34.2010.15
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6 dicembre 2010Italiano34 min
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Numero d'incarto:
34.2010.15
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, TCA
Titolo:
Diritto alla rendita della Fondazione pensionamento anticipato dell'edilizia. Nessun diritto al prepensionamento non presentando il lavoratore il necessario periodo di contribuzione presso una società assoggettata al contratto collettivo FAR
PREPENSIONAMENTO
art. 13 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2010.15
BS
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 marzo 2010
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
l’8 dicembre 1949, dal 14 gennaio 1971 è dipendente presso la ditta __________
(precedentemente: __________), in qualità di operaio isolatore (cfr.
dichiarazioni del datore di lavoro sub doc. H).
In data 22
giugno 2009 egli ha inoltrato alla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione CV 1)
una domanda di pensionamento anticipato in quanto prossimo al compimento del
60° anno di età (doc. I).
Con
scritto 9 ottobre 2009 l’Ufficio Pagamenti della Fondazione CV 1 ha comunicato
a AT 1che la sua domanda non poteva essere accolta, poiché egli non adempiva ai
requisiti temporali ex art. 14 cpv. 1 lett. c del Contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL
PEAN) per avere diritto ad una rendita transitoria. Sebbene negli ultimi
vent’anni prima del prepensionamento avesse lavorato più di quindici anni in
un’impresa rientrante nel campo di applicazione del citato contratto
collettivo, negli ultimi sette anni prima dell’inizio delle prestazioni egli
non aveva tuttavia svolto senza interruzione un’attività professionale in
un’azienda nel settore dell’edilizia principale in quanto dal 1° gennaio 2009
la __________ non è più assoggettata al CCL PEAN (doc. J).
A seguito
del “ricorso” presentato da AT 1, con “decisione” 4 febbraio 2010 la Commissione Ricorsi della Fondazione CV 1 ha confermato il rifiuto di erogare la rendita
transitoria (doc. M).
1.2. Con la
presente petizione AT 1, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha chiesto il
riconoscimento di una rendita transitoria. In sintesi, egli sostiene che il CCL
PEAN con la __________ non sia stato validamente rescisso dalla CV 1, che la
decisione di rescissione è stata presa senza una previa consultazione dei
sindacati, parti contraenti del contratto collettivo stesso, e che,
contrariamente agli obblighi di legge, la CV 1 ha omesso di accertare che
l’informazione da parte del datore di lavoro riguardo alla rescissione fosse
avvenuta in modo adeguato.
1.3. Con la
risposta di causa la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha invece postulato la
reiezione della petizione. Confermando la validità della rescissione del CCL
PEAN per il 31 dicembre 2008 – problematica oggetto di una separata procedura
giudiziaria pendente presso il TCA che la oppone alla __________ (inc.
34.2010.17) – la convenuta respinge gli addebiti di carente informazione mossi
dall’attore.
1.4. L’attore ha
replicato (V) e la Fondazione convenuta duplicato (VII).
1.5. In data 25
agosto 2010 il TCA ha trasmesso all’attore parte della documentazione relativa
alla menzionata vertenza CV 1/__________, assegnando un termine per inoltrare
osservazioni in merito. La convenuta ha preso posizione (X), mentre l’attore è
rimasto silente.
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La presente
fattispecie trae origine da una controversia in ambito previdenziale nel
contesto del CCL PEAN e la competenza materiale e territoriale di questa Corte
a statuire nel merito è stata più volte confermata (STCA 29 agosto 2005 nella
causa S, consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2005.37; STCA 29 maggio 2007 nella causa
T., consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2006.37; da ultimo STCA 7 agosto 2008 nella
causa C.SA, consid. 2.1, inc. 34.2007.36).
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita (di vecchiaia)
transitoria da parte della CV 1.
La Fondazione convenuta sostiene che prima della domanda di prepensionamento l’interessato non
presenta sette anni ininterrotti di attività lucrativa presso un’impresa
assoggettata al CCL, motivo per cui egli non ha diritto alla chiesta
prestazione previdenziale. Evidenzia in tal senso che dal 1° gennaio 2009 la __________
non è più assoggettata al CCL PEAN. Non contribuendo più al citato fondo di
previdenza, il periodo lavorativo svolto dall’attore presso la __________ nel
2009, quindi prima dell’eventuale diritto alla rendita transitoria (compimento
del 60° anno di età), non può essere computato.
L’attore
contesta la rescissione del CCL PEAN da parte della CV 1, stigmatizzando
inoltre la carenza di informazione da parte della convenuta nei confronti dei
lavoratori.
Secondo
la giurisprudenza federale, nell’ambito di una petizione in materia di
riscossione di contributi relativi al CCL PEAN il competente Tribunale è anche
chiamato a statuire in via pregiudiziale sull’assoggettamento del datore di
lavoro al citato contratto collettivo (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008
pubblicata in SZS 2008 p. 487). Ne consegue che, in via analogica, anche nelle
vertenze qui in esame il TCA è competente per esaminare in via preliminare se
la __________ rientra o meno nel campo d’applicazione del CCL PEAN, premessa
indispensabile per poter accertare l’eventuale diritto dell’attore alla chiesta
rendita transitoria CV 1.
Nel
merito
2.3. Il CCL PEAN
è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________
(__________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in
debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze
in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento
anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che
precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo). Il contratto è
entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Preposta
all’attuazione del CCL è la CV 1, la quale è competente per l’intera attuazione
del CCL (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN).
Fatti
I
lavoratori, che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel
campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a
determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.
disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1
Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti
di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle
rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni
sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN;
art. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le
prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un
contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8
CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio
dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31
dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e
quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv.
3 Regolamento PEAN).
Con
decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 p.
3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente
il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito
obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione
del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2
cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate
l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.
2.4. Facendo uso
della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile
con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP; Brühwiler,
Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer,
Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum
Haftpflichtrecht, in SZS 1987, p. 123/124), il CCL PEAN e il
relativo regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il
pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.
Il
lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita
transitoria se, conformemente all’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13
cpv. 1 Regolamento PEAN):
a) ha compiuto il 60° anno d’età (questo a partire dal 1° gennaio 2006;
vedi disposizione transitoria art. 28 cpv. 1 CCL PEAN);
b) non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS;
c) negli ultimi vent’anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli
ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in
un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN (sottolineatura del redattore);
d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo
l’articolo 15.
Qualora
il lavoratore non adempie pienamente al requisito della durata dell’occupazione
di cui sopra, egli può chiedere un rendita transitoria ridotta se,
secondo l’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):
"
negli ultimi vent’anni ha lavorato soltanto
dieci anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di
cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
e/o
negli ultimi sette anni
prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due
anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso”.
Infine,
l’art. 14 cpv. 3 CCL (cfr. art. 13 cpv. 4 Regolamento PEAN) recita che:
"In
casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di
fondazione può concedere una rendita transitoria
anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo prolungato ai sensi
del capoverso 2 lettera b del presente articolo e se ha svolto un’attività
lavorativa in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi
legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di
fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi,
non versati durante il succitato periodo, e può prevedere una riduzione della
rendita."
2.5. Nella
fattispecie in esame, la CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento del diritto a
percepire una rendita transitoria in quanto nonostante nei vent’anni prima
dell’eventuale diritto alla rendita transitoria (il mese successivo al
compimento del 60° anno di età; in casu il 1° dicembre 2009, essendo l’attore
nato il 3 novembre 1949; cfr. richiesta di prestazioni sub doc. I) egli avesse
lavorato più di quindici anni in imprese rientranti nel campo di applicazione
del CCL PEAN, negli ultimi sette anni (prima dell’inizio delle prestazione)
egli non aveva tuttavia svolto un’attività professionale ininterrotta nel
settore dell’edilizia principale poiché dal 1° gennaio 2009 la __________ non è
più assoggettata al citato contratto collettivo.
Per
l’attore il periodo mancante, rispettivamente non conteggiabile, per avere
diritto al prepensionamento corrisponde a 11 mesi (gennaio-novembre 2009; cfr.
il citato scritto 13 luglio 2009 della CV 1, doc. J).
Oggetto
del contendere, come già detto, è sapere se rettamente la Fondazione convenuta ha esonerato la __________ dall’obbligo contributivo al pensionamento CV
1. Detto diversamente se la società non è obbligatoriamente assoggettata
al CCL PEAN.
2.6. Occorre qui
ricordare che in merito al campo dell’obbligatorietà, l’art. 1 cpv. 4 del
citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2 CCL PEAN) recita (la sottolineatura è
del redattore):
" Le
disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato sono
applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei
seguenti settori:
a. edilizia, genio
civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la
pavimentazione stradale);
b. aziende per
lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;
c. estrazione e lavorazione della pietra,
imprese di selciatura;
d. aziende per la
costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella
realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si
intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di
facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. aziende per
l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato
e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. aziende per i lavori di iniezione e
risanamento del calcestruzzo;
g. aziende che
eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;
h. aziende la cui
attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie
e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di
saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con
macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti
elettrici.
Dal profilo personale,
l’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce:
"
Le disposizioni di carattere obbligatorio
generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4
(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a. capi muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali muratori, costruttori stradali,
selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
e. specialisti
quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;
f. altri
lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un’impresa che
rientra nel campo d’applicazione.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui
sorge l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e
amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle
imprese assoggettate."
Dal profilo
aziendale, l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 stabilisce:
"1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad
eccezione del Canton __________.
Considerandi
2.
Ne sono escluse:
a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton __________;
b. le imprese del marmo del Canton __________;
c. le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori
speciali con resina sintetica del Canton __________;
d. i mestieri della pietra del Canton __________;
e. le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini
del Canton __________ e del distretto di __________.
3.
Sono parimenti escluse:
a. le aziende che
forniscono personale a prestito;
b. i datori di lavoro con
sede all'estero, rispettivamente fuori dal
campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."
Con
effetto dal 1° aprile 2006 è stato introdotto un nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN
(art. 13 cpv. 1bis Regolamento PEAN), approvato dal Consiglio federale l’8
agosto 2006 (doc. 5). Il testo nuovo ha il seguente tenore:
"Quale
durata dell’occupazione conforme all’articolo 14 capoverso 1
lettera c e l’articolo 21 capoverso 1 vengono
computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso
un’impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce
personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell’impresa
acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate
(articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati
effettuati versamenti di contributi alla CV 1 in conformità all’articolo 8."
2.7
La decisione
di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai
datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla
professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione
(cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
Al fine
di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del
contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale
l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,
nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di
lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non
costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale
che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge
diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere
l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo sociale
iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza
ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà
devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che
sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto
di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006] consid.
2.2
con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1
con riferimenti).
Va poi
rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e
quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto
collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e
condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende
che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che
un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente
autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali
posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante
per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza
un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto
tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento
alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001
[4C.350./2000] consid. 3b).
2.8
Ritornando
al caso in esame, a seguito della richiesta della __________ di uscire dal CLL
PEAN, con “decisione” 3 febbraio 2008 la Commissione Ricorsi della CV 1, a conferma della sua precedente “decisione” 5 settembre 2007
contro la quale la succitata impresa aveva interposto ricorso, ha stabilito l’assoggettamento
della società al citato contratto collettivo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre
2009, con obbligo di notificare i salari di quell’anno e di versare i relativi
contributi. La succitata commissione ha parimenti stabilito che la __________ “è
tenuta a informare della presente decisione tutti i lavoratori che rientrano
nel campo di applicazione del CLL PEAN” (doc. G).
In altre
parole, la Fondazione attrice ha confermato l’uscita dell’impresa dal CCL PEAN
con effetto al 31 dicembre 2008.
Va qui
fatto presente che, fondandosi sulla “decisione” 3 febbraio 2008, la Fondazione ha inoltrato presso questo Tribunale una petizione contro la __________ volta ad
ottenere la condanna della società al pagamento dei contributi sino al 31
dicembre 2008, richiesta alla quale la società si oppone sostenendo che il
termine di disdetta abbia effetto al più tardi nel giugno 2008 (inc.
34.2010
).
Quello
che interessa le presente vertenza sono le verifiche effettuate sia dalla __________)
che dalla CV 1 in merito all’assoggettamento o meno al CCL PEAN della __________
riportate nella citata “decisione” del 5 settembre 2007 di cui alla causa inc.
34.2010
, trasmessa (insieme ad altri atti di quella vertenza) alle parti di
questo procedimento per una presa di posizione (doc. IX/4, cfr. consid. 1.5).
Per una
giusta comprensione va detto che la CV 1 aveva avviato tali accertamenti dopo
aver ricevuto da parte della __________ la richiesta di recedere dal CCL PEAN
(cfr. scritto 18 luglio 2007 della CV 1 a __________ in doc. IX/1). In
particolare dall’autodichiarazione 27 luglio 2007 di __________ e dal fatturato
ivi esposto risultava che la società era attiva nei settori
d’impermealizzazione, di lattoneria, di protezione dell’incendio, risanamento
dall’amianto e di produzione di celle frigorifere (doc. doc. IX/3). Inoltre, la
società aveva prodotto una descrizione dell’impresa, rilasciata dalla SUVA,
dalla quale emergeva che già dal 2002 l’attività della società era maggiormente
concentrata nella costruzione e riparazione di tetti a spiovente e di tetti
piani (48%), mentre i lavori di edilizia generali e del genio civile erano
eseguiti solo nella misura dell’1% (doc. IX/3).
Nella
citata “decisione” 5 settembre 2007 la CV 1 ha fatto presente che,
conformemente l’art. 2 cpv. 1 lett. d COG CCL PEAN, i lavori di isolazione e
ipermealizzazione di superfici di tamponamento, attività svolte dalla società,
sono esclusi dal campo di applicazione aziendale di forza obbligatoria in
quanto rientrano nel settore dei copritetto e dei costruttori di facciate.
Nemmeno i lavori di lattonieria e di bonifiche di amianto sono contemplati nel
campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre, la Fondazione ha giustamente evidenziato come la __________ sia affiliata a diverse associazioni
di categoria non rientranti nel settore dell’edilizia principale. Infine, va
rilevato che al punto n. 6 della “decisione “ 5 settembre 2007 la Commissioni
Ricorsi “concorda con la __________ Ticino sul fatto che la __________ non
svolge attività contemplate nel CCL PEAN e – in questa ottica – ritiene
giustificate le richieste dell’interessata (__________, n.d.r.)”.
Questo
TCA non ha motivo per non aderire alle conclusioni della CV 1. Del resto,
l’attore non ha apportato osservazioni al riguardo (cfr. consid. 1.5).
Ne
consegue che la __________ non è assoggettata al CCL PEAN. Sapere se la
disdetta sia eventualmente valida al 31 dicembre 2008 o prima – ciò che è oggetto
della citata vertenza CV 1/__________ (inc. 34.2010.17) – non è rilevante ai
fini del presente giudizio. Infatti, in entrambi i casi l’attore non presenta un
ininterrotto periodo di 7 anni di contribuzione alla CV 1 prima dell’inizio
dell’eventuale diritto ad una rendita transitoria.
Tuttavia,
per motivi di completezza va fatto presente che nell’ambito della succitata
procedura inc. 34.2010.17, con sentenza di data odierna questo Tribunale ha
stabilito la sussistenza di un rapporto previdenziale tra la __________ e la CV
1.
sino al 31 dicembre 2008.
Al
proposito questa Corte ha in particolare considerato che:
"
(…) __________ non ha firmato con l’attrice
alcuna adesione (cfr. un esempio di convenzione in doc. W).
Se quindi formalmente la società non ha aderito
al CCL PEAN (l’adesione ad un contratto collettivo di lavoro necessita la forma
scritta, art. 356c cpv. 1CO), questo TCA condivide la tesi della convenuta,
ossia che __________ ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti
(pagamento dei contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto
di previdenza con la CV 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni
previdenziali sovraobbligatorie (cfr. consid. 2.1; cfr.
anche Stefan Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p.
468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria
(come del resto anche in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono
legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono
applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà
contrattuale (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 321 p. 116;
Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p. 142). Il contratto previdenziale non
soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla
base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti
concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473;
Vetter-Schreiber, op. cit., p.54).
Trattandosi nel caso in esame di un rapporto
obbligatorio durevole (Dauerschuldverhältnis) senza termine di disdetta, in
questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., p. 54 con riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3
marzo 1988 nr. 8, marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale dell’art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto
della società semplice (“Se la
società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci,
ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La
disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i
conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine
di un esercizio annuale”; sottolineatura
del redattore).
Siccome secondo l’art. 6 cpv.
2.
Regolamento PEAN il datore di lavoro deve trasmettere alla CV 1 il
certificato di salario entro il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN i contributi calcolati si riferiscono
all’anno civile, la scelta dell’attrice di portare gli effetti della disdetta
alla fine dell’anno civile appare fondata. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla convenuta in risposta di causa, non sono invece applicabili i termini di
disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art. 29 cpv. 2 modificato il 1° gennaio
2008) poiché previsti solo per le parti contraenti (cfr. consid. 2.3).
L’attrice ha evidenziato che la possibilità di disdire
il contratto di adesione nei succitati termini corrisponde alla prassi adottata
dalla propria Commissione Ricorsi per i casi in cui una società assoggettata al
CCL PEAN decida di cambiare il proprio campo di attività non più sottoposto al
contratto collettivo di lavoro.
(…)
Questa prassi, sviluppata nelle riunioni del 5
luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006 dalla Commissione ricorsi CV 1 e del 30
novembre 2006 del Consiglio di fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella
definizione del modo di procedere in caso di uscita dal CCL PEAN di tre
tipologie di aziende: cosiddette “echte Mischbetriebe”, aziende che svolgono
sia un’attività nel settore delle costruzioni sia un’attività che esula da
questo settore e che in seguito abbandonano o vendono l’attività soggetta a CCL
PEAN (schema A); “unechte Mischbetriebe”, aziende che riducono la loro attività
nel campo delle costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i
contributi CV 1 seppur non svolgendo attività assoggettate al citato contratto
collettivo (schema C). Se per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini
di disdetta, ciò non è il caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del
caso, la liberazione dal pagamento dei contributi con o senza effetto
retroattivo (doc. XVI).
Chiamata dal TCA a spiegare la scelta di trattare
la fattispecie in esame (corrispondente allo schema C) alla stregua delle
imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la Fondazione attrice ha osservato:
(…)
Considerata la
particolarità dei casi che rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla
Commissione ricorsi CV 1 si preoccupano di tenere conto delle circostanze del
singolo caso. Il fatto che i dipendenti dell'azienda abbiano versato dei
contributi e che vi siano già dei beneficiari di rendite gioca ovviamente un
ruolo importante nella valutazione, che deve peraltro tenere conto anche del
principio di solidarietà con gli altri pagatori dei contributi PEAN. Per questa
ragione lo Schema C non indica dei termini di disdetta specifici e di
conseguenza la Commissione ricorsi fa capo per analogia allo Schema B, il quale
prevede invece dei termini di disdetta compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di
un anno civile. Considerate le circostanze concrete del caso, il termine di 12
mesi fissato dalla Commissione ricorsi CV 1 appare generoso (basti pensare che
il saldo tra contributi versati e prestazioni erogate si chiude in modo
ampiamente negativo per la CV 1, vedi par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI)
Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha
motivo per non confermare la conclusione, cui è giunta l’attrice, di
considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il rapporto previdenziale. Si
tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto che, come accennato
al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto retroattivo appare
alquanto problematica.“
(cfr. consid. 2.7 della STCA citata).
2.9
L’attore
contesta la competenza decisionale della CV 1, rispettivamente del Consiglio di
fondazione, di rescindere il contratto con la __________.
A sua
detta, la questione doveva essere decisa dalle parti del contratto collettivo
in parola.
Va
ricordato che, ai sensi dell’art. 23 CCL PEAN, la CV 1 è
competente per l´intera esecuzione del contratto collettivo ed in particolare
ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti
sottoposti al contratto e di avviare procedure d´esecuzione e intentare causa a
proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti.
Ai sensi
dell’art. 24 CCL PEAN, il Consiglio di fondazione è responsabile dell´amministrazione.
Costituisce contemporaneamente la Commissione paritetica e controlla il
rispetto del CCL PEAN ai sensi dell´articolo 357b CO. Secondo il capoverso 3 il
Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l´attuazione. Prima
di prendere decisioni consulta le parti contraenti.
Nel caso
in esame, come rilevato nella risposta di causa, va fatto presente che la
regolamentazione in merito all’uscita di una società dal CCL PEAN è stata
discussa in seno alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (doc.
3-7; lo schema mancante A “echte Mischbetriebe” è stato richiesto dal TCA nella
citata causa inc. 34.2010.17).
Orbene,
in questa sede il TCA non è tenuto a valutare, come sostenuto dall’attore in
sede di duplica, la portata della citata regolamentazione e tantomeno definire
l’esatto termine di disdetta del CCL PEAN nei riguardi della __________. In
primo luogo perché, con riferimento al considerando precedente, la questione
dell’assoggettamento o meno della società è stata risolta in applicazione della
giurisprudenza federale e, come riportato poc’anzi sopra, gli effetti della
disdetta dal contratto collettivo sono irrilevanti per la fattispecie concreta.
Va poi
evidenziato che se alla CV 1 spetta la competenza di attuare il contratto
collettivo, tra cui la riscossione dei contributi, rispettivamente la decisione
sull’assogggettamento o meno di un’azienda al CCL PEAN (fra le tante, cfr. STF
9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e 9C_614/2009 del 28 gennaio 2010 pubblicata in
SVR 2010 BVG Nr. 30), lo stesso vale per quel che concerne l’uscita di
un’azienda. Non va poi dimenticato che la “decisione” 5 settembre 2007 è stata
presa dalla Consiglio di fondazione, organo paritetico, e meglio da una sua
commissione, quella dei ricorsi.
2.10
Come
evidenziato dall’attore nella petizione (cfr. punto n. 10), l’art. 11 cpv. 3bis
LPP prescrive che “lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a
un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa
con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori”.
Va
tuttavia rilevato che il diritto di codecisione degli assicurati in caso di
affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza vale unicamente nell’ambito
obbligatorio della LPP; l’Alta Corte ha lasciato irrisolta la questione a
sapere se tale diritto è applicabile anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF
125.
V 423 consid. 423 consid. 4; STFA B 63/99 del 26 ottobre
2001.
consid. 3a). La dottrina maggioritaria ha al riguardo precisato che il
diritto di codecisione dei lavoratori ai sensi dell’art. 11 LPP, tra cui
appunto l’art. 11 cpv. 3bis LPP, riguarda unicamente la previdenza obbligatoria
e non quella sovraobbligatoria (cfr. al riguardo Wyler in:
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP e LFLP, Berna 2010, ad art. 11, p.
253s. in particolare n. 25 pp. 254/5 ; Wyler, “La partecipation des
travailleurs lors de la (re)affiliation à une institution de prévoyance
professionale ou de la résiliation” in: Khalil-Wolff/Schneider: “Nouveautés en
matière de prévoyance professionelle”, Berna 2007, p. 163 ss, 179; Schneider,
La soumission des salariés et de l’employer [art. 1-11, 46 LPP], SZS 2005 nota
26.
p. 33; diversamente Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 11,
n. 8, p. 55 la quale sostiene che difficilmente si può immaginare che in una
cassa pensione con prestazioni sia obbligatorie che sovraobbligatorie
[umhüllende Kasse] il consenso del personale possa essere limitato solo alla
parte obbligatoria).
Nel caso
in esame, la CV 1 elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali
sovraobbligatorie ai sensi dell’art. 331 CO e art. 89bis CC (STF 9C_211/2008
del 7 maggio 2008 consid. 3.2).
Va
infine aggiunto che la Legge federale sull’informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione; RS 822.14), citata
dall’attore, prevede un diritto di partecipazione dei lavoratori in caso di
affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di
un contratto d’affiliazione (art. 10 lett. d, entrato in vigore il 1° aprile 2004, in concomitanza con la prima parte della 1° revisione della LPP; RU 2004 1677 1699). Come
asserito da Schneider, il citato art. 10 lett. d della Legge sulla
partecipazione non conferisce ai lavoratori un diritto di codecisione (op.
cit., SZS 2005, nota 26, p. 33). In questo senso Wyler
distingue la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell’art. 11 LPP (in seno
all’organo paritetico ex art. 51 LPP) e quella ai sensi della Legge sulla
partecipazione (in argomento cfr. Wyler, Commentaire LPP e LFLP, ad art. 11, p.
253s e ibidem in: “Nouveautés en matière de prévoyance professionelle”, p.
177).
Secondo
Schneider, se il lavoratore si affilia ad un istituto di previdenza che prevede
una copertura assicurativa più estesa, solo l’informazione e la consultazione
dei salariati oppure, se del caso, del loro rappresentante devono essere
garantiti (Schneider, op. cit., SZS 2005 nota 26 p. 33). Dello stesso parere
anche Wyler, il quale rileva che il diritto all’informazione degli assicurati ex
art. 86b LPP fa parte di quelle prescrizioni che, in virtù del rinvio dell’art.
49.
cifra 26 LPP, sono valide anche in regime di prestazioni sovraobbligatorie
(cfr. Wyler, Commentarie LPP e LFLP ad art. 11, p. 254).
Non essendo tuttavia la CV
1.
iscritta al registro della previdenza professionale ex art. 48 cpv. LPP,
l’art. 49 LPP non è di conseguenza applicabile (cfr. al riguardo: Keller, Der
flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, Fribourg 2008, p. 470, 471). Applicabile
è invece l’art. 89bis CCS il quale al capoverso 2 stabilisce che “gli organi
della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su
l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.”
Infine, in virtù
del rinvio dell’art. 89bis cpv. 6 cifra 26 CCS, agli assicurati spetta il
diritto all’informazione ai sensi dell’art. 86b LPP.
Tale articolo ha il
seguente tenore:
"
1.
L’istituto di previdenza informa
ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti
alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere
di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.
2.
Su domanda, il conto annuale e il
rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di
previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla
redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese
di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3.
Su domanda, gli istituti
collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi
arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,
informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano
ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
Non va infine dimenticato
che l’art. 331 cpv. 4 CO stabilisce che il datore di lavoro deve dare al
lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di
previdenza a favore del personale e verso l’assicurazione.
2.11
L’attore
sostiene che la CV 1, contravvenendo agli obblighi legali, ha omesso di
accertare che l’informazione ai dipendenti della __________ riguardo alla
rescissione dal CCL PEAN fosse avvenuta in modo adeguato. Essi pertanto
stigmatizzano l’insufficiente informazione rilasciata ai dipendenti, nonché la
mancata proposta agli assicurati, in particolare quelli prossimi al
prepensionamento, di misure adeguate per garantire la corresponsione delle
previste prestazioni. In sede di replica l’attore ha inoltre sostenuto una
responsabilità da parte della CV 1 per il danno loro causato.
La CV 1,
per contro, nega qualsiasi suo obbligo d’informazione diretto nei confronti
dell’attore e di controllo sull’adeguatezza dell’informazione ricevuta.
Orbene,
potrebbe porsi la quesione a sapere se alla CV 1, in base all’art. 86b LPP, incombeva
l’obbligo di informare direttamente i dipendenti di __________ in merito alla
problematica dell’uscita di quest’ultima dal CCL PEAN, tenuto del resto conto
dell’assenza di qualsiasi diritto di codecisione dei dipendenti allo
scioglimento del rapporto previdenziale (cfr. consid. 2.10). La questione può tuttavia
rimanere aperta per i seguiti motivi.
Dagli
atti di causa risulta in particolare che con circolare 23 gennaio 2008 la __________
ha avvisato essa stessa i propri dipendenti della disdetta al CCL PEAN, facendo
presente che vi è incertezza in merito all’effetto della disdetta (31 dicembre
2007, 30 giugno 2008 o 31 dicembre 2008), che al più presto dal 1° luglio 2008
non sarà più parte del citato contratto collettivo e che pertanto da quella
data il requisito della ininterrotta contribuzione ex art. 14 cpv. 1 CCL PEAN
(rispettivamente art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN) per l’eventuale diritto alla
rendita non potrà essere garantito. Facendo presente la possibilità di avere
ulteriori informazioni presso la CV 1, il datore di lavoro ha concluso che
terrà informati i dipendenti sulla data definitiva d’uscita dal CCL PEAN nonché
sulla sorte dei contributi versati dall’azienda e dai dipendenti dal 1° luglio
2003.
(doc. F).
Risulta
inoltre che tale circolare è stata distribuita ai dipendenti durante un
incontro informativo avvenuto il 23 gennaio 2008 (cfr. lettera 25 gennaio 2008
della __________ all’avv. __________; doc. 1), i quali hanno avvisato la loro
rappresentanza sindacale. Difatti, con scritto 15 febbraio 2008 il Sindacato __________,
in rappresentanza dei dipendenti della __________, esprimendo i propri dubbi
sulla legalità della prospettata disdetta, ha chiesto alla CV 1 ragguagli sulle
iniziative avviate o da intraprendere a tutela dei diritti dei dipendenti (doc.
2).
In queste
circostanze, a mente del TCA, i lavoratori hanno ricevuto le (minime)
informazioni in merito alla disdetta dal CCL PEAN, seppur con l’incertezza sul
momento degli effetti della stessa, e sono stati informati del rischio di non
poter usufruire del prepensionamento. Inoltre questa Corte non misconosce che
tale disdetta causa difficoltà, in particolare, ai quei lavoratori oramai
prossimi all’età del prepensionamento, come è il caso del qui attore. Non è
evidente che questi, al fine di salvaguardare la continuità dei premi alla CV 1,
avrebbe potuto trovare, tra l’altro nell’arco di alcuni mesi, un’altra
occupazione presso un'impresa sottoposta al CCL PEAN.
Queste
sono le conseguenze della richiesta del datore di lavoro di voler rescindere il
contratto collettivo.
Va poi
ricordato che nella già citata “decisione” 5 settembre 2007 (inviata dalla
Sezione assoggettamento della Fondazione alla __________ con scritto datato 6
dicembre 2007) la Commissione Ricorsi della CV 1 aveva subordinato la
rescissione del contratto collettivo in parola “alla prova dell’informazione
dei dipendenti interessati” (doc. IX/5). Informazione che, come visto, è
avvenuta ed è stata recepita dai dipendenti, i cui rappresentanti sindacali si
sono in seguito attivati nei confronti della Fondazione convenuta.
Va poi
detto la CV 1 non poteva trovare una diversa soluzione al fine di coprire il
mancante periodo necessario all’attore per poter beneficiare del
prepensionamento. In particolare, l’attore, facendo capo all’art. 9 cpv. 5
Regolamento PEAN (“il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o
prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia
equivalente”), sostiene che al dipendente poteva essere offerta la possibilità
di versare sia la sua quota parte che quella spettante al datore di lavoro.
Visto il non assoggettamento di __________, una simile proposta non poteva
essere attuata se non, eventualmente, sulla base di un accordo tra le parti.
Inoltre, il succitato articolo di regolamento si riferisce a diverse modalità
di prelievo dei contributi rispetto alla regola generale fissata dall’art. 9
cpv. 1 Regolamento PEAN, ossia il versamento alla CV 1 da parte del datore di
lavoro della totalità dei contributi, inclusa la quota parte del salariato.
Infine,
non pertinente è il richiamo all’art. 14 cpv. 2 lett. b CCL PEAN, applicabile
per l’eventuale richiesta di una rendita transitoria ridotta (cfr. consid.
2.
), in quanto negli ultimi sette anni prima del prepensionamento l’attore non
è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni.
In
conclusione, dal momento che la __________ (al più tardi) dal 1° gennaio 2009
non è (più) assoggettata al CCL PEAN, l’attore prima del prepensionamento non
presenta un periodo lavorativo ininterrotto di sette anni in un’impresa ai
sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN).
Ne consegue
che la petizione va respinta.
In via
abbondanziale occorre rilevare che, visto l’esito della presente vertenza,
spetterà all’attore valutare se eventualmente sussistono le premesse per far
valere nei confronti del datore di lavoro pretese risarcitorie sul piano
contrattuale.
2.12
La CV 1 ha
chiesto la rifusione di ripetibili.
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,
nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento
processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza
(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo
1992.
nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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