rendita d'invalidità obbligatoria e sovraobbligatoria del 2° pilastro. L'istituto di previdenza non risponde in casu, per la parte sovraobbligatoria, del peggioramento dell'invalidità subentrato dopo

3 maggio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti previdenziali (doc. 1).

1.4. Con la

presente petizione l’attore chiede che la Fondazione sia condannata a

versargli:

·

una rendita annua di fr. 41'769.-- (fr. 29'835.--

rendita individuale più fr. 5'967.-- di rendita per ciascuno dei suoi due

figli) relativamente alla polizza n. 91062 di cui al contratto n. 11762 e, limitatamente

alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal

1° settembre 2007;

·

una rendita annua di fr. 18’890.-- relativamente

alla polizza n. 91359 di cui al contratto n. 11763 e, limitatamente alla

differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal 1°

settembre 2007;

In

sostanza, l’attore contesta di non poter beneficiare di ¾ di rendita anche per

le prestazioni sovraobbligatorie. Delle singole motivazioni verrà detto, per

quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta

di causa, la Fondazione postula la reiezione della petizione. Relativamente alle

prestazioni di cui al contratto n. 11762, ribadisce che, conformemente al

regolamento applicabile, l’aumento del grado d’invalidità è unicamente riconosciuto

nell’ambito delle prestazioni minime obbligatorie. Per quel che concerne il

contratto n. 11763, la convenuta, ammettendo l’iniziale errore nell’applicare

il regolamento 2006 anziché quello del 2002, ha fatto presente di aver

considerato l’aumento del grado d’incapacità al guadagno.

1.6. In replica

l’attore ribadisce la propria posizione (XIII); con la duplica la convenuta si

conferma invece nella risposta di causa (XVII).

1.7. Il 4

novembre 2009 la Fondazione ha inviato al Tribunale i certificati previdenziali

ed i regolamenti dei contratti ni. 11763 e 11763 (XIX).

Il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore (XXII) che sono stati

visionati dalle parti.

1.8. Il

24 febbraio 2010 questa Corte ha chiesto dei chiarimenti alla Fondazione

(XXVII), ricevendo risposta il 3 marzo 2010 (XXVIII). Il tutto è stato poi

intimato all’attore per una presa di posizione (XXIX).

Infine,

su richiesta del TCA, l’8 aprile 2010 la Fondazione ha trasmesso copia anche

del regolamento n. 11763 del 2006 (XXXI) ed il 19 aprile 2010 uno scritto

(XXXII), atti che sono stati trasmessi per conoscenza all’attore (XXX).

considerato in diritto

In

ordine

2.1. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla

competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in

cui essa viene effettivamente gestita (Schwarzenbach/ Hanhart, Die Rechtspflege

nach dem BVG, in SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove

l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era

effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto

rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS

1994 p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica

anche il foro.

In una

recente sentenza il TF, in materia di previdenza individuale (3 pilastro), ha

concluso che sulla base dell’interpretazione dell’art. 73 LPP occorre

riconoscere un foro alternativo a quello della sede o

del domicilio svizzero della parte convenuta previsto dall’art. 73 cpv. 3 LPP nel

quadro dei litigi relativi alla previdenza individuale vincolata: tale foro

alternativo deve essere quello del domicilio dell’assicurato, considerato come

questo luogo costituisce il punto di collegamento che permette di rispettare al

meglio i principi generali di procedura applicabili nel diritto delle

assicurazioni sociali e le intenzioni del legislatore

(STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 pubblicata in SZS 2009 475).

Nel

caso in esame, quindi, nulla osta all’ammissione della competenza territoriale

del TCA nel luogo in cui l’attore ha lavorato, che corrisponde anche al suo

domicilio. Del resto tale competenza è stata riconosciuta da entrambe le parti.

2.2. In lite è

l’ammontare delle rendite d’invalidità relative ai due contratti previdenziali

ni.11762 e 11763.

In

particolare controversa è la questione a sapere se rettamente la convenuta ha

riconosciuto l’aumento del grado d’invalidità solo per le prestazioni minime

LPP e non anche per la parte sovraobbligatoria. Come si vedrà in seguito, tale

questione si pone solo per il contratto n. 11762.

Trattandosi

di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore

LPP ed avente diritto, è data la competenza materiale dello scrivente Tribunale

ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid.

3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Nel

merito

2.3. Il 1°

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per

quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato

giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V

1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

Nel caso in esame, posto

come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza

professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le

disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.

2.4. L’art. 23

LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle

prestazioni d’invalidità le persone che:

● nel

senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità (lett. a);

● in

seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa

fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano

assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);

● diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha

portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento

(lett. c).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007

del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del

16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge

l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.

5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente

quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p.

155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire

ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica

il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai

fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.

1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza

il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V

98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in

assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38

consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.5. L’art. 24

cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·

alla rendita intera d’invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·

tre quarti di rendita se è invalido per almeno

il 60 per cento (lett. b);

·

una mezza rendita se è invalido per almeno il 50

per cento (lett. c);

·

un quarto di rendita se è invalido per almeno il

40 per cento (lett. d)..

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

posso prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

Considerandi

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06

dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735

p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a edizione, 2009, ad art. 24

n. 16 p. 93).

2.6

Per quanto concerne l’aumento del grado d’invalidità di un

avente diritto ad una rendita d’invalidità parziale, per la medesima causa, secondo la giurisprudenza, l’istituto di previdenza tenuto

a rispondere per l’aumento del grado di invalidità unicamente nell’ambito delle

prestazioni minime LPP (e non in quello delle prestazioni regolamentari, a

seguito di una definizione regolamentare dell’invalidità che differisce

dall’art. 23 LPP), deve continuare a versare la rendita parziale regolamentare fino

a quel momento già corrisposta e aggiungere alla stessa l’importo pari alla

rendita minima LPP corrispondente al peggioramento del grado di invalidità (SZS

1997.

p. 561; SVR 1995 BVG n. 43 p. 129).

2.7

Nella fattispecie concreta, riguardo

al contratto (base) n. 11762 è pacifico che il regolamento applicabile è

quello entrato in vigore al 1° gennaio 2005.

Va qui ricordato che, per quel che concerne le rendite, fa stato il regolamento valido al

momento della nascita del relativo diritto e non secondo la disposizione

regolamentare applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità

lavorativa che ha portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non

preveda una normativa transitoria statuente l’applicazione del precedente

regolamento in vigore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è

applicabile la nuova regolamentazione (DTF 121 V 101 consid. 2 e 3; Stauffer, op. cit., N 792 p. 295, Vetter-Schreiber, op. cit.,

p. 87). In concreto, come giustamente evidenziato dalla convenuta nello

scritto 19 aprile 2010 (XXXII), non fa tuttavia stato il regolamento entrato in

vigore nel 2007 (anno di diritto dalla prestazione LPP) avendo l’ex datore di

lavoro disdetto il contratto previdenziale per il 31 dicembre 2006. Per questo

motivo applicabile è il regolamento 2005 (doc. 3), anno in cui è sorta la

rilevante incapacità lavorativa causante l’invalidità assicurata.

L’art. 5.10.1 del

Regolamento 2005 stabilisce che

" l’incapacità

al guadagno sussiste se la persona assicurata, in seguito a malattia (incluso

il decadimento delle capacità mentali e fisiche) o infortunio e sulla base di

un certificato medico comprovato, non è più in grado di svolgere parzialmente o

totalmente la propria professione o un’attività lavorativa conforme al proprio

tenore di vita, alle proprie conoscenze e capacità, in modo presumibilmente

duraturo o se la persona assicurata è invalida ai sensi della Legge

sull’Assicurazione federale per l’invalidità.”

Per quel che concerne la

graduazione dell’invalidità, l’art. 5.10.9 del Regolamento 2005 prevede:

" In

caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita

corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al

25% non sussiste alcun diritto. A partire da un grado d’incapacità al guadagno

del 60% si ha diritto a tre quarti di rendita, a partire da un grado del 66

2/3% si ha diritto ad una rendita intera.”

La

Fondazione convenuta risponde dell’aumento del grado d’invalidità per la stessa

causa sorto dopo l’uscita dall’istituto previdenziale solo per la parte

obbligatoria. Al riguardo, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone:

"

Se il grado d’incapacità al guadagno di una

persona parzialmente incapace al guadagno, la cui incapacità al guadagno

parziale è assicurata dalla Fondazione, aumenta soltanto dopo aver lasciato

l’opera di previdenza e dopo la scadenza del termine di copertura prolungata,

vale quanto segue:

se l’aumento è riconducibile alla stessa causa

dell’attuale incapacità al guadagno parziale, si ha diritto ad un aumento delle

prestazioni soltanto in base e nell’ambito di disposizione legali imperative;

se l’aumento è riconducibile ad un’altra causa,

non sussiste alcun diritto a una prestazione in merito.” (Sottolineatura del

redattore).

Ora, dal

tenore dell’art. 5.4.1 del Regolamento 2002 emerge il concetto di invalidità è

più ampio rispetto a quello previsto dalla LPP e quindi dell'AI, in quanto

comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato

invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere

parzialmente o totalmente la sua attività (“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 p. 73

consid. 2a; SZS 1995 p. 102). In virtù della giurisprudenza suesposta, questo

concetto di invalidità non coincide, quindi, con quello generale di incapacità

al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (Meyer/Blaser,

SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335). La capacità di guadagno si riferisce

infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque

"l'incapacità assoluta di lavorare". In proposito va rilevato che

questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare

professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori

specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211). Si rilevi ancora che

secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel

regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella

sovraobbligatoria (SZS 1995 p. 476 consid. 4b; DTF 115 V 221 consid. 5).

Secondo i

principi generali, per l’adempimento del requisito assicurativo e, quindi, per

il diritto alle prestazioni regolamentari, è necessario che il rischio

assicurato (l'invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si sia realizzato

in un momento in cui ancora sussisteva la copertura assicurativa presso

l'istituto di previdenza (DTF 117 V 332).

In linea con questo

principio, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone sostanzialmente

la copertura assicurativa (in ambito sovraobbligatorio) per eventuali

peggioramenti del grado di invalidità di aventi diritto a prestazioni parziali

si estingue con lo scioglimento del rapporto di previdenza. Per quanto esposto

sopra, tale normativa rientra senz'altro nel potere di disposizione attribuito

agli istituti di previdenza giusta l'art. 49 cpv. 2 LPP (consid. 2.3. e

riferimenti; STFA B 20/01 del 24 aprile 2002).

Nel caso

in esame l’aumento del grado d’invalidità è subentrato nel settembre 2007,

quindi successivamente alla disdetta del contratto previdenziale al 31 dicembre

2006.

da parte dell’ex datore di lavoro, con conseguente uscita dalla Fondazione

di tutto il personale e quindi anche dell’attore. Di conseguenza, nell’ambito

della previdenza obbligatoria l’istituto previdenziale convenuto ha

rettamente riconosciuto ¾ di rendita dal 21 settembre 2007 (termine di attesa

24.

mesi; art. 5.10.4 del Regolamento 2005). Siccome da regolamento (art.

5.10.13

Regolamento 2005) la convenuta non risponde dell’aggravamento

del grado d’invalidità, dal 21 settembre 2007 l’attore ha diritto a mezza

rendita della previdenza sovrabbligatoria.

Per quel che concerne il

calcolo della prestazione va fatto riferimento alla risposta di causa (IX):

" (…)

Se nel presente caso si applicano le disposizioni legali per il

calcolo della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP, otteniamo i seguenti

¾ di rendita:

100.

% dell’avere di vecchiaia LPP proiettato

(senza interessi): CHF

204'352.--

Aliquota di conversione LPP:

6,8 %

Intera rendita d’invalidità (LPP): CHF

13'896.--

mezza rendita d’invalidità (LPP): CHF

6'948.--

¾ di rendita d’invalidità (LPP): CHF

_10'422.--

Differenza tra la mezza rendita e i ¾

di rendita LPP CHF

3'474.--

50% di rendita regolamentare AI da continuare

a versare CHF

19'890.--

Totale: CHF

23'364.--

Il calcolo risulta

corretto, avendo la Fondazione aggiunto alla mezza rendita regolamentare (sovraobbligatoria)

di fr. 19'890 (30% del salario AVS notificato [fr. 132'600.--] diviso due; l’art.

5.10.7

del Regolamento 2005 stabilisce che l’importo della rendita intera

ammonta al 30% del salario annuo) l’aumento del grado d’invalidità (25%) della

rendita obbligatoria LPP (cfr. consid. 2.6).

Anche la determinazione

dell’avere di vecchiaia LPP per la determinazione della rendita d’invalidità

della previdenza obbligatoria (art. 24 cpv. 3 lett a e b LPP) di fr. 204’3521.--

risulta essere corretto, il cui calcolo è stato esposto in dettaglio nello

scritto 4 novembre 2009 (doc. XIX/6). Da non confondere, come evidenziato dalla

Fondazione nella duplica, con l’avere di vecchiaia ai fini della presumibile

rendita di vecchiaia di fr. 265'254.-- (fr. 248'041.-- parte obbligatoria e fr.

17'213.-- e parte sovraobbligatoria) figuranti nel certificato previdenziale 17

gennaio 2005 (doc. A1).

Riguardo alle rendite per

figli d’invalidi, nella risposta di causa la convenuta ha precisato:

" (…)

Per quanto riguarda la rendita per figli d’invalidi si rimanda

all’art. 5.13.4 del regolamento, secondo cui in caso di parziale incapacità al

guadagno e di ricaduta nella stessa infermità si applicano le medesime

condizioni e le stesse basi di calcolo utilizzate per la rendita d’invalidità.

Le rendite per figli d’invalidi si calcolano utilizzando le stesse

basi: 50% della prestazione regolamentare per ciascun figlio cui si aggiunge il

25% dell’importo calcolato per la parte obbligatoria (rendita per figli

d’invalidi = 20% della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP). (…)” (IX)

Alla prestazione

d’invalidità di fr. 23'364.-- si aggiungono due rendite per figli di fr.

4'673.-- ciascuna, così come indicato dalla Fondazione negli scritti 17 giugno

2008.

(doc. F) e 11 marzo 2009 (doc. 1).

2.8

Per

il contratto (plus) n. 11763, analogamente a quanto detto per il contratto

n. 11762, fa stato il regolamento in vigore al momento del sopraggiungere

dell’incapacità lavorativa (2005), ossia quello valido dal 1° gennaio 2002

(doc. 4), in quanto sostituito solo nel 2006 (doc. XXXI/1).

In merito alla graduazione

della prestazione d’invalidità, l’art. 11d del Regolamento 2002 dispone:

" In

caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita

corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al

25% non sussiste un diritto a prestazioni, mentre un grado di almeno il 66

2/3%, dà diritto alla prestazione intera”. (Sottolineatura del redattore).

L’istituto

previdenziale convenuto risponde inoltre dell’aumento dell’incapacità al

guadagno, subentrato dopo l’uscita dalla Fondazione e riconducibile alla stessa

causa dell’invalidità assicurata. Nel Regolamento 2002 non vi è infatti una

clausola limitativa alle sole prestazioni obbligatorie, diversamente da quello

entrato in vigore al 1° gennaio 2006 (cfr. art. 5.4.11 Regolamento 2006) qui

non applicabile.

Secondo l’art. 16 cpv. 4

del Regolamento 2002 l’importo annuo della rendita intera d’invalidità

corrisponde al 20% del salario annuo assicurato. Dal certificato previdenziale

rilasciato il 31 gennaio 2005 (doc. A2) risulta che il salario assicurato è di

fr. 132'600.--, motivo per cui la rendita intera d’invalidità corrisponde a fr.

26'520.--. Siccome l’attore è stato ritenuto invalido al 60%, conformemente

all’art. 11 del Regolamento 2002 egli ha diritto a fr. 15'912.-- (60% di 26’520)

di prestazione d’invalidità, come esposto nel già citato scritto 11 marzo 2009

(doc. 1). Non sono erogate rendite per figli d’invalidi non essendo previste dal

regolamento.

In conclusione, sulla base

di quanto sopra, la Fondazione convenuta ha riconosciuto le prestazioni

d’invalidità conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento

applicabili. Ne consegue che la petizione va respinta.

2.9

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla Fondazione convenuta, all’attrice,

sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster