34.2009.41
Rendita d'invalidità obbligatoria e sovraobbligatoria del 2° pilastro. L'istituto di previdenza non risponde in casu, per la parte sovraobbligatoria, del peggioramento dell'invalidità subentrato dopo
3 maggio 2010Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2009.41
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, TCA
Titolo:
Rendita d'invalidità obbligatoria e sovraobbligatoria del 2° pilastro. L'istituto di previdenza non risponde in casu, per la parte sovraobbligatoria, del peggioramento dell'invalidità subentrato dopo la cessazione del rapporto previdenziale
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 23 LPP
art. 24 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.41
BS
Lugano
3 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 18 giugno
2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1955, ha lavorato presso __________ con sede a __________.
Ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti, il datore
di lavoro si è affiliato alla CO 1 (in seguito: Fondazione) con due contratti:
uno di base (contratto n. 11762) ed uno sovraobbligatorio denominato “PLUS”
(contratto n. 11763), entrambi disdetti con effetto 31 dicembre 2006 (cfr.
attestati di assicurazione, doc. A1 e A2; disdetta 27 giugno 2006, XXVIII/1).
1.2. Mediante
decisioni 6 novembre 2007 e 12 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI
1 una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50%, con effetto
dal 1° settembre 2006, aumentata a ¾ di rendita (60% d’incapacità al guadagno) dal
1° settembre 2007, oltre a due rendite per figli (doc. B1, B2 e B3).
1.3. Essendo
l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità sorta durante il rapporto
previdenziale ed essendo l’aggravamento dell’inabilità al lavoro riconducibile
alla stessa causa, con scritto 1° febbraio 2008 la Fondazione ha riconosciuto
all’attore, con effetto 21 settembre 2007, una rendita d’invalidità del 60% per
il contratto n. 11762 ed una rendita d’invalidità del 50% relativa al contratto
n. 11763 (doc. C1 e C2).
A seguito
di una richiesta di delucidazioni da parte dell’ex datore di lavoro dell’attore,
con lettera 18 marzo 2008 la Fondazione ha in sintesi evidenziato di
riconoscere l’aumento del grado d’invalidità unicamente per le prestazioni obbligatorie
del contratto n. 11762 e non per quelle sovrabbligatorie in quanto i
regolamenti applicabili non contemplano una norma che riconosca simile aggravio
(doc. E).
Con
successivo scritto 17 giugno 2008 la Fondazione ha comunicato di riconoscere ¾
di rendita limitatamente alle prestazioni obbligatorie del contratto n. 11762,
quantificando la rendita in fr. 23'364.-- annui, oltre alle due rendite per
figli di fr. 4'673.-- cadauna. Essa ha poi confermato l’importo di fr. 13'260.-della
rendita (sovraobbligatoria) d’invalidità (50%) relativa al contratto n. 11763 (doc.
F).
Il 14
luglio 2008 l’attore ha, fra l’altro, contestato il mancato riconoscimento
dell’aumento del grado d’invalidità per le prestazioni sovraobbligatorie (doc.
G) e, in risposta, la Fondazione in data 14 agosto 2008 ha ribadito la propria posizione
(doc. H). Di analogo tenore è la lettera 4 settembre 2008 che l’istituto
previdenziale ha inviato all’ex datore di lavoro (doc. I).
A seguito
dell’intervento del legale dell’attore, con scritto 10 novembre 2008 la
Fondazione ha riconosciuto per le prestazioni sovraobbligatorie del contratto
n. 11763 l’applicazione del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2002 e non
quello del 2006, motivo per cui ha aumentato la rendita d’invalidità dal 50% al
60% (doc. M).
Infine, con
scritto 11 marzo 2009 la Fondazione ha ricapitolato le prestazioni di entrambi
Fatti
i contratti previdenziali (doc. 1).
1.4. Con la
presente petizione l’attore chiede che la Fondazione sia condannata a
versargli:
·
una rendita annua di fr. 41'769.-- (fr. 29'835.--
rendita individuale più fr. 5'967.-- di rendita per ciascuno dei suoi due
figli) relativamente alla polizza n. 91062 di cui al contratto n. 11762 e, limitatamente
alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal
1° settembre 2007;
·
una rendita annua di fr. 18’890.-- relativamente
alla polizza n. 91359 di cui al contratto n. 11763 e, limitatamente alla
differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal 1°
settembre 2007;
In
sostanza, l’attore contesta di non poter beneficiare di ¾ di rendita anche per
le prestazioni sovraobbligatorie. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta
di causa, la Fondazione postula la reiezione della petizione. Relativamente alle
prestazioni di cui al contratto n. 11762, ribadisce che, conformemente al
regolamento applicabile, l’aumento del grado d’invalidità è unicamente riconosciuto
nell’ambito delle prestazioni minime obbligatorie. Per quel che concerne il
contratto n. 11763, la convenuta, ammettendo l’iniziale errore nell’applicare
il regolamento 2006 anziché quello del 2002, ha fatto presente di aver
considerato l’aumento del grado d’incapacità al guadagno.
1.6. In replica
l’attore ribadisce la propria posizione (XIII); con la duplica la convenuta si
conferma invece nella risposta di causa (XVII).
1.7. Il 4
novembre 2009 la Fondazione ha inviato al Tribunale i certificati previdenziali
ed i regolamenti dei contratti ni. 11763 e 11763 (XIX).
Il TCA ha
richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore (XXII) che sono stati
visionati dalle parti.
1.8. Il
24 febbraio 2010 questa Corte ha chiesto dei chiarimenti alla Fondazione
(XXVII), ricevendo risposta il 3 marzo 2010 (XXVIII). Il tutto è stato poi
intimato all’attore per una presa di posizione (XXIX).
Infine,
su richiesta del TCA, l’8 aprile 2010 la Fondazione ha trasmesso copia anche
del regolamento n. 11763 del 2006 (XXXI) ed il 19 aprile 2010 uno scritto
(XXXII), atti che sono stati trasmessi per conoscenza all’attore (XXX).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla
competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in
cui essa viene effettivamente gestita (Schwarzenbach/ Hanhart, Die Rechtspflege
nach dem BVG, in SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove
l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era
effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto
rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS
1994 p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica
anche il foro.
In una
recente sentenza il TF, in materia di previdenza individuale (3 pilastro), ha
concluso che sulla base dell’interpretazione dell’art. 73 LPP occorre
riconoscere un foro alternativo a quello della sede o
del domicilio svizzero della parte convenuta previsto dall’art. 73 cpv. 3 LPP nel
quadro dei litigi relativi alla previdenza individuale vincolata: tale foro
alternativo deve essere quello del domicilio dell’assicurato, considerato come
questo luogo costituisce il punto di collegamento che permette di rispettare al
meglio i principi generali di procedura applicabili nel diritto delle
assicurazioni sociali e le intenzioni del legislatore
(STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 pubblicata in SZS 2009 475).
Nel
caso in esame, quindi, nulla osta all’ammissione della competenza territoriale
del TCA nel luogo in cui l’attore ha lavorato, che corrisponde anche al suo
domicilio. Del resto tale competenza è stata riconosciuta da entrambe le parti.
2.2. In lite è
l’ammontare delle rendite d’invalidità relative ai due contratti previdenziali
ni.11762 e 11763.
In
particolare controversa è la questione a sapere se rettamente la convenuta ha
riconosciuto l’aumento del grado d’invalidità solo per le prestazioni minime
LPP e non anche per la parte sovraobbligatoria. Come si vedrà in seguito, tale
questione si pone solo per il contratto n. 11762.
Trattandosi
di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore
LPP ed avente diritto, è data la competenza materiale dello scrivente Tribunale
ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid.
3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per
quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato
giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V
1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
Nel caso in esame, posto
come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza
professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le
disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.
2.4. L’art. 23
LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità le persone che:
● nel
senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità (lett. a);
● in
seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa
fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano
assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);
● diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento
(lett. c).
Per
avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.
23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007
del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del
16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge
l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.
5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza
dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente
quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p.
155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire
ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica
il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai
fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv.
1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza
il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento
dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di
invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto
assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V
98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in
assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38
consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.5. L’art. 24
cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:
·
alla rendita intera d’invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);
·
tre quarti di rendita se è invalido per almeno
il 60 per cento (lett. b);
·
una mezza rendita se è invalido per almeno il 50
per cento (lett. c);
·
un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40 per cento (lett. d)..
Nell’ambito
della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza
posso prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
Considerandi
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06
dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735
p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a edizione, 2009, ad art. 24
n. 16 p. 93).
2.6
Per quanto concerne l’aumento del grado d’invalidità di un
avente diritto ad una rendita d’invalidità parziale, per la medesima causa, secondo la giurisprudenza, l’istituto di previdenza tenuto
a rispondere per l’aumento del grado di invalidità unicamente nell’ambito delle
prestazioni minime LPP (e non in quello delle prestazioni regolamentari, a
seguito di una definizione regolamentare dell’invalidità che differisce
dall’art. 23 LPP), deve continuare a versare la rendita parziale regolamentare fino
a quel momento già corrisposta e aggiungere alla stessa l’importo pari alla
rendita minima LPP corrispondente al peggioramento del grado di invalidità (SZS
1997.
p. 561; SVR 1995 BVG n. 43 p. 129).
2.7
Nella fattispecie concreta, riguardo
al contratto (base) n. 11762 è pacifico che il regolamento applicabile è
quello entrato in vigore al 1° gennaio 2005.
Va qui ricordato che, per quel che concerne le rendite, fa stato il regolamento valido al
momento della nascita del relativo diritto e non secondo la disposizione
regolamentare applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità
lavorativa che ha portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non
preveda una normativa transitoria statuente l’applicazione del precedente
regolamento in vigore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è
applicabile la nuova regolamentazione (DTF 121 V 101 consid. 2 e 3; Stauffer, op. cit., N 792 p. 295, Vetter-Schreiber, op. cit.,
p. 87). In concreto, come giustamente evidenziato dalla convenuta nello
scritto 19 aprile 2010 (XXXII), non fa tuttavia stato il regolamento entrato in
vigore nel 2007 (anno di diritto dalla prestazione LPP) avendo l’ex datore di
lavoro disdetto il contratto previdenziale per il 31 dicembre 2006. Per questo
motivo applicabile è il regolamento 2005 (doc. 3), anno in cui è sorta la
rilevante incapacità lavorativa causante l’invalidità assicurata.
L’art. 5.10.1 del
Regolamento 2005 stabilisce che
" l’incapacità
al guadagno sussiste se la persona assicurata, in seguito a malattia (incluso
il decadimento delle capacità mentali e fisiche) o infortunio e sulla base di
un certificato medico comprovato, non è più in grado di svolgere parzialmente o
totalmente la propria professione o un’attività lavorativa conforme al proprio
tenore di vita, alle proprie conoscenze e capacità, in modo presumibilmente
duraturo o se la persona assicurata è invalida ai sensi della Legge
sull’Assicurazione federale per l’invalidità.”
Per quel che concerne la
graduazione dell’invalidità, l’art. 5.10.9 del Regolamento 2005 prevede:
" In
caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita
corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al
25% non sussiste alcun diritto. A partire da un grado d’incapacità al guadagno
del 60% si ha diritto a tre quarti di rendita, a partire da un grado del 66
2/3% si ha diritto ad una rendita intera.”
La
Fondazione convenuta risponde dell’aumento del grado d’invalidità per la stessa
causa sorto dopo l’uscita dall’istituto previdenziale solo per la parte
obbligatoria. Al riguardo, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone:
"
Se il grado d’incapacità al guadagno di una
persona parzialmente incapace al guadagno, la cui incapacità al guadagno
parziale è assicurata dalla Fondazione, aumenta soltanto dopo aver lasciato
l’opera di previdenza e dopo la scadenza del termine di copertura prolungata,
vale quanto segue:
se l’aumento è riconducibile alla stessa causa
dell’attuale incapacità al guadagno parziale, si ha diritto ad un aumento delle
prestazioni soltanto in base e nell’ambito di disposizione legali imperative;
se l’aumento è riconducibile ad un’altra causa,
non sussiste alcun diritto a una prestazione in merito.” (Sottolineatura del
redattore).
Ora, dal
tenore dell’art. 5.4.1 del Regolamento 2002 emerge il concetto di invalidità è
più ampio rispetto a quello previsto dalla LPP e quindi dell'AI, in quanto
comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato
invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere
parzialmente o totalmente la sua attività (“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 p. 73
consid. 2a; SZS 1995 p. 102). In virtù della giurisprudenza suesposta, questo
concetto di invalidità non coincide, quindi, con quello generale di incapacità
al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (Meyer/Blaser,
SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335). La capacità di guadagno si riferisce
infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque
"l'incapacità assoluta di lavorare". In proposito va rilevato che
questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare
professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori
specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211). Si rilevi ancora che
secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel
regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella
sovraobbligatoria (SZS 1995 p. 476 consid. 4b; DTF 115 V 221 consid. 5).
Secondo i
principi generali, per l’adempimento del requisito assicurativo e, quindi, per
il diritto alle prestazioni regolamentari, è necessario che il rischio
assicurato (l'invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si sia realizzato
in un momento in cui ancora sussisteva la copertura assicurativa presso
l'istituto di previdenza (DTF 117 V 332).
In linea con questo
principio, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone sostanzialmente
la copertura assicurativa (in ambito sovraobbligatorio) per eventuali
peggioramenti del grado di invalidità di aventi diritto a prestazioni parziali
si estingue con lo scioglimento del rapporto di previdenza. Per quanto esposto
sopra, tale normativa rientra senz'altro nel potere di disposizione attribuito
agli istituti di previdenza giusta l'art. 49 cpv. 2 LPP (consid. 2.3. e
riferimenti; STFA B 20/01 del 24 aprile 2002).
Nel caso
in esame l’aumento del grado d’invalidità è subentrato nel settembre 2007,
quindi successivamente alla disdetta del contratto previdenziale al 31 dicembre
2006.
da parte dell’ex datore di lavoro, con conseguente uscita dalla Fondazione
di tutto il personale e quindi anche dell’attore. Di conseguenza, nell’ambito
della previdenza obbligatoria l’istituto previdenziale convenuto ha
rettamente riconosciuto ¾ di rendita dal 21 settembre 2007 (termine di attesa
24.
mesi; art. 5.10.4 del Regolamento 2005). Siccome da regolamento (art.
5.10.13
Regolamento 2005) la convenuta non risponde dell’aggravamento
del grado d’invalidità, dal 21 settembre 2007 l’attore ha diritto a mezza
rendita della previdenza sovrabbligatoria.
Per quel che concerne il
calcolo della prestazione va fatto riferimento alla risposta di causa (IX):
" (…)
Se nel presente caso si applicano le disposizioni legali per il
calcolo della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP, otteniamo i seguenti
¾ di rendita:
100.
% dell’avere di vecchiaia LPP proiettato
(senza interessi): CHF
204'352.--
Aliquota di conversione LPP:
6,8 %
Intera rendita d’invalidità (LPP): CHF
13'896.--
mezza rendita d’invalidità (LPP): CHF
6'948.--
¾ di rendita d’invalidità (LPP): CHF
_10'422.--
Differenza tra la mezza rendita e i ¾
di rendita LPP CHF
3'474.--
50% di rendita regolamentare AI da continuare
a versare CHF
19'890.--
Totale: CHF
23'364.--
Il calcolo risulta
corretto, avendo la Fondazione aggiunto alla mezza rendita regolamentare (sovraobbligatoria)
di fr. 19'890 (30% del salario AVS notificato [fr. 132'600.--] diviso due; l’art.
5.10.7
del Regolamento 2005 stabilisce che l’importo della rendita intera
ammonta al 30% del salario annuo) l’aumento del grado d’invalidità (25%) della
rendita obbligatoria LPP (cfr. consid. 2.6).
Anche la determinazione
dell’avere di vecchiaia LPP per la determinazione della rendita d’invalidità
della previdenza obbligatoria (art. 24 cpv. 3 lett a e b LPP) di fr. 204’3521.--
risulta essere corretto, il cui calcolo è stato esposto in dettaglio nello
scritto 4 novembre 2009 (doc. XIX/6). Da non confondere, come evidenziato dalla
Fondazione nella duplica, con l’avere di vecchiaia ai fini della presumibile
rendita di vecchiaia di fr. 265'254.-- (fr. 248'041.-- parte obbligatoria e fr.
17'213.-- e parte sovraobbligatoria) figuranti nel certificato previdenziale 17
gennaio 2005 (doc. A1).
Riguardo alle rendite per
figli d’invalidi, nella risposta di causa la convenuta ha precisato:
" (…)
Per quanto riguarda la rendita per figli d’invalidi si rimanda
all’art. 5.13.4 del regolamento, secondo cui in caso di parziale incapacità al
guadagno e di ricaduta nella stessa infermità si applicano le medesime
condizioni e le stesse basi di calcolo utilizzate per la rendita d’invalidità.
Le rendite per figli d’invalidi si calcolano utilizzando le stesse
basi: 50% della prestazione regolamentare per ciascun figlio cui si aggiunge il
25% dell’importo calcolato per la parte obbligatoria (rendita per figli
d’invalidi = 20% della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP). (…)” (IX)
Alla prestazione
d’invalidità di fr. 23'364.-- si aggiungono due rendite per figli di fr.
4'673.-- ciascuna, così come indicato dalla Fondazione negli scritti 17 giugno
2008.
(doc. F) e 11 marzo 2009 (doc. 1).
2.8
Per
il contratto (plus) n. 11763, analogamente a quanto detto per il contratto
n. 11762, fa stato il regolamento in vigore al momento del sopraggiungere
dell’incapacità lavorativa (2005), ossia quello valido dal 1° gennaio 2002
(doc. 4), in quanto sostituito solo nel 2006 (doc. XXXI/1).
In merito alla graduazione
della prestazione d’invalidità, l’art. 11d del Regolamento 2002 dispone:
" In
caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita
corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al
25% non sussiste un diritto a prestazioni, mentre un grado di almeno il 66
2/3%, dà diritto alla prestazione intera”. (Sottolineatura del redattore).
L’istituto
previdenziale convenuto risponde inoltre dell’aumento dell’incapacità al
guadagno, subentrato dopo l’uscita dalla Fondazione e riconducibile alla stessa
causa dell’invalidità assicurata. Nel Regolamento 2002 non vi è infatti una
clausola limitativa alle sole prestazioni obbligatorie, diversamente da quello
entrato in vigore al 1° gennaio 2006 (cfr. art. 5.4.11 Regolamento 2006) qui
non applicabile.
Secondo l’art. 16 cpv. 4
del Regolamento 2002 l’importo annuo della rendita intera d’invalidità
corrisponde al 20% del salario annuo assicurato. Dal certificato previdenziale
rilasciato il 31 gennaio 2005 (doc. A2) risulta che il salario assicurato è di
fr. 132'600.--, motivo per cui la rendita intera d’invalidità corrisponde a fr.
26'520.--. Siccome l’attore è stato ritenuto invalido al 60%, conformemente
all’art. 11 del Regolamento 2002 egli ha diritto a fr. 15'912.-- (60% di 26’520)
di prestazione d’invalidità, come esposto nel già citato scritto 11 marzo 2009
(doc. 1). Non sono erogate rendite per figli d’invalidi non essendo previste dal
regolamento.
In conclusione, sulla base
di quanto sopra, la Fondazione convenuta ha riconosciuto le prestazioni
d’invalidità conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento
applicabili. Ne consegue che la petizione va respinta.
2.9
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla Fondazione convenuta, all’attrice,
sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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