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Decisione

34.2010.15

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6 dicembre 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

lavoratori, che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel

campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a

determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr.

disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1

Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti

di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle

rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni

sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN;

art. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Le

prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un

contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8

CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio

dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31

dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e

quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv.

3 Regolamento PEAN).

Con

decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 p.

3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente

il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di

lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito

obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione

del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2

cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate

l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.

2.4. Facendo uso

della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà

contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile

con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP; Brühwiler,

Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer,

Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum

Haftpflichtrecht, in SZS 1987, p. 123/124), il CCL PEAN e il

relativo regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il

pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.

Il

lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita

transitoria se, conformemente all’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13

cpv. 1 Regolamento PEAN):

a) ha compiuto il 60° anno d’età (questo a partire dal 1° gennaio 2006;

vedi disposizione transitoria art. 28 cpv. 1 CCL PEAN);

b) non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS;

c) negli ultimi vent’anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli

ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in

un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN (sottolineatura del redattore);

d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo

l’articolo 15.

Qualora

il lavoratore non adempie pienamente al requisito della durata dell’occupazione

di cui sopra, egli può chiedere un rendita transitoria ridotta se,

secondo l’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):

"

negli ultimi vent’anni ha lavorato soltanto

dieci anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di

cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente

e/o

negli ultimi sette anni

prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due

anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso”.

Infine,

l’art. 14 cpv. 3 CCL (cfr. art. 13 cpv. 4 Regolamento PEAN) recita che:

"In

casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di

fondazione può concedere una rendita transitoria

anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo prolungato ai sensi

del capoverso 2 lettera b del presente articolo e se ha svolto un’attività

lavorativa in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi

legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di

fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi,

non versati durante il succitato periodo, e può prevedere una riduzione della

rendita."

2.5. Nella

fattispecie in esame, la CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento del diritto a

percepire una rendita transitoria in quanto nonostante nei vent’anni prima

dell’eventuale diritto alla rendita transitoria (il mese successivo al

compimento del 60° anno di età; in casu il 1° dicembre 2009, essendo l’attore

nato il 3 novembre 1949; cfr. richiesta di prestazioni sub doc. I) egli avesse

lavorato più di quindici anni in imprese rientranti nel campo di applicazione

del CCL PEAN, negli ultimi sette anni (prima dell’inizio delle prestazione)

egli non aveva tuttavia svolto un’attività professionale ininterrotta nel

settore dell’edilizia principale poiché dal 1° gennaio 2009 la __________ non è

più assoggettata al citato contratto collettivo.

Per

l’attore il periodo mancante, rispettivamente non conteggiabile, per avere

diritto al prepensionamento corrisponde a 11 mesi (gennaio-novembre 2009; cfr.

il citato scritto 13 luglio 2009 della CV 1, doc. J).

Oggetto

del contendere, come già detto, è sapere se rettamente la Fondazione convenuta ha esonerato la __________ dall’obbligo contributivo al pensionamento CV

1. Detto diversamente se la società non è obbligatoriamente assoggettata

al CCL PEAN.

2.6. Occorre qui

ricordare che in merito al campo dell’obbligatorietà, l’art. 1 cpv. 4 del

citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2 CCL PEAN) recita (la sottolineatura è

del redattore):

" Le

disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di

lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato sono

applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei

seguenti settori:

a. edilizia, genio

civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la

pavimentazione stradale);

b. aziende per

lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;

c. estrazione e lavorazione della pietra,

imprese di selciatura;

d. aziende per la

costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella

realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si

intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di

facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e. aziende per

l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato

e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f. aziende per i lavori di iniezione e

risanamento del calcestruzzo;

g. aziende che

eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;

h. aziende la cui

attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie

e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di

saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con

macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti

elettrici.

Dal profilo personale,

l’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce:

"

Le disposizioni di carattere obbligatorio

generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4

(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a. capi muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali muratori, costruttori stradali,

selciatori, ecc.;

d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e. specialisti

quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;

f. altri

lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un’impresa che

rientra nel campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui

sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e

amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle

imprese assoggettate."

Dal profilo

aziendale, l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 stabilisce:

"1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad

eccezione del Canton __________.

Considerandi

2.

Ne sono escluse:

a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton __________;

b. le imprese del marmo del Canton __________;

c. le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori

speciali con resina sintetica del Canton __________;

d. i mestieri della pietra del Canton __________;

e. le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini

del Canton __________ e del distretto di __________.

3.

Sono parimenti escluse:

a. le aziende che

forniscono personale a prestito;

b. i datori di lavoro con

sede all'estero, rispettivamente fuori dal

campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."

Con

effetto dal 1° aprile 2006 è stato introdotto un nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN

(art. 13 cpv. 1bis Regolamento PEAN), approvato dal Consiglio federale l’8

agosto 2006 (doc. 5). Il testo nuovo ha il seguente tenore:

"Quale

durata dell’occupazione conforme all’articolo 14 capoverso 1

lettera c e l’articolo 21 capoverso 1 vengono

computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso

un’impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce

personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell’impresa

acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate

(articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati

effettuati versamenti di contributi alla CV 1 in conformità all’articolo 8."

2.7

La decisione

di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai

datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla

professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione

(cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).

Al fine

di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del

contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale

l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,

nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di

lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non

costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale

che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge

diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere

l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo sociale

iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza

ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà

devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che

sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto

di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006] consid.

2.2

con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1

con riferimenti).

Va poi

rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e

quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto

collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e

condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende

che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che

un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente

autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali

posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante

per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza

un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto

tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento

alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001

[4C.350./2000] consid. 3b).

2.8

Ritornando

al caso in esame, a seguito della richiesta della __________ di uscire dal CLL

PEAN, con “decisione” 3 febbraio 2008 la Commissione Ricorsi della CV 1, a conferma della sua precedente “decisione” 5 settembre 2007

contro la quale la succitata impresa aveva interposto ricorso, ha stabilito l’assoggettamento

della società al citato contratto collettivo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre

2009, con obbligo di notificare i salari di quell’anno e di versare i relativi

contributi. La succitata commissione ha parimenti stabilito che la __________ “è

tenuta a informare della presente decisione tutti i lavoratori che rientrano

nel campo di applicazione del CLL PEAN” (doc. G).

In altre

parole, la Fondazione attrice ha confermato l’uscita dell’impresa dal CCL PEAN

con effetto al 31 dicembre 2008.

Va qui

fatto presente che, fondandosi sulla “decisione” 3 febbraio 2008, la Fondazione ha inoltrato presso questo Tribunale una petizione contro la __________ volta ad

ottenere la condanna della società al pagamento dei contributi sino al 31

dicembre 2008, richiesta alla quale la società si oppone sostenendo che il

termine di disdetta abbia effetto al più tardi nel giugno 2008 (inc.

34.2010

).

Quello

che interessa le presente vertenza sono le verifiche effettuate sia dalla __________)

che dalla CV 1 in merito all’assoggettamento o meno al CCL PEAN della __________

riportate nella citata “decisione” del 5 settembre 2007 di cui alla causa inc.

34.2010

, trasmessa (insieme ad altri atti di quella vertenza) alle parti di

questo procedimento per una presa di posizione (doc. IX/4, cfr. consid. 1.5).

Per una

giusta comprensione va detto che la CV 1 aveva avviato tali accertamenti dopo

aver ricevuto da parte della __________ la richiesta di recedere dal CCL PEAN

(cfr. scritto 18 luglio 2007 della CV 1 a __________ in doc. IX/1). In

particolare dall’autodichiarazione 27 luglio 2007 di __________ e dal fatturato

ivi esposto risultava che la società era attiva nei settori

d’impermealizzazione, di lattoneria, di protezione dell’incendio, risanamento

dall’amianto e di produzione di celle frigorifere (doc. doc. IX/3). Inoltre, la

società aveva prodotto una descrizione dell’impresa, rilasciata dalla SUVA,

dalla quale emergeva che già dal 2002 l’attività della società era maggiormente

concentrata nella costruzione e riparazione di tetti a spiovente e di tetti

piani (48%), mentre i lavori di edilizia generali e del genio civile erano

eseguiti solo nella misura dell’1% (doc. IX/3).

Nella

citata “decisione” 5 settembre 2007 la CV 1 ha fatto presente che,

conformemente l’art. 2 cpv. 1 lett. d COG CCL PEAN, i lavori di isolazione e

ipermealizzazione di superfici di tamponamento, attività svolte dalla società,

sono esclusi dal campo di applicazione aziendale di forza obbligatoria in

quanto rientrano nel settore dei copritetto e dei costruttori di facciate.

Nemmeno i lavori di lattonieria e di bonifiche di amianto sono contemplati nel

campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre, la Fondazione ha giustamente evidenziato come la __________ sia affiliata a diverse associazioni

di categoria non rientranti nel settore dell’edilizia principale. Infine, va

rilevato che al punto n. 6 della “decisione “ 5 settembre 2007 la Commissioni

Ricorsi “concorda con la __________ Ticino sul fatto che la __________ non

svolge attività contemplate nel CCL PEAN e – in questa ottica – ritiene

giustificate le richieste dell’interessata (__________, n.d.r.)”.

Questo

TCA non ha motivo per non aderire alle conclusioni della CV 1. Del resto,

l’attore non ha apportato osservazioni al riguardo (cfr. consid. 1.5).

Ne

consegue che la __________ non è assoggettata al CCL PEAN. Sapere se la

disdetta sia eventualmente valida al 31 dicembre 2008 o prima – ciò che è oggetto

della citata vertenza CV 1/__________ (inc. 34.2010.17) – non è rilevante ai

fini del presente giudizio. Infatti, in entrambi i casi l’attore non presenta un

ininterrotto periodo di 7 anni di contribuzione alla CV 1 prima dell’inizio

dell’eventuale diritto ad una rendita transitoria.

Tuttavia,

per motivi di completezza va fatto presente che nell’ambito della succitata

procedura inc. 34.2010.17, con sentenza di data odierna questo Tribunale ha

stabilito la sussistenza di un rapporto previdenziale tra la __________ e la CV

1.

sino al 31 dicembre 2008.

Al

proposito questa Corte ha in particolare considerato che:

"

(…) __________ non ha firmato con l’attrice

alcuna adesione (cfr. un esempio di convenzione in doc. W).

Se quindi formalmente la società non ha aderito

al CCL PEAN (l’adesione ad un contratto collettivo di lavoro necessita la forma

scritta, art. 356c cpv. 1CO), questo TCA condivide la tesi della convenuta,

ossia che __________ ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti

(pagamento dei contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto

di previdenza con la CV 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni

previdenziali sovraobbligatorie (cfr. consid. 2.1; cfr.

anche Stefan Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p.

468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria

(come del resto anche in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono

legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono

applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà

contrattuale (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 321 p. 116;

Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p. 142). Il contratto previdenziale non

soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla

base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti

concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473;

Vetter-Schreiber, op. cit., p.54).

Trattandosi nel caso in esame di un rapporto

obbligatorio durevole (Dauerschuldverhältnis) senza termine di disdetta, in

questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., p. 54 con riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3

marzo 1988 nr. 8, marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale dell’art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto

della società semplice (“Se la

società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci,

ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La

disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i

conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine

di un esercizio annuale”; sottolineatura

del redattore).

Siccome secondo l’art. 6 cpv.

2.

Regolamento PEAN il datore di lavoro deve trasmettere alla CV 1 il

certificato di salario entro il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi

dell’art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN i contributi calcolati si riferiscono

all’anno civile, la scelta dell’attrice di portare gli effetti della disdetta

alla fine dell’anno civile appare fondata. Contrariamente a quanto sostenuto

dalla convenuta in risposta di causa, non sono invece applicabili i termini di

disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art. 29 cpv. 2 modificato il 1° gennaio

2008) poiché previsti solo per le parti contraenti (cfr. consid. 2.3).

L’attrice ha evidenziato che la possibilità di disdire

il contratto di adesione nei succitati termini corrisponde alla prassi adottata

dalla propria Commissione Ricorsi per i casi in cui una società assoggettata al

CCL PEAN decida di cambiare il proprio campo di attività non più sottoposto al

contratto collettivo di lavoro.

(…)

Questa prassi, sviluppata nelle riunioni del 5

luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006 dalla Commissione ricorsi CV 1 e del 30

novembre 2006 del Consiglio di fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella

definizione del modo di procedere in caso di uscita dal CCL PEAN di tre

tipologie di aziende: cosiddette “echte Mischbetriebe”, aziende che svolgono

sia un’attività nel settore delle costruzioni sia un’attività che esula da

questo settore e che in seguito abbandonano o vendono l’attività soggetta a CCL

PEAN (schema A); “unechte Mischbetriebe”, aziende che riducono la loro attività

nel campo delle costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i

contributi CV 1 seppur non svolgendo attività assoggettate al citato contratto

collettivo (schema C). Se per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini

di disdetta, ciò non è il caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del

caso, la liberazione dal pagamento dei contributi con o senza effetto

retroattivo (doc. XVI).

Chiamata dal TCA a spiegare la scelta di trattare

la fattispecie in esame (corrispondente allo schema C) alla stregua delle

imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la Fondazione attrice ha osservato:

(…)

Considerata la

particolarità dei casi che rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla

Commissione ricorsi CV 1 si preoccupano di tenere conto delle circostanze del

singolo caso. Il fatto che i dipendenti dell'azienda abbiano versato dei

contributi e che vi siano già dei beneficiari di rendite gioca ovviamente un

ruolo importante nella valutazione, che deve peraltro tenere conto anche del

principio di solidarietà con gli altri pagatori dei contributi PEAN. Per questa

ragione lo Schema C non indica dei termini di disdetta specifici e di

conseguenza la Commissione ricorsi fa capo per analogia allo Schema B, il quale

prevede invece dei termini di disdetta compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di

un anno civile. Considerate le circostanze concrete del caso, il termine di 12

mesi fissato dalla Commissione ricorsi CV 1 appare generoso (basti pensare che

il saldo tra contributi versati e prestazioni erogate si chiude in modo

ampiamente negativo per la CV 1, vedi par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI)

Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha

motivo per non confermare la conclusione, cui è giunta l’attrice, di

considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il rapporto previdenziale. Si

tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto che, come accennato

al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto retroattivo appare

alquanto problematica.“

(cfr. consid. 2.7 della STCA citata).

2.9

L’attore

contesta la competenza decisionale della CV 1, rispettivamente del Consiglio di

fondazione, di rescindere il contratto con la __________.

A sua

detta, la questione doveva essere decisa dalle parti del contratto collettivo

in parola.

Va

ricordato che, ai sensi dell’art. 23 CCL PEAN, la CV 1 è

competente per l´intera esecuzione del contratto collettivo ed in particolare

ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti

sottoposti al contratto e di avviare procedure d´esecuzione e intentare causa a

proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti.

Ai sensi

dell’art. 24 CCL PEAN, il Consiglio di fondazione è responsabile dell´amministrazione.

Costituisce contemporaneamente la Commissione paritetica e controlla il

rispetto del CCL PEAN ai sensi dell´articolo 357b CO. Secondo il capoverso 3 il

Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l´attuazione. Prima

di prendere decisioni consulta le parti contraenti.

Nel caso

in esame, come rilevato nella risposta di causa, va fatto presente che la

regolamentazione in merito all’uscita di una società dal CCL PEAN è stata

discussa in seno alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (doc.

3-7; lo schema mancante A “echte Mischbetriebe” è stato richiesto dal TCA nella

citata causa inc. 34.2010.17).

Orbene,

in questa sede il TCA non è tenuto a valutare, come sostenuto dall’attore in

sede di duplica, la portata della citata regolamentazione e tantomeno definire

l’esatto termine di disdetta del CCL PEAN nei riguardi della __________. In

primo luogo perché, con riferimento al considerando precedente, la questione

dell’assoggettamento o meno della società è stata risolta in applicazione della

giurisprudenza federale e, come riportato poc’anzi sopra, gli effetti della

disdetta dal contratto collettivo sono irrilevanti per la fattispecie concreta.

Va poi

evidenziato che se alla CV 1 spetta la competenza di attuare il contratto

collettivo, tra cui la riscossione dei contributi, rispettivamente la decisione

sull’assogggettamento o meno di un’azienda al CCL PEAN (fra le tante, cfr. STF

9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e 9C_614/2009 del 28 gennaio 2010 pubblicata in

SVR 2010 BVG Nr. 30), lo stesso vale per quel che concerne l’uscita di

un’azienda. Non va poi dimenticato che la “decisione” 5 settembre 2007 è stata

presa dalla Consiglio di fondazione, organo paritetico, e meglio da una sua

commissione, quella dei ricorsi.

2.10

Come

evidenziato dall’attore nella petizione (cfr. punto n. 10), l’art. 11 cpv. 3bis

LPP prescrive che “lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a

un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa

con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori”.

Va

tuttavia rilevato che il diritto di codecisione degli assicurati in caso di

affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza vale unicamente nell’ambito

obbligatorio della LPP; l’Alta Corte ha lasciato irrisolta la questione a

sapere se tale diritto è applicabile anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF

125.

V 423 consid. 423 consid. 4; STFA B 63/99 del 26 ottobre

2001.

consid. 3a). La dottrina maggioritaria ha al riguardo precisato che il

diritto di codecisione dei lavoratori ai sensi dell’art. 11 LPP, tra cui

appunto l’art. 11 cpv. 3bis LPP, riguarda unicamente la previdenza obbligatoria

e non quella sovraobbligatoria (cfr. al riguardo Wyler in:

Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP e LFLP, Berna 2010, ad art. 11, p.

253s. in particolare n. 25 pp. 254/5 ; Wyler, “La partecipation des

travailleurs lors de la (re)affiliation à une institution de prévoyance

professionale ou de la résiliation” in: Khalil-Wolff/Schneider: “Nouveautés en

matière de prévoyance professionelle”, Berna 2007, p. 163 ss, 179; Schneider,

La soumission des salariés et de l’employer [art. 1-11, 46 LPP], SZS 2005 nota

26.

p. 33; diversamente Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 11,

n. 8, p. 55 la quale sostiene che difficilmente si può immaginare che in una

cassa pensione con prestazioni sia obbligatorie che sovraobbligatorie

[umhüllende Kasse] il consenso del personale possa essere limitato solo alla

parte obbligatoria).

Nel caso

in esame, la CV 1 elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali

sovraobbligatorie ai sensi dell’art. 331 CO e art. 89bis CC (STF 9C_211/2008

del 7 maggio 2008 consid. 3.2).

Va

infine aggiunto che la Legge federale sull’informazione e la consultazione dei

lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione; RS 822.14), citata

dall’attore, prevede un diritto di partecipazione dei lavoratori in caso di

affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di

un contratto d’affiliazione (art. 10 lett. d, entrato in vigore il 1° aprile 2004, in concomitanza con la prima parte della 1° revisione della LPP; RU 2004 1677 1699). Come

asserito da Schneider, il citato art. 10 lett. d della Legge sulla

partecipazione non conferisce ai lavoratori un diritto di codecisione (op.

cit., SZS 2005, nota 26, p. 33). In questo senso Wyler

distingue la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell’art. 11 LPP (in seno

all’organo paritetico ex art. 51 LPP) e quella ai sensi della Legge sulla

partecipazione (in argomento cfr. Wyler, Commentaire LPP e LFLP, ad art. 11, p.

253s e ibidem in: “Nouveautés en matière de prévoyance professionelle”, p.

177).

Secondo

Schneider, se il lavoratore si affilia ad un istituto di previdenza che prevede

una copertura assicurativa più estesa, solo l’informazione e la consultazione

dei salariati oppure, se del caso, del loro rappresentante devono essere

garantiti (Schneider, op. cit., SZS 2005 nota 26 p. 33). Dello stesso parere

anche Wyler, il quale rileva che il diritto all’informazione degli assicurati ex

art. 86b LPP fa parte di quelle prescrizioni che, in virtù del rinvio dell’art.

49.

cifra 26 LPP, sono valide anche in regime di prestazioni sovraobbligatorie

(cfr. Wyler, Commentarie LPP e LFLP ad art. 11, p. 254).

Non essendo tuttavia la CV

1.

iscritta al registro della previdenza professionale ex art. 48 cpv. LPP,

l’art. 49 LPP non è di conseguenza applicabile (cfr. al riguardo: Keller, Der

flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, Fribourg 2008, p. 470, 471). Applicabile

è invece l’art. 89bis CCS il quale al capoverso 2 stabilisce che “gli organi

della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su

l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.”

Infine, in virtù

del rinvio dell’art. 89bis cpv. 6 cifra 26 CCS, agli assicurati spetta il

diritto all’informazione ai sensi dell’art. 86b LPP.

Tale articolo ha il

seguente tenore:

"

1.

L’istituto di previdenza informa

ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti

alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere

di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.

2.

Su domanda, il conto annuale e il

rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di

previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla

redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese

di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di

riserve e sul grado di copertura.

3.

Su domanda, gli istituti

collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi

arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,

informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano

ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

Non va infine dimenticato

che l’art. 331 cpv. 4 CO stabilisce che il datore di lavoro deve dare al

lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di

previdenza a favore del personale e verso l’assicurazione.

2.11

L’attore

sostiene che la CV 1, contravvenendo agli obblighi legali, ha omesso di

accertare che l’informazione ai dipendenti della __________ riguardo alla

rescissione dal CCL PEAN fosse avvenuta in modo adeguato. Essi pertanto

stigmatizzano l’insufficiente informazione rilasciata ai dipendenti, nonché la

mancata proposta agli assicurati, in particolare quelli prossimi al

prepensionamento, di misure adeguate per garantire la corresponsione delle

previste prestazioni. In sede di replica l’attore ha inoltre sostenuto una

responsabilità da parte della CV 1 per il danno loro causato.

La CV 1,

per contro, nega qualsiasi suo obbligo d’informazione diretto nei confronti

dell’attore e di controllo sull’adeguatezza dell’informazione ricevuta.

Orbene,

potrebbe porsi la quesione a sapere se alla CV 1, in base all’art. 86b LPP, incombeva

l’obbligo di informare direttamente i dipendenti di __________ in merito alla

problematica dell’uscita di quest’ultima dal CCL PEAN, tenuto del resto conto

dell’assenza di qualsiasi diritto di codecisione dei dipendenti allo

scioglimento del rapporto previdenziale (cfr. consid. 2.10). La questione può tuttavia

rimanere aperta per i seguiti motivi.

Dagli

atti di causa risulta in particolare che con circolare 23 gennaio 2008 la __________

ha avvisato essa stessa i propri dipendenti della disdetta al CCL PEAN, facendo

presente che vi è incertezza in merito all’effetto della disdetta (31 dicembre

2007, 30 giugno 2008 o 31 dicembre 2008), che al più presto dal 1° luglio 2008

non sarà più parte del citato contratto collettivo e che pertanto da quella

data il requisito della ininterrotta contribuzione ex art. 14 cpv. 1 CCL PEAN

(rispettivamente art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN) per l’eventuale diritto alla

rendita non potrà essere garantito. Facendo presente la possibilità di avere

ulteriori informazioni presso la CV 1, il datore di lavoro ha concluso che

terrà informati i dipendenti sulla data definitiva d’uscita dal CCL PEAN nonché

sulla sorte dei contributi versati dall’azienda e dai dipendenti dal 1° luglio

2003.

(doc. F).

Risulta

inoltre che tale circolare è stata distribuita ai dipendenti durante un

incontro informativo avvenuto il 23 gennaio 2008 (cfr. lettera 25 gennaio 2008

della __________ all’avv. __________; doc. 1), i quali hanno avvisato la loro

rappresentanza sindacale. Difatti, con scritto 15 febbraio 2008 il Sindacato __________,

in rappresentanza dei dipendenti della __________, esprimendo i propri dubbi

sulla legalità della prospettata disdetta, ha chiesto alla CV 1 ragguagli sulle

iniziative avviate o da intraprendere a tutela dei diritti dei dipendenti (doc.

2).

In queste

circostanze, a mente del TCA, i lavoratori hanno ricevuto le (minime)

informazioni in merito alla disdetta dal CCL PEAN, seppur con l’incertezza sul

momento degli effetti della stessa, e sono stati informati del rischio di non

poter usufruire del prepensionamento. Inoltre questa Corte non misconosce che

tale disdetta causa difficoltà, in particolare, ai quei lavoratori oramai

prossimi all’età del prepensionamento, come è il caso del qui attore. Non è

evidente che questi, al fine di salvaguardare la continuità dei premi alla CV 1,

avrebbe potuto trovare, tra l’altro nell’arco di alcuni mesi, un’altra

occupazione presso un'impresa sottoposta al CCL PEAN.

Queste

sono le conseguenze della richiesta del datore di lavoro di voler rescindere il

contratto collettivo.

Va poi

ricordato che nella già citata “decisione” 5 settembre 2007 (inviata dalla

Sezione assoggettamento della Fondazione alla __________ con scritto datato 6

dicembre 2007) la Commissione Ricorsi della CV 1 aveva subordinato la

rescissione del contratto collettivo in parola “alla prova dell’informazione

dei dipendenti interessati” (doc. IX/5). Informazione che, come visto, è

avvenuta ed è stata recepita dai dipendenti, i cui rappresentanti sindacali si

sono in seguito attivati nei confronti della Fondazione convenuta.

Va poi

detto la CV 1 non poteva trovare una diversa soluzione al fine di coprire il

mancante periodo necessario all’attore per poter beneficiare del

prepensionamento. In particolare, l’attore, facendo capo all’art. 9 cpv. 5

Regolamento PEAN (“il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o

prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia

equivalente”), sostiene che al dipendente poteva essere offerta la possibilità

di versare sia la sua quota parte che quella spettante al datore di lavoro.

Visto il non assoggettamento di __________, una simile proposta non poteva

essere attuata se non, eventualmente, sulla base di un accordo tra le parti.

Inoltre, il succitato articolo di regolamento si riferisce a diverse modalità

di prelievo dei contributi rispetto alla regola generale fissata dall’art. 9

cpv. 1 Regolamento PEAN, ossia il versamento alla CV 1 da parte del datore di

lavoro della totalità dei contributi, inclusa la quota parte del salariato.

Infine,

non pertinente è il richiamo all’art. 14 cpv. 2 lett. b CCL PEAN, applicabile

per l’eventuale richiesta di una rendita transitoria ridotta (cfr. consid.

2.

), in quanto negli ultimi sette anni prima del prepensionamento l’attore non

è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni.

In

conclusione, dal momento che la __________ (al più tardi) dal 1° gennaio 2009

non è (più) assoggettata al CCL PEAN, l’attore prima del prepensionamento non

presenta un periodo lavorativo ininterrotto di sette anni in un’impresa ai

sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN).

Ne consegue

che la petizione va respinta.

In via

abbondanziale occorre rilevare che, visto l’esito della presente vertenza,

spetterà all’attore valutare se eventualmente sussistono le premesse per far

valere nei confronti del datore di lavoro pretese risarcitorie sul piano

contrattuale.

2.12

La CV 1 ha

chiesto la rifusione di ripetibili.

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente,

nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento

processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza

(DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo

1992.

nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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