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34.2009.5

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14 dicembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera

conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer,

Bundessozialversicherugsrecht, Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi

della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e

dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati si applicano infatti anche

nell'ambito della previdenza professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid.

5a; per la previdenza sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr.

anche SVR 1998 LPP no. 11).

Secondo la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in

particolare ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti

("erhebliche Ungleichheiten"; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317 consid.

4b, 115 V 233 consid. 6, 114 V 108 consid. 3b). La disparità di trattamento

dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304). Motivi tecnici

e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di trattamento, se non

producono risultati iniqui (DTF 107 V 206).

Per

quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse

vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona

fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e

giurisprudenza citata; STFA non pubbl. del 10 aprile 1993 nella causa D.

consid. 3c).

2.5. Nel caso in

esame, già con scritto 30 novembre 2006 la Cassa pensioni convenuta aveva

informato l’allora legale dell’attrice che la rendita __________ sostitutiva dell’AVS

ai sensi dell’art. 27 del Regolamento non poteva essere erogata, poiché “la

sua mandante è stata pensionata da invalida ai sensi degli art. 28 segg. del

regolamento __________ non è prevista tale prestazione” (doc. XII/1)

A

ragione.

In primo

luogo va fatto presente che l’attrice non fa parte dei pensionati in via

ordinaria (art. 21 del Regolamento), prepensionati (art. 24 del Regolamento)

oppure pensionati con rendita differita (art. 25 del Regolamento) i quali hanno

diritto ad una rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

A seguito

delle decisioni 7 settembre 2006 dell’Ufficio AI, alla scadenza del diritto

alle indennità giornaliere per malattia (cfr. al riguardo art. 29 cpv. 2 del

Regolamento), la Cassa pensioni convenuta ha posto l’attrice al beneficio di

una prestazione d’invalidità con effetto dal 1° agosto 2005. Siccome per la

parte salariata l’attrice è stata valutata dall’Ufficio AI con un’inabilità

lavorativa al 100% dall’8 agosto 2003 al 3 luglio 2007 e del 70% dal 4 luglio

2005 (cfr. consid. 1.1), essa ha avuto diritto ad una rendita d’invalidità LPP del

100% (cfr. art. 30 cpv. 1 del Regolamento). Al riguardo va ricordato che in

caso d’invalidità di persone con attività lucrativa parziale, nell’ambito della

previdenza professionale la forza vincolante delle decisioni dell’AI è riferita

al grado d’invalidità limitatamente all’attività lucrativa (DTF 129 V 156

consid. 2.5, 120 V 106).

Con il

compimento del 62° anno di età, dal 1° dicembre 2005 la rendita d’invalidità è

stata convertita in una rendita di vecchiaia del medesimo importo (art. 29 cpv.

3 del Regolamento). Secondo l’art. 21 del Regolamento il diritto al

pensionamento ordinario nasce il primo giorno successivo al compimento dei 63

anni di età. La Cassa ha motivato l’erogazione all’attrice di una rendita di

vecchiaia ordinaria a 62 anni, sostitutiva della rendita d’invalidità, a titolo

di diritto acquisito ai sensi dell’art. 85 del Regolamento. Va poi evidenziato che

l’art. 29 cpv. 4 del Regolamento prevede espressamente che se sussiste il

diritto alla rendita intera d’invalidità viene automaticamente meno il diritto

ad una rendita di vecchiaia anticipata, ciò che corrisponde al caso in esame.

In definitiva, non si tratta di un pensionamento (né di prepensionamento) per

motivi di vecchiaia come più volte asserito dall’attrice, ma di un

pensionamento a seguito d’invalidità ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 del

Regolamento.

È vero

che, conformemente all’art. 29 cpv. 3 del Regolamento, il diritto alla rendita

d’invalidità si estingue, fra l’altro, alla nascita del diritto ad una

prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario.

Non va

tuttavia dimenticato, come rettamente evidenziato dalla Cassa convenuta (replica

p. 8), che la giurisprudenza federale ha avuto modo di specificare che nel caso

in cui alcuni istituti di previdenza trasformino le prestazioni d’invalidità in

prestazione di vecchiaia, ciò che corrisponde al caso in esame, non significa

che le prime perdano il loro carattere giuridico (DTF 130 V 369). Quindi si

ribadisce che il pensionamento per vecchiaia non può essere paragonato al

pensionamento susseguente all’invalidità. Non va dimenticato che la rendita __________

sostitutiva dell’AVS è inserita tra le disposizioni riguardanti le prestazioni

di vecchiaia e nelle norme concernenti le prestazioni d’invalidità non risulta

alcun rinvio ad una “rendita ponte”.

Se, come

sostenuto dalla Cassa (risposta p. 11), lo scopo della prestazione in parola è quello

di permettere al dipendente di scegliere il momento per andare in pensione, ciò

non è comunque il caso per chi, come l’attrice, ha cessato l’attività lucrativa

a seguito dell’invalidità.

Infine,

con riferimento all’art. 27 cpv. 5 del Regolamento, l’attrice sostiene che

avrebbe diritto alla rendita __________ sostitutiva decurtata dalla mezza

rendita AI. L’art. 27 cpv. 5 del Regolamento è rivolto ai “pensionati che

hanno diritto contemporaneamente a una rendita parziale d’invalidità statale

(assicurazione militare e assicurazione contro gli infortuni comprese) in

Svizzera o all’estero e che possono richiedere una prestazione statale di

vecchiaia o di superstiti in Svizzera o all’estero inferiore alla rendita __________

sostitutiva dell’AVS, la rendita sostitutiva dell’AVS viene versata solo in

proporzione (importo ridotto).”

A

prescindere dal fatto che, come visto sopra, l’attrice non rientra tra i

beneficiari della prestazione sovraobbligatoria in parola, va fatto presente

che tale norma non risulta essere pertinente al caso in esame. L’attrice è

titolare di una rendita AI e quindi non può chiedere contemporaneamente una

rendita di vecchiaia AVS (cfr. al riguardo l’art. 30 LAI che prevede

l’estinzione del diritto alla rendita d’invalidità con l’inizio del diritto ad

una rendita di vecchiaia AVS). È vero che l’interessata beneficia di una mezza

rendita AI, quale assicurata con attività lucrativa esercitata a titolo

parziale. Non va dimenticato che, come già detto, ai fini previdenziali

determinante è la parte salariata, motivo per cui la Cassa pensioni ha erogato

una rendita d’invalidità al 100%.

Avendo

ricevuto una rendita intera d'invalidità, essa quindi non rientra, ai fini del

regolamento, tra i pensionati che hanno diritto ad una rendita parziale

d’invalidità statale.

In queste

circostanze, il rifiuto da parte della Cassa pensioni convenuta di erogare una

rendita __________ sostitutiva dell’AVS è conforme al regolamento e non viola i

principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e

dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati (cfr. consi. 2.4).

2.6. L’attrice ha

sostenuto di avere ricevuto dal datore di lavoro, nell’ambito delle trattative

di un prepensionamento, l’assicurazione circa il versamento della “rendita

ponte”, da intendersi quale rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

Indirettamente essa si

appella al principio della buona fede.

Al riguardo va ricordato che in materia di

Considerandi

diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9

Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti

dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia

agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.

Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 130 I 26

consid. 8.1 p. 60 e rispettivi rinvii). Nella previdenza professionale tale

regolamentazione è applicabile in via analogica anche nel rapporto tra

assicurto ed istituto di prievidenza (STF B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1;

SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p. 53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p.

383).

Ritornando

al caso in esame, l’attrice ha prodotto diversi scritti redatti dal suo

precedente legale, i quali – a suo parere – confortano la tesi della rendita

ponte “palesata” (X).

Tra

quanto prodotto emerge che il 22 giugno 2006 l’allora legale aveva fatto

presente alla sua cliente di “attendere gli sviluppi, del computo delle

rendite e, soprattutto, la concretizzazione delle indicazioni, che le sono

state fornite negli scorsi giorni dal responsabile dell’ufficio stipendi della __________

in relazione al riconoscimento di una “rendita ponte” (doc.X/P).

Il 27

novembre 2006 egli aveva sollecitato, su indicazioni del datore di lavoro (doc.

XII/3), direttamente la Cassa pensioni convenuta il versamento di una “rendita

ponte” (“… che secondo le verifiche da me effettuate in collaborazione con

il signor __________ [responsabile del personale, n.d.r.] , è emerso, che la

mia mandante dovrebbe poter beneficiare della cd. “rendita ponte” fino al

momento in cui sarà definitivamente pensionata per raggiunti limiti d’età…poiché

le vostre decisioni tardavano, la mia mandante ha recentemente preso contatto

con l’Ufficio del personale ticinese, dal quale ha appreso, che per motivi, che

sinceramente non sono apparsi molto comprensibili né alla signora AT 1 stessa,

né ai di lei interlocutori, né a me, la mandante non beneficerebbe di tale

rendita”; doc. X/R).

Come

visto al considerando precedente, la risposta negativa della Cassa pensioni è

avvenuta con scritto del 30 novembre 2006. Nell’agosto/ottobre 2007 vi è stato

un ulteriore scambio di corrispondenza in merito alla rendita in questione (doc.

A/7 e doc. X/P).

Dalla

documentazione agli atti non risulta che la Cassa pensioni abbia dato delle

rassicurazioni circa il versamento di una rendita ponte. Nelle osservazioni 18

maggio 2009, l’attrice sostiene tuttavia che la prassi presso __________ era

quella che tutte le pratiche e le comunicazioni erano gestite direttamente

dall’ufficio del personale e che non vi era nessun contatto con la Cassa. Sempre

nelle medesime osservazioni essa precisa che “dopo sei mesi durante i quali

non percepiva la rendita ponte malgrado __________ l’avesse rassicurata sul

diritto di percepirla, l’attrice ha telefonato alla Cassa pensione e parlato

con il sig. __________, il quale le ha espressamente indicato di rivolgersi

direttamente a __________” (XV). Tuttavia dagli atti si evince che è

proprio il datore di lavoro, con scritto 24 novembre 2006, ad aver invitato

l’attrice a rivolgere la propria richiesta di “rendita ponte” direttamente alla

CV 1 (doc. XII/3). Non va poi dimenticato che il 30 giugno 2005 __________

aveva informato l’avvenuta cessazione del versamento dell’indennità giornaliera

e la disdetta del rapporto di lavoro, avvisando che “da parte nostra

annunciamo il caso alla CV 1 per l’aperture della procedura di una eventuale

concessione di rendita d’invalidità” (doc.1 D) ed il 2 settembre 2005 il

datore di lavoro ha compilato il relativo formulario di richiesta di prestazioni

d’invalidità (doc. XVIII/22). Appare pertanto alquanto singolare sostenere che

vi siano state delle discussioni sul pensionamento anticipato.

Anche

volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra l’attrice ed il datore

di lavoro su un eventuale pensionamento anticipato, con versamento di una

rendita sostituiva – che, come visto, è contrario al regolamento della Cassa –,

va detto che per essere effettivo avrebbe necessitato dell’avvallo dell’ente

previdenziale (DTF 122 V 145 consid. 4b: “Dies

schliesst nicht aus, dass im Einzelfall auch vom Reglement abweichende Abreden

getroffen werden können (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der

beruflichen Vorsorge, in: Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von

Walter R. Schluep, S. 237). Allerdings bedarf es hiefür einer entsprechenden

Vereinbarung zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem versicherten

Arbeitnehmer, welchem Erfordernis die alleinige arbeitsvertragliche Abrede

wesensgemäss nicht zu genügen vermag (BGE 118 V 232

Erw. 4b; vgl. ferner SZS 1994 S. 202)“.

Del

resto, sempre in via di ipotesi, anche se in buona fede l’attrice (la quale era

comunque rappresentata da un legale) era convinta di beneficiare del

pensionamento anticipato, rispettivamente di avere diritto ad una rendita __________

sostitutiva dell’AVS, essa non ha comunque subito un pregiudizio irreparabile. Nella

lettera 22 ottobre 2007 al rappresentante della Cassa pensioni l’attrice, dopo

aver contestato la non concessione della “rendita ponte” (a suo dire, data per

scontata dal capo del personale di __________), ha fatto presente che a causa

della fiduciosa attesa di erogazione di tale rendita “non ha potuto beneficiare

dell’indennità di disoccupazione nel periodo fra il mese di novembre 2005, data

in cui ha raggiungo i 62 anni, ed il giugno 2006, data a partire dalla quale fu

con ritardo involontario messa al beneficio della disoccupazione “ (doc.

X/P). Orbene, a mente del TCA, non risulta spiegata una relazione tra

l’aspettativa della “rendita ponte” ed il tardivo annuncio all’assicurazione

contro la disoccupazione. Del resto, nulla impediva all’attrice di annunciarsi

alla disoccupazione.

Visto

quanto sopra, l’attrice non può avvalersi del principio della buona fede per

ottenere il versamento della rendita __________ sostitutiva dell’AVS.

Ne

consegue che la petizione deve essere respinta.

2.7

Quanto

infine alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quelle

riferite ad audizioni testimoniali (cfr. III, X, XII), va fatto presente quanto

segue.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

122.

II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.

28; DTF 124 V 94).

Nel caso

in esame, questo TCA ritiene sufficiente l’ampia documentazione acquisita agli

atti, inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di

ulteriori mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza.

In

particolare non è necessario sentire i testi indicati dall’attrice (il capo e

un collaboratore del Servizio del Personale di __________ Ticino), circa

sull’esistenza di discussioni in merito al prospettato prepensionamento (X).

Come visto al consid. 2.5, quanto l’attrice vuol dimostrare non è rilevante per

la concessione di una “rendita ponte”.

Riguardo

alla richiesta di edizione dell’incarto relativo al rapporto di lavoro, il TCA

ha provveduto al relativo richiamo (cfr. consid. 1.5). Non è invece necessario

richiamare integralmente gli atti dalla Cassa pensioni visto che pendente causa

è stato prodotto lo scambio di corrispondenza avvenuto in passato tra le parti.

2.8

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 Lptca), all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e

spese di giustizia

Alla Cassa pensioni

convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non

sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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