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Decisione

34.2009.69

Rendita d'invalidità LPP. Nesso materiale ammesso, non quello temporale. Nessun diritto alla rendita d'invalidità. Terzo chiamato in causa

15 settembre 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della

Fondazione convenuta di una rendita d’invalidità del secondo pilastro.

Trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la

competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione

all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. L’art.

23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione

minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le

persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano

assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al

momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43; SZS

1995 p. 464 consid. 3b; DTF 120 V 116 consid. 2b,

118 V 35). Dal 1. gennaio 2005 (1. revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP

stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un quarto di

rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40% (art. 23 cpv. 1 lett. d

nLPP).

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF

9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B

100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando

sorge l'invalidità vera e propria; il richiedente deve essere assicurato al

momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità,

non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della

stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella

causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella

causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali

lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto

precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini

dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1

lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996

nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il

fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). I medesimi

principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14; DTF 117 V 332 consid. 3).

2.4. L’art.

26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2

l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni

regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che

l’assicurato riscuote il salario completo.

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita al più presto nel momento

in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace

al lavoro almeno il 40% in media.

2.5. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Affinché

il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in

cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere

fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente

abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta

per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid.

4.1; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già

citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto

di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite

Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento

delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e

l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità

è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa (questo

presupposto non è dato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile

ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti

non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni; SZS 2003 p. 361).

Nella

sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei

chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in

particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività

precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base

dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in

un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute;

questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un

reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

Il

TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di

lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a

quanto previsto agli artt. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118

consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva

stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita

solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è

ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le

particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute,

della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere

il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro,

come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento.

In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18; DTF

123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb).

Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività

lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e

se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce

dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre

2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

2.6. Nel

caso in esame, dagli atti AI richiamati dal TCA risulta che il progetto

d’assegnazione di rendita dell’11 gennaio 2007 come pure la decisione 15

gennaio 2008 sono state intimate a __________ e non alla Cassa pensioni qui

convenuta, la quale non han potuto usufruire del diritto di ricorso autonomo in

tale ambito (DTF 129 V 73), motivo per cui la questione litigiosa riguardante

l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità, determinante per

accertare l’eventuale obbligo di prestazione, può essere esaminata senza

vincolo alla decisione 24 novembre 2005 dell’Ufficio AI (STF B 68/06 del 31

agosto 2007 consid. 5), modificata da questa Corte con sentenza 29 settembre

2008.

2.7. Occorre

in concreto stabilire se l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità

dell’attore sia da ricondurre, dal punto di vista materiale e temporale, al 1.

agosto 2001, data corrispondente all’inizio dell’anno di attesa fissato

dall’Ufficio AI.

Detto

diversamente, occorre verificare se l’incapacità lavorativa di rilievo ai sensi

dell’art. 23 LPP, vale a dire duratura, di almeno il 20% e senza interruzioni

rilevanti (cfr. consid. 2.5), è sorta durante il rapporto previdenziale con la Cassa pensioni CV 1.

2.7.1. Riguardo

alla connessione materiale, va ricordato che, come si evince dalla STCA 29

settembre 2008 (consid. 2.5 e 2.6), durante la procedura AI l’attore è stato

sottoposto a diversi accertamenti peritali. In particolare, a seguito della

perizia pluridisciplinare (ortopedica e psichiatrica) dell’8 maggio 2006 egli è

stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente

attività e del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2002. Con progetto

11 gennaio 2007, viste le risultanze del rapporto finale 15 dicembre 2006 del

consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI aveva riconosciuto

all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002. A seguito delle osservazioni del legale dell’attore e dell’ulteriore documentazione medica prodotta,

l’amministrazione aveva ordinato un ulteriore accertamento a cura del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha reso il suo referto il 31 maggio

2007. Infine, con decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI aveva confermato il

Considerandi

diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002.

Dopo

l’introduzione del ricorso, pendente causa l’Ufficio AI aveva ordinato al CPAS

l’esecuzione di una perizia psichiatria, il quale a sua volta aveva incaricato

il __________ di __________ di eseguire l’accertamento. Con referto 25 gennaio

2008.

il __________, poste le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente

F45.4 con episodio depressivo grave senza sintomi psicotici F32.2 dall’agosto

2001, aveva concluso che “…dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato ha

sviluppato una sindrome somatoforme del dolore persistente a partire

dall’aprile 2000, con un’incapacità lavorativa parziale ma comunque non superiore

del 20%. Dall’agosto 2001, con l’instaurarsi dell’episodio depressivo grave,

esiste una limitazione della capacità lavorativa del 100% presente in maniera

continuativa fino ad oggi”. Fondandosi su questa perizia, come visto (cfr.

consid. 1.3), con giudizio 29 settembre 2008 questo TCA ha riconosciuto

all’attore il diritto ad una rendita intera dall’agosto 2002.

Occorre

qui evidenziare come la problematica psichiatrica, causa dell’invalidità, trovi

la sua origine nell’infortunio occorso nell’aprile 2000, patologia che poi è

peggiorata nell’agosto 2001. Al riguardo il __________, dopo una dettagliata

valutazione delle perizie eseguite precedentemente, ha in particolare evidenziato:

" Si ritiene pertanto che possa essere posta diagnosi di

Sindrome somatoforme da dolore persistente a partire dalla data

dell'incidente (aprile 2000). Si tratta di una diagnosi con una ricaduta

solo parziale sulla capacità lavorativa (in effetti, l'assicurato ha ripreso

per un certo periodo il lavoro anche se con fatica), che non determina un'inabilità

superiore al 20%. E' importante sottolineare che il soggetto affetto da tale

patologia non è in grado di riconoscere la causa psicologica della

sintomatologia algica che è reale per lui allo stesso modo di un dolore di

origine somatica. Nel caso specifico dell'assicurato, inoltre, ci troviamo di

fronte una personalità semplice dotata di scarse capacità introspettive, quindi

verosimilmente con una difficoltà maggiore nel riconoscere aspetti legati alla

propria realtà interna. Questo può facilmente aver determinato, trovandosi

l'assicurato di fronte ad una sintomatologia per lui importante che veniva

scarsamente riconosciuta e soprattutto non risolta, l'instaurarsi graduale di

un quadro depressivo già a partire da pochi mesi dopo l'incidente. Viene posta

diagnosi alla Clinica __________ nel novembre 2001, ma è verosimile, sulla base

di quanto risulta agli atti, che il quadro sia iniziato già prima, a partire

dall'agosto 2001; è infatti in questa data che l'assicurato smette di lavorare

in maniera definitiva dopo un tentativo di ripresa. Per quanto riguarda la

gravità del quadro, i sintomi riportati dall'assicurato (tra cui umore depresso

per la maggior parte del tempo e ogni giorno in gran parte non influenzato

dalle circostanze, perdita di interesse o piacere per le attività, diminuita

energia, perdita di autostima, pensieri ricorrenti di morte, lamentazione di

diminuita capacità di pensare, modificazione dell'attività psicomotoria, disturbi

del sonno, modificazione dell'appetito) permettono di porre diagnosi di

Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2)."

(STCA

32.2007.322

del 29 settembre 2008 consid. 2.6; doc. XV/2)

Tant’è

che i periti avevano concluso:

" In conclusione si ritiene che la presenza contemporanea

delle due patologie Sindrome somatoforme da dolore persistente, a partire

dall'incidente (aprile 2000) ed Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici,

a partire dall'agosto 2001, determinino un'incapacità lavorativa totale

dell'assicurato nella sua attività abituale e in qualsiasi altra attività

lavorativa."

(STCA

32.2007.322

del 29 settembre 2008 consid. 2.6; doc. XV/2)

Interpellati

dal TCA, con scritto 17 maggio 2010 i periti del __________ hanno confermato:

" (…)

Sulla

base della storia dell'assicurato per come riportata agli atti e raccolta

durante il colloquio si ritiene che vi sia una stretta connessione tra la Sindrome somatoforme da dolore persistente derivante dall'infortunio dell'aprile 2000 e il

successivo Episodio depressivo grave, che può essere considerato un peggioramento

della prima patologia. Infatti, come già specificato nel rapporto peritale, si

ritiene verosimile che la sintomatologia depressiva sia stata scatenata proprio

dal trovarsi confrontato con una sintomatologia importante e invalidante che

non veniva riconosciuta né risolta da parte dei medici." (Sottolineatura

del redattore; doc. XXXIV/1)

Quindi

l’episodio depressivo, che ha successivamente portato all’invalidità riconosciuta

dall’AI, va considerato quale peggioramento della sindrome da dolore somatoforme

derivante dall’in- fortunio dell’aprile 2000.

Irrilevante

è il fatto che, come sostenuto dalla PI 1 (osservazioni 7 aprile 2010; XXVII),

l’assicuratore LAINF non abbia assunto il caso riguardo alla patologia psichiatrica,

poiché difettava della necessaria causalità adeguata con l’infortunio in parola.

Certo

che nella STCA 29 aprile 2003 il TCA aveva rilevato:

" È vero che la documentazione medica all'inserto non è

concludente per quel che concerne l'origine dei disturbi psichici di cui è

portatore l'assicurato.

Questa

Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo

aspetto, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che le turbe

psichiche costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato,

ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo

dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio

dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STFA del 20

dicembre 1994 nella causa L., inedita).

In

questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione

giuridica - è inutile che il TCA ordini una perizia psichiatrica (consid.

2.6.2.1

p. 17; sottolineatura del redattore)”

Va tuttavia ricordato che, come evidenziato sopra, nell’ambito

della successiva procedura AI l’assicurato è stato più volte sottoposto a perizia

psichiatria, l’ultima a cura del __________ che ha convincentemente evidenziato

una stretta connessione tra la sindrome somatoforme da dolore persistente

derivante dall'infortunio dell'aprile 2000 e il successivo episodio depressivo

grave, causa dell’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI. Pertanto, il danno

alla salute all’origine dell’invalidità è sorto nel mese

di aprile 2000 e dunque non si è manifestato durante l’affiliazione

dell’attore presso la Cassa pensioni convenuta, periodo assicurativo iniziato

il 1. giugno 2001.

In

conclusione, siccome dal punto di vista materiale non vi è alcuna connessione

tra l’incapacità lavorativa causante l’invalidità e l’affiliazione presso la Cassa pensioni CV 1, quest’ultima non ha alcun obbligo prestativo nei confronti di AT 1.

Ne

consegue che la petizione dev’essere respinta.

2.7.2

Dal

punto di vista temporale va del resto rilevata una connessione tra l’incapacità

lavorativa (sorta nell’aprile 2000) e la susseguente invalidità. A causa del

noto infortunio AT 1 aveva ricevuto dalla __________ delle indennità

giornaliere fino al 27 agosto 2000. Inoltre, dagli atti di causa non risulta

che egli abbia pienamente ripreso l’attività presso la __________. Se da un

lato l’accertamento esperito dal TCA presso la __________ (società che nel

frattempo aveva assorbito la __________) non ha portato ad alcun risultato

(XLI; nemmeno negli atti AI vi è una certificazione dell’allora datore di

lavoro relativa al periodo lavorativo in parola), dall’altro risulta che il 4 aprile

2003.

il medico curante dell’attore, dr. __________, aveva attestato una incapacità

lavorativa continua dall’aprile 2000 “con brevi periodi di ripresa lavorativa

per prova”. Chiamato dal TCA a spiegare i motivi delle assenze dal posto di

lavoro, con scritto 19 agosto 2010 il dr. __________ ha in particolare

evidenziato la componente psicogena del suo paziente (XLII). Irrilevante è che,

come sostenuto nelle osservazioni 1. settembre 2010 della PI 1 (XLV), il dr. __________,

oltre ad essere medico curante dell’attore, non è specialista in psichiatria,

motivo per cui non ha le competenze per esprimersi in merito. Infatti, come

visto poc’anzi, la connessione tra l’infortunio e la patologia psichiatrica risulta

in maniera sufficientemente chiara dagli atti AI. Ciò che è determinante è che

quanto dichiarato dal dr. __________ conferma, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assenza di una piena ripresa

della capacità lavorativa. Certo che nel formulario di adesione alla Cassa

pensioni CV 1 compilato il 13 giugno 2001 la __________ (presso cui l’attore

aveva iniziato a lavorare il 1. giugno 2001) aveva indicato che AT 1 era abile

al lavoro al 100% (doc. 1). Tuttavia, ritenuto che egli ha lavorato per nemmeno

tre mesi, tale breve lasso di tempo va inteso come tentativo occupazionale e

non è idoneo ad interrompere il nesso temporale (consid. 2.5).

2.8

L’attore

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art. 29 cpv. 1 Lptca), la domanda

dell’attore deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.

La Lptca (RL 3.4.1.1), applicabile in virtù della legge cantonale di applicazione della LPP

(LALPP), all’art. 28 cpv. 2 dispone che la disciplina della difesa d’ufficio e

del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria (Lag; RL 3.1.1.7). Quale primo presupposto per la concessione dell’assistenza

giudiziaria il richiedente deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa

non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta

probabilità di esito favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni

agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta

(art. 14 cpv. 1 Lag). Infine, l’ammissione al gratuito patrocinio non è

concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se

la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei

suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv.

2.

Lag). Al proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria

della Lag sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti

delle assicurazioni sociali. Secondo la giurisprudenza, i presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. fra le tante DTF 125 V 372 5a con riferimenti).

Nel

caso in esame, l’attore non ha prodotto il certificato municipale aggiornato,

con allegata la pertinente documentazione attestante il suo stato di indigenza,

nonostante egli sia stato invitato a farlo dal TCA con lettera 3 maggio 2010

(XXXII).

Nella

petizione AT 1 ha tuttavia sostenuto che “la situazione d’indigenza

dell’attore era stata riconosciuta nella procedura di prestazioni AI. Nel

frattempo la situazione del medesimo è mutata solo nel senso che gli sono state

riconosciute le rendite d’invalidità per il medesimo, per la moglie e per i

figli. L’attore non ha però alcuna entrata dato che, come indicato in precedenza,

fino ad ora la rendita d’invalidità LPP gli è stata negata”.

Ora,

dal certificato municipale prodotto nell’ambito della proceduta AI, datato 2 novembre

2007, si evince che l’attore, coniugato e padre di quattro figli che vivono nella

comunione domestica, beneficiava, oltre al quarto di rendita di fr. 766.-- (rendite

per la moglie e per i figli incluse), di prestazioni dell’assistenza sociale per

fr. 2'136.-- al mese. Tenuto conto che dopo la STCA 29 aprile 2003 egli ha diritto alla rendita intera, le prestazioni complessive AI sono aumentate a fr. 3'064.--

(766 x 4 = 3'064.--), non sufficienti per coprire il fabbisogno minimo familiare

ex art. 93 LEF di fr. 4'100.-- (fr. 1'700.-- per coniugi + 4 x fr. 600.-- per i

quattro figli oltre i 10 anni; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

ai fini del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009). In

tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’attore

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito la petizione non pareva

essere manifestamente priva di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell’attore, il gratuito

patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione é respinta.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffale Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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