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Decisione

34.2009.6

Mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione al PE

5 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003

p. 500, 2001 p. 562).

2.4. Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Per

quanto riguarda l’assoggettamento effettivo e le modifiche menzionate nella

risposta di causa, va fatto presente che già in data 21 aprile 2004 l’attrice

aveva proceduto ad un nuovo conteggio dei premi tenendo conto delle indicazioni

della convenuta (doc. I), senza tuttavia che quest’ultima abbia in seguito

versato il dovuto. Difatti, il 6 ottobre 2004 l’istituto previdenziale ha

dovuto inviare una seconda diffida (doc. L), seguita da un ulteriore precetto

esecutivo (doc. M). Del resto, il liquidatore della società non ha prodotto

alcuna documentazione che contraddica l’operato dell’attrice.

Giusta

l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a

versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non

contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve

essere quindi ammesso.

Tenuto

conto inoltre degli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratto conto

sub doc. D), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi,

spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione,

deve essere riconosciuto.

2.5. Disatteso

deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.--.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal

creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli

incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo

scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione

attrice (STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N.

LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.;

11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono

essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i

giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di

conseguenza non possono essere riconosciuti.

Considerandi

2.6

Disattesa

deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti

al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per

quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione

all’UEF di __________ (cfr. doc. Q).

Al

riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione

in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato

dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia

nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud

/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre

1993.

nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).

2.7

Ne

consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere

cifrato in fr. 77'167,40.

2.8

La

Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 22 aprile

2008.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit.,

p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il

convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del

5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.9

Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore

segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento

del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.10. Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29

cpv. 1 Lptca), non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Alla

Fondazione, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non

sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ First Bike SA, in

liquidazione, è condannata a versare alla AT 1 fr. 77'167,40, oltre interessi

al 5% dal 22 aprile 2008.

§§ E’ rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________

per l’importo di fr. 77'167.40 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2008.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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