34.2009.6
Mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione al PE
5 ottobre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2009.6
Data decisione, Autorità:
05.10.2009, TCA
Titolo:
Mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione al PE
CONTRIBUTI
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2009.6
BS
Lugano
5 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 gennaio
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con
effetto dal 1° marzo 2003, tramite contratto d’adesione 21 gennaio 2003 con la AT
1 (AT 1; doc. A), la CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
Il
4 marzo 2005 (FUSC 15 marzo 2005) la società è stata sciolta e quale liquidatore
è stato incaricato __________, presidente del CdA della __________ (cfr.
estratto RC informatizzato).
1.2.
A seguito del mancato pagamento – dopo invio di diffide (doc. E, L, N.) e pure
di solleciti al liquidatore della società (O, P) - di fr. 77'167,40.-- (cfr.
conteggio doc. D), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. 699660 dell’UEF
di __________ (doc. Q), con la petizione in oggetto la AT 1, per il tramite
dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna di CV 1, in liquidazione, al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5% dal 22 aprile 2008,
nonché al rimborso di fr. 800.-- per spese di mora e di ulteriori spese come da
precetto, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione ad esso
interposta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.3. Con
risposta di causa 2 marzo 2009 il liquidatore della CV 1 ha chiesto l’assegnazione di ultimo termine fino al 20 marzo 2009 per l’inoltro di osservazioni
complete, corredate dalla documentazione comprovante gli effettivi assoggettamenti,
modifiche e premi dovuti (IV).
1.4. Nonostante
la concessione di tale termine da parte del TCA (V) e di un ulteriore termine
per l’eventuale notifica di nuovi mezzi di prova (VI) la convenuta è rimasta
silente.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2.
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46;
Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personal- vorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti
di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla
LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i
secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
2.4. Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Per
quanto riguarda l’assoggettamento effettivo e le modifiche menzionate nella
risposta di causa, va fatto presente che già in data 21 aprile 2004 l’attrice
aveva proceduto ad un nuovo conteggio dei premi tenendo conto delle indicazioni
della convenuta (doc. I), senza tuttavia che quest’ultima abbia in seguito
versato il dovuto. Difatti, il 6 ottobre 2004 l’istituto previdenziale ha
dovuto inviare una seconda diffida (doc. L), seguita da un ulteriore precetto
esecutivo (doc. M). Del resto, il liquidatore della società non ha prodotto
alcuna documentazione che contraddica l’operato dell’attrice.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a
versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non
contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve
essere quindi ammesso.
Tenuto
conto inoltre degli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratto conto
sub doc. D), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi,
spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione,
deve essere riconosciuto.
2.5. Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal
creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli
incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo
scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione
attrice (STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N.
LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.;
11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono
essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti.
Considerandi
2.6
Disattesa
deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti
al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per
quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione
all’UEF di __________ (cfr. doc. Q).
Al
riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione
in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato
dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia
nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud
/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre
1993.
nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).
2.7
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere
cifrato in fr. 77'167,40.
2.8
La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 22 aprile
2008.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,
p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il
convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
2.9
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore
segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento
del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.10. Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29
cpv. 1 Lptca), non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Alla
Fondazione, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non
sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ First Bike SA, in
liquidazione, è condannata a versare alla AT 1 fr. 77'167,40, oltre interessi
al 5% dal 22 aprile 2008.
§§ E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________
per l’importo di fr. 77'167.40 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2008.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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