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Decisione

34.2009.46

Rendita d'invalidità LPP. In casu negata la connessione temporale e materiale. Il mese di estensione ex art. 10 cpv. 3 LPP è applicabile anche per il periodo di disoccupazione

24 febbraio 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici della perizianda, più sopra

elencati, compromettono nella misura del 75% la sua capacità lavorativa in

qualità di salariata nelle attività da lei precedentemente svolte o nelle altre

a lei idonee. (...)" (doc. G pagg. 5 e 6)

Di

conseguenza, l’AI ha fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa del 75%

al 6 marzo 2001.

2.8 Da un attento

esame degli atti, secondo questo TCA l’inizio dell’incapacità lavorativa che ha

portato alla susseguente invaldità non può essere fatto risalire al 6 marzo

2001.

Già con

scritto 18 gennaio 2007 all’attrice la Fondazione convenuta (per essa __________)

aveva contestato di dover rispondere dell’invalidità in quanto l’incapacità

lavorativa non era sorta durante il periodo assicurato. In particolare, fondandosi

sul questionario compilato per l’Ufficio AI il 17 giugno 2002 dall’ex datore di

lavoro (__________), la convenuta aveva fatto presente che l’ultimo giorno

lavorativo corrispondeva al 6 marzo 2001, che il salario era misurato

all’effettivo rendimento, che durante il periodo lavorativo era stata assente

solo due giorni (il 27.01.2000 e 5.01.2001) e che dopo l’uscita dal fondo di

previdenza non aveva annunciato alcuna incapacità lavorativa. Nel medesimo

scritto, sulla scorta della documentazione acquisita dalla cassa di

disoccupazione, la Fondazione aveva inoltre evidenziato come l’attrice si fosse

iscritta alla disoccupazione il 7 marzo 2003 per la ricerca di un posto di

lavoro a tempo pieno, di aver presentato un certificato medico attestante

un’incapacità lavorativa dal 4 aprile 2001 e di aver percepito delle indennità

di malattia sino al 3 maggio 2001 (doc. P).

Questa Corte

non misconosce che nei rapporti 13 giugno 2002 (doc. B) e 22 settembre 2003 (cfr.

atti AI, doc. IX) all’Ufficio AI il medico curante dell’attrice (dr. __________)

aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% da marzo 2001. Certo che nel citato

rapporto del giugno 2002 il dr. __________ aveva fatto presente che la sua

paziente, a causa dei dolori progressivi dovuti a displasia congenita all’anca

sinistra, nel 1998 era stata operata (osteotomia periacetabolaria a sinistra),

intervento che tuttavia le aveva procurato una coxartrosi secondaria su una vite

intra- articolare e una malrotazione che è stata corretta durante l’intervento

del gennaio 2002 (doc. B). Altrettanto vero è che nel rapporto 6 luglio 2002

all’Ufficio AI il dr. __________ aveva attestato un’incapacità lavorativa al

100% quale operaia dal 18 luglio 1998 (doc. C). Tuttavia, tra i due interventi

l’attrice ha esercitato l’attività di operaia stagionale senza problemi di

salute. Come risulta dal questionario dell’ex datore di lavoro, compilato il 17

giugno 2002, l’attrice ha normalmente terminato il 6 marzo 2001 l’attività

stagionale quale operaia (doc. I). Essa è rimasta assente per infortunio solo il

27 gennaio 2000 e il 5 gennaio 2001 (cfr. annotazione 20 giugno 2002 dell’Ufficio

AI, atti AI, doc. IX). Dopo essersi iscritta all’assicurazione contro la

disoccupazione l’attrice ha presentato un’incapacità lavorativa. Dalle

dichiarazioni 21 settembre e 6 novembre 2001 di due collaboratori della cassa

disoccupazione __________ di __________ si evince che dal 4 aprile al 3 maggio

2001 l’attrice ha percepito delle indennità di malattia ex. Art. 28 LADI e che,

persistendo l’inabilità lavorativa, la cassa non le ha più versato alcuna

prestazione (doc. T e U).

Vero che,

come evidenziato dal perito dr. __________, dal 2000 l’attrice presenta una

psicopatologia che, fra l’altro, trae origini dall’intervento (non riuscito)

del 1998. Anche il medico curante, nello scritto 9 dicembre 2003, ha sostenuto

che la sindrome ansioso-depressiva, esercitante un grande influsso sulla

incapacità lavorativa, è insorta dopo l’intervento del 1998 (doc. E). Tuttavia,

come già detto, terminata l’attività stagionale l’attrice si è iscritta

all’assicurazione contro la disoccupazione per un lavoro a tempo pieno. Del

resto “solo” a partire dal 18 febbraio 2004 essa ha iniziato un trattamento

specialistico presso il dr. __________ (cfr. rapporto 15 giugno 2004 del dr. __________,

in atti AI doc. IX). In queste circostanze, dunque, non vi sono indizi che

permettono di ritenere che l’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici sia

insorta prima della cessazione dell’attività lucrativa in questione (6 marzo

2001).

2.9 Va fatto

presente che, pur volendo far decorrere per ipotesi di lavoro e come sostenuto

in petizione, l’inizio della rilevante incapacità lavorativa al 4 aprile 2001,

la convenuta non deve comunque rispondere della susseguente invalidità.

Secondo

l’art. 10 cpv. 3 LPP, il salariato resta assicurato per i rischi morte e

invalidità presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro.

Nel caso

concreto, avendo l’attrice terminato al 6 marzo 2001 l’attività lucrativa

presso la __________, la copertura previdenziale si estenderebbe fino al 6

aprile 2001 (in merito al computo dei 30 giorni in caso di scioglimento del

rapporto non alla fine del mese cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a

Considerandi

edizione, 2009, ad art. 10 n.14 p. 51).

Va qui

rilevato che, conformemente la giurisprudenza, nel caso in cui un assicurato

inizi una nuova attività lucrativa entro i 30 giorni dell’estensione della

copertura previdenziale ex art. 10 cpv. 3 LPP del precedente datore di lavoro, sarà

l’assicurazione previdenziale del nuovo datore di lavoro a rispondere dei

rischi assicurati, questo con effetto all’inizio del nuovo rapporto lavorativo

(DTF 118 V 39 consid. 2a; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 10 n.13 p. 51). Secondo

la dottrina, che il TCA ritiene di poter condividere, tale principio è

applicabile anche nel caso in cui l’assicurato, terminato un rapporto

lavorativo, s’iscrive all’assicurazione contro la disoccupazione (Stauffer, Vorzeitige Pensionierung, Abgangsentschädigung und

Berufliche Vorsorge für Arbeitslose, in SZS 1998 p. 292). Nel suo contributo

Stauffer, evidenziando in particolare che con il versamento dell’indennità di

discoccupazione nasce un nuovo rapporto previdenziale, conclude per l’obbligo

di prestazione da parte dell’assicurazione obbligatoria previdenziale per i

disoccupati (Stauffer, op. cit., pp.292/3. In STF B 110/06 del 27 dicembre 2007

consid. 6.3 è stata lasciata aperta la questione a sapere se la copertura di 30

giorni ex art. 10 cpv. 3 LPP sia valida anche al termine della riscossione di

indennità per la disoccupazione; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., ad art.

10.

n. 17 p. 51).

Nella

fattispecie in esame questo significa che, avendo l’attrice iniziato a

percepire delle indennità di disoccupazione – anche se sotto forma di indennità

per malattia ex art. 28 LADI – il 4 aprile 2001, la Fondazione non deve rispondere

dell’incapacità lavorativa, causante la successiva invalidità, sorta in quello

stesso giorno nonostante che la copertura previdenziale ex art. 10 cpv. 3 LPP

terminasse il 6 aprile 2001.

2.10

L’attrice ha

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell'art. 73 LPP

ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

I cantoni prevedono una

procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i

fatti.

La legge di procedura per le

cause davanti al TCA, applicabile in virtù della legge cantonale di

applicazione della LPP (LALPP), all’art. 28 cpv. 2 dispone che la disciplina

della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7). Quale

primo presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria il richiedente

deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa non è concessa se: a) la

procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla

procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Infine,

l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è

in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore

non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non

presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).

Al proposito va rilevato

che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della Lag sono

identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle

assicurazioni sociali. Secondo la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’all’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(fra le tante, DTF 125 V 372 5a con riferimenti).

Nel caso

concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria,

vidimato dalla preposta autorità ma sprovvisto della necessaria documentazione

(doc. IV), risulta che l’attrice beneficia all’anno di una rendita intera

d’invalidità AI di fr. 20'160.-- e di una rendita per il figlio Baran di fr.

8'064.--. Quale ulteriore entrata la famiglia dell’attrice dispone di fr. 49'216,25

di salario netto del marito e di fr. 5'400.-- (12 x 450.--) del contributo

annuo versato dal figlio maggiorenne Alican che lavora e vive nella comunione

domestica. Le entrate complessive ammontano pertanto a fr. 82'840.--.

A titolo

di spese dichiarate va riconosciuta la pigione annua di fr. 21'120.--. L'importo base annuale del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo LEF per persone coniugate è di

18'600.-- (12 X 1'550) al quale vanno aggiunti fr. 6’000.-- (12 x 550) per il

figlio sedicenne. Complessivamente l’importo base è di fr. 24'600.-- che deve

essere aumentato di un supplemento del 15% - 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004), pari a fr. 3’690.-- rispettivamente a fr. 6'150. Non

computabile è il leasing della macchina dal momento che non è stato comprovato

che il marito dell’istante necessiti di tale automezzo per lavorare.

Con

un’eccedenza di fr. 30’970.-- all’anno (82’840 – [21'120 + 24'600 + 6'150]),

rispettivamente di fr. 2'580.-- al mese, la famiglia AT 1 non solo può far

fronte alle spese di cassa malati ed ai contributi sociali dell’attrice

(persona senza attività lucrativa; quelli per il marito sono stati considerati

avendo l’interessata dichiarato unicamente il salario netto) – entrambi costi

non dichiarati –, ma dispone di un importo libero sufficiente per pagare le

spese di patrocinio senza dover intaccare il fabbisogno minimo.

In simili

condizioni, non essendo data l’indigenza dell’attrice, rispettivamente della

sua famiglia, che costituisce uno dei tre presupposti cumulativi per la

concessione dell’assistenza giudiziaria, la relativa domanda

deve essere respinta.

2.11

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla Fondazione convenuta, all’attrice,

sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

__________ convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono

assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione é respinta.

2. La domanda

volta all’ottenimento dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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