34.2009.46
Rendita d'invalidità LPP. In casu negata la connessione temporale e materiale. Il mese di estensione ex art. 10 cpv. 3 LPP è applicabile anche per il periodo di disoccupazione
24 febbraio 2010Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2009.46
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, TCA
Titolo:
Rendita d'invalidità LPP. In casu negata la connessione temporale e materiale. Il mese di estensione ex art. 10 cpv. 3 LPP è applicabile anche per il periodo di disoccupazione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 10 cpv. 3 LPP
art. 23 LPP
Incarto n.
34.2009.46
BS/lb
Lugano
24 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 giugno
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 AT 1, classe
1970, è stata alle dipendenze della ditta __________ dall’ottobre 1995 sino al
6 marzo 2001 quale lavoratrice stagionale (da settembre a marzo/aprile). Ai
fini previdenziali AT 1 era assicurata, per il tramite del datore di lavoro,
presso la Cassa di previdenza della Fondazione __________ facente parte della CV
1 (in seguito: Fondazione). La prestazione di libero passaggio di fr. 679,30 è
stata in seguito trasferita presso __________ (cfr. scritto 18 gennaio 2007 de __________,
agente per conto della Fondazione, sub doc. P).
1.2 Nel giugno
2002, a seguito di una displasia all’anca sinistra, l’attrice ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (atti. AI, doc. IX).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie
specialistiche (ortopedica e psichiatria), con decisione 24 novembre 2005
l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto alla rendita intera (grado
d’invalidità del 75%) dal 1° marzo 2002 (con decorrenza dell’anno di attesa dal
marzo 2001; doc. H).
1.3 Dopo aver
chiesto alla Fondazione l’erogazione di una rendita d’invalidità (doc. O,P), da
quest’ultima respinta (doc. P, R), con la presente petizione AT 1, per il
tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna dell’istituto previdenziale al
versamento di una rendita intera d’invalidità.
L’attrice
evidenzia come l’AI abbia fatto decorrere l’anno di attesa al 6 marzo 2001
(ultimo giorno di lavoro presso la __________). Essa contesta inoltre un’interruzione
del nesso temporale fatto valere dalla Fondazione nello scritto 18 gennaio
2007, poiché il solo periodo di disoccupazione successivo al 6 marzo 2001 non permette
di dimostrare una piena capacità lavorativa. A tal proposito l’attrice rileva
di aver percepito (dal 4 aprile 2001 al 3 maggio 2001) dalla Cassa
disoccupazione __________ un’indennità di malattia ex art. 28 LADI. Fa inoltre
presente che l’incapacità lavorativa è (al più tardi) insorta il 4 aprile 2001,
quindi entro 30 giorni dall’ultimo giorno lavorativo presso la ditta __________
(6 marzo 2001) e che tale inabilità è la causa dell’invalidità riconosciuta
dall’AI, motivo per cui la Fondazione convenuta deve erogare la chiesta
prestazione assicurativa.
L’attrice
ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4 Con la
risposta di causa la Fondazione, per il tramite dell’avv. RA 2, chiede la reiezione
della petizione. Ribadendo che l’inizio dell’incapacità lavorativa che ha
portato all’invalidità non risale al periodo in cui l’attrice era alle
dipendenze della ditta __________, la convenuta evidenzia come dal 7 marzo 2001
l’interessata si sia iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione per
un’attività a tempo pieno, senza aver segnalato al suo datore di lavoro alcuna
inabilità al lavoro. Osserva infine di non dover nemmeno rispondere
dell’incapacità lavorativa attestata dal 4 aprile 2001 in quanto di spettanza
dell’assicurazione previdenziale della cassa di disoccupazione.
1.5 Il TCA ha
richiamato dall’AI gli atti relativi all’attrice (IX), dando alle parti facoltà
di consultazione e di presentare osservazioni (doc. XVIII). L’attrice ha dato
seguito con scritto 16 settembre 2009 (doc. XVIII), mentre la convenuta è
rimasta silente.
considerando in diritto
In
ordine
2.1 Oggetto del
contendere è sapere se AT 1 ha diritto nei confronti della Fondazione convenuta
ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Trattandosi di controversia (erogazione
di una rendita d’invalidità) tra assicuratori LPP ed avente diritto, è data la
competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione
all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel
merito
2.2 Il 1°
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha
modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per
quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato
giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V
1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003). Di conseguenza nel
caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di
invalidità della previdenza professionale con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA U
158/03 del 26 novembre 2003; STFA C 205/03 del 24 maggio 2004 consid. 1). Né
del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti
dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
2.3 L’art. 23
vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione
minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le
persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano
assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia
assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP Nr. 19; SZS
1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128
consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 35; Moser,
Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in SZS 1995 p. 403; Maurer, Bundesozialversicherungsrecht,
1994, p. 209). Dal 1° gennaio 2005 (1° revisione LPP) il nuovo art. 23
LPP stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un
quarto di rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40 per cento (art.
23 cpv. 1 lett. d nLPP).
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque
essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza,
di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2;
Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece
decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V
264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R.
consid. 2). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza
dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente
quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p.
155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p.
465 consid. 4°, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa
soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel
caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263
consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata
anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso
cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332
consid. 3).
2.4 L’art. 26
cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2
l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni
regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che
l’assicurato riscuote il salario completo.
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.5 Secondo la
giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente
istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120
V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP
vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance
au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";
cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del
6 giugno 2001).
Affinché
il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione
d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in
cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere
fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine del-l’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa,
non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è
interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al
lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per
interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1;
SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già
citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto
di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento
delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e
l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità
è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo
presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore
dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge
che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei
chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività
precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;
questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un
reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993
B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve
tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura
del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto
l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze
relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto
dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156
consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267
consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso
di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità
lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa
dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e
una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere
improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il
quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti
a SZS 1997 p. 67).
2.6 Nel caso in
esame, siccome la Fondazione convenuta non è stata coinvolta nella procedura AI
– e quindi non hanno potuto usufruire del diritto di ricorso autonomo in tale ambito
(DTF 129 V 73) –, la questione litigiosa riguardante l’inizio dell’incapacità
lavorativa causante l’invalidità, determinante per accertare l’eventuale
obbligo di prestazione, può essere esaminata senza vincolo alla decisione 24
novembre 2005 dell’Ufficio AI (STF B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 5).
2.7 Occorre in
concreto stabilire se l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità sia
da ricondurre, dal punto di vista materiale e temporale, al più tardi al 6
marzo 2001, inizio dell’anno di attesa fissato dall’Ufficio AI che
corrisponde all’ultimo giorno lavorativo presso la __________ (doc. 1), a cui
va aggiunta la copertura previdenziale di 30 giorni dalla fine del rapporto di
lavoro (art. 10 cpv. 3 LPP). Se ciò fosse il caso, la Fondazione convenuta
sarebbe condannata a versare all’attrice una rendita d’invalidità.
Nell’ambito
della procedura AI l’attrice è stata peritata dal dr. __________ (ortopedico) e
dal dr. __________ (psichiatra). Con rapporto 13 aprile 2004 il citato
specialista in ortopedia, diagnosticato uno stato dopo triplice intervento
all’anca sinistra per una displasia congenita, ha ritenuto l’attrice abile in
attività adeguate (cfr. atti AI, doc. IX). Il perito psichiatra ha posto le
diagnosi di reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da
disadattamento di entità medio-grave prolungata, una sindrome da conversione
non specificata e una sindrome da dolore somatoforme. Il dr. __________ ha poi evidenziato:
"
(...)
La perizianda, dall'anno 2000, presenta una
psicopatologia (ansia, depressione, meccanismi conversivi, dolore che non può
essere completamente spiegato da una malattia somatica) che trae le proprie
radici nell'intervento di chirurgia ortopedica del 1998 e nelle sue conseguenze
("ferimento" della sua integrità fisica e dolore) aggravata, in
seguito, da altri fatti traumatici quali la perdita dell'attività indipendente
con sentimenti di colpa (perdita finanziaria e delusione-sconfitta per le
aspettative del marito) e la perdita del ruolo della madre-moglie e della
casalinga, con ulteriori sentimenti di colpa.
La funzionalità sociale e lavorativa, a causa di
questa psicopatologia, è ridotta; vi è una difficoltà nel contesto
terapeutico-psichiatrico dovuta all'insufficiente padronanza della lingua italiana
e alla semplicità della struttura psicointellettuale-culturale della
perizianda.
2. Conseguenze
dei disturbi sull'attività attuale:
Fatti
I disturbi psichici della perizianda, più sopra
elencati, compromettono nella misura del 75% la sua capacità lavorativa in
qualità di salariata nelle attività da lei precedentemente svolte o nelle altre
a lei idonee. (...)" (doc. G pagg. 5 e 6)
Di
conseguenza, l’AI ha fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa del 75%
al 6 marzo 2001.
2.8 Da un attento
esame degli atti, secondo questo TCA l’inizio dell’incapacità lavorativa che ha
portato alla susseguente invaldità non può essere fatto risalire al 6 marzo
2001.
Già con
scritto 18 gennaio 2007 all’attrice la Fondazione convenuta (per essa __________)
aveva contestato di dover rispondere dell’invalidità in quanto l’incapacità
lavorativa non era sorta durante il periodo assicurato. In particolare, fondandosi
sul questionario compilato per l’Ufficio AI il 17 giugno 2002 dall’ex datore di
lavoro (__________), la convenuta aveva fatto presente che l’ultimo giorno
lavorativo corrispondeva al 6 marzo 2001, che il salario era misurato
all’effettivo rendimento, che durante il periodo lavorativo era stata assente
solo due giorni (il 27.01.2000 e 5.01.2001) e che dopo l’uscita dal fondo di
previdenza non aveva annunciato alcuna incapacità lavorativa. Nel medesimo
scritto, sulla scorta della documentazione acquisita dalla cassa di
disoccupazione, la Fondazione aveva inoltre evidenziato come l’attrice si fosse
iscritta alla disoccupazione il 7 marzo 2003 per la ricerca di un posto di
lavoro a tempo pieno, di aver presentato un certificato medico attestante
un’incapacità lavorativa dal 4 aprile 2001 e di aver percepito delle indennità
di malattia sino al 3 maggio 2001 (doc. P).
Questa Corte
non misconosce che nei rapporti 13 giugno 2002 (doc. B) e 22 settembre 2003 (cfr.
atti AI, doc. IX) all’Ufficio AI il medico curante dell’attrice (dr. __________)
aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% da marzo 2001. Certo che nel citato
rapporto del giugno 2002 il dr. __________ aveva fatto presente che la sua
paziente, a causa dei dolori progressivi dovuti a displasia congenita all’anca
sinistra, nel 1998 era stata operata (osteotomia periacetabolaria a sinistra),
intervento che tuttavia le aveva procurato una coxartrosi secondaria su una vite
intra- articolare e una malrotazione che è stata corretta durante l’intervento
del gennaio 2002 (doc. B). Altrettanto vero è che nel rapporto 6 luglio 2002
all’Ufficio AI il dr. __________ aveva attestato un’incapacità lavorativa al
100% quale operaia dal 18 luglio 1998 (doc. C). Tuttavia, tra i due interventi
l’attrice ha esercitato l’attività di operaia stagionale senza problemi di
salute. Come risulta dal questionario dell’ex datore di lavoro, compilato il 17
giugno 2002, l’attrice ha normalmente terminato il 6 marzo 2001 l’attività
stagionale quale operaia (doc. I). Essa è rimasta assente per infortunio solo il
27 gennaio 2000 e il 5 gennaio 2001 (cfr. annotazione 20 giugno 2002 dell’Ufficio
AI, atti AI, doc. IX). Dopo essersi iscritta all’assicurazione contro la
disoccupazione l’attrice ha presentato un’incapacità lavorativa. Dalle
dichiarazioni 21 settembre e 6 novembre 2001 di due collaboratori della cassa
disoccupazione __________ di __________ si evince che dal 4 aprile al 3 maggio
2001 l’attrice ha percepito delle indennità di malattia ex. Art. 28 LADI e che,
persistendo l’inabilità lavorativa, la cassa non le ha più versato alcuna
prestazione (doc. T e U).
Vero che,
come evidenziato dal perito dr. __________, dal 2000 l’attrice presenta una
psicopatologia che, fra l’altro, trae origini dall’intervento (non riuscito)
del 1998. Anche il medico curante, nello scritto 9 dicembre 2003, ha sostenuto
che la sindrome ansioso-depressiva, esercitante un grande influsso sulla
incapacità lavorativa, è insorta dopo l’intervento del 1998 (doc. E). Tuttavia,
come già detto, terminata l’attività stagionale l’attrice si è iscritta
all’assicurazione contro la disoccupazione per un lavoro a tempo pieno. Del
resto “solo” a partire dal 18 febbraio 2004 essa ha iniziato un trattamento
specialistico presso il dr. __________ (cfr. rapporto 15 giugno 2004 del dr. __________,
in atti AI doc. IX). In queste circostanze, dunque, non vi sono indizi che
permettono di ritenere che l’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici sia
insorta prima della cessazione dell’attività lucrativa in questione (6 marzo
2001).
2.9 Va fatto
presente che, pur volendo far decorrere per ipotesi di lavoro e come sostenuto
in petizione, l’inizio della rilevante incapacità lavorativa al 4 aprile 2001,
la convenuta non deve comunque rispondere della susseguente invalidità.
Secondo
l’art. 10 cpv. 3 LPP, il salariato resta assicurato per i rischi morte e
invalidità presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro.
Nel caso
concreto, avendo l’attrice terminato al 6 marzo 2001 l’attività lucrativa
presso la __________, la copertura previdenziale si estenderebbe fino al 6
aprile 2001 (in merito al computo dei 30 giorni in caso di scioglimento del
rapporto non alla fine del mese cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a
Considerandi
edizione, 2009, ad art. 10 n.14 p. 51).
Va qui
rilevato che, conformemente la giurisprudenza, nel caso in cui un assicurato
inizi una nuova attività lucrativa entro i 30 giorni dell’estensione della
copertura previdenziale ex art. 10 cpv. 3 LPP del precedente datore di lavoro, sarà
l’assicurazione previdenziale del nuovo datore di lavoro a rispondere dei
rischi assicurati, questo con effetto all’inizio del nuovo rapporto lavorativo
(DTF 118 V 39 consid. 2a; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 10 n.13 p. 51). Secondo
la dottrina, che il TCA ritiene di poter condividere, tale principio è
applicabile anche nel caso in cui l’assicurato, terminato un rapporto
lavorativo, s’iscrive all’assicurazione contro la disoccupazione (Stauffer, Vorzeitige Pensionierung, Abgangsentschädigung und
Berufliche Vorsorge für Arbeitslose, in SZS 1998 p. 292). Nel suo contributo
Stauffer, evidenziando in particolare che con il versamento dell’indennità di
discoccupazione nasce un nuovo rapporto previdenziale, conclude per l’obbligo
di prestazione da parte dell’assicurazione obbligatoria previdenziale per i
disoccupati (Stauffer, op. cit., pp.292/3. In STF B 110/06 del 27 dicembre 2007
consid. 6.3 è stata lasciata aperta la questione a sapere se la copertura di 30
giorni ex art. 10 cpv. 3 LPP sia valida anche al termine della riscossione di
indennità per la disoccupazione; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., ad art.
10.
n. 17 p. 51).
Nella
fattispecie in esame questo significa che, avendo l’attrice iniziato a
percepire delle indennità di disoccupazione – anche se sotto forma di indennità
per malattia ex art. 28 LADI – il 4 aprile 2001, la Fondazione non deve rispondere
dell’incapacità lavorativa, causante la successiva invalidità, sorta in quello
stesso giorno nonostante che la copertura previdenziale ex art. 10 cpv. 3 LPP
terminasse il 6 aprile 2001.
2.10
L’attrice ha
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell'art. 73 LPP
ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
I cantoni prevedono una
procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i
fatti.
La legge di procedura per le
cause davanti al TCA, applicabile in virtù della legge cantonale di
applicazione della LPP (LALPP), all’art. 28 cpv. 2 dispone che la disciplina
della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7). Quale
primo presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria il richiedente
deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa non è concessa se: a) la
procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla
procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Infine,
l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è
in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore
non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non
presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).
Al proposito va rilevato
che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della Lag sono
identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle
assicurazioni sociali. Secondo la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’all’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(fra le tante, DTF 125 V 372 5a con riferimenti).
Nel caso
concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria,
vidimato dalla preposta autorità ma sprovvisto della necessaria documentazione
(doc. IV), risulta che l’attrice beneficia all’anno di una rendita intera
d’invalidità AI di fr. 20'160.-- e di una rendita per il figlio Baran di fr.
8'064.--. Quale ulteriore entrata la famiglia dell’attrice dispone di fr. 49'216,25
di salario netto del marito e di fr. 5'400.-- (12 x 450.--) del contributo
annuo versato dal figlio maggiorenne Alican che lavora e vive nella comunione
domestica. Le entrate complessive ammontano pertanto a fr. 82'840.--.
A titolo
di spese dichiarate va riconosciuta la pigione annua di fr. 21'120.--. L'importo base annuale del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo LEF per persone coniugate è di
18'600.-- (12 X 1'550) al quale vanno aggiunti fr. 6’000.-- (12 x 550) per il
figlio sedicenne. Complessivamente l’importo base è di fr. 24'600.-- che deve
essere aumentato di un supplemento del 15% - 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004), pari a fr. 3’690.-- rispettivamente a fr. 6'150. Non
computabile è il leasing della macchina dal momento che non è stato comprovato
che il marito dell’istante necessiti di tale automezzo per lavorare.
Con
un’eccedenza di fr. 30’970.-- all’anno (82’840 – [21'120 + 24'600 + 6'150]),
rispettivamente di fr. 2'580.-- al mese, la famiglia AT 1 non solo può far
fronte alle spese di cassa malati ed ai contributi sociali dell’attrice
(persona senza attività lucrativa; quelli per il marito sono stati considerati
avendo l’interessata dichiarato unicamente il salario netto) – entrambi costi
non dichiarati –, ma dispone di un importo libero sufficiente per pagare le
spese di patrocinio senza dover intaccare il fabbisogno minimo.
In simili
condizioni, non essendo data l’indigenza dell’attrice, rispettivamente della
sua famiglia, che costituisce uno dei tre presupposti cumulativi per la
concessione dell’assistenza giudiziaria, la relativa domanda
deve essere respinta.
2.11
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla Fondazione convenuta, all’attrice,
sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
__________ convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono
assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione é respinta.
2. La domanda
volta all’ottenimento dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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