34.2009.54
A seguito della vendita all'asta dell'abitazione, i proprietari chiedono l'accertamento del diritto al rimborso, a favore della cassa pensioni, del capitale previdenziale prelevato per finanziare l'ac
27 ottobre 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2009.54
Data decisione, Autorità:
27.10.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_974/2009, 31.03.2010
Titolo:
A seguito della vendita all'asta dell'abitazione, i proprietari chiedono l'accertamento del diritto al rimborso, a favore della cassa pensioni, del capitale previdenziale prelevato per finanziare l'acquisto dell'abitazione. Irricevibilità della petizione per incompetenza del TCA (art. 73 LPP)
COMPETENZA
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.54
FC
Lugano
27 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 agosto
2009 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
1. CV 1
1 rappr. da:
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1 RI
1 è stato responsabile del servizio giuridico del Dipartimento __________ e in
questa funzione affiliato alla Cassa pensioni __________. Nel 1995 egli ha
ottenuto dalla Cassa pensioni un prelievo antici-pato del suo capitale previdenziale
di fr. 125'000.-- per finanziare l’acquisto della propria abitazione primaria
sita sul mapp. __________ RFD di __________.
Dall’estate
del 2000 RI 1 è stato protagonista di una procedura penale e amministrativa
culminata con la destituzione dalla sua carica, provvedimento che è stato contestato
dall’interessato dapprima al TRAM e al TF (che hanno respinto i ricorsi) e in seguito
alla Corte di Strasburgo. Dal profilo penale, dopo la resa di un decreto d’abbandono
per numerosi capi d’ac-cusa, RI 1 è infine stato condannato ad una pena pecu-niaria
di fr. 300.-- per il reato di denuncia mendace.
A
seguito di problemi finanziari successivamente insorti, furono avviate diverse
procedure esecutive nei confronti di RI 1 culminate, da un lato, con la
realizzazione forzata di diversi beni mobili dell’interessato e, dall’altro, con
l’incanto del mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1 e
della moglie RI 2. La procedura si è conclusa con la vendita all’incan-to dell’immobile
al prezzo di fr. 892'000.-- (in data 2 febbraio 2009) e, quindi, l’emissione da
parte dell’CV 2 di un “Attestato d’insufficienza di pegno” di fr. 955'554.50
all’attenzione della creditrice ipotecaria CV 1 (che ha riscattato la
proprietà) (doc. Y) e di una “Dichiarazione d’insufficienza di pegno per
crediti non scaduti” all’attenzione della Cassa pensioni __________ riferita
all’importo di fr. 125'000.-- (doc. Z).
RI
1 e RI 2 hanno contestato le procedure esecutive poste in atto dall’UE di __________
e in particolare l’alienazione forzata del mapp. __________ RFD di __________,
lamentando la mancata o errata applicazione della normativa LEF, ricorrendo alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’Appello (CEF) quale autorità
di vigilanza, che ha dichiarato il gravame irricevibile (sentenza del 18 febbraio
2009, doc. L).
In
seguito gli interessati hanno contestato anche lo stato di riparto (art. 112
RFF) emesso a seguito della medesima realizzazione, mediante vendita per
incanto pubblico, dinanzi alla CEF, la quale con sentenza 27 aprile 2009 ha respinto il ricorso. Detta sentenza è stata contestata di fronte al Tribunale federale, il quale,
mediante pronuncia del 22 giugno 2009, ha dichiarato manifestamente inammissibile l’impugnativa (cfr. incarto UE).
1.2 Con
petizione del 24 agosto 2009 promossa nei confronti di CV 1 e dell’ ”CV 2”, RI 1 e RI 2 hanno chiesto allo scrivente Tribunale di giudicare:
" (...)
A. NELL'ORDINE
1. L'istanza
è ricevibile.
B. NEL MERITO
2. L'istanza
è accolta.
3. L'ente
previdenziale, a norma della LPP, ha diritto al rimborso del capitale di CHF
125'000 versati da RI 1 e RI 2 per l'acquisto dell'abitazione primaria a partire
dal momento dell'avvenuta alienazione dell'immobile.
4. L'ente
previdenziale ha diritto agli interessi praticati dalla __________ in caso di
mora a partire dal momento dell'alienazione.
5. Avendo
regolarmente iniziata un'attività indipendente - autorizzata dall'Istituto
delle assicurazioni sociali con decisione del 31 ottobre 2001 retroattiva al 1°
settembre 2001 - e beneficiando, per legge, del capitale di libero passaggio a
quel momento disponibile, RI 1 e RI 2 hanno diritto, a fini previdenziali, al
riversamento del capitale di CHF 125'000.- (+ interessi dal 2 febbraio 2009)
destinati all'acquisizione della loro abitazione primaria.
6. Non
si prelevano né tasse né spese.
7. Protestate
spese e ripetibili. (...) (doc. I, pag. 20)
In sostanza gli attori contestano la vendita all’asta dell’immobile
in questione nella misura in cui in sede di alienazione della proprietà
mediante incanto non è stato rimborsato alla Cassa pensioni __________ il
capitale di cassa pensione, di fr. 125’000.--, servito a suo tempo per
l’acquisto della proprietà, e questo in applicazione dell’art. 30b LPP. Gli
attori postulano di conseguenza l’accertamento del diritto al rimborso, a
favore del-l’istituto di previdenza (la Cassa pensioni __________), del capitale
di fr. 125'000.-- prelevato per l’accesso della proprietà d’abita-zione in
seguito all’alienazione dell’abitazione primaria avvenuta tramite incanto.
Hanno, tra l’altro, motivato come segue:
" (...)
18.
Il prelievo del capitale è stato effettivo.
Come
si evince dagli atti prodotti in sede di ricorso sia cantonale che federale -
che qui si richiamano - e da quanto evocato al punto precedente, l'autorità
competente, ovvero l'Amministrazione Cassa pensioni per il tramite dello __________
con decisione n. __________ del __________, ha trasferito CHF 125'000.- (ovvero
una parte del capitale previdenziale sino ad allora maturato da RI 1 con il
prelievo dei contributi sul suo stipendio) sul conto della __________ di __________CV
1
Prove: si richiamino
gli atti presso l'Amministrazione cassa pensioni
Tale
importo, dopo gli accertamenti del caso e dopo la severa procedura di assegnazione,
era (e rimane tuttora) unicamente da destinarsi all'accesso della proprietà d'abitazione
da parte dell'allora dipendente __________ RI 1.
Attinti
dal capitale previdenziale sino ad allora cumulato, questi soldi sono serviti a
coprire la parte di capitali propri richiesti dall'istituto di credito.
In
definitiva ai signori RI 1 e RI 2 non importa se c'è stata costituzione di
pegno.
Ritengono
in buona fede che i loro soldi provenienti dal capitale previdenziale dovevano
(e devono) servire all'uopo, ovvero all'acquisto dell'abitazione primaria.
Sanno che se viene meno tale prioritario scopo, tramite
l'alienazione della loro casa.
la LPP impone che questo capitale debba essere reinserito nel
circuito previdenziale.
22.
Motivazione e quesiti fondanti l'azione di accertamento
22.1.
Alla luce di quanto sopra esposto,
a) ribadita la legittimità per RI 1 e
RI 2 di proporre l'azione di accertamento avendo dimostrato da un lato - in
quanto ex-dipendente __________ e rispettivamente suo coniuge - un interesse attuale,
reale ed immediato degno di protezione alla constatazione immediata di un
rapporto giuridico litigioso, e dall'altro in ragione della sua ignoranza
quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un
obbligo di diritto pubblico con le relative conseguenze nell'ambito previdenziale,
b) considerato
che,
• erano date le premesse legislative per attivare
I'acquisizione di un'abitazione mediante capitale previdenziale in applicazione
alle normative allora vigenti (Ordinanza sulla promozione delle abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994),
entrata in vigore con 1° gennaio 1995,
• la procedura di assegnazione è stata
seguita in modo completo ed è sfociata nella risoluzione __________ del __________
(da richiamare all'Amministrazione __________),
• c'è stato il concreto versamento del
capitale di CHF 125'000.- proveniente esclusivamente dagli averi previdenziali
di RI 1 tramite l'Amministrazione della Cassa pensioni all'istituto di credito
(CV 1) che ha finanziato l'acquisto dell'abitazione,
• c'è stata l'alienazione dell'immobile mediante incanto avvenuto il 2 febbraio
2009,
• nello stato di riparto risulta che il predetto capitale di CHF 125'000.-
non è stato pagato a nessuno né la banca lo ha preteso come suo,
• non c'è stata alcuna sollecitazione da terzi;
c) ritenuto che la LPP impone all'
assicurato di provvedere al rimborso, ma siccome il medesimo non ha i soldi e
non li ha mai avuti a disposizione e che per legge e secondo la
giurisprudenza il predetto importo deve rientrare nel giro previdenziale (Cfr.
sentenza Tribunale federale delle assicurazioni n. B 18/04 del 22 luglio 2005,
pubblicata su www.bger.ch),
ne consegue che il rimborso deve essere direttamente effettuato
dall'istituto di credito (CV 1) poiché c'è stato il trasferimento effettivo del
capitale sui suoi conti!
Tocca quindi alla banca ritornarlo all'ente
previdenziale, non disponendo (né avendolo mai avuto) RI 1 dello stesso!
Appare quindi imprudente, improvvido nonché affrettato
sostenere - come fa I'UEF nella dichiarazione d'insufficienza del pegno per
crediti non scaduti del 3 agosto 2009 - che la cassa pensioni può promuovere
per lo scoperto un'esecuzione!
Prove: doc. V e Z;
si richiama dall' Amministrazione Cassa pensioni __________ la risoluzione __________
del __________.
Una diversa soluzione, a mente degli istanti farebbe a
calci col diritto e soprattutto con il buon senso!
Infatti, non vi è chi non veda che il capitale
prelevato dalla previdenza professionale non possa essere sparito senza lasciare
traccia!
Rimandando a più precisi accertamenti, ci si riserva il
diritto di adire in giustizia sia mediante esposto oppure - nella denegata ipotesi
che gli accertamenti portino a ben più gravi conclusioni - sia mediante denuncia
penale. (...)"
(doc. I, pag. 13, 14, 17, 18)
Richiesti dal Vicepresidente del TCA in data 27 agosto 2009 (II),
con scritto del 28 agosto 2009, gli attori hanno precisato che l’a-zione era
inoltrata contro l'CV 1 e l'CV 2 ed era “intesa a accertare l’esistenza,
l’inesi-stenza o l’estensione di un diritto al rimborso a favore dell’istitu-to
di previdenza (l’amministrazione della Cassa pensioni __________) del capitale
di fr. 125'000.-- prelevato dalla previdenza professionale per l’accesso della
proprietà d’abitazione in seguito all’alienazione dell’abitazione primaria
tramite incanto” (III).
In data 6 settembre 2009 gli attori hanno prodotto ulteriore docu-mentazione
(VI).
1.3 Mediante
risposta del 2 settembre 2009 l'CV 2, osservato di non ritenere di dover
prendere posizione in merito alla petizione in quanto le censure e i fatti
proposti già erano stati esaminati dalle competenti autorità in materia, ha
comunque ribadito “la correttezza del proprio operato sulla corretta
applicazione della LEF e dei suoi regolamenti” (V).
Dal
canto suo CV 1, rappresentata dall’avv. RA 1, nella sua risposta del 18 settembre
2009 ha chiesto la reiezione della petizione, in ordine e nel merito, affermando
quanto segue:
" (...)
D. Pure preliminarmente si contesta la
legittimazione passiva di CV 1: per quanto ne è dell'esecuzione forzata nei
confronti degli attori e che ha portato all'asta della loro proprietà
immobiliare mappale n. __________ RFD __________, la convenuta CV 1 è stata
coinvolta solo come creditore ipotecario, ha partecipato all'asta riscattando
la villa degli attori per altro senza copertura del proprio credito ipotecario:
si veda lo stato di riparto doc. 3. La questione sollevata in petizione dagli
attori e cioè se la Cassa pensioni __________ ha diritto al rimborso del
capitale di fr. 125'000.-- a suo tempo messo a disposizione per l'acquisto
della villa degli attori in conseguenza della sua alienazione a seguito dell'asta
è in forza dell'art. 30d cpv. 5 LPP assolutamente indifferente alla convenuta CV
1, che pertanto eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Agli antefatti /fatti/ motivazione / conclusioni
Ad 1./-
23.Contestato con le seguenti osservazioni:
- come
detto la convenuta CV 1 è stata coinvolta nell'esecuzione forzata nei confronti
degli attori unicamente come creditore ipotecario procedente: da detta
esecuzione la convenuta è uscita con un attestato di insufficienza di pegno che
per la sua esposizione costituisce una laesio enormis per la convenuta;
- tutti gli atti
esecutivi nei confronti degli attori sono stati ad essi regolarmente notificati
e sono stati correttamente eseguiti dall'UEF: si vedano, a conferma di ciò, le
sentenze doc. 4 e 5;
- si
contesta recisamente che la convenuta CV 1 si sia prestata a un "accordo
sottobanco" con un suo cliente in vista dell' aggiudicazione all'asta
della villa degli attori: ripetesi che CV 1 è stata giocoforza costretta a
ritirare detta villa, uscendo tuttavia con un attestato di insufficienza di
pegno;
- sul
piano giuridico siamo orientati a ritenere che l'incanto forzato non costituisca
un caso di alienazione ai sensi e agli effetti del rimborso giusta l'art. 30d
LPP esattamente come per il caso di prelazione di cui all'art. 216c cpv. 2 CO.
A parte ciò,
- quand'anche
volessimo ammettere sulla linea dell'art. 30e LPP - che sembra privilegiare
l'interpretazione economica del concetto di alienazione - che l'incanto forzato
configuri un caso di alienazione ex art. 30d LPP, l'obbligo di rimborso, per
altro in capo all'assicurato, cioè agli attori, andrebbe limitato all'ammontare
del "ricavato", cioè del "prezzo di vendita, detratti
Fatti
i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore"
(cfr. art. 30d cpv.5 LPP). Ne discende pertanto la perfetta insostenibilità
della petizione degli attori per rispetto a CV 1;
- la minaccia di
iniziative giudiziarie penali da parte degli attori lascia indifferente la
convenuta CV 1: per rispetto alla convenuta CV 1 i fr. 125'000.-- messi a
disposizione degli attori dalla loro Cassa pensioni al momento di acquistare la
proprietà della loro villa sono andati a integrare i loro mezzi propri: a
seguito della perdita della loro villa all'incanto forzato gli attori non
possono pensare di recuperare detto importo di fr. 125'000.-- dalla convenuta CV
1 per il tramite della Cassa pensioni __________ con il pretesto di essere ora
dal punto di vista lavorativo degli indipendenti: così facendo gli attori
agirebbero in abuso di diritto tanto più che, a torto o a ragione, sono stati
loro a mettersi in condizione di insolvenza sugli oneri ipotecari nei confronti
della convenuta CV 1. (...)" (doc. IX, pag. 2, 3, 4)
1.4 Con
scritto 29 settembre 2009 (denominato “replica”) gli attori si sono sostanzialmente
ribaditi nelle proprie argomentazioni e nelle proprie domande di giudizio (XI).
A sua volta CV 1, tramite il suo patrocinatore, si è riconfermata nelle sue
posizioni (XIII).
consuderato in
diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
2.2 La
petizione è presentata contro CV 1 e contro l'CV 2 (recte: Ufficio esecuzione)
di __________. In sostanza gli attori chiedono l’accertamento del diritto al rimborso, a favore della Cassa pensioni __________, del capitale
di fr. 125'000.-- prelevato dalla previdenza professionale da RI 1 nel 1995 per
finanziare l’acquisto dell’abitazione primaria sita sul mapp. N. __________ RFD
di __________ e in seguito alienata tramite incanto pubblico del 2 febbraio
2009. Gli attori ritengono di poter dedurre un siffatto diritto al rimborso
dall’art. 30d cpv. 5 LPP che regola l’obbligo di rimborso dell’importo (previdenziale)
prelevato per l’acquisto della proprietà di un’abitazione ad uso proprio nel
caso in cui la proprietà dell’abitazione viene alienata.
Per
completezza va detto che CV 1 è stata coinvolta nella suddetta procedura d’incanto
nella qualità di creditrice ipotecaria procedente; in sede di asta la stessa ha
poi riscattato la proprietà in oggetto senza copertura del proprio credito
(ottenendo in effetti un attestato di insufficienza di pegno). A detta degli
attori, essendo il capitale di fr. 125'000.-- a suo tempo stato versato
dall’istituto previdenziale a CV 1 quale banca finanziatrice dell’acquisto
dell’abitazione, questo istituto di credito dovebbe o-ra rimborsare alla Cassa
pensioni tale ammontare al fine di farlo rientrare nel giro previdenziale. Dal
canto suo, l’Ufficio Esecuzioni, competente per le procedure esecutive promosse
nei confronti di RI 1 e RI 2, ha proceduto all’attuazione del-l’asta
dell’immobile in oggetto.
L'art.
73 LPP regola (in maniera non equivoca, cfr. DTF 122 V 323) il contenzioso
concernente controversie in materia di LPP (e pretese in materia di
responsabilità) nel senso che il Tribunale ex art. 73 LPP è competente in
ultima istanza cantonale per decidere sulle controversie “tra istituti di
previdenza, datori di lavoro e aventi diritto” (art. 73 cpv. 1 LPP; cfr. in
proposito SZS 1998 p. 122).
L’art.
73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di
previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni
che eccedono il mi-nimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443, 116
V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid.
1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179; RCC 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47;
RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; Viret, La jurisprudence
du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procedure, in RSA
1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p.
174). Non sono di principio parti del processo ex art. 73 LPP segnatamente i fondi
padronali, l’autorità di sorveglianza, l’organo di controllo, il riassicuratore
(Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1641, p. 623).
Nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva
costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli
istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti
di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore
del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA aveva
per esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di
libero passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto
assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid. 3c).
Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1.
gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di
ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –
ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) – con
istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione)
che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1
e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti
(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi
dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1
lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex
art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A
(cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, FF 2000, p. 2386; cfr. anche Stauffer,
op. cit., n. 1655, p. 628). Giusta l’art. 73 cpv. 1 lett. c e
d LPP la competenza è infine stata estesa anche a controversie vertenti
su pretese fondate sulla responsabilità ex art. 52 LPP o il regres-so di cui
all’art. 56a LPP. Va osservato che anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto
assicurativo, segnatamente il riassicuratore, in quanto non rientrante in
quelli espressamente indicati, non è indicato quale possibile parte.
2.3 In
concreto la petizione è stata presentata nei confronti di una banca (CV
1) e di un’autorità amministrativa pubblica (l’Ufficio di esecuzione di __________)
e, quindi, non di un istituto di previdenza (iscritto o meno
nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità di
vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP, né – in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP –
di un istituto di libero passaggio che garantisce il mantenimento della previdenza
ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (sulla competenza ex art. 73 LPP
per prestazioni del 3° pilastro A, cfr. Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000,
2368s; Stauffer, op. cit., n. 1655, p. 628), o di un
istituto con cui è data una controversia risultante dall’applicazione dell’art.
82 cpv. 2 LPP né infine – giusta l’art. 73 LPP cpv. 1 lett. c e d – di un
organo di un istituto di previdenza responsabile ex art. 52 LPP o di un
interessato in un’azione di regresso ex art. 56a LPP.
D’altra
parte né CV 1 né CV 2 sono, o sono stati, datori di lavoro degli attori.
Visto
quanto sopra, CV 1 e CV 2 non possono – ratione personae – essere in casu
convenuti dinanzi a codesto Tribunale. Ne consegue che, non essendo questo TCA
competente ex art. 73 LPP a statuire nel merito della presente azione, la petizione
presentata nei confronti di CV 1 e CV 2 dev’essere dichiarata irricevibile.
D’altra
parte, sempre riguardo alla ricevibilità della presente petizione, va rilevato
che gli attori hanno chiesto “l’accertamento del-l’esistenza,
inesistenza o estensione di un diritto al rimborso a favore dell’istituto di
previdenza del capitale di fr. 125'000.-- pre-levato dalla previdenza
professionale per l’accesso della proprietà d’abitazione in seguito
all’alienazione dell’abitazione primaria tramite incanto” (cfr. III). In
sostanza, la domanda configura quin-di un'azione di accertamento.
Considerato
quanto precede (e meglio l’irricevibilità della petizione già per ragioni di
competenza ratione personae), la questione – sollevata da CV 1 sulla base di argomentazioni
a prima analisi non prive di pertinenza – della ricevibilità in concreto del-l’azione
di accertamento può restare indecisa. Sia in questa sede sufficiente osservare
che per la giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione
di accertamento solo se l’i-stante si avvale di un interesse attuale e
immediato, oltre che considerevole degno di protezione alla constatazione
immediata di un rapporto giuridico litigioso, ritenuto che l'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile
un'azione condannatoria (DTF 120 V 301 consid. 2a, 119
V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185; SZS 1992 p. 234, SZS 1992
pag. 294; RDAT I-1994 p. 198; Stauffer, op. cit., n. 1668, p. 632; Riemer, Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, § 6 n° 4, p. 128; Meyer,
Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614).
D’altra
parte, essendo la presente petizione irricevibile, questo TCA deve esimersi
dall’esaminare il merito della lite e quindi anche di stabilire se CV 1
rispettivamente l'CV 2 siano titolari dell’obbligo, la cui legittimità è tema
del contendere, di rimborsare, giusta l’art. 30d LPP, alla Cassa pensioni __________
il capitale di fr. 125'000.-- prelevato da RI 1 nel 1995 per
finanziare l’acquisto dell’abitazione primaria, quindi se a ragione CV 1
abbia sollevato l'eccezione materiale di carenza di legittimazione passiva.
Al proposito, si rileva che la le-gittimazione (attiva o passiva) si distingue
dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere
tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La
legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissi-bilità processuale
dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione
sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione
(attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è
sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o
passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere.
L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare
della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva
quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio
è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (sul punto cfr. Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pp. 17s e dottrina ivi citata).
Indecisa può
quindi rimanere anche la questione della legittimazione attiva di RI 2, ossia sapere
se essa, sia titolare o meno, unitamente al marito, della pretesa fatta valere
in petizione.
Infine,
stante l’irricevibilità della presente petizione, anche le richieste di prove
presentate dagli attori non possono essere accolte in quanto esclusivamente
intese a chiarire il merito della lite.
2.4 Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA), agli attori, sebbene soccombenti, non sono accollate tasse e
spese di giustizia.
La
parte convenuta CV 1, rappresentata da un avvocato, ha diritto
alla rifusione da parte degli attori di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione é irricevibile.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
RI
1.
e RI 2 verseranno a CV 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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