34.2009.5
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14 dicembre 2009Italiano24 min
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Numero d'incarto:
34.2009.5
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, TCA
Titolo:
Rendita sostituiva AVS prevista dal regolamento dell'istituto di previdenza. Richiesta respinta perché tale rendita non è data per chi beneficia di prestazioni AI come il caso in esame. Negato il diritto alla rendita sostitutiva dell'AVS anche per buona fede o per eventuale accordo
RENDITA TRANSITORIA
art. 13 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.5
BS/sc
Lugano
14 dicembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 gennaio
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: Tanja RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, nata
il 27 novembre 1943, è stata collaboratrice presso la __________ dal 1° gennaio
1977 al 6 agosto 2005, rimanendo inabile al lavoro, causa malattia, nella misura
del 100% dall’8 agosto 2003 al 6 agosto 2005 (cfr. dichiarazione 6 novembre
2008 della __________, doc. A2).
A livello
previdenziale essa era affiliata, per il tramite del datore di lavoro, presso
la CV 1 (cfr. certificato di previdenza al 31 dicembre 2004, doc. A6).
Sino al 6
agosto 2005 l’attrice ha avuto diritto alle indennità giornaliere per malattia
(cfr. scritto 8 giugno 2004 della Cassa malati __________, doc. XVIII/23 e
scritto 30 giugno 2005 del datore di lavoro in doc.1/D).
In data
18 giugno 2004 l’attrice ha inoltrato domanda di prestazioni AI per adulti.
Con due
decisioni 7 settembre 2006 l’Ufficio AI ha posto l’interessata al beneficio di
una rendita intera dal 1° agosto 2004, ridotta a metà rendita dal 1° novembre
2005 con un grado d’invalidità del 52,5% (doc. XVIII/ 8 e 9). Il grado
d’incapacità lavorativa è stato determinato sulla base del cosiddetto metodo
misto (art. 28 cpv. 2 ter LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre
2007), con le seguenti modalità di calcolo:
"
(...)
Dal 8.08.2003 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dagli accertamenti effettuati risulta che senza
il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale
impiegata d'ufficio in misura del 75%. Il rimanente 25% è dedicato alle
mansioni consuete.
Dall'esame della documentazione
medico-specialistica acquisita agli atti, risulta giustificata una completa
inabilità lavorativa a partire dal mese di agosto 2003 fino al momento della
visita medico peritale effettuata presso il Dr. __________ (04.07.2005), quando
è stato possibile oggettivare la presenza di un'inabilità lavorativa del 70%
(intesa come riduzione del rendimento) sia nella sua abituale attività
professionale che in qualsiasi altra attività a lei idonea.
Secondo i nostri accertamenti non vi è alcuna
limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia
domestica.
Nei due settori risulta il seguente grado
d'invalidità:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 75
% 100 % 75 %
Casalinga 25
% 0% 0 %
Grado d'invalidità 75
%
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 75
% 70 % 52.5 %
Casalinga 25
% 0% 0 %
Grado d'invalidità 52.5
%
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01.08.2004 (art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.11.2005 (art. 88°
cpv. 1 OAI) ad una mezza rendita d'invalidità." (Cfr. progetto di
assegnazione di rendita del 2 giugno 2006; doc. A4).
Esaminata
la situazione previdenziale, con scritto 17 ottobre 2006 la CV 1 ha comunicato
all’attrice il diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità del 100% dal
1° agosto 2005, tramutata in rendita di vecchiaia dal 1° dicembre 2005;
entrambe le prestazioni ammontano a fr. 1'126.-- mensili (doc. 1/E).
1.2. Con scritto
25 agosto 2008, facendo riferimento a precedente corrispondenza, la CV 1 ha confermato
all’attrice il rifiuto di erogare una rendita sostituiva dell’AVS, poiché il
diritto alla stessa nasce “in caso di pensionamento di vecchiaia ai sensi
dell’art. 21, 24 o 25 del regolamento e non per pensionamento per invalidità
intera (nel caso specifico, metodo misto; grado d’invalidità del 70% quale
casalinga [recte: salariata])” (doc. 1/C).
Il 28
ottobre 2008 l’attrice, per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposta alla
“decisione” 25 agosto 2008, ribadendo il diritto di ricevere una rendita
sostitutiva dell’AVS dal momento del pensionamento (62 anni) sino al giorno del
pensionamento ordinario AVS (64 anni) (doc. A/10).
1.3. Non avendo
ricevuto risposta, l’attrice ha inoltrato al TCA il presente “ricorso”,
postulando in via principale l’annullamento della “decisione” 25 agosto 2008 in
quanto sprovvista di motivazione e priva dei mezzi di diritto. In via
subordinata, protestando tasse, spese e ripetibili, essa ha chiesto “ il
diritto dal momento del pensionamento __________ (62 anni) sino al giorno del
pensionamento ordinario AVS (64 anni) a ricevere una rendita __________
sostitutiva dell’AVS il cui importo si compone della rendita __________
sostitutiva dell’AVS decurtato della mezza rendita AI percepita dalla stessa
Signora AT 1. Unitamente agli arretrati dovuti, __________ deve versare alla
Signora AT 1 anche i dovuti interessi di mora”.
In
sintesi, l’attrice sostiene che il suo caso non permetteva alla Cassa pensione di
escludere il versamento di una rendita sostitutiva dell’AVS. Dei singoli motivi
verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta
di causa, la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2 , ha invece postulato la
reiezione della petizione. In primo luogo essa evidenzia come la LPGA non è
applicabile alla LPP, motivo per cui non doveva emettere una decisione formale
soggetta ad opposizione. Nel merito, la convenuta ha ribadito il rifiuto di erogare
una rendita sostitutiva dell’AVS in quanto l’attrice è stata pensionata per
invalidità (di grado intero).
1.5. L’attrice ha
replicato (VI) e la Cassa pensioni convenuta duplicato (VIII).
Il 23
marzo 2009 l’attrice ha inoltrato i mezzi di prova da assumere (X), seguite
dalle osservazioni 4 maggio 2009 della convenuta che ha prodotto ulteriore
documentazione (XII). L’attrice ha presentato la propria presa di posizione in
merito ai nuovi atti inoltrati (XV).
Il TCA ha
richiamato dalla __________ (in seguito: __________ Ticino) gli atti relativi
all’attrice (XIII, XVIII) e le parti si sono espresse al riguardo (XX, XXI).
considerando in diritto
2.1. AT 1 ha inoltrato
al TCA un atto intitolato "ricorso" contro la “decisione” 25 agosto
2008 della CV 1 con la quale ha rifiutato di erogare una rendita sostitutiva
AVS.
In
proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi
all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi
dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in
applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).
Per
questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma
dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì
una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a, 118 Ib 177, 118
V 162; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure in RSA 1989 p. 92; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege
nach dem BVG, in SZS 1983 p. 183; Spira, Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale, in RJN 1984 p. 14; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 940).
Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del
potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di
semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al
fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine
breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma
nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara
inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
p. 242 nota 653).
Va poi
evidenziato che la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non è applicabile alla LPP (Kieser,
Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
[ATSG], in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 114; STFA B
27/01e B 30/01 del 15 ottobre 2003 consid. 2). Non è
pertanto prevista la procedura di opposizione (art. 49 LPGA).
Di
conseguenza, nel caso in esame, la Cassa pensioni convenuta non poteva e non
doveva emettere una decisione formale.
Il presente
“ricorso” è pertanto ricevibile in ordine come
petizione (art. 8 LALPP e art. 1 Lptca).
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte della Cassa
pensioni convenuta di una rendita transitoria AVS prevista dal regolamento.
Trattandosi
di una controversia (erogazione di una prestazione) tra un assicuratore LPP ed
(eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai
sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b,
125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. L’assicurata
ha chiesto l’erogazione della rendita sostitutiva dell’AVS (denominata rendita __________
sostitutiva dell’AVS), non contemplata nella LPP ma prevista dall’art. 27 del
Regolamento della Cassa pensioni, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005 qui
applicabile (cfr. art. 84 cpv.1 del Regolamento), rientrante quindi nella
previdenza professionale sovraobbligatoria. Al riguardo va ricordato che gli
istituti di previdenza possono strutturare liberamente la previdenza
professionale tuttavia rispettando i principi e i requisiti minimi previsti
dalla LPP (cfr. art. 6 e 49 LPP), oltre ai principi dell’equità, della
proporzionalità e del divieto d’arbitrio (DTF 132 V 149 consid. 5.2.4 in
fine, 129 V 149 consid. 4, 115 V 109 consid. 4b).
Secondo l’art. 27 cpv. 1 del Regolamento:
"
una persona assicurata pensionata ai sensi
dell’art. 21, 24 o 25 ha diritto, durante il periodo in cui percepisce la rendita
di vecchiaia prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria AVS,
ma al più presto a partire dal compimento dei 63 anni di età, a una rendita __________
sostitutiva dell’AVS, purché non sussista più alcun rapporto assicurativo attivo.
In caso di prestazione in capitale al 100 per cento o di indennità in capitale
non sussiste alcun diritto a una rendita __________ sostitutiva dell’AVS."
L’art. 21
del citato regolamento concerne la rendita di vecchia ordinaria, il cui diritto
nasce il primo giorno del mese successivo al compimento dei 63 anni. L’art. 24
disciplina il pensionamento anticipato previsto al più preso il primo giorno
del mese successivo al compimento dei 55 anni di età fino al raggiungimento
dell’età di pensionamento ordinaria di 63 anni. Infine, l’art. 25 regola il
pensionamento posticipato, secondo cui il differimento della rendita di
vecchiaia è possibile al massimo fino al compimento dei 65 anni di età.
2.4. Nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria, il rapporto previdenziale tra l’istituto di
previdenza e l’assicurato viene costituito da un contratto innominato (sui
generis) detto di previdenza (DTF 132 V 150 consid. 5, 130 V 109). In quanto
tale soggiace in primo luogo alle disposizioni generali del diritto delle
obbligazioni. Il Regolamento costituisce il contenuto preformulato del
contratto di previdenza al quale l’assicurato si sottopone esplicitamente o per
atti concludenti (DTF 131 V 127). Questo non esclude che nel caso concreto le
parti stipulino delle clausole che si scostano anche dal regolamento (DTF 122 V
145; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 92seg).
Secondo
la giurisprudenza, l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, e meglio
del contenuto preformulato del contratto di previdenza (STFA non pubbl. del 10.
4.92 nella causa D consid. 2a), va effettuata secondo le regole generali
applicabili all’interpretazione dei contratti (DTF 132 V 150 e 129 V 145
consid. 3 e DTF127 V 307 consid. 3a; SZS 1999 p. 377 consid. 3a). In primo
luogo si deve quindi stabilire la vera e comune volontà della parti (art. 18
CO). Se non è possibile, va accertata la volontà obbiettiva presunta,
interpretando le dichiarazioni secondo il senso che il destinatario poteva e
doveva ragionevolmente dar loro in virtù del principio della buona fede (il
cosiddetto "principio dell’affidamento", cfr. DTF 131 V 29 e
riferimenti; SZS 1999 p. 376-378 consid. 3a, 1998 p. 721 e p. 301, 1997
p. 471, 1996 p. 156 e 1995 p. 47; DTF 122 V 146 consid. 4c) e
tenendo conto delle modalità d’interpretazione delle condizioni generali in
particolare della regola della clausola poco chiara rispettivamente della
clausola inabituale (“Unklarheitsregel”; SZS 1998 p. 75 consid. 2b; DTF 122 V
146 consid. 4c e giurisprudenza ivi citata).
Fatti
I
regolamenti degli istituti di previdenza vanno inoltre interpretati in maniera
conforme alla Costituzione (DTF 117 V 316 consid. 4b; Maurer,
Bundessozialversicherugsrecht, Basilea e Francoforte, p. 22 N 32). I principi
della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e
dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati si applicano infatti anche
nell'ambito della previdenza professionale (SZS 1995 p. 68 consid. 2d.dd.; DTF 117 V 314, 115 V 109 consid. 4b; SZS 1995 p. 378 consid.
5a; per la previdenza sovraobbligatoria: SZS 1990 p. 74; DTF 115 V 109; cfr.
anche SVR 1998 LPP no. 11).
Secondo la giurisprudenza, una disuguaglianza di trattamento è in
particolare ammissibile se le fattispecie presenta delle differenze rilevanti
("erhebliche Ungleichheiten"; RAMI 1987 p. 27; DTF 117 V 317 consid.
4b, 115 V 233 consid. 6, 114 V 108 consid. 3b). La disparità di trattamento
dev'essere quindi oggettivamente giustificata (SZS 1995 p. 304). Motivi tecnici
e pratici possono inoltre condurre ad una disuguaglianza di trattamento, se non
producono risultati iniqui (DTF 107 V 206).
Per
quanto riguarda invece le lacune regolamentari, il TFA ha statuito che esse
vanno colmate sulla base di quel che le parti avrebbero concordato in buona
fede se avessero esaminato il punto non disciplinato (SZS 1995 p. 51 e
giurisprudenza citata; STFA non pubbl. del 10 aprile 1993 nella causa D.
consid. 3c).
2.5. Nel caso in
esame, già con scritto 30 novembre 2006 la Cassa pensioni convenuta aveva
informato l’allora legale dell’attrice che la rendita __________ sostitutiva dell’AVS
ai sensi dell’art. 27 del Regolamento non poteva essere erogata, poiché “la
sua mandante è stata pensionata da invalida ai sensi degli art. 28 segg. del
regolamento __________ non è prevista tale prestazione” (doc. XII/1)
A
ragione.
In primo
luogo va fatto presente che l’attrice non fa parte dei pensionati in via
ordinaria (art. 21 del Regolamento), prepensionati (art. 24 del Regolamento)
oppure pensionati con rendita differita (art. 25 del Regolamento) i quali hanno
diritto ad una rendita __________ sostitutiva dell’AVS.
A seguito
delle decisioni 7 settembre 2006 dell’Ufficio AI, alla scadenza del diritto
alle indennità giornaliere per malattia (cfr. al riguardo art. 29 cpv. 2 del
Regolamento), la Cassa pensioni convenuta ha posto l’attrice al beneficio di
una prestazione d’invalidità con effetto dal 1° agosto 2005. Siccome per la
parte salariata l’attrice è stata valutata dall’Ufficio AI con un’inabilità
lavorativa al 100% dall’8 agosto 2003 al 3 luglio 2007 e del 70% dal 4 luglio
2005 (cfr. consid. 1.1), essa ha avuto diritto ad una rendita d’invalidità LPP del
100% (cfr. art. 30 cpv. 1 del Regolamento). Al riguardo va ricordato che in
caso d’invalidità di persone con attività lucrativa parziale, nell’ambito della
previdenza professionale la forza vincolante delle decisioni dell’AI è riferita
al grado d’invalidità limitatamente all’attività lucrativa (DTF 129 V 156
consid. 2.5, 120 V 106).
Con il
compimento del 62° anno di età, dal 1° dicembre 2005 la rendita d’invalidità è
stata convertita in una rendita di vecchiaia del medesimo importo (art. 29 cpv.
3 del Regolamento). Secondo l’art. 21 del Regolamento il diritto al
pensionamento ordinario nasce il primo giorno successivo al compimento dei 63
anni di età. La Cassa ha motivato l’erogazione all’attrice di una rendita di
vecchiaia ordinaria a 62 anni, sostitutiva della rendita d’invalidità, a titolo
di diritto acquisito ai sensi dell’art. 85 del Regolamento. Va poi evidenziato che
l’art. 29 cpv. 4 del Regolamento prevede espressamente che se sussiste il
diritto alla rendita intera d’invalidità viene automaticamente meno il diritto
ad una rendita di vecchiaia anticipata, ciò che corrisponde al caso in esame.
In definitiva, non si tratta di un pensionamento (né di prepensionamento) per
motivi di vecchiaia come più volte asserito dall’attrice, ma di un
pensionamento a seguito d’invalidità ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 del
Regolamento.
È vero
che, conformemente all’art. 29 cpv. 3 del Regolamento, il diritto alla rendita
d’invalidità si estingue, fra l’altro, alla nascita del diritto ad una
prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario.
Non va
tuttavia dimenticato, come rettamente evidenziato dalla Cassa convenuta (replica
p. 8), che la giurisprudenza federale ha avuto modo di specificare che nel caso
in cui alcuni istituti di previdenza trasformino le prestazioni d’invalidità in
prestazione di vecchiaia, ciò che corrisponde al caso in esame, non significa
che le prime perdano il loro carattere giuridico (DTF 130 V 369). Quindi si
ribadisce che il pensionamento per vecchiaia non può essere paragonato al
pensionamento susseguente all’invalidità. Non va dimenticato che la rendita __________
sostitutiva dell’AVS è inserita tra le disposizioni riguardanti le prestazioni
di vecchiaia e nelle norme concernenti le prestazioni d’invalidità non risulta
alcun rinvio ad una “rendita ponte”.
Se, come
sostenuto dalla Cassa (risposta p. 11), lo scopo della prestazione in parola è quello
di permettere al dipendente di scegliere il momento per andare in pensione, ciò
non è comunque il caso per chi, come l’attrice, ha cessato l’attività lucrativa
a seguito dell’invalidità.
Infine,
con riferimento all’art. 27 cpv. 5 del Regolamento, l’attrice sostiene che
avrebbe diritto alla rendita __________ sostitutiva decurtata dalla mezza
rendita AI. L’art. 27 cpv. 5 del Regolamento è rivolto ai “pensionati che
hanno diritto contemporaneamente a una rendita parziale d’invalidità statale
(assicurazione militare e assicurazione contro gli infortuni comprese) in
Svizzera o all’estero e che possono richiedere una prestazione statale di
vecchiaia o di superstiti in Svizzera o all’estero inferiore alla rendita __________
sostitutiva dell’AVS, la rendita sostitutiva dell’AVS viene versata solo in
proporzione (importo ridotto).”
A
prescindere dal fatto che, come visto sopra, l’attrice non rientra tra i
beneficiari della prestazione sovraobbligatoria in parola, va fatto presente
che tale norma non risulta essere pertinente al caso in esame. L’attrice è
titolare di una rendita AI e quindi non può chiedere contemporaneamente una
rendita di vecchiaia AVS (cfr. al riguardo l’art. 30 LAI che prevede
l’estinzione del diritto alla rendita d’invalidità con l’inizio del diritto ad
una rendita di vecchiaia AVS). È vero che l’interessata beneficia di una mezza
rendita AI, quale assicurata con attività lucrativa esercitata a titolo
parziale. Non va dimenticato che, come già detto, ai fini previdenziali
determinante è la parte salariata, motivo per cui la Cassa pensioni ha erogato
una rendita d’invalidità al 100%.
Avendo
ricevuto una rendita intera d'invalidità, essa quindi non rientra, ai fini del
regolamento, tra i pensionati che hanno diritto ad una rendita parziale
d’invalidità statale.
In queste
circostanze, il rifiuto da parte della Cassa pensioni convenuta di erogare una
rendita __________ sostitutiva dell’AVS è conforme al regolamento e non viola i
principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e
dell'uguaglianza di trattamento degli assicurati (cfr. consi. 2.4).
2.6. L’attrice ha
sostenuto di avere ricevuto dal datore di lavoro, nell’ambito delle trattative
di un prepensionamento, l’assicurazione circa il versamento della “rendita
ponte”, da intendersi quale rendita __________ sostitutiva dell’AVS.
Indirettamente essa si
appella al principio della buona fede.
Al riguardo va ricordato che in materia di
Considerandi
diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9
Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti
dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia
agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.
Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 130 I 26
consid. 8.1 p. 60 e rispettivi rinvii). Nella previdenza professionale tale
regolamentazione è applicabile in via analogica anche nel rapporto tra
assicurto ed istituto di prievidenza (STF B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1;
SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p. 53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p.
383).
Ritornando
al caso in esame, l’attrice ha prodotto diversi scritti redatti dal suo
precedente legale, i quali – a suo parere – confortano la tesi della rendita
ponte “palesata” (X).
Tra
quanto prodotto emerge che il 22 giugno 2006 l’allora legale aveva fatto
presente alla sua cliente di “attendere gli sviluppi, del computo delle
rendite e, soprattutto, la concretizzazione delle indicazioni, che le sono
state fornite negli scorsi giorni dal responsabile dell’ufficio stipendi della __________
in relazione al riconoscimento di una “rendita ponte” (doc.X/P).
Il 27
novembre 2006 egli aveva sollecitato, su indicazioni del datore di lavoro (doc.
XII/3), direttamente la Cassa pensioni convenuta il versamento di una “rendita
ponte” (“… che secondo le verifiche da me effettuate in collaborazione con
il signor __________ [responsabile del personale, n.d.r.] , è emerso, che la
mia mandante dovrebbe poter beneficiare della cd. “rendita ponte” fino al
momento in cui sarà definitivamente pensionata per raggiunti limiti d’età…poiché
le vostre decisioni tardavano, la mia mandante ha recentemente preso contatto
con l’Ufficio del personale ticinese, dal quale ha appreso, che per motivi, che
sinceramente non sono apparsi molto comprensibili né alla signora AT 1 stessa,
né ai di lei interlocutori, né a me, la mandante non beneficerebbe di tale
rendita”; doc. X/R).
Come
visto al considerando precedente, la risposta negativa della Cassa pensioni è
avvenuta con scritto del 30 novembre 2006. Nell’agosto/ottobre 2007 vi è stato
un ulteriore scambio di corrispondenza in merito alla rendita in questione (doc.
A/7 e doc. X/P).
Dalla
documentazione agli atti non risulta che la Cassa pensioni abbia dato delle
rassicurazioni circa il versamento di una rendita ponte. Nelle osservazioni 18
maggio 2009, l’attrice sostiene tuttavia che la prassi presso __________ era
quella che tutte le pratiche e le comunicazioni erano gestite direttamente
dall’ufficio del personale e che non vi era nessun contatto con la Cassa. Sempre
nelle medesime osservazioni essa precisa che “dopo sei mesi durante i quali
non percepiva la rendita ponte malgrado __________ l’avesse rassicurata sul
diritto di percepirla, l’attrice ha telefonato alla Cassa pensione e parlato
con il sig. __________, il quale le ha espressamente indicato di rivolgersi
direttamente a __________” (XV). Tuttavia dagli atti si evince che è
proprio il datore di lavoro, con scritto 24 novembre 2006, ad aver invitato
l’attrice a rivolgere la propria richiesta di “rendita ponte” direttamente alla
CV 1 (doc. XII/3). Non va poi dimenticato che il 30 giugno 2005 __________
aveva informato l’avvenuta cessazione del versamento dell’indennità giornaliera
e la disdetta del rapporto di lavoro, avvisando che “da parte nostra
annunciamo il caso alla CV 1 per l’aperture della procedura di una eventuale
concessione di rendita d’invalidità” (doc.1 D) ed il 2 settembre 2005 il
datore di lavoro ha compilato il relativo formulario di richiesta di prestazioni
d’invalidità (doc. XVIII/22). Appare pertanto alquanto singolare sostenere che
vi siano state delle discussioni sul pensionamento anticipato.
Anche
volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra l’attrice ed il datore
di lavoro su un eventuale pensionamento anticipato, con versamento di una
rendita sostituiva – che, come visto, è contrario al regolamento della Cassa –,
va detto che per essere effettivo avrebbe necessitato dell’avvallo dell’ente
previdenziale (DTF 122 V 145 consid. 4b: “Dies
schliesst nicht aus, dass im Einzelfall auch vom Reglement abweichende Abreden
getroffen werden können (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der
beruflichen Vorsorge, in: Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von
Walter R. Schluep, S. 237). Allerdings bedarf es hiefür einer entsprechenden
Vereinbarung zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem versicherten
Arbeitnehmer, welchem Erfordernis die alleinige arbeitsvertragliche Abrede
wesensgemäss nicht zu genügen vermag (BGE 118 V 232
Erw. 4b; vgl. ferner SZS 1994 S. 202)“.
Del
resto, sempre in via di ipotesi, anche se in buona fede l’attrice (la quale era
comunque rappresentata da un legale) era convinta di beneficiare del
pensionamento anticipato, rispettivamente di avere diritto ad una rendita __________
sostitutiva dell’AVS, essa non ha comunque subito un pregiudizio irreparabile. Nella
lettera 22 ottobre 2007 al rappresentante della Cassa pensioni l’attrice, dopo
aver contestato la non concessione della “rendita ponte” (a suo dire, data per
scontata dal capo del personale di __________), ha fatto presente che a causa
della fiduciosa attesa di erogazione di tale rendita “non ha potuto beneficiare
dell’indennità di disoccupazione nel periodo fra il mese di novembre 2005, data
in cui ha raggiungo i 62 anni, ed il giugno 2006, data a partire dalla quale fu
con ritardo involontario messa al beneficio della disoccupazione “ (doc.
X/P). Orbene, a mente del TCA, non risulta spiegata una relazione tra
l’aspettativa della “rendita ponte” ed il tardivo annuncio all’assicurazione
contro la disoccupazione. Del resto, nulla impediva all’attrice di annunciarsi
alla disoccupazione.
Visto
quanto sopra, l’attrice non può avvalersi del principio della buona fede per
ottenere il versamento della rendita __________ sostitutiva dell’AVS.
Ne
consegue che la petizione deve essere respinta.
2.7
Quanto
infine alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quelle
riferite ad audizioni testimoniali (cfr. III, X, XII), va fatto presente quanto
segue.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
122.
II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p.
28; DTF 124 V 94).
Nel caso
in esame, questo TCA ritiene sufficiente l’ampia documentazione acquisita agli
atti, inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l’assunzione di
ulteriori mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza.
In
particolare non è necessario sentire i testi indicati dall’attrice (il capo e
un collaboratore del Servizio del Personale di __________ Ticino), circa
sull’esistenza di discussioni in merito al prospettato prepensionamento (X).
Come visto al consid. 2.5, quanto l’attrice vuol dimostrare non è rilevante per
la concessione di una “rendita ponte”.
Riguardo
alla richiesta di edizione dell’incarto relativo al rapporto di lavoro, il TCA
ha provveduto al relativo richiamo (cfr. consid. 1.5). Non è invece necessario
richiamare integralmente gli atti dalla Cassa pensioni visto che pendente causa
è stato prodotto lo scambio di corrispondenza avvenuto in passato tra le parti.
2.8
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 Lptca), all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e
spese di giustizia
Alla Cassa pensioni
convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non
sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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