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Decisione

34.2009.54

A seguito della vendita all'asta dell'abitazione, i proprietari chiedono l'accertamento del diritto al rimborso, a favore della cassa pensioni, del capitale previdenziale prelevato per finanziare l'ac

27 ottobre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore"

(cfr. art. 30d cpv.5 LPP). Ne discende pertanto la perfetta insostenibilità

della petizione degli attori per rispetto a CV 1;

- la minaccia di

iniziative giudiziarie penali da parte degli attori lascia indifferente la

convenuta CV 1: per rispetto alla convenuta CV 1 i fr. 125'000.-- messi a

disposizione degli attori dalla loro Cassa pensioni al momento di acquistare la

proprietà della loro villa sono andati a integrare i loro mezzi propri: a

seguito della perdita della loro villa all'incanto forzato gli attori non

possono pensare di recuperare detto importo di fr. 125'000.-- dalla convenuta CV

1 per il tramite della Cassa pensioni __________ con il pretesto di essere ora

dal punto di vista lavorativo degli indipendenti: così facendo gli attori

agirebbero in abuso di diritto tanto più che, a torto o a ragione, sono stati

loro a mettersi in condizione di insolvenza sugli oneri ipotecari nei confronti

della convenuta CV 1. (...)" (doc. IX, pag. 2, 3, 4)

1.4 Con

scritto 29 settembre 2009 (denominato “replica”) gli attori si sono sostanzialmente

ribaditi nelle proprie argomentazioni e nelle proprie domande di giudizio (XI).

A sua volta CV 1, tramite il suo patrocinatore, si è riconfermata nelle sue

posizioni (XIII).

consuderato in

diritto

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

2.2 La

petizione è presentata contro CV 1 e contro l'CV 2 (recte: Ufficio esecuzione)

di __________. In sostanza gli attori chiedono l’accertamento del diritto al rimborso, a favore della Cassa pensioni __________, del capitale

di fr. 125'000.-- prelevato dalla previdenza professionale da RI 1 nel 1995 per

finanziare l’acquisto dell’abitazione primaria sita sul mapp. N. __________ RFD

di __________ e in seguito alienata tramite incanto pubblico del 2 febbraio

2009. Gli attori ritengono di poter dedurre un siffatto diritto al rimborso

dall’art. 30d cpv. 5 LPP che regola l’obbligo di rimborso dell’importo (previdenziale)

prelevato per l’acquisto della proprietà di un’abitazione ad uso proprio nel

caso in cui la proprietà dell’abitazione viene alienata.

Per

completezza va detto che CV 1 è stata coinvolta nella suddetta procedura d’incanto

nella qualità di creditrice ipotecaria procedente; in sede di asta la stessa ha

poi riscattato la proprietà in oggetto senza copertura del proprio credito

(ottenendo in effetti un attestato di insufficienza di pegno). A detta degli

attori, essendo il capitale di fr. 125'000.-- a suo tempo stato versato

dall’istituto previdenziale a CV 1 quale banca finanziatrice dell’acquisto

dell’abitazione, questo istituto di credito dovebbe o-ra rimborsare alla Cassa

pensioni tale ammontare al fine di farlo rientrare nel giro previdenziale. Dal

canto suo, l’Ufficio Esecuzioni, competente per le procedure esecutive promosse

nei confronti di RI 1 e RI 2, ha proceduto all’attuazione del-l’asta

dell’immobile in oggetto.

L'art.

73 LPP regola (in maniera non equivoca, cfr. DTF 122 V 323) il contenzioso

concernente controversie in materia di LPP (e pretese in materia di

responsabilità) nel senso che il Tribunale ex art. 73 LPP è competente in

ultima istanza cantonale per decidere sulle controversie “tra istituti di

previdenza, datori di lavoro e aventi diritto” (art. 73 cpv. 1 LPP; cfr. in

proposito SZS 1998 p. 122).

L’art.

73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di

diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni

minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di

quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di

previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni

che eccedono il mi-nimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443, 116

V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid.

1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179; RCC 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47;

RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; Viret, La jurisprudence

du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procedure, in RSA

1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p.

174). Non sono di principio parti del processo ex art. 73 LPP segnatamente i fondi

padronali, l’autorità di sorveglianza, l’organo di controllo, il riassicuratore

(Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1641, p. 623).

Nella

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva

costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli

istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti

di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore

del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA aveva

per esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di

libero passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto

assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid. 3c).

Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1.

gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di

ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –

ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) – con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1

lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex

art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A

(cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, FF 2000, p. 2386; cfr. anche Stauffer,

op. cit., n. 1655, p. 628). Giusta l’art. 73 cpv. 1 lett. c e

d LPP la competenza è infine stata estesa anche a controversie vertenti

su pretese fondate sulla responsabilità ex art. 52 LPP o il regres-so di cui

all’art. 56a LPP. Va osservato che anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto

assicurativo, segnatamente il riassicuratore, in quanto non rientrante in

quelli espressamente indicati, non è indicato quale possibile parte.

2.3 In

concreto la petizione è stata presentata nei confronti di una banca (CV

1) e di un’autorità amministrativa pubblica (l’Ufficio di esecuzione di __________)

e, quindi, non di un istituto di previdenza (iscritto o meno

nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità di

vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP, né – in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP –

di un istituto di libero passaggio che garantisce il mantenimento della previdenza

ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (sulla competenza ex art. 73 LPP

per prestazioni del 3° pilastro A, cfr. Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000,

2368s; Stauffer, op. cit., n. 1655, p. 628), o di un

istituto con cui è data una controversia risultante dall’applicazione dell’art.

82 cpv. 2 LPP né infine – giusta l’art. 73 LPP cpv. 1 lett. c e d – di un

organo di un istituto di previdenza responsabile ex art. 52 LPP o di un

interessato in un’azione di regresso ex art. 56a LPP.

D’altra

parte né CV 1 né CV 2 sono, o sono stati, datori di lavoro degli attori.

Visto

quanto sopra, CV 1 e CV 2 non possono – ratione personae – essere in casu

convenuti dinanzi a codesto Tribunale. Ne consegue che, non essendo questo TCA

competente ex art. 73 LPP a statuire nel merito della presente azione, la petizione

presentata nei confronti di CV 1 e CV 2 dev’essere dichiarata irricevibile.

D’altra

parte, sempre riguardo alla ricevibilità della presente petizione, va rilevato

che gli attori hanno chiesto “l’accertamento del-l’esistenza,

inesistenza o estensione di un diritto al rimborso a favore dell’istituto di

previdenza del capitale di fr. 125'000.-- pre-levato dalla previdenza

professionale per l’accesso della proprietà d’abitazione in seguito

all’alienazione dell’abitazione primaria tramite incanto” (cfr. III). In

sostanza, la domanda configura quin-di un'azione di accertamento.

Considerato

quanto precede (e meglio l’irricevibilità della petizione già per ragioni di

competenza ratione personae), la questione – sollevata da CV 1 sulla base di argomentazioni

a prima analisi non prive di pertinenza – della ricevibilità in concreto del-l’azione

di accertamento può restare indecisa. Sia in questa sede sufficiente osservare

che per la giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione

di accertamento solo se l’i-stante si avvale di un interesse attuale e

immediato, oltre che considerevole degno di protezione alla constatazione

immediata di un rapporto giuridico litigioso, ritenuto che l'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile

un'azione condannatoria (DTF 120 V 301 consid. 2a, 119

V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185; SZS 1992 p. 234, SZS 1992

pag. 294; RDAT I-1994 p. 198; Stauffer, op. cit., n. 1668, p. 632; Riemer, Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, § 6 n° 4, p. 128; Meyer,

Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614).

D’altra

parte, essendo la presente petizione irricevibile, questo TCA deve esimersi

dall’esaminare il merito della lite e quindi anche di stabilire se CV 1

rispettivamente l'CV 2 siano titolari dell’obbligo, la cui legittimità è tema

del contendere, di rimborsare, giusta l’art. 30d LPP, alla Cassa pensioni __________

il capitale di fr. 125'000.-- prelevato da RI 1 nel 1995 per

finanziare l’acquisto dell’abitazione primaria, quindi se a ragione CV 1

abbia sollevato l'eccezione materiale di carenza di legittimazione passiva.

Al proposito, si rileva che la le-gittimazione (attiva o passiva) si distingue

dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere

tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La

legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissi-bilità processuale

dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione

sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione

(attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è

sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o

passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere.

L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare

della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva

quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio

è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (sul punto cfr. Ottaviani, Le

parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pp. 17s e dottrina ivi citata).

Indecisa può

quindi rimanere anche la questione della legittimazione attiva di RI 2, ossia sapere

se essa, sia titolare o meno, unitamente al marito, della pretesa fatta valere

in petizione.

Infine,

stante l’irricevibilità della presente petizione, anche le richieste di prove

presentate dagli attori non possono essere accolte in quanto esclusivamente

intese a chiarire il merito della lite.

2.4 Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), agli attori, sebbene soccombenti, non sono accollate tasse e

spese di giustizia.

La

parte convenuta CV 1, rappresentata da un avvocato, ha diritto

alla rifusione da parte degli attori di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione é irricevibile.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

RI

1.

e RI 2 verseranno a CV 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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