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Decisione

34.2009.84

Periodo di contribuzione per il calcolo della rendita di vecchiaia LPP. Assicurato da considerare quale nuovo affiliato nonostante sia stato in precedenza assicurato alla stessa Cassa pensione per un

31 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il periodo di contribuzione dall’8 maggio 2000 al 30 novembre 2009 l’attore ha

maturato 3443 giorni di affiliazione;

- secondo

l’art. 22 cpv. 1 Lcpd la pensione di vecchiaia corrisponde all’1.5% dello

stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l’affiliazione e il

pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%;

- ai

sensi dell’art. 22 cpv. 6 Lcpd il periodo di assicurazione è calcolato in

giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato;

- nel

caso concreto, l’attore presenta un periodo di contribuzione effettiva di 3443

giorni, al quale vanno aggiunti i 9'133 giorni riscattati con la prestazione di

libero passaggio, per complessivi 12'576.-- giorni;

- pertanto,

come rettamente stabilito dalla Cassa, la pensione di vecchiaia dell’attore

corrisponde al 52,4% (12'576 : 360 x 1,5) dello stipendio determinante di fr.

64'810.--, pari a fr. 33'960 annui rispettivamente a fr. 2'612.-- mensili

(33'960 : 13);

- quale

mezzi di prova, con scritto 2 marzo 2010 l’attore ha invitato il TCA “ a

voler richiedere dalla Cassa le quote di pensione di vecchiaia, anonimizzate

dei miei Colleghi __________ pensionati negli ultimi 10 anni così da avere un

confronto sull’entità economica in contestazione” (cfr. XII);

Considerandi

- la

succitata richiesta non è necessaria ai fini della verifica della prestazione

contestata, ritenuto come la stessa è stata correttamente determinata. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II 469, 122

III 223, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti);

- nel

già citato scritto 2 marzo 2010 l’attore ritiene di essere stato ingannato

dalla Cassa non avendo al momento della riaffiliazione ricevuto dalla stessa

nessuna informazione sulla sua futura situazione previdenziale;

- al

riguardo occorre evidenziare che, una volta ricevuta la prestazione di libero

passaggio, in data 7 dicembre 2001 la Cassa ha rilasciato all’attore il

relativo certificato di assicurazione dal quale risulta, oltre all’ammontare

delle prestazioni (inclusa la percentuale del 52,4% in caso di pensione di

vecchiaia a 65 anni), anche l’ammontare dei giorni riscattati, pari a 9133

(doc. 11);

- essendo

la prestazione di vecchiaia riconosciuta dalla Cassa corretta, la petizione va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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